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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2736/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7913/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 20250048113540053444818 IMU 2015 - AVVISO DI MORA n. 20250048113540053444818 IMU 2016
- AVVISO DI MORA n. 20250048113540053444818 IMU 2017
- AVVISO DI MORA n. 20250048113540053444818 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2238/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Municipia Spa e al Comune di Marano di Napoli parte ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento,in epigrafe indicato,che assumeva notificato in data 31 marzo 2025 e i sottoindicati avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'Imposta Municipale Unica in relazione agli anni 2015, 2016, 2017
e 2018.
A fondamento del ricorso ha dedotto:1) il difetto di motivazione,2)l'omessa notifica degli atti prodromici,3) la non debenza del tributo costituendo l'immobile accertato la sua abitazione principale e la prescrizione e4) la decadenza della pretesa azionata.
Si costituivano in giudizio il Comune di Marano di Napoli e RTI, concessionaria della riscossione per il
Comune di Marano di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Milita asostegno del predetto assunto il principio affermato, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
e di merito, secondo il quale l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art.19, co. 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.(Cass. sentenza n. 20476 del
21 luglio 2025e Cassazione ord.n. 3005 del 7.2.2020).Tale principio è suscettibile,infatti,di essere esteso anche all'impugnazione del sollecito di pagamento che peraltro, a rigore, costituisce un atto atipico,ovvero, non ricompreso nell'elenco di cui all'art.19 del Dlgs 546/1992.
Ne consegue, alla luce di tale principio, che il sollecito di pagamento è suscettibile di essere impugnato soltanto quando costituisca il primo atto con cui risulti esercitata la pretesa tributaria,ovvero nell'ipotesi di omessa notifica dell'avviso di accertamento da cui è sorto il debito tributario oggetto di contestazione, circostanza non riscontrabile nella fattispecie de qua in cui gli avvisi di accertamento prodromici al gravato provvedimento risultano tutti ritualmente notificati.
In particolare l'avviso di accertamento IMU anno 2015 risulta notificato in data 30.04.2021, per compiuta giacenza,l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 risulta notificato, a mezzo messo notificatore, il
23.12.2021 personalmente al destinatario,l'avviso di accertamento relativo all'anno 2017 risulta notificato in data 17.04.2023, per compiuta giacenza e l'avviso di accertamento relativo all'anno 2018 risulta ritualmente notificato in data 07.02.2024 con il deposito preso la casa comunale,come da documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro
250,00, a favore di ciascuna delle resistenti costituite da corrispondere, per quanto concerne RTI, al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7913/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. 20250048113540053444818 IMU 2015 - AVVISO DI MORA n. 20250048113540053444818 IMU 2016
- AVVISO DI MORA n. 20250048113540053444818 IMU 2017
- AVVISO DI MORA n. 20250048113540053444818 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2238/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Municipia Spa e al Comune di Marano di Napoli parte ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento,in epigrafe indicato,che assumeva notificato in data 31 marzo 2025 e i sottoindicati avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'Imposta Municipale Unica in relazione agli anni 2015, 2016, 2017
e 2018.
A fondamento del ricorso ha dedotto:1) il difetto di motivazione,2)l'omessa notifica degli atti prodromici,3) la non debenza del tributo costituendo l'immobile accertato la sua abitazione principale e la prescrizione e4) la decadenza della pretesa azionata.
Si costituivano in giudizio il Comune di Marano di Napoli e RTI, concessionaria della riscossione per il
Comune di Marano di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Milita asostegno del predetto assunto il principio affermato, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
e di merito, secondo il quale l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art.19, co. 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.(Cass. sentenza n. 20476 del
21 luglio 2025e Cassazione ord.n. 3005 del 7.2.2020).Tale principio è suscettibile,infatti,di essere esteso anche all'impugnazione del sollecito di pagamento che peraltro, a rigore, costituisce un atto atipico,ovvero, non ricompreso nell'elenco di cui all'art.19 del Dlgs 546/1992.
Ne consegue, alla luce di tale principio, che il sollecito di pagamento è suscettibile di essere impugnato soltanto quando costituisca il primo atto con cui risulti esercitata la pretesa tributaria,ovvero nell'ipotesi di omessa notifica dell'avviso di accertamento da cui è sorto il debito tributario oggetto di contestazione, circostanza non riscontrabile nella fattispecie de qua in cui gli avvisi di accertamento prodromici al gravato provvedimento risultano tutti ritualmente notificati.
In particolare l'avviso di accertamento IMU anno 2015 risulta notificato in data 30.04.2021, per compiuta giacenza,l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 risulta notificato, a mezzo messo notificatore, il
23.12.2021 personalmente al destinatario,l'avviso di accertamento relativo all'anno 2017 risulta notificato in data 17.04.2023, per compiuta giacenza e l'avviso di accertamento relativo all'anno 2018 risulta ritualmente notificato in data 07.02.2024 con il deposito preso la casa comunale,come da documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro
250,00, a favore di ciascuna delle resistenti costituite da corrispondere, per quanto concerne RTI, al difensore dichiaratosi antistatario.