Articolo 3 della Legge 12 luglio 1950, n. 591
Articolo 2
Versione
2 settembre 1950
Art. 3.
La Cassa depositi e prestiti ha facolta' di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalita' da, determinarsi con apposito decreto Ministeriale.
Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del precedente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro.

Entrata in vigore il 2 settembre 1950