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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 2067/2024 R.G. 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di modifica delle condizioni di divorzio, promossa da: 3
, nato a [...] il [...] Parte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppa C.F._1
ET RI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio C.F._2
Iapichella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto una modifica delle condizioni di divorzio, stabilite nella sentenza n. 94/2012, resa nel proc. iscritto al n. 1638/2010 R.G, con la quale era stato disposto a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli , per euro 350,00 (successivamente Per_1
revocato), e , per € 250,00 mensili, chiedendo la revoca CP_2
dell'assegno di mantenimento anche nei confronti di quest'ultimo.
Deduceva il ricorrente che il figlio , quasi trentenne, CP_2
interrotto da tempo il suo percorso di studi, svolgeva un'attività lavorativa come personal trainer a Milano, per cui poteva ritenersi economicamente autosufficiente;
riferiva inoltre il ricorrente che figlio stesso aveva manifestata al padre la sua volontà in tal senso. A ciò era da aggiungere la disparità reddituale intercorrente tra i genitori, avendo la resistente un reddito maggiore.
Costituitasi in giudizio, la resistente, , Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda attorea, contestando il raggiungimento di un'indipendenza economica in capo al figlio
, nonostante il proprio impegno nel rendersi CP_2
economicamente autonomo. Lo stesso, infatti, trasferitosi a Milano nel 2014, dopo aver interrotto dei percorsi di studio intrapresi, aveva 5
infine conseguito il titolo di personal trainer, ed iniziato tale attività, ma senza garanzie di stabilità.
All'udienza del 13.01.2025 il ricorrente dichiarava di percepire un reddito di circa euro 1.700,00 mensili, di essere in procinto di pensionamento e di aver avuto un altro figlio dalla seconda moglie, ribadendo, inoltre, che la revoca del mantenimento fosse stata richiesta dal figlio medesimo.
All'udienza del 20.02.2025 la resistente riferiva di guadagnare, da circa due anni, euro 5.500,00, svolgendo l'attività di medico.
Dichiarava, inoltre, di pagare interamente le spese per il canone locatizio per il figlio, pari ad euro 1.030,00 mensili, oltre alla rata di circa euro 200,00 per l'acquisto di una vettura per lo stesso.
Affermava anche che il figlio viveva a Milano dal 2014, anno in cui vi si era trasferito per continuare i suoi studi artistici, mentre nel 2015 aveva iniziato un differente percorso di studi, non portato a termine.
Dal 2021 il figlio aveva tenuto delle mostre delle proprie opere, ed era entrato in un circuito di artisti per la vendita delle opere stesse;
infine il predetto aveva conseguito il diploma come personal trainer, nel 2023, collaborando, da allora, con una palestra, avendo aperto una partita iva e ricevendo una paga di euro 1.500,00-1.600,00 mensili. Ribadiva, tuttavia, che non poteva considerarsi economicamente indipendente, trattandosi di contratti rinnovati di 6
anno in anno. Confermava, comunque, che il figlio aveva manifestato al padre la volontà di non ricevere più il mantenimento.
Ciò premesso, il ricorso proposto dal appare Pt_1
meritevole di accoglimento.
Ed invero, costituisce un principio consolidato quello per cui la possibilità di revisione delle condizioni di separazione – e quindi di divorzio - deve trovare fondamento nella sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di pronuncia della sentenza o dell'omologa. Le sentenze di separazione e di divorzio riguardano infatti un rapporto soggetto a mutamenti e sono dotate di autorità, intangibilità e stabilità, solo se le statuizioni rimangono invariate (c.d giudicato rebus sic stantibus) (Cass. 14 settembre 2020
n. 19020, Cass. 1° luglio 2015 n. 13514).
Nel caso di specie può ritenersi esaurito ogni dovere di educazione ed istruzione, cui si collega l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori anche dopo la maggiore età, alla luce del principio di autoresponsabilità, considerato il raggiungimento, rispetto all'epoca del divorzio, dell'età adulta del figlio delle parti, , oggi CP_2
trentenne – non comparso all'udienza fissata per la sua audizione, con conseguente rinuncia delle parti a sentirlo -, il quale ha 7
intrapreso nel corso di questi anni diversi percorsi di studi, mai, tuttavia, portati a termine, nonché attesa una raggiunta autonomia economica di quest'ultimo, stante l'incontestata circostanza dell'inserimento nel mondo del lavoro da parte di , il quale CP_2
svolge l'attività di personal trainer, con una paga di circa euro
1500,00-1.600,00 mensili (che va comunque ad aggiungersi, per quanto emerso dagli atti di causa, a quanto da lui percepito per la vendita dei suoi quadri), lavoro che, seppure a termine, secondo quanto dichiarato dalla resistente medesima, è stato costantemente rinnovato, fino ad oggi, dall'anno 2023, avendo continuato il figlio a svolgere tale attività sempre presso la medesima palestra.
È noto al riguardo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale dal momento in cui il figlio maggiorenne svolge regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti, l'autonomia economica si considera raggiunta
(Cass. civ., sez. I, n. 13354/2017); pertanto, se la paga è adeguata e l'orizzonte lavorativo non è eccessivamente limitato, il figlio si considera economicamente autonomo, e capace di provvedere a sé stesso finanziariamente (così anche Cass. civ. sent. n. 40282/2021).
A ciò è da aggiungere un'innegabile sperequazione economica sussistente tra le parti, acuitasi negli ultimi due anni in favore della resistente, la cui posizione lavorativa è migliorata, rispetto al 8
, verosimilmente ad oggi percettore esclusivamente di Pt_1
pensione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso del Pt_1
andrà pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
In accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
A parziale modifica della sentenza divorzile n. 94/2012, emessa dal
Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 1638/2010 R.G., tra il ricorrente e Controparte_1 9
Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio , a far data dal presente ricorso;
Controparte_3
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 14.10.2025.
Il Giudice rel. Il
Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 2067/2024 R.G. 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di modifica delle condizioni di divorzio, promossa da: 3
, nato a [...] il [...] Parte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppa C.F._1
ET RI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio C.F._2
Iapichella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto una modifica delle condizioni di divorzio, stabilite nella sentenza n. 94/2012, resa nel proc. iscritto al n. 1638/2010 R.G, con la quale era stato disposto a suo carico un contributo per il mantenimento dei figli , per euro 350,00 (successivamente Per_1
revocato), e , per € 250,00 mensili, chiedendo la revoca CP_2
dell'assegno di mantenimento anche nei confronti di quest'ultimo.
Deduceva il ricorrente che il figlio , quasi trentenne, CP_2
interrotto da tempo il suo percorso di studi, svolgeva un'attività lavorativa come personal trainer a Milano, per cui poteva ritenersi economicamente autosufficiente;
riferiva inoltre il ricorrente che figlio stesso aveva manifestata al padre la sua volontà in tal senso. A ciò era da aggiungere la disparità reddituale intercorrente tra i genitori, avendo la resistente un reddito maggiore.
Costituitasi in giudizio, la resistente, , Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda attorea, contestando il raggiungimento di un'indipendenza economica in capo al figlio
, nonostante il proprio impegno nel rendersi CP_2
economicamente autonomo. Lo stesso, infatti, trasferitosi a Milano nel 2014, dopo aver interrotto dei percorsi di studio intrapresi, aveva 5
infine conseguito il titolo di personal trainer, ed iniziato tale attività, ma senza garanzie di stabilità.
All'udienza del 13.01.2025 il ricorrente dichiarava di percepire un reddito di circa euro 1.700,00 mensili, di essere in procinto di pensionamento e di aver avuto un altro figlio dalla seconda moglie, ribadendo, inoltre, che la revoca del mantenimento fosse stata richiesta dal figlio medesimo.
All'udienza del 20.02.2025 la resistente riferiva di guadagnare, da circa due anni, euro 5.500,00, svolgendo l'attività di medico.
Dichiarava, inoltre, di pagare interamente le spese per il canone locatizio per il figlio, pari ad euro 1.030,00 mensili, oltre alla rata di circa euro 200,00 per l'acquisto di una vettura per lo stesso.
Affermava anche che il figlio viveva a Milano dal 2014, anno in cui vi si era trasferito per continuare i suoi studi artistici, mentre nel 2015 aveva iniziato un differente percorso di studi, non portato a termine.
Dal 2021 il figlio aveva tenuto delle mostre delle proprie opere, ed era entrato in un circuito di artisti per la vendita delle opere stesse;
infine il predetto aveva conseguito il diploma come personal trainer, nel 2023, collaborando, da allora, con una palestra, avendo aperto una partita iva e ricevendo una paga di euro 1.500,00-1.600,00 mensili. Ribadiva, tuttavia, che non poteva considerarsi economicamente indipendente, trattandosi di contratti rinnovati di 6
anno in anno. Confermava, comunque, che il figlio aveva manifestato al padre la volontà di non ricevere più il mantenimento.
Ciò premesso, il ricorso proposto dal appare Pt_1
meritevole di accoglimento.
Ed invero, costituisce un principio consolidato quello per cui la possibilità di revisione delle condizioni di separazione – e quindi di divorzio - deve trovare fondamento nella sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di pronuncia della sentenza o dell'omologa. Le sentenze di separazione e di divorzio riguardano infatti un rapporto soggetto a mutamenti e sono dotate di autorità, intangibilità e stabilità, solo se le statuizioni rimangono invariate (c.d giudicato rebus sic stantibus) (Cass. 14 settembre 2020
n. 19020, Cass. 1° luglio 2015 n. 13514).
Nel caso di specie può ritenersi esaurito ogni dovere di educazione ed istruzione, cui si collega l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori anche dopo la maggiore età, alla luce del principio di autoresponsabilità, considerato il raggiungimento, rispetto all'epoca del divorzio, dell'età adulta del figlio delle parti, , oggi CP_2
trentenne – non comparso all'udienza fissata per la sua audizione, con conseguente rinuncia delle parti a sentirlo -, il quale ha 7
intrapreso nel corso di questi anni diversi percorsi di studi, mai, tuttavia, portati a termine, nonché attesa una raggiunta autonomia economica di quest'ultimo, stante l'incontestata circostanza dell'inserimento nel mondo del lavoro da parte di , il quale CP_2
svolge l'attività di personal trainer, con una paga di circa euro
1500,00-1.600,00 mensili (che va comunque ad aggiungersi, per quanto emerso dagli atti di causa, a quanto da lui percepito per la vendita dei suoi quadri), lavoro che, seppure a termine, secondo quanto dichiarato dalla resistente medesima, è stato costantemente rinnovato, fino ad oggi, dall'anno 2023, avendo continuato il figlio a svolgere tale attività sempre presso la medesima palestra.
È noto al riguardo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale dal momento in cui il figlio maggiorenne svolge regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti, l'autonomia economica si considera raggiunta
(Cass. civ., sez. I, n. 13354/2017); pertanto, se la paga è adeguata e l'orizzonte lavorativo non è eccessivamente limitato, il figlio si considera economicamente autonomo, e capace di provvedere a sé stesso finanziariamente (così anche Cass. civ. sent. n. 40282/2021).
A ciò è da aggiungere un'innegabile sperequazione economica sussistente tra le parti, acuitasi negli ultimi due anni in favore della resistente, la cui posizione lavorativa è migliorata, rispetto al 8
, verosimilmente ad oggi percettore esclusivamente di Pt_1
pensione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso del Pt_1
andrà pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
In accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
A parziale modifica della sentenza divorzile n. 94/2012, emessa dal
Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 1638/2010 R.G., tra il ricorrente e Controparte_1 9
Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del figlio , a far data dal presente ricorso;
Controparte_3
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 14.10.2025.
Il Giudice rel. Il
Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti