TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9816 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CA IN, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 27731/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dalle
Avv.te Stefania Pignochino e Sara Negro del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Torino, Corso Ferrucci n. 64; appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 appellato contumace
CONCLUSIONI
Parte appellante unica parte presente all'udienza del Parte_1
20.11.2025 ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, per le ragioni di cui in atti, in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere le domande proposte dall'odierna appellante in primo grado, che qui si riportano: ►Nel merito respingere l'opposizione proposta dal dott. avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Controparte_1
pagina 1 di 8 Milano n.52707/2017 del 15-19.12.2017, in quanto, per le ragioni suesposte, del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo anzidetto;
ovvero – in via meramente subordinata – nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare in ogni caso tenuto e, per l'effetto, condannare il dott. a pagare in favore della Controparte_1 conchiudente, la somma di € 3.987,67 o altra maggiore o minore somma determinanda in corso di causa, oltre gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalle scadenze delle fatture al saldo;
►Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio. ► In via istruttoria In via istruttoria, per mero tuziorismo, rinnova Parte_1 anche in questa sede la richiesta, già proposta in primo grado, senza inversione alcuna dell'onere probatorio, di ammettere prova per interpello e prova testimoniale sui capi di prova dedotti nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 4.07.2018 da n.1) a n.13), indicando come testimoni le sig.re e , entrambe dom.te Testimone_1 CP_2 presso ha inoltre chiesto già in tale atto di essere Parte_1 ammessa alla prova contraria sugli eventuali capi di prova avversari che fossero stati ammessi, indicando sin da allora come testimoni, anche in materia contraria, le predette sig.re e . Si Testimone_1 CP_2 richiamano tutti i documenti prodotti.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a la società Controparte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 729/2024 Parte_1 del 25.1.2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo n. 52207/2017, già emesso in favore di per la somma di € 3.987,67 oltre interessi e spese Parte_1 processuali, a titolo di canoni in abbonamento per servizi di assistenza, manutenzione e aggiornamento software, e la suddetta Parte_1 era stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] controparte. Secondo il Giudice di Pace, la pretesa creditoria vantata in monitorio da era infondata visto che il rapporto Parte_1 contrattuale inter partes aveva natura “periodica e continuativa” e che il pagina 2 di 8 aveva esercitato il diritto di recesso “in virtù del primo comma CP_1 dell'art. 1373 c.c. non avendo il contratto per l'anno 2017 avuto un principio di esecuzione”.
Con l'unico articolato motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza appellata poiché, pur avendo affermato che il rapporto contrattuale inter partes era un rapporto di durata e che nei contratti prodotti in atti non risultava attribuita la facoltà di recesso, aveva poi affermato, in modo contraddittorio, che il cliente aveva esercitato il suo diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c., ossia in base ad un istituto di natura convenzionale che avrebbe dovuto essere previsto nel contratto e che, invece, non era stato pattuito. Inoltre, pur a voler “intendere la disdetta contrattuale come clausola di recesso”, secondo l'appellante il primo giudice non aveva “rispettato” il regolamento contrattuale, il quale prevedeva un preciso “termine di preavviso” che nella specie non era stato rispettato dalla parte appellata.
L'appellante ha poi precisato che la clausola prevedente il rinnovo automatico dei contratti alla scadenza era contenuta nelle condizioni generali di contratto specificamente sottoscritte dal cliente.
pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito Controparte_1 rimanendo contumace.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'appello è infondato e pertanto non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza appellata va corretta nel senso che segue.
Giova, innanzitutto, rilevare, in punto di fatto, che risulta documentalmente:
I) che i contratti dedotti da quale titolo della sua pretesa a Parte_1 conseguire canoni in abbonamento per l'anno 2017 avevano ad oggetto a) "lo svolgimento di un servizio di assistenza al cliente in caso di errori o di malfunzionamenti dei programmi e per gli aspetti tecnico operativi nell'utilizzo dei programmi stessi"; "b) “l'invio al cliente di eventuali correzioni di errori o malfunzionamenti presenti nei programmi che potranno essere predisposti ad
pagina 3 di 8 iniziativa dell'azienda"; c) "l'invio al cliente di eventuali aggiornamenti dei programmi, corredati di una copia della relativa documentazione..."; d) "l'invio al cliente di eventuali nuove versioni dei programmi...": II) che nelle condizioni generali di contratto era prevista la durata annuale di tali contratti con rinnovo automatico in assenza di apposita disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata almeno 90 giorni prima della naturale scadenza;
III) che ha inviato in data 4.10.2016 a una Controparte_1 Parte_1 missiva avente il seguente tenore: “La presente per comunicarvi che dal
01/01/2017 il nostro studio disdice tutti gli abbonamenti in essere ed in particolare: - tuttoredditi light;
- bilancio”.
È, inoltre, pacifico che entrambi i predetti contratti avevano quale termine di efficacia, salvo tacito rinnovo, il 31.12.2016.
Ciò posto va, innanzitutto, rilevata la validità ed efficacia ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c. della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto, prevedente il rinnovo automatico del contratto e il termine di 90 giorni per la disdetta, trattandosi di clausola espressamente richiamata mediante riferimento numerico e una breve descrizione del suo contenuto
(“durata”) e specificamente sottoscritta dal Né, contrariamente a CP_1 quanto affermato dal primo Giudice, osta all'operatività della clausola in parola il fatto che il rapporto contrattuale tra le parti è proseguito di anno in anno in virtù di plurimi rinnovi automatici, determinando il rinnovo del contratto la prosecuzione nel tempo dell'intero regolamento negoziale adottato dalle parti, ivi comprese le pattuizioni contenute nelle condizioni generali di contratto.
Secondo la prospettazione dell'appellante, poiché l'appellato aveva trasmesso la disdetta oltre il termine di 90 giorni prima della scadenza prevista nel contratto, il rapporto contrattuale era proseguito per tutto il 2017 con conseguente obbligo per il cliente di pagare i relativi canoni in abbonamento.
pagina 4 di 8 Osserva il Tribunale che l'assunto difensivo dell'appellante non può essere accolto.
In proposito va, infatti, osservato che, è vero che ove la disdetta fosse stata tempestiva, essa avrebbe determinato l'effetto di far cessare i rapporti contrattuali, senza oneri per il cliente, al 31.12.2016, ma è anche vero che,
a fronte di una esplicita manifestazione della volontà del cliente di cessare il rapporto contrattuale, la controparte non può pretendere il pagamento dei canoni in abbonamento per tutto l'anno successivo come se tale manifestazione di volontà non vi fosse stata.
Infatti, con la missiva su citata del 4 ottobre 2016 il nel CP_1 comunicare la disdetta a decorrere dal 1.1.2017 da tutti gli abbonamenti in essere con la società odierna appellante, ha invero manifestato, in modo inequivoco, la sua volontà di cessare i rapporti contrattuali a decorrere dalla data sopra indicata. Tale missiva va, quindi, qualificata in termini di recesso.
Ora, è vero che, come dedotto dall'appellante nell'atto di appello, le parti non avevano pattuito alcun diritto di recesso ma, in considerazione dell'oggetto dei contratti dedotti in giudizio dall'appellante e del fatto che trattasi pacificamente di contratti ad esecuzione continuata, deve reputarsi applicabile, alla fattispecie in esame, la disciplina dettata in materia di appalto dall'art. 1671 c.c., il quale prevede il diritto del committente di recedere dal contratto. E ciò in quanto i contratti dedotti dall'appellante quale titolo della sua pretesa creditoria, in quanto prevedono la prestazione ad opera dell'appellante di servizi in favore del cliente dietro pagamento di corrispettivi – servizi consistenti nello svolgimento di attività di assistenza, di manutenzione, di aggiornamento dei software in uso al cliente – rientrano nel genere “do ut facias” sussumibile nell'alveo dell'appalto di servizi.
Ciò posto deve osservarsi che, in materia di appalto, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto,
pagina 5 di 8 quand'anche “l'esecuzione dell'opera o del servizio sia già iniziata”, è espressamente attribuita al committente dall'art. 1671 c.c. (Cass. n.
5368/2018).
Ora, se anche la norma contenuta nell'art. 1671 c.c. citato ha carattere derogabile (Cass. n. 1295/2003), nella specie non sono stati addotti dall'appellante elementi idonei a far ritenere che gli accordi conclusi dalle parti fossero stati nel senso di escludere l'applicazione al contratto del disposto del su menzionato art. 1671 c.c. Né tale facoltà può dirsi esclusa in relazione al contenuto della clausola contrattuale secondo la quale il contratto avrebbe avuto durata di 12 mesi con tacito rinnovo, atteso che, come condivisibilmente chiarito anche dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “non si può ritenere che l'accordo in ordine alla durata del rapporto relativo ad appalto di servizi” comporti “la deroga al disposto dell'art. 1671 cod. civ., in quanto le previsioni non” sono “tra loro incompatibili ed entrambe po[ssono] convivere nell'ambito dello stesso assetto contrattuale” (Cass. n.
