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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
GL AD, TO
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007127213000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1673/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29820249007127213/000 relativa a crediti di natura tributaria incorporati nell'avviso di accertamento sotteso,
n. TY701D302102/2013, asseritamente notificato in data 07/01/2014, inerente addizionale all'Irpef anno, anno 2008, interessi e sanzioni dell'importo di € 25.528,76, eccependo la mancata notifica dell'avviso ed in ogni caso la decadenza e prescrizione del tributo.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate eccependo la regolare notifica dell'avviso per compiuta giacenza in data 7.1.2014 e contestando la eccepita prescrizione atteso che il ricorrente aveva presentato il 21.4.2017 domanda di rateizzazione e peraltro sarebbero state intraprese, per quell'avviso, azioni cautelari.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rimaneva contumace.
All'udienza del 4.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Parte ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n. 29820249007127213000, notificata il
12.1.2025, avente come presupposto un avviso di accertamento aseritamente notificato il 7.1.2014, eccependo la mancata notifica dell'atto ed in ogni caso la decadenza e prescrizione della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate costituendosi ha prodotto la relata di notifica dell'avviso per compiuta giacenza del
30.11.2013 eccependo che il ruolo era divenuto esecutivo il 5.9.14 e consegnato a Riscossione il 6.9.2014
e contestando l'eccepita prescrizione atteso che il contribuente avrebbe presentato in data 21.4.2017 domanda di definizione agevolata e srebbero state intraprese anche azioni esecutive, producendo a tal fine delle interrogazioni a video.
Dato per scontato che l'avviso è stato notificato in data 30.11.2013 per compiuta giacenza (e consegnato poi a Riscossione nel gennaio 2014) e ritenuta l'eccezione di prescrizione del ricorrente, si ritiene di dover esaminare la documentazione indicata e prodotta dall'AdE al fine di vagliare la validità della stessa ai fini della interruzione della prescrizione, come eventuale riconoscimento del debito.
Invero la giurisprudenza sia di merito che della Cassazione ( Cass. 14546/19) ha statuito che non può assumere valenza di ricognizione del debito l'introduzione di eventuali procedure esecutive ovvero il versamento di parte degli importi riportati in cartella se provati con “schermate video”, come nel caso in esame, trattandosi di atti di parte, privi di rilevanza giuridica, peraltro depositati in forma analogica e privi di conformità. Nè d'altronde l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta contumace, ha prodotto valida documentazione in tal senso.
Ritenuto quindi che la documentazione indicata dall'Ente impositore come ventuale riconoscimento del debito da parte del contribuente, non può assurgere ad atto validamente interruttivo della eccepita prescrizione, che la intimazione di pagamento opposta è stata notificata (7.1.2025) oltre un decennio dopo la notifica del sottostante avviso (30.11.2013), senza la prova di validi atti interruttivi, in accoglimento del ricorso va annullato l'atto opposto. Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, giusta richiesta in tal senso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna le Agenzie intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.466,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso a Siracusa, il 04.11.2025.
Il TO Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
GL AD, TO
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249007127213000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1673/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29820249007127213/000 relativa a crediti di natura tributaria incorporati nell'avviso di accertamento sotteso,
n. TY701D302102/2013, asseritamente notificato in data 07/01/2014, inerente addizionale all'Irpef anno, anno 2008, interessi e sanzioni dell'importo di € 25.528,76, eccependo la mancata notifica dell'avviso ed in ogni caso la decadenza e prescrizione del tributo.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate eccependo la regolare notifica dell'avviso per compiuta giacenza in data 7.1.2014 e contestando la eccepita prescrizione atteso che il ricorrente aveva presentato il 21.4.2017 domanda di rateizzazione e peraltro sarebbero state intraprese, per quell'avviso, azioni cautelari.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rimaneva contumace.
All'udienza del 4.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Parte ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n. 29820249007127213000, notificata il
12.1.2025, avente come presupposto un avviso di accertamento aseritamente notificato il 7.1.2014, eccependo la mancata notifica dell'atto ed in ogni caso la decadenza e prescrizione della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate costituendosi ha prodotto la relata di notifica dell'avviso per compiuta giacenza del
30.11.2013 eccependo che il ruolo era divenuto esecutivo il 5.9.14 e consegnato a Riscossione il 6.9.2014
e contestando l'eccepita prescrizione atteso che il contribuente avrebbe presentato in data 21.4.2017 domanda di definizione agevolata e srebbero state intraprese anche azioni esecutive, producendo a tal fine delle interrogazioni a video.
Dato per scontato che l'avviso è stato notificato in data 30.11.2013 per compiuta giacenza (e consegnato poi a Riscossione nel gennaio 2014) e ritenuta l'eccezione di prescrizione del ricorrente, si ritiene di dover esaminare la documentazione indicata e prodotta dall'AdE al fine di vagliare la validità della stessa ai fini della interruzione della prescrizione, come eventuale riconoscimento del debito.
Invero la giurisprudenza sia di merito che della Cassazione ( Cass. 14546/19) ha statuito che non può assumere valenza di ricognizione del debito l'introduzione di eventuali procedure esecutive ovvero il versamento di parte degli importi riportati in cartella se provati con “schermate video”, come nel caso in esame, trattandosi di atti di parte, privi di rilevanza giuridica, peraltro depositati in forma analogica e privi di conformità. Nè d'altronde l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta contumace, ha prodotto valida documentazione in tal senso.
Ritenuto quindi che la documentazione indicata dall'Ente impositore come ventuale riconoscimento del debito da parte del contribuente, non può assurgere ad atto validamente interruttivo della eccepita prescrizione, che la intimazione di pagamento opposta è stata notificata (7.1.2025) oltre un decennio dopo la notifica del sottostante avviso (30.11.2013), senza la prova di validi atti interruttivi, in accoglimento del ricorso va annullato l'atto opposto. Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, giusta richiesta in tal senso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna le Agenzie intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.466,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso a Siracusa, il 04.11.2025.
Il TO Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni