Ordinanza collegiale 9 marzo 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/11/2025, n. 21404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21404 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02081/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale prot. n°-OMISSIS- del 5 dicembre 2022, conosciuto in pari data, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato all'odierno ricorrente la non idoneità psico - fisica all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri quale Carabiniere effettivo in ferma quadriennale, escludendolo dal concorso, avendo attribuito il coefficiente 4 nell'apparato LS a seguito della seguente diagnosi: “pregressa fattura radio – ulna sinistra (presenza di placche e viti in situ) (cod. 204)”;
del verbale prot. n°-OMISSIS- del 19 dicembre 2022, comunicato a mezzo pec in data 23 dicembre 2022, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha determinato l'annullamento del precedente verbale prot. n°-OMISSIS- del 5 dicembre 2022 e comunicato all'odierno ricorrente la non idoneità psico - fisica all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri quale Carabiniere effettivo in ferma quadriennale, escludendolo dal concorso, avendo attribuito il coefficiente 4 nell'apparato LS avendo riscontrato la seguente diagnosi “pregressa fattura radio – ulna destra (presenza di placche e viti in situ) (cod. 204)”;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
dell'idoneità psico fisica dell'odierno ricorrente ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri
NONCHE' PER L'AMMISSIONE CON RISERVA
dell'odierno ricorrente all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/6/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
Del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12 aprile 2023, con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^serie speciale n°55 del 12 luglio 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. DI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione del 14.10.2025 con la quale il ricorrente ha riferito di non avere più interesse a coltivare il ricorso;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resti altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’esito del ricorso giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
Ritenuto, viceversa, che debbano porsi a carico del ricorrente le spese della verificazione che si liquidano nell’importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) così come richiesto dalla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con nota del 3.4.2023 (depositata il 12.4.2023), da corrispondere a Difesa Servizi S.p.a. avvalendosi delle coordinate bancarie indicate nella medesima nota;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dichiara compensate le spese di lite.
Condanna il ricorrente in epigrafe al pagamento delle spese di verificazione nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondere a Difesa Servizi S.p.a. mediante bonifico bancario secondo le modalità richiamato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente
DI LO, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI LO | IO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.