15335/2024 in motivazione), essendo, in un contratto avente ad oggetto un servizio di carattere continuativo quale è quello per cui è lite, “del tutto normale”, e, dunque, non significativo di ulteriori volontà negoziali (e tantomeno della volontà di derogare all'art. 1671 c.c.) “che le parti abbiano previsto un termine” di durata, “anche per potere avere la possibilità, ad ogni scadenza, di rinegoziare singole clausole o l'ammontare del corrispettivo” (cfr.
Cass. n. 8254/1997).
Discende da quanto sopra detto a proposito della qualificazione della missiva in parola in termini di recesso, che l'odierna appellante, a fronte di tanto, avrebbe potuto unicamente invocare il pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c. ma non certo pretendere tout court il pagamento del corrispettivo previsto in relazione all'ipotesi di effettiva esecuzione del contratto. Né rileva, rispetto all'intervenuto recesso del committente, il fatto che l'appellante abbia in tesi continuato ad erogare i servizi pattuiti,
pagina 6 di 8 trattandosi di prestazione che, per il periodo successivo al 1° gennaio del
2017, non è stata richiesta dalla committente, la quale ha, anzi, come visto, manifestato una volontà del tutto contraria.
Quanto poi al fatto dedotto dall'appellante, ed astrattamente riconducibile nell'alveo delle “spese sostenute” di cui all'art. 1671 c.c., per cui
[...] si era vista addebitare da quale casa madre dei Pt_1 CP_3 software forniti al cliente, i costi dei rinnovi per il 2017 di tali programmi informatici, non può che rilevarsi l'assenza di specifica allegazione oltre che prova in ordine all'effettivo pagamento delle somme indicate nelle due fatture prodotte in atti dall'appellante (docc. Na e Nb).
Pertanto, per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata ancorché con motivazione corretta nel senso che precede.
Nulla va disposto sulle spese dell'appello in considerazione della contumacia della parte appellata vittoriosa.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di una somma pari al contributo unificato già versato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza appellata, correggendone la motivazione come in parte motiva;
- nulla sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
pagina 7 di 8 115/2002.
Milano, 18 dicembre 2025
La Giudice
CA IN
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CA IN, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 27731/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dalle
Avv.te Stefania Pignochino e Sara Negro del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Torino, Corso Ferrucci n. 64; appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 appellato contumace
CONCLUSIONI
Parte appellante unica parte presente all'udienza del Parte_1
20.11.2025 ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, per le ragioni di cui in atti, in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere le domande proposte dall'odierna appellante in primo grado, che qui si riportano: ►Nel merito respingere l'opposizione proposta dal dott. avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Controparte_1
pagina 1 di 8 Milano n.52707/2017 del 15-19.12.2017, in quanto, per le ragioni suesposte, del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo anzidetto;
ovvero – in via meramente subordinata – nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare in ogni caso tenuto e, per l'effetto, condannare il dott. a pagare in favore della Controparte_1 conchiudente, la somma di € 3.987,67 o altra maggiore o minore somma determinanda in corso di causa, oltre gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalle scadenze delle fatture al saldo;
►Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio. ► In via istruttoria In via istruttoria, per mero tuziorismo, rinnova Parte_1 anche in questa sede la richiesta, già proposta in primo grado, senza inversione alcuna dell'onere probatorio, di ammettere prova per interpello e prova testimoniale sui capi di prova dedotti nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 4.07.2018 da n.1) a n.13), indicando come testimoni le sig.re e , entrambe dom.te Testimone_1 CP_2 presso ha inoltre chiesto già in tale atto di essere Parte_1 ammessa alla prova contraria sugli eventuali capi di prova avversari che fossero stati ammessi, indicando sin da allora come testimoni, anche in materia contraria, le predette sig.re e . Si Testimone_1 CP_2 richiamano tutti i documenti prodotti.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a la società Controparte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 729/2024 Parte_1 del 25.1.2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo n. 52207/2017, già emesso in favore di per la somma di € 3.987,67 oltre interessi e spese Parte_1 processuali, a titolo di canoni in abbonamento per servizi di assistenza, manutenzione e aggiornamento software, e la suddetta Parte_1 era stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] controparte. Secondo il Giudice di Pace, la pretesa creditoria vantata in monitorio da era infondata visto che il rapporto Parte_1 contrattuale inter partes aveva natura “periodica e continuativa” e che il pagina 2 di 8 aveva esercitato il diritto di recesso “in virtù del primo comma CP_1 dell'art. 1373 c.c. non avendo il contratto per l'anno 2017 avuto un principio di esecuzione”.
Con l'unico articolato motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza appellata poiché, pur avendo affermato che il rapporto contrattuale inter partes era un rapporto di durata e che nei contratti prodotti in atti non risultava attribuita la facoltà di recesso, aveva poi affermato, in modo contraddittorio, che il cliente aveva esercitato il suo diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c., ossia in base ad un istituto di natura convenzionale che avrebbe dovuto essere previsto nel contratto e che, invece, non era stato pattuito. Inoltre, pur a voler “intendere la disdetta contrattuale come clausola di recesso”, secondo l'appellante il primo giudice non aveva “rispettato” il regolamento contrattuale, il quale prevedeva un preciso “termine di preavviso” che nella specie non era stato rispettato dalla parte appellata.
L'appellante ha poi precisato che la clausola prevedente il rinnovo automatico dei contratti alla scadenza era contenuta nelle condizioni generali di contratto specificamente sottoscritte dal cliente.
pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito Controparte_1 rimanendo contumace.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'appello è infondato e pertanto non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza appellata va corretta nel senso che segue.
Giova, innanzitutto, rilevare, in punto di fatto, che risulta documentalmente:
I) che i contratti dedotti da quale titolo della sua pretesa a Parte_1 conseguire canoni in abbonamento per l'anno 2017 avevano ad oggetto a) "lo svolgimento di un servizio di assistenza al cliente in caso di errori o di malfunzionamenti dei programmi e per gli aspetti tecnico operativi nell'utilizzo dei programmi stessi"; "b) “l'invio al cliente di eventuali correzioni di errori o malfunzionamenti presenti nei programmi che potranno essere predisposti ad
pagina 3 di 8 iniziativa dell'azienda"; c) "l'invio al cliente di eventuali aggiornamenti dei programmi, corredati di una copia della relativa documentazione..."; d) "l'invio al cliente di eventuali nuove versioni dei programmi...": II) che nelle condizioni generali di contratto era prevista la durata annuale di tali contratti con rinnovo automatico in assenza di apposita disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata almeno 90 giorni prima della naturale scadenza;
III) che ha inviato in data 4.10.2016 a una Controparte_1 Parte_1 missiva avente il seguente tenore: “La presente per comunicarvi che dal
01/01/2017 il nostro studio disdice tutti gli abbonamenti in essere ed in particolare: - tuttoredditi light;
- bilancio”.
È, inoltre, pacifico che entrambi i predetti contratti avevano quale termine di efficacia, salvo tacito rinnovo, il 31.12.2016.
Ciò posto va, innanzitutto, rilevata la validità ed efficacia ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c. della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto, prevedente il rinnovo automatico del contratto e il termine di 90 giorni per la disdetta, trattandosi di clausola espressamente richiamata mediante riferimento numerico e una breve descrizione del suo contenuto
(“durata”) e specificamente sottoscritta dal Né, contrariamente a CP_1 quanto affermato dal primo Giudice, osta all'operatività della clausola in parola il fatto che il rapporto contrattuale tra le parti è proseguito di anno in anno in virtù di plurimi rinnovi automatici, determinando il rinnovo del contratto la prosecuzione nel tempo dell'intero regolamento negoziale adottato dalle parti, ivi comprese le pattuizioni contenute nelle condizioni generali di contratto.
Secondo la prospettazione dell'appellante, poiché l'appellato aveva trasmesso la disdetta oltre il termine di 90 giorni prima della scadenza prevista nel contratto, il rapporto contrattuale era proseguito per tutto il 2017 con conseguente obbligo per il cliente di pagare i relativi canoni in abbonamento.
pagina 4 di 8 Osserva il Tribunale che l'assunto difensivo dell'appellante non può essere accolto.
In proposito va, infatti, osservato che, è vero che ove la disdetta fosse stata tempestiva, essa avrebbe determinato l'effetto di far cessare i rapporti contrattuali, senza oneri per il cliente, al 31.12.2016, ma è anche vero che,
a fronte di una esplicita manifestazione della volontà del cliente di cessare il rapporto contrattuale, la controparte non può pretendere il pagamento dei canoni in abbonamento per tutto l'anno successivo come se tale manifestazione di volontà non vi fosse stata.
Infatti, con la missiva su citata del 4 ottobre 2016 il nel CP_1 comunicare la disdetta a decorrere dal 1.1.2017 da tutti gli abbonamenti in essere con la società odierna appellante, ha invero manifestato, in modo inequivoco, la sua volontà di cessare i rapporti contrattuali a decorrere dalla data sopra indicata. Tale missiva va, quindi, qualificata in termini di recesso.
Ora, è vero che, come dedotto dall'appellante nell'atto di appello, le parti non avevano pattuito alcun diritto di recesso ma, in considerazione dell'oggetto dei contratti dedotti in giudizio dall'appellante e del fatto che trattasi pacificamente di contratti ad esecuzione continuata, deve reputarsi applicabile, alla fattispecie in esame, la disciplina dettata in materia di appalto dall'art. 1671 c.c., il quale prevede il diritto del committente di recedere dal contratto. E ciò in quanto i contratti dedotti dall'appellante quale titolo della sua pretesa creditoria, in quanto prevedono la prestazione ad opera dell'appellante di servizi in favore del cliente dietro pagamento di corrispettivi – servizi consistenti nello svolgimento di attività di assistenza, di manutenzione, di aggiornamento dei software in uso al cliente – rientrano nel genere “do ut facias” sussumibile nell'alveo dell'appalto di servizi.
Ciò posto deve osservarsi che, in materia di appalto, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto,
pagina 5 di 8 quand'anche “l'esecuzione dell'opera o del servizio sia già iniziata”, è espressamente attribuita al committente dall'art. 1671 c.c. (Cass. n.
5368/2018).
Ora, se anche la norma contenuta nell'art. 1671 c.c. citato ha carattere derogabile (Cass. n. 1295/2003), nella specie non sono stati addotti dall'appellante elementi idonei a far ritenere che gli accordi conclusi dalle parti fossero stati nel senso di escludere l'applicazione al contratto del disposto del su menzionato art. 1671 c.c. Né tale facoltà può dirsi esclusa in relazione al contenuto della clausola contrattuale secondo la quale il contratto avrebbe avuto durata di 12 mesi con tacito rinnovo, atteso che, come condivisibilmente chiarito anche dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “non si può ritenere che l'accordo in ordine alla durata del rapporto relativo ad appalto di servizi” comporti “la deroga al disposto dell'art. 1671 cod. civ., in quanto le previsioni non” sono “tra loro incompatibili ed entrambe po[ssono] convivere nell'ambito dello stesso assetto contrattuale” (Cass. n.
15335/2024 in motivazione), essendo, in un contratto avente ad oggetto un servizio di carattere continuativo quale è quello per cui è lite, “del tutto normale”, e, dunque, non significativo di ulteriori volontà negoziali (e tantomeno della volontà di derogare all'art. 1671 c.c.) “che le parti abbiano previsto un termine” di durata, “anche per potere avere la possibilità, ad ogni scadenza, di rinegoziare singole clausole o l'ammontare del corrispettivo” (cfr.
Cass. n. 8254/1997).
Discende da quanto sopra detto a proposito della qualificazione della missiva in parola in termini di recesso, che l'odierna appellante, a fronte di tanto, avrebbe potuto unicamente invocare il pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c. ma non certo pretendere tout court il pagamento del corrispettivo previsto in relazione all'ipotesi di effettiva esecuzione del contratto. Né rileva, rispetto all'intervenuto recesso del committente, il fatto che l'appellante abbia in tesi continuato ad erogare i servizi pattuiti,
pagina 6 di 8 trattandosi di prestazione che, per il periodo successivo al 1° gennaio del
2017, non è stata richiesta dalla committente, la quale ha, anzi, come visto, manifestato una volontà del tutto contraria.
Quanto poi al fatto dedotto dall'appellante, ed astrattamente riconducibile nell'alveo delle “spese sostenute” di cui all'art. 1671 c.c., per cui
[...] si era vista addebitare da quale casa madre dei Pt_1 CP_3 software forniti al cliente, i costi dei rinnovi per il 2017 di tali programmi informatici, non può che rilevarsi l'assenza di specifica allegazione oltre che prova in ordine all'effettivo pagamento delle somme indicate nelle due fatture prodotte in atti dall'appellante (docc. Na e Nb).
Pertanto, per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata ancorché con motivazione corretta nel senso che precede.
Nulla va disposto sulle spese dell'appello in considerazione della contumacia della parte appellata vittoriosa.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di una somma pari al contributo unificato già versato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza appellata, correggendone la motivazione come in parte motiva;
- nulla sulle spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
pagina 7 di 8 115/2002.
Milano, 18 dicembre 2025
La Giudice
CA IN
pagina 8 di 8