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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/11/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5332/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5332/2022 promossa da:
, e , in proprio e nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
deceduto in data 15/02/2023, con Avv.ti Romano Persona_1
ATTORI CONTRO
, in persona del l.r. p.t., con Avv. Hazan Controparte_2
CONVENUTA RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza, Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio l' Parte_3 [...]
(di seguito al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_2 CP_3 asseritamente patiti in conseguenza dell'infezione da Covid contratta presso l'Ospedale Bellini in Somma Lombardo. Aveva, in particolare, riferito
- di essere affetto da importanti pluripatologie e di essersi sottoposto a tampone nasale per SARS- CoV2 refertato con esito negativo;
- di essersi recato il 03.12.2020 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate (ASST Valle Olona) per scompenso cardiocircolatorio acuto ed ivi, per mancanza di posti letto, era stato disposto il suo trasferimento presso l'area grigia dell'Ospedale Bellini in Somma Lombardo, predisposto per i pazienti in attesa di tampone Covid prima dell'inserimento in qualunque reparto ospedaliero;
- di essere stato trasferito, effettuato il 04.12.2020 il tampone, presso il reparto di Medicina Generale, ove, durante la degenza, il 14.12.2020 era stato sottoposto ad ulteriore tampone a seguito della scoperta di focolaio all'interno del riparto;
pagina 1 di 7 - di essere stato nuovamente trasferito in data 16.12.2020, all'esito del tampone risultato positivo per SARS-COV2, presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ove era stato ricoverato dapprima nel reparto di malattie infettive, indi (in data 18.12.2020) nel reparto di terapia sub-intensiva e, successivamente, il 19.12.2020, nel reparto di rianimazione, ove veniva intubato e sottoposto a trattamento di iperventilazione sino al 22.01.2021, quando era nuovamente trasferito nel reparto di malattie intensive;
- che, all'esito dell'estubazione, avvenuta il 10.01.2021, era risultato rallentato per l'accumulo di sedativi;
- di aver subito un drastico peggioramento neurologico durante la successiva degenza nel reparto di malattie infettive;
- di essere stato trasferito, rinvenuto soporoso, in shock room l'11.02.2021 in attesa del posto letto in terapia intensiva e, liberatosi in giornata, era ivi rimasto sino al 24.02.2021;
- di essere stato trasferito il 04.03.2021 presso il reparto di neurologia per accertamenti e, in seguito, il 25.03.2021 presso l'Unità Operativa di riabilitazione dell'Ospedale Habilita di Sarnico sino al 28.05.2021 con diagnosi di “tetraparesi in neuroencefalite post covid”;
- di essersi sottoposto, dopo la dimissione, a vari accertamenti e all'esito di visita neurologica del 24.09.2021 gli era stata diagnosticata “sindrome depressiva e sospetta polineuropatia in esiti di Covid- 19”, venendo il 25.03.2021 ricoverato presso l'Ospedale di Somma Lombardo sino al 02.04.2022 con diagnosi di “scompenso cardiaco congestizio in FAP. Cirrosi epatica scompensata. Pregressa infezione da Covid con reliquati neurologici IRC”;
- di essersi in seguito sottoposto ad ulteriori accertamenti neuropsicologici e neurologici e a valutazione medico legale di parte, che aveva concluso nel senso che era affetto da infezione da SARS – Cov2, Cov19 contratta nel corso del ricovero dal 03.12.2020 al 16.12.2020 presso l'Ospedale di Somma Lombardo e riconducibile a mancata adozione da parte dell'Ospedale di misure idonee ad impedire la diffusione della malattia, che aveva comportato un lungo periodo di malattia iatrogena, con inabilità totale e parziale e postumi di natura permanente nonché gravi sofferenze legate ai trattamenti intensivi rianimatori tali da imporgli una riduzione della propria autonomia motoria e personale, danni di cui aveva chiesto invano il risarcimento alla convenuta. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita l' eccependo l'inammissibilità della domanda attorea e CP_3 chiedendone il rigetto in quanto totalmente infondate in relazione sia all'an sia al quantum debeatur. A seguito di interruzione del processo all'udienza di trattazione stante l'intervenuto decesso dell'attore, il processo è stato riassunto da , e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 Controparte_1 qualità di eredi legittime di , che hanno insistito nelle domande risarcitorie tanto jure Parte_3 proprio quanto jure hereditatis, cui si è opposta che ha ribadito le precedenti difese oltre ad eccepire CP_3
l'inammissibilità della domanda nuova proposta iure proprio dagli assunti eredi nell'assenza di prova della qualità di eredi di Parte_3
Trattata la causa, concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., tentata invano la conciliazione della lite, disposta e depositata c.t.u. sul quadro clinico del de cuius;
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.2025. Le domanda delle attrici e le contestazioni della convenuta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non meritano accoglimento. Preliminarmente va verificata la legittimazione attiva delle attrici, stante la specifica contestazione sollevata da CP_3
pagina 2 di 7 Nel presente processo parte convenuta ha dedotto, nella prima difesa utile, la mancanza di legittimazione attiva delle ricorrenti in riassunzione, , e , per non aver Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dimostrato la propria qualità di eredi di essendosi limitate a produrre un certificato di Parte_3 stato di famiglia, contestato dalla convenuta in quanto, a dire di quest'ultima, privo di efficacia probatoria della titolarità del rapporto giuridico controverso e tale da non fornire adeguato riscontro probatorio dell'avvenuta rituale accettazione di eredità, di essere gli unici eredi legittimi, ecc.. Ritiene il giudice che la contestazione sollevata nella presente causa dalla convenuta relativa alla mancata prova della qualità di eredi in capo a , e (intervenute a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 seguito di riassunzione del processo dopo l'interruzione per decesso di ) sull'assunto di Parte_3 essere eredi dell'attore sia infondata, avendo le attrici fornito adeguato conto, attraverso Parte_3 le necessarie certificazioni anagrafiche, della asserita propria qualità. Al riguardo è noto che colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima (salva la mancata specifica contestazione). Sull'argomento è stato autorevolmente sostenuto che “l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione” (v. Cass. n.22730/2021). In tema di legitimatio ad causam, dunque, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire): per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere è idoneamente adempiuto solo con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.; con riguardo, invece, al momento successivo dell'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede. All'esito dell'istruttoria, stante la dimostrazione dell'avvenuto decesso dell'originario attore e della qualità di eredi legittimi delle ricorrenti, circostanze non contraddette da altra documentazione o allegazione, deve, dunque, ritenersi infondata tale contestazione sollevata dalla convenuta. Preliminarmente all'analisi della domanda nel merito, occorre chiarire che il titolo della responsabilità facente capo alla struttura sanitaria, con riferimento ai danni patiti iure hereditatis, è contrattuale.
pagina 3 di 7 La Suprema Corte ha, infatti, da tempo inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in relazione al quale la struttura adempie avvalendosi di ausiliari della cui opera risponde ex art. 1228 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007). Tale impostazione ha trovato conferma, come è noto, anche nella legge , il cui art.7 dispone che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, CP_4 nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, (…) risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Ciò posto, è risaputo che nella responsabilità contrattuale (che, appunto, legava, nella fattispecie in esame, il de cuius alla struttura sanitaria convenuta) su parte attrice incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o delle terapie svolte o, ancora, delle mancate cure) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico della struttura, invece, la prova che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. per tutte, Cass. Civ. S.U. n.577/2008; v., anche, Cass. n. 24073/2017). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito, ormai da tempo, l'esatta ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al nesso causale, evidenziando che la causa incognita resta a carico del danneggiato relativamente all'evento dannoso, che è fatto costitutivo del diritto;
è. a carico del danneggiante, invece, per quanto attiene all'impossibilità di adempiere, quale fatto estintivo del diritto. Laddove, quindi, risulti provato dal danneggiato che la patologia è riconducibile ad un dato intervento, grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare che l'intervento in questione ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile e inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione corretta dell'intervento chirurgico medesimo (v. Cass. n.18392/2017; Cass. 21511/2024). Viceversa, per quanto attiene ai danni patiti dai ricorrenti iure proprio, non avendo la struttura ospedaliera assunto alcuna obbligazione nei confronti della moglie e delle figlie del paziente, i danni che queste lamentano non derivano dall'inadempimento di obbligazioni esistenti nei loro riguardi, bensì da fatto illecito, consistente nell'aver provocato per colpa la morte del prossimo congiunto. In quest'ottica, quindi, grava sulle ricorrenti in riassunzione l'onere di provare innanzitutto il fatto illecito, ossia la condotta dell'ospedale, il nesso causale tra essa e l'evento dannoso (il decesso di ), nonché Persona_1
l'esistenza di una colpa in capo alla struttura medica e, infine, il danno consequenziale all'evento, ascrivibile alla categoria del c.d. danno da perdita del rapporto parentale. Ebbene, nel caso di specie, come si spiegherà nel prosieguo, le attrici non hanno compiutamente assolto l'onere probatorio a loro carico. Nella c.t.u. svolta nel corso di causa (dep. il 29.04.2025), le cui risultanze sono fatte proprie da questo Tribunale in quanto validamente motivate, esaustive e logicamente convincenti anche rispetto ai rilievi critici sollevati dalle parti, e, pertanto, vanno poste alla base della presente decisione avendo l'ausiliario del giudice dato contezza delle proprie conclusioni, è stato riferito che “vi sono sufficienti elementi di natura tecnica per affermare come, in via di probabilità (attinenti le presenti prospettive civilistico-risarcitorie), la trasmissione dell'infezione da SARS-CoV2 nel caso del Sig. sia da classificarsi come evento di Parte_2 pertinenza intraospedaliera” (v. pag.19). Al contempo, deve darsi atto che ha prodotto copiosa CP_3 documentazione sui protocolli per i molteplici aspetti preventivi (v. la cartella doc.3 della convenuta), come verificato in c.t.u.: “Le misure preventive e contenitive indicate all'interno dei predetti protocolli risultano pacificamente adeguate ed idonee, sul piano tecnico-scientifico, agli scopi che si prefiggono, ossia quelli della prevenzione e contenimento del contagio intra-ospedaliero del Coronavirus. Ciò posto, è tuttavia parimenti da affermare che la presenza di tali protocolli rende edotti circa l'adozione -da parte dell'Azienda Convenuta- di un complesso di azioni volte in generale alla prevenzione della propagazione intra-ospedaliera del virus, ma al contempo -e di fatto- non costituisce dimostrazione ex post dell'effettiva e completa adesione ai predetti protocolli anche nel caso di specie” (v. p.21). pagina 4 di 7 Peraltro, non deve sottacersi che “la vicenda del Sig. si inserisce in un momento di assoluta Parte_2 emergenza in Italia per il COVID-19, ovvero quello della seconda ondata epidemica (settembre-dicembre 2020), con il suo drammatico bilancio di contagiati e di morti, superiore a quello della prima ondata (febbraio-maggio 2020). All'emergere dell'infezione da SARS-CoV-2, la comunità scientifica internazionale ha da subito individuato le modalità di trasmissione e redatto linee guida e protocolli di prevenzione, fatti propri dall' e immediatamente tradotti in una serie di disposizioni specifiche sotto Controparte_5 forma di decreti e circolari ministeriali e regionali;
tuttavia, nei mesi successivi, si è compreso come – per l'altissima contagiosità dell'infezione e l'alto numero di pazienti asintomatici o con malattia in incubazione – anche una rigorosa applicazione delle misure di prevenzione, in assenza di una copertura vaccinale di massa (l'unica strategia dimostratasi veramente efficace nel ridurre la diffusione e la patogenicità del virus) potesse limitare ma non impedire in maniera assoluta il rischio di contagio: infatti, dopo un periodo (estate 2020) di apparente riduzione del numero dei casi seguito alla prima ondata della pandemia di COVID-19, nell'autunno-inverno del 2020 si è assistito a una recrudescenza (seconda ondata), ancora più tragica, dell'epidemia. Proprio per le caratteristiche epidemiologiche e microbiologiche del virus, i protocolli di prevenzione in ambito ospedaliero – anche quando correttamente applicati – non sono riusciti, pertanto, a impedire i numerosi casi di contagio registrati in corsia (da operatore sanitario a paziente e viceversa e tra pazienti), a dimostrazione dell'impossibilità di azzerare il rischio di contagio nosocomiale … nel particolare momento storico relativo all'Autunno-Inverno 2020 (ossia durante la c.d. II ondata della pandemia da SARS-CoV2), la combinazione tra l'elevata trasmissibilità virale e la presenza di infezioni asintomatiche ebbe di fatto a costituire un fattore di indebolimento delle predette misure preventive/contenitive in rapporto ai loro scopi, mitigando pertanto la loro effettività“ (così a pagg.22 e s. della c.t.u.). Pur essendo tali assunti condivisibili, occorre, pur tuttavia, evidenziare che il paziente era già Parte_2 affetto da molteplici gravi patologie (obesità di III grado cardiopatia ipertensiva e fibrillante, diabete mellito di tipo 2 con complicanze renali e retiniche in terapia insulinica, dislipidemia, insufficienza renale cronica, insufficienza mitralica lieve, steatoepatite non alcolica (NASH) in evoluzione cirrotica, ipertensione arteriosa, pregressi ricoveri per scompenso cardiocircolatorio, patologia articolare post-traumatica, colecistectomia, appendicectomia, frattura tibio-peronale sinistra, …), e, comunque, le cure e gli interventi terapeutici svolti dall' convenuta non sono affatto oggetto di lamentele. CP_2
Tornando, invece, alla contrazione dell'infezione da Covid, questa fu tempestivamente diagnosticata e il tampone fu effettuato per l'esistenza di focolaio nel reparto dell'ospedale A. Bellini di Somma Lombardo, e, quindi, motivato - oltre che per la routinaria esecuzione di screening preventivo (il paziente infatti fu, dapprima, all'ingresso, sottoposto a tampone, che risultò negativo) - anche per un effettivo monitoraggio di una situazione infettiva in atto. Al riguardo, la tesi attorea sulla conseguenziale responsabilità di essendo il danneggiato entrato in CP_3 ospedale privo di infezione da Covid, che, contratta in ospedale, ha aggravato la propria situazione patologica, risulta semplicistica. Al contrario, deve evidenziarsi (circostanza a tutti nota sin dalla prima fase della pandemia) che nei luoghi di principale contrazione del Covid (scuole, residenze per anziani, ospedali), nonostante l'applicazione di tutti i protocolli precauzionali per prevenire la diffusione del Covid, moltissimi sono stati i decessi (ed anche nelle successive fasi della pandemia degli anni 2021 e 2022). In conclusione, l'infezione nosocomiale da Covid, oggetto del presente giudizio, aveva proprio negli ospedali i caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità, in relazione ai quali, la struttura ospedaliera va esente da responsabilità con la avvenuta dimostrazione dell'adozione delle migliori pratiche sanitarie di settore e delle linee guida in materia di prevenzione da infezione da Covid 19 in ambiente ospedaliero.
pagina 5 di 7 CP_ Peraltro, le attrici non hanno allegato né provato specifiche condotte omissive in capo al personale di né hanno precisato in quali termini una tale condotta avrebbe negativamente inciso sulla condizione del paziente, tenuto conto anche delle rilevanti e gravi preesistenti morbilità del defunto, stante, anche, la mancanza di effettiva prova della origine nosocomiale dell'infezione, considerati i noti e lunghi tempi di incubazione del virus (v. nello specifico pag.18 e s. della c.t.u.) a fronte della data di ingresso in ospedale del 3.12.2020 e della positività registrata il 14.12.2020. Sull'argomento è noto che il soggetto che lamenta un danno conseguente a prestazione sanitaria è gravato dell'onere di allegare un “inadempimento qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno” (così Cass. S.U. n.577/2008) e indicare il comportamento specifico che i sanitari avrebbero posto in essere in violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia (v. in questo senso Cass. n.20904/2013), non integrando l'infezione nosocomiale una ipotesi di responsabilità oggettiva. Ciò posto, va adeguatamente sottolineato che, accertata la positività del Paziente a in data Persona_2
16.12.2020 egli venne trasferito dall'Ospedale di Somma Lombardo (ASST all'Ospedale CP_2
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In tale ultima sede, le condizioni cliniche del registrarono un Parte_2 significativo aggravamento e vennero intraprese numerose attività diagnostico-terapeutiche: in c.t.u. è stato rilevato che il quadro clinico dell'infezione da SARS-CoV2 ed il generale aggravamento delle condizioni di salute del Paziente ebbero concretamente luogo presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e non nella cornice del ricovero presso l' convenuta. In tale prospettiva, “non sussistono CP_3 spunti di discussione relativi alla gestione dell'infezione da SARS-CoV2 presso l'Azienda Convenuta, semplicemente poiché il Paziente fu sostanzialmente quasi subito trasferito da quest'ultima all'Ospedale di Bergamo, e l'aggravamento delle condizioni di salute (con le relative misure di approccio terapeutico al quadro clinico) ebbe di fatto luogo in tale sede” (v. pag. 24 della c.t.u.). Quanto, poi, all'accertamento del rapporto di causalità e, dunque, all'accertamento se l'evoluzione dell'infezione da SARS-CoV2 abbia aggravato la malattia determinando poi la morte, in c.t.u. è stato affermato che giungeva all'exitus “per la naturale evoluzione delle gravi patologie da cui era Parte_2 affetto al memento del ricorso presso l'ospedale di Somma Lombardo nel dicembre 2020 e che, qualora gli esiti dell'infezione da SARS-CoV2 avessero svolto un contributo (comunque non dimostrabile) sarebbero in ogni caso “certamente non preponderante” rispetto alla naturale evoluzione delle gravi patologie da cui era affetto già al momento del ricovero presso l'ospedale convenuto” (v. pag.34 e s.), precisando che la “la dispnea e la difficoltà respiratoria registrate all'ingresso in Pronto Soccorso il 10.02.2023 non erano legate ad una patologia polmonare/respiratoria scaturita dalla pregressa infezione da Coronavirus, bensì erano conseguenti al complesso quadro di insufficienza renale con acidosi metabolica” (v. pag. 35). Peraltro, sempre in c.t.u. si evidenzia che “in occasione della TC del 10.02.2023 all'ingresso in Pronto Soccorso non fu segnalata la sussistenza di fibrosi polmonare secondaria al COVID-19 (“non segnalata alla TAC torace del 10.02.23”, pur se poi riportata nella diagnosi finale del ricovero), confermando così l'assenza di elementi clinici per una correlazione diretta tra gli esiti infettivi ed il decesso del Paziente” (cfr. p. 35). Dagli esiti della consulenza, quindi, non emerge che una condotta dei sanitari, che avesse impedito il contagio di avrebbe, in base al principio della preponderazione dell'evidenza, cambiato gli Parte_2 esiti degli eventi. In conclusione, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni iure hereditatis richiesta dalle attrici, non essendo provato il nesso causale tra la condotta dei medici e il decesso del de cuius, neanche in termini di maggiore chances di sopravvivenza, di talché il danno lamentato non può essere risarcito. Viene poi in rilievo il c.d. danno da perdita del rapporto parentale, anch'esso richiesto dalle ricorrenti.
pagina 6 di 7 In merito al riconoscimento di tale danno, occorre premettere che “il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art.32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art.2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli effetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt.2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” (così Cass. n. 2557/2011). Ancora, in via generale, occorre ricordare che il danno da perdita del rapporto parentale non può considerarsi in re ipsa, ma va allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale di cui all'art.2697 c.c. (v. Cass. n.10527/2011, Cass. n.11269/2018,…). Ed invero “Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (così Cass. n. 907/2018). La prova del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può, pertanto, essere offerta anche a mezzo di presunzioni, che in argomento assumono, anzi, precipuo rilievo e possono assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice, non costituendo un mezzo di prova di rango inferiore agli altri (cfr. Cass. Sez. Un., n. 6572/2006). Nel caso di specie, le attrici, pur tuttavia, hanno genericamente allegato, quale danno iure proprio,
“pregiudizi che si sono verificati nella vita degli eredi. Tra questi andranno inclusi, a titolo di esempio, le spese sostenute per far fronte al danno (spese per medicine e visite specialistiche etc.), nonché il danno parentale che viene riconosciuto per compensare il dolore e la mancanza patiti per la perdita della persona cara e del rapporto affettivo” (così a pag.5 della memoria ex art.183, comma VI, n. 1 c.p.c.). Nessuna allegazione specifica né tanto meno alcun elemento di prova è stata offerto (o richiesto) dalle attrici con riferimento alle loro concrete situazioni familiari e di vita, ai legami con il de cuius e all'ipotesi di cambiamento delle abitudini della vita, ecc.. Anche tale domanda deve, pertanto, essere rigettata. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. In considerazione dell'andamento della causa con parziale rigetto delle reciproche domande ed eccezioni, le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., vanno totalmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u. Busto Arsizio, il 5.11.2025 Il Giudice
A.D'Elia pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5332/2022 promossa da:
, e , in proprio e nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
deceduto in data 15/02/2023, con Avv.ti Romano Persona_1
ATTORI CONTRO
, in persona del l.r. p.t., con Avv. Hazan Controparte_2
CONVENUTA RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza, Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato aveva convenuto in giudizio l' Parte_3 [...]
