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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/07/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Sezione Famiglia
In nome del popolo italiano
La Sezione I^ Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Presidente dott. Antonella Guerra
dott. Silvia Rizzuto Giudice Giudicedott. Virginia Manfroni
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento civile iscritto al n° 4625
/2024 V.G.
sul ricorso depositato il 25/7/2024 e ritualmente notificato da
Parte_1 con l'avv. BELLON MONICA
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 , con l' avv.ZANOTTO PAOLO
resistente
OGGETTO: domanda ex art. 9, 3°c. L. 1° dicembre 1970 n° 898
Conclusioni della ricorrente: come da nota depositata
Conclusioni della resistente: come da nota depositata
MOTIVI
Premesso che la ricorrente, nata nel 1951, è stata legata in matrimonio con il defunto dal 4/1/1975 al 3/10/2002 (data di Persona_1
pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla ricorrente) e pronunciata dal Tribunale di Treviso, prodotta come doc. che la stessa non è passata a nuove nozze;
Premesso altresì che al momento del decesso del de cuius (24/2/2023) la ricorrente era beneficiaria di un assegno divorzile pari a € 361,52;
Rilevato che la convivenza matrimoniale della ricorrente si è protratta dal 4/1/1975 fino (presumibilmente) al 2/4/1997 (data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale) e che dal matrimonio nel 1976 è nato il figlio Per_2
Rilevato che la ricorrente è comproprietaria dell'abitazione in cui vive, gravata da ipoteca per un finanziamento ottenuto dal figlio, il quale solo è tenuto alla restituzione;
Rilevato che, benché nel ricorso fosse stato allegato che la ricorrente non disponeva di altri mezzi di sostentamento oltre l'assegno divorzile, la stessa, ascoltata in udienza, ha dichiarato "che da 10 anni circa gode di trattamento pensionistico e che aveva lavorato dopo la separazione. Già prima del matrimonio svolgeva l'attività di OSS e che successivamente alla separazione ha dovuto lavorare"; risulta infatti percepire un reddito 7494 annuali (doc. 11 di parte ricorrente);
Rilevato che la seconda moglie sig.ra Controparte_1 ha contratto matrimonio con il de cuius il 29/3/2003 e che il matrimonio è durato fino al decesso di quest'ultimo, avvenuto il 24/2/2023; quanto alla convivenza, va considerato che la stessa deve presumersi iniziata in epoca precedente o contestuale alla nascita della figlia Per 3 , nata dalla relazione in data
4/5/1998 dopo circa un anno dalla separazione dalla prima moglie;
Ritenuto pertanto che le prove testimoniali sulla convivenza siano superflue;
così comeRilevato che la resistente, nata nel 1965, ha rinunciato entrambi i figli - all'eredità del de cuius perché passiva, non risulta avere beni immobili di proprietà, vive in un'abitazione in locazione con un canone di
€536 mensili (doc. 1 di parte resistente), le è stata riconosciuta un'invalidità del
67% per patologie fisiche e psichiche, è onerata di un debito con una finanziaria (doc. 10 di parte resistente), nel 2023 ha avuto redditi annui pari a circa € 15.000 netti (doc. 5 di parte resistente); Rilevato che nessuna delle parti ha prodotto gli estratti conto relativi ai propri rapporti bancari;
Ritenuto che, in considerazione della durata dei due matrimoni (27 anni il primo, 20 anni il secondo), dell'entità dell'assegno divorzile (€ 361,52) rapportata all'entità della pensione (€ 1470), della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e valorizzando altresì la durata della convivenza con la seconda moglie (circa 25 anni), appare equo stabilire una ripartizione della pensione di reversibilità del defunto nella misura del 35% a favore della ricorrente e del 65 % a favore della resistente;
Ritenuto che il diritto a ricevere tale quota va riconosciuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso (si veda Cass. Sez.
L n. 22259 del 27/09/2013 che ha statuito che "Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato.
Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.);
Ritenuto che la natura e l'esito della contesa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
1) stabilisce nella misura del 35 % la quota di pensione di reversibilità del spettante alla ricorrente sig. defunto Persona_1 Parte_1
[...]
2) compensa le spese di lite.
