Art. 4.
Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non e' cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell' art. 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 .
Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non e' cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell' art. 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 .