(di seguito al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_2 CP_3 asseritamente patiti in conseguenza dell'infezione da Covid contratta presso l'Ospedale Bellini in Somma Lombardo. Aveva, in particolare, riferito
- di essere affetto da importanti pluripatologie e di essersi sottoposto a tampone nasale per SARS- CoV2 refertato con esito negativo;
- di essersi recato il 03.12.2020 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate (ASST Valle Olona) per scompenso cardiocircolatorio acuto ed ivi, per mancanza di posti letto, era stato disposto il suo trasferimento presso l'area grigia dell'Ospedale Bellini in Somma Lombardo, predisposto per i pazienti in attesa di tampone Covid prima dell'inserimento in qualunque reparto ospedaliero;
- di essere stato trasferito, effettuato il 04.12.2020 il tampone, presso il reparto di Medicina Generale, ove, durante la degenza, il 14.12.2020 era stato sottoposto ad ulteriore tampone a seguito della scoperta di focolaio all'interno del riparto;
pagina 1 di 7 - di essere stato nuovamente trasferito in data 16.12.2020, all'esito del tampone risultato positivo per SARS-COV2, presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ove era stato ricoverato dapprima nel reparto di malattie infettive, indi (in data 18.12.2020) nel reparto di terapia sub-intensiva e, successivamente, il 19.12.2020, nel reparto di rianimazione, ove veniva intubato e sottoposto a trattamento di iperventilazione sino al 22.01.2021, quando era nuovamente trasferito nel reparto di malattie intensive;
- che, all'esito dell'estubazione, avvenuta il 10.01.2021, era risultato rallentato per l'accumulo di sedativi;
- di aver subito un drastico peggioramento neurologico durante la successiva degenza nel reparto di malattie infettive;
- di essere stato trasferito, rinvenuto soporoso, in shock room l'11.02.2021 in attesa del posto letto in terapia intensiva e, liberatosi in giornata, era ivi rimasto sino al 24.02.2021;
- di essere stato trasferito il 04.03.2021 presso il reparto di neurologia per accertamenti e, in seguito, il 25.03.2021 presso l'Unità Operativa di riabilitazione dell'Ospedale Habilita di Sarnico sino al 28.05.2021 con diagnosi di “tetraparesi in neuroencefalite post covid”;
- di essersi sottoposto, dopo la dimissione, a vari accertamenti e all'esito di visita neurologica del 24.09.2021 gli era stata diagnosticata “sindrome depressiva e sospetta polineuropatia in esiti di Covid- 19”, venendo il 25.03.2021 ricoverato presso l'Ospedale di Somma Lombardo sino al 02.04.2022 con diagnosi di “scompenso cardiaco congestizio in FAP. Cirrosi epatica scompensata. Pregressa infezione da Covid con reliquati neurologici IRC”;
- di essersi in seguito sottoposto ad ulteriori accertamenti neuropsicologici e neurologici e a valutazione medico legale di parte, che aveva concluso nel senso che era affetto da infezione da SARS – Cov2, Cov19 contratta nel corso del ricovero dal 03.12.2020 al 16.12.2020 presso l'Ospedale di Somma Lombardo e riconducibile a mancata adozione da parte dell'Ospedale di misure idonee ad impedire la diffusione della malattia, che aveva comportato un lungo periodo di malattia iatrogena, con inabilità totale e parziale e postumi di natura permanente nonché gravi sofferenze legate ai trattamenti intensivi rianimatori tali da imporgli una riduzione della propria autonomia motoria e personale, danni di cui aveva chiesto invano il risarcimento alla convenuta. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita l' eccependo l'inammissibilità della domanda attorea e CP_3 chiedendone il rigetto in quanto totalmente infondate in relazione sia all'an sia al quantum debeatur. A seguito di interruzione del processo all'udienza di trattazione stante l'intervenuto decesso dell'attore, il processo è stato riassunto da , e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 Controparte_1 qualità di eredi legittime di , che hanno insistito nelle domande risarcitorie tanto jure Parte_3 proprio quanto jure hereditatis, cui si è opposta che ha ribadito le precedenti difese oltre ad eccepire CP_3
l'inammissibilità della domanda nuova proposta iure proprio dagli assunti eredi nell'assenza di prova della qualità di eredi di Parte_3
Trattata la causa, concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., tentata invano la conciliazione della lite, disposta e depositata c.t.u. sul quadro clinico del de cuius;
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. all'udienza del 5.11.2025. Le domanda delle attrici e le contestazioni della convenuta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non meritano accoglimento. Preliminarmente va verificata la legittimazione attiva delle attrici, stante la specifica contestazione sollevata da CP_3
pagina 2 di 7 Nel presente processo parte convenuta ha dedotto, nella prima difesa utile, la mancanza di legittimazione attiva delle ricorrenti in riassunzione, , e , per non aver Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dimostrato la propria qualità di eredi di essendosi limitate a produrre un certificato di Parte_3 stato di famiglia, contestato dalla convenuta in quanto, a dire di quest'ultima, privo di efficacia probatoria della titolarità del rapporto giuridico controverso e tale da non fornire adeguato riscontro probatorio dell'avvenuta rituale accettazione di eredità, di essere gli unici eredi legittimi, ecc.. Ritiene il giudice che la contestazione sollevata nella presente causa dalla convenuta relativa alla mancata prova della qualità di eredi in capo a , e (intervenute a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 seguito di riassunzione del processo dopo l'interruzione per decesso di ) sull'assunto di Parte_3 essere eredi dell'attore sia infondata, avendo le attrici fornito adeguato conto, attraverso Parte_3 le necessarie certificazioni anagrafiche, della asserita propria qualità. Al riguardo è noto che colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima (salva la mancata specifica contestazione). Sull'argomento è stato autorevolmente sostenuto che “l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione” (v. Cass. n.22730/2021). In tema di legitimatio ad causam, dunque, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire): per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere è idoneamente adempiuto solo con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.; con riguardo, invece, al momento successivo dell'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede. All'esito dell'istruttoria, stante la dimostrazione dell'avvenuto decesso dell'originario attore e della qualità di eredi legittimi delle ricorrenti, circostanze non contraddette da altra documentazione o allegazione, deve, dunque, ritenersi infondata tale contestazione sollevata dalla convenuta. Preliminarmente all'analisi della domanda nel merito, occorre chiarire che il titolo della responsabilità facente capo alla struttura sanitaria, con riferimento ai danni patiti iure hereditatis, è contrattuale.
pagina 3 di 7 La Suprema Corte ha, infatti, da tempo inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in relazione al quale la struttura adempie avvalendosi di ausiliari della cui opera risponde ex art. 1228 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007). Tale impostazione ha trovato conferma, come è noto, anche nella legge , il cui art.7 dispone che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, CP_4 nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, (…) risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Ciò posto, è risaputo che nella responsabilità contrattuale (che, appunto, legava, nella fattispecie in esame, il de cuius alla struttura sanitaria convenuta) su parte attrice incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o delle terapie svolte o, ancora, delle mancate cure) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico della struttura, invece, la prova che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. per tutte, Cass. Civ. S.U. n.577/2008; v., anche, Cass. n. 24073/2017). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito, ormai da tempo, l'esatta ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al nesso causale, evidenziando che la causa incognita resta a carico del danneggiato relativamente all'evento dannoso, che è fatto costitutivo del diritto;
è. a carico del danneggiante, invece, per quanto attiene all'impossibilità di adempiere, quale fatto estintivo del diritto. Laddove, quindi, risulti provato dal danneggiato che la patologia è riconducibile ad un dato intervento, grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare che l'intervento in questione ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile e inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione corretta dell'intervento chirurgico medesimo (v. Cass. n.18392/2017; Cass. 21511/2024). Viceversa, per quanto attiene ai danni patiti dai ricorrenti iure proprio, non avendo la struttura ospedaliera assunto alcuna obbligazione nei confronti della moglie e delle figlie del paziente, i danni che queste lamentano non derivano dall'inadempimento di obbligazioni esistenti nei loro riguardi, bensì da fatto illecito, consistente nell'aver provocato per colpa la morte del prossimo congiunto. In quest'ottica, quindi, grava sulle ricorrenti in riassunzione l'onere di provare innanzitutto il fatto illecito, ossia la condotta dell'ospedale, il nesso causale tra essa e l'evento dannoso (il decesso di ), nonché Persona_1
l'esistenza di una colpa in capo alla struttura medica e, infine, il danno consequenziale all'evento, ascrivibile alla categoria del c.d. danno da perdita del rapporto parentale. Ebbene, nel caso di specie, come si spiegherà nel prosieguo, le attrici non hanno compiutamente assolto l'onere probatorio a loro carico. Nella c.t.u. svolta nel corso di causa (dep. il 29.04.2025), le cui risultanze sono fatte proprie da questo Tribunale in quanto validamente motivate, esaustive e logicamente convincenti anche rispetto ai rilievi critici sollevati dalle parti, e, pertanto, vanno poste alla base della presente decisione avendo l'ausiliario del giudice dato contezza delle proprie conclusioni, è stato riferito che “vi sono sufficienti elementi di natura tecnica per affermare come, in via di probabilità (attinenti le presenti prospettive civilistico-risarcitorie), la trasmissione dell'infezione da SARS-CoV2 nel caso del Sig. sia da classificarsi come evento di Parte_2 pertinenza intraospedaliera” (v. pag.19). Al contempo, deve darsi atto che ha prodotto copiosa CP_3 documentazione sui protocolli per i molteplici aspetti preventivi (v. la cartella doc.3 della convenuta), come verificato in c.t.u.: “Le misure preventive e contenitive indicate all'interno dei predetti protocolli risultano pacificamente adeguate ed idonee, sul piano tecnico-scientifico, agli scopi che si prefiggono, ossia quelli della prevenzione e contenimento del contagio intra-ospedaliero del Coronavirus. Ciò posto, è tuttavia parimenti da affermare che la presenza di tali protocolli rende edotti circa l'adozione -da parte dell'Azienda Convenuta- di un complesso di azioni volte in generale alla prevenzione della propagazione intra-ospedaliera del virus, ma al contempo -e di fatto- non costituisce dimostrazione ex post dell'effettiva e completa adesione ai predetti protocolli anche nel caso di specie” (v. p.21). pagina 4 di 7 Peraltro, non deve sottacersi che “la vicenda del Sig. si inserisce in un momento di assoluta Parte_2 emergenza in Italia per il COVID-19, ovvero quello della seconda ondata epidemica (settembre-dicembre 2020), con il suo drammatico bilancio di contagiati e di morti, superiore a quello della prima ondata (febbraio-maggio 2020). All'emergere dell'infezione da SARS-CoV-2, la comunità scientifica internazionale ha da subito individuato le modalità di trasmissione e redatto linee guida e protocolli di prevenzione, fatti propri dall' e immediatamente tradotti in una serie di disposizioni specifiche sotto Controparte_5 forma di decreti e circolari ministeriali e regionali;
tuttavia, nei mesi successivi, si è compreso come – per l'altissima contagiosità dell'infezione e l'alto numero di pazienti asintomatici o con malattia in incubazione – anche una rigorosa applicazione delle misure di prevenzione, in assenza di una copertura vaccinale di massa (l'unica strategia dimostratasi veramente efficace nel ridurre la diffusione e la patogenicità del virus) potesse limitare ma non impedire in maniera assoluta il rischio di contagio: infatti, dopo un periodo (estate 2020) di apparente riduzione del numero dei casi seguito alla prima ondata della pandemia di COVID-19, nell'autunno-inverno del 2020 si è assistito a una recrudescenza (seconda ondata), ancora più tragica, dell'epidemia. Proprio per le caratteristiche epidemiologiche e microbiologiche del virus, i protocolli di prevenzione in ambito ospedaliero – anche quando correttamente applicati – non sono riusciti, pertanto, a impedire i numerosi casi di contagio registrati in corsia (da operatore sanitario a paziente e viceversa e tra pazienti), a dimostrazione dell'impossibilità di azzerare il rischio di contagio nosocomiale … nel particolare momento storico relativo all'Autunno-Inverno 2020 (ossia durante la c.d. II ondata della pandemia da SARS-CoV2), la combinazione tra l'elevata trasmissibilità virale e la presenza di infezioni asintomatiche ebbe di fatto a costituire un fattore di indebolimento delle predette misure preventive/contenitive in rapporto ai loro scopi, mitigando pertanto la loro effettività“ (così a pagg.22 e s. della c.t.u.). Pur essendo tali assunti condivisibili, occorre, pur tuttavia, evidenziare che il paziente era già Parte_2 affetto da molteplici gravi patologie (obesità di III grado cardiopatia ipertensiva e fibrillante, diabete mellito di tipo 2 con complicanze renali e retiniche in terapia insulinica, dislipidemia, insufficienza renale cronica, insufficienza mitralica lieve, steatoepatite non alcolica (NASH) in evoluzione cirrotica, ipertensione arteriosa, pregressi ricoveri per scompenso cardiocircolatorio, patologia articolare post-traumatica, colecistectomia, appendicectomia, frattura tibio-peronale sinistra, …), e, comunque, le cure e gli interventi terapeutici svolti dall' convenuta non sono affatto oggetto di lamentele. CP_2
Tornando, invece, alla contrazione dell'infezione da Covid, questa fu tempestivamente diagnosticata e il tampone fu effettuato per l'esistenza di focolaio nel reparto dell'ospedale A. Bellini di Somma Lombardo, e, quindi, motivato - oltre che per la routinaria esecuzione di screening preventivo (il paziente infatti fu, dapprima, all'ingresso, sottoposto a tampone, che risultò negativo) - anche per un effettivo monitoraggio di una situazione infettiva in atto. Al riguardo, la tesi attorea sulla conseguenziale responsabilità di essendo il danneggiato entrato in CP_3 ospedale privo di infezione da Covid, che, contratta in ospedale, ha aggravato la propria situazione patologica, risulta semplicistica. Al contrario, deve evidenziarsi (circostanza a tutti nota sin dalla prima fase della pandemia) che nei luoghi di principale contrazione del Covid (scuole, residenze per anziani, ospedali), nonostante l'applicazione di tutti i protocolli precauzionali per prevenire la diffusione del Covid, moltissimi sono stati i decessi (ed anche nelle successive fasi della pandemia degli anni 2021 e 2022). In conclusione, l'infezione nosocomiale da Covid, oggetto del presente giudizio, aveva proprio negli ospedali i caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità, in relazione ai quali, la struttura ospedaliera va esente da responsabilità con la avvenuta dimostrazione dell'adozione delle migliori pratiche sanitarie di settore e delle linee guida in materia di prevenzione da infezione da Covid 19 in ambiente ospedaliero.
pagina 5 di 7 CP_ Peraltro, le attrici non hanno allegato né provato specifiche condotte omissive in capo al personale di né hanno precisato in quali termini una tale condotta avrebbe negativamente inciso sulla condizione del paziente, tenuto conto anche delle rilevanti e gravi preesistenti morbilità del defunto, stante, anche, la mancanza di effettiva prova della origine nosocomiale dell'infezione, considerati i noti e lunghi tempi di incubazione del virus (v. nello specifico pag.18 e s. della c.t.u.) a fronte della data di ingresso in ospedale del 3.12.2020 e della positività registrata il 14.12.2020. Sull'argomento è noto che il soggetto che lamenta un danno conseguente a prestazione sanitaria è gravato dell'onere di allegare un “inadempimento qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno” (così Cass. S.U. n.577/2008) e indicare il comportamento specifico che i sanitari avrebbero posto in essere in violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia (v. in questo senso Cass. n.20904/2013), non integrando l'infezione nosocomiale una ipotesi di responsabilità oggettiva. Ciò posto, va adeguatamente sottolineato che, accertata la positività del Paziente a in data Persona_2
16.12.2020 egli venne trasferito dall'Ospedale di Somma Lombardo (ASST all'Ospedale CP_2
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In tale ultima sede, le condizioni cliniche del registrarono un Parte_2 significativo aggravamento e vennero intraprese numerose attività diagnostico-terapeutiche: in c.t.u. è stato rilevato che il quadro clinico dell'infezione da SARS-CoV2 ed il generale aggravamento delle condizioni di salute del Paziente ebbero concretamente luogo presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e non nella cornice del ricovero presso l' convenuta. In tale prospettiva, “non sussistono CP_3 spunti di discussione relativi alla gestione dell'infezione da SARS-CoV2 presso l'Azienda Convenuta, semplicemente poiché il Paziente fu sostanzialmente quasi subito trasferito da quest'ultima all'Ospedale di Bergamo, e l'aggravamento delle condizioni di salute (con le relative misure di approccio terapeutico al quadro clinico) ebbe di fatto luogo in tale sede” (v. pag. 24 della c.t.u.). Quanto, poi, all'accertamento del rapporto di causalità e, dunque, all'accertamento se l'evoluzione dell'infezione da SARS-CoV2 abbia aggravato la malattia determinando poi la morte, in c.t.u. è stato affermato che giungeva all'exitus “per la naturale evoluzione delle gravi patologie da cui era Parte_2 affetto al memento del ricorso presso l'ospedale di Somma Lombardo nel dicembre 2020 e che, qualora gli esiti dell'infezione da SARS-CoV2 avessero svolto un contributo (comunque non dimostrabile) sarebbero in ogni caso “certamente non preponderante” rispetto alla naturale evoluzione delle gravi patologie da cui era affetto già al momento del ricovero presso l'ospedale convenuto” (v. pag.34 e s.), precisando che la “la dispnea e la difficoltà respiratoria registrate all'ingresso in Pronto Soccorso il 10.02.2023 non erano legate ad una patologia polmonare/respiratoria scaturita dalla pregressa infezione da Coronavirus, bensì erano conseguenti al complesso quadro di insufficienza renale con acidosi metabolica” (v. pag. 35). Peraltro, sempre in c.t.u. si evidenzia che “in occasione della TC del 10.02.2023 all'ingresso in Pronto Soccorso non fu segnalata la sussistenza di fibrosi polmonare secondaria al COVID-19 (“non segnalata alla TAC torace del 10.02.23”, pur se poi riportata nella diagnosi finale del ricovero), confermando così l'assenza di elementi clinici per una correlazione diretta tra gli esiti infettivi ed il decesso del Paziente” (cfr. p. 35). Dagli esiti della consulenza, quindi, non emerge che una condotta dei sanitari, che avesse impedito il contagio di avrebbe, in base al principio della preponderazione dell'evidenza, cambiato gli Parte_2 esiti degli eventi. In conclusione, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni iure hereditatis richiesta dalle attrici, non essendo provato il nesso causale tra la condotta dei medici e il decesso del de cuius, neanche in termini di maggiore chances di sopravvivenza, di talché il danno lamentato non può essere risarcito. Viene poi in rilievo il c.d. danno da perdita del rapporto parentale, anch'esso richiesto dalle ricorrenti.
pagina 6 di 7 In merito al riconoscimento di tale danno, occorre premettere che “il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art.32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art.2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli effetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt.2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” (così Cass. n. 2557/2011). Ancora, in via generale, occorre ricordare che il danno da perdita del rapporto parentale non può considerarsi in re ipsa, ma va allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale di cui all'art.2697 c.c. (v. Cass. n.10527/2011, Cass. n.11269/2018,…). Ed invero “Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (così Cass. n. 907/2018). La prova del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può, pertanto, essere offerta anche a mezzo di presunzioni, che in argomento assumono, anzi, precipuo rilievo e possono assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice, non costituendo un mezzo di prova di rango inferiore agli altri (cfr. Cass. Sez. Un., n. 6572/2006). Nel caso di specie, le attrici, pur tuttavia, hanno genericamente allegato, quale danno iure proprio,
“pregiudizi che si sono verificati nella vita degli eredi. Tra questi andranno inclusi, a titolo di esempio, le spese sostenute per far fronte al danno (spese per medicine e visite specialistiche etc.), nonché il danno parentale che viene riconosciuto per compensare il dolore e la mancanza patiti per la perdita della persona cara e del rapporto affettivo” (così a pag.5 della memoria ex art.183, comma VI, n. 1 c.p.c.). Nessuna allegazione specifica né tanto meno alcun elemento di prova è stata offerto (o richiesto) dalle attrici con riferimento alle loro concrete situazioni familiari e di vita, ai legami con il de cuius e all'ipotesi di cambiamento delle abitudini della vita, ecc.. Anche tale domanda deve, pertanto, essere rigettata. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. In considerazione dell'andamento della causa con parziale rigetto delle reciproche domande ed eccezioni, le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., vanno totalmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u. Busto Arsizio, il 5.11.2025 Il Giudice
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