Verona, 01/07/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
Sezione Famiglia
In nome del popolo italiano
La Sezione I^ Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Presidente dott. Antonella Guerra
dott. Silvia Rizzuto Giudice Giudicedott. Virginia Manfroni
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento civile iscritto al n° 4625
/2024 V.G.
sul ricorso depositato il 25/7/2024 e ritualmente notificato da
Parte_1 con l'avv. BELLON MONICA
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 , con l' avv.ZANOTTO PAOLO
resistente
OGGETTO: domanda ex art. 9, 3°c. L. 1° dicembre 1970 n° 898
Conclusioni della ricorrente: come da nota depositata
Conclusioni della resistente: come da nota depositata
MOTIVI
Premesso che la ricorrente, nata nel 1951, è stata legata in matrimonio con il defunto dal 4/1/1975 al 3/10/2002 (data di Persona_1
pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla ricorrente) e pronunciata dal Tribunale di Treviso, prodotta come doc. che la stessa non è passata a nuove nozze;
Premesso altresì che al momento del decesso del de cuius (24/2/2023) la ricorrente era beneficiaria di un assegno divorzile pari a € 361,52;
Rilevato che la convivenza matrimoniale della ricorrente si è protratta dal 4/1/1975 fino (presumibilmente) al 2/4/1997 (data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale) e che dal matrimonio nel 1976 è nato il figlio Per_2
Rilevato che la ricorrente è comproprietaria dell'abitazione in cui vive, gravata da ipoteca per un finanziamento ottenuto dal figlio, il quale solo è tenuto alla restituzione;
Rilevato che, benché nel ricorso fosse stato allegato che la ricorrente non disponeva di altri mezzi di sostentamento oltre l'assegno divorzile, la stessa, ascoltata in udienza, ha dichiarato "che da 10 anni circa gode di trattamento pensionistico e che aveva lavorato dopo la separazione. Già prima del matrimonio svolgeva l'attività di OSS e che successivamente alla separazione ha dovuto lavorare"; risulta infatti percepire un reddito 7494 annuali (doc. 11 di parte ricorrente);
Rilevato che la seconda moglie sig.ra Controparte_1 ha contratto matrimonio con il de cuius il 29/3/2003 e che il matrimonio è durato fino al decesso di quest'ultimo, avvenuto il 24/2/2023; quanto alla convivenza, va considerato che la stessa deve presumersi iniziata in epoca precedente o contestuale alla nascita della figlia Per 3 , nata dalla relazione in data
4/5/1998 dopo circa un anno dalla separazione dalla prima moglie;
Ritenuto pertanto che le prove testimoniali sulla convivenza siano superflue;
così comeRilevato che la resistente, nata nel 1965, ha rinunciato entrambi i figli - all'eredità del de cuius perché passiva, non risulta avere beni immobili di proprietà, vive in un'abitazione in locazione con un canone di
€536 mensili (doc. 1 di parte resistente), le è stata riconosciuta un'invalidità del
67% per patologie fisiche e psichiche, è onerata di un debito con una finanziaria (doc. 10 di parte resistente), nel 2023 ha avuto redditi annui pari a circa € 15.000 netti (doc. 5 di parte resistente); Rilevato che nessuna delle parti ha prodotto gli estratti conto relativi ai propri rapporti bancari;
Ritenuto che, in considerazione della durata dei due matrimoni (27 anni il primo, 20 anni il secondo), dell'entità dell'assegno divorzile (€ 361,52) rapportata all'entità della pensione (€ 1470), della situazione reddituale e patrimoniale delle parti e valorizzando altresì la durata della convivenza con la seconda moglie (circa 25 anni), appare equo stabilire una ripartizione della pensione di reversibilità del defunto nella misura del 35% a favore della ricorrente e del 65 % a favore della resistente;
Ritenuto che il diritto a ricevere tale quota va riconosciuto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso (si veda Cass. Sez.
L n. 22259 del 27/09/2013 che ha statuito che "Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato.
Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.);
Ritenuto che la natura e l'esito della contesa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
1) stabilisce nella misura del 35 % la quota di pensione di reversibilità del spettante alla ricorrente sig. defunto Persona_1 Parte_1
[...]
2) compensa le spese di lite.
Verona, 01/07/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra