Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 24/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2021, proposto da Italians Traditional Temptations S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Colella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LI Sviluppo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione LI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
“- della determina del Direttore Generale di LI Sviluppo spa n. 25/2020, avente ad oggetto la concessione delle agevolazioni della Misura TECNONIDI della Regione LI, comunicata con mail pec del 30.10.2020 (doc. n. 1 allegato al ricorso);
- della comunicazione di LI Sviluppo spa trasmessa con mail pec del 06.05.2020 (doc. n. 2 allegato al ricorso);
- della comunicazione di LI Sviluppo spa trasmessa con mail pec del 08.05.2020 e dell'allegata relazione (doc. n. 3);
- ove occorra, della relazione tecnica del 17.03.2020 a firma dell'esperto nominato da LI Sviluppo per la valutazione della congruità delle spese immateriali sostenute dalla ricorrente (doc. n. 4);
- ove occorra, della mail pec trasmessa in data 29.07.2020 dall'esperto nominato a LI Sviluppo in ordine all'istanza di riesame dell'istruttoria presentata dalla ricorrente (doc. n. 5);
- ove occorra, delle osservazioni di LI Sviluppo spa del 21.09.2020 sull'istanza di riesame dell'istruttoria presentata dalla ricorrente (doc. n. 6);
- ove occorra, degli artt. 5, comma 9 e 17, comma 12 dell'Avviso Tecnonidi, nei termini indicati nel ricorso (doc. n. 7);
- ove occorra, dei paragrafi 4 e 5 della Guida per la rendicontazione (Fondo Tecnonidi) di LI Sviluppo, nei termini indicati nel ricorso (doc. n. 8);
- di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LI Sviluppo s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. FA Di RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato Italians Traditional Temptations s.r.l. ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determina del Direttore generale di LI Sviluppo s.p.a. n. 25/2020, avente ad oggetto la concessione delle agevolazioni della “Misura Tecnonidi” della Regione LI, comunicata con mail pec del 30.10.2020, che ha ridotto l’importo dell’agevolazione in ragione del mancato riconoscimento di alcuni costi.
La parte ricorrente ha sostenuto che i provvedimenti impugnati sarebbero viziati da violazione e falsa applicazione dei paragrafi 1, 2, 5, 15, 17 e 18 dell’avviso pubblico “Tecnonidi”, nonché dalla violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990, 2359 c.c. e degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Sussisterebbe inoltre l’eccesso di potere per carenze istruttorie e motivazionali, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, con riferimento alla parte dei provvedimenti in cui è disposta la riduzione di alcune spese ammesse a finanziamento, ritenute non congrue e non funzionali al programma agevolato.
In particolare, l'interessata ha mosso a LI Sviluppo le seguenti contestazioni: di non aver riconosciuto, all’esito delle verifiche previste dall’avviso “Tecnonidi”, le spese relative alla consulenza svolta da Daisvnet s.c. a r.l. per un importo pari a euro 40.000,00; di aver ridotto da euro 6.000,00 a euro 2.000,00 la spesa riferita alla consulenza prestata dall’Università di Foggia; nonché di non aver ammesso la spesa di euro 30.000,00 relativa alla consulenza resa da Comesis s.r.l. e quella di euro 10.000,00 per la fornitura effettuata dalla società Fotolito 38 s.r.l.
La ricorrente ha inoltre censurato l’illegittimità del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni, lamentando che LI Sviluppo, in presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, dell’avviso “Tecnonidi”, abbia imputato integralmente le riduzioni di spesa alla sola quota di contributo a fondo perduto, anziché ripartirle in misura paritaria tra le due forme di agevolazione previste, pari rispettivamente al 50% a fondo perduto e al 50% a titolo di prestito rimborsabile.
Si è costituita LI Sviluppo S.p.A. per resistere al ricorso.
Non si è costituita la Regione LI.
All’esito dell’udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Il ricorso è infondato, in quanto con una motivazione congrua l’Amministrazione ha ritenuto che una parte dei costi, per i quali la società aveva ottenuto l’agevolazione, non siano pertinenti o non siano giustificati. I motivi di censura non superano le valutazioni compiute nel provvedimento impugnato e negli atti istruttori e presupposti.
In ordine alla non ammissione, all’esito dei controlli prescritti dall’avviso “Tecnonidi”, delle spese relative all’attività di consulenza espletata dalla Daisvnet s.c. a r.l. (pari a euro 40.000,00), LI Sviluppo ha congruamente motivato evidenziando che il report , oggetto del contratto tra la ricorrente e la Daisvnet, non ha alcuna base scientifica, non sono presenti i dati della ricerca condotta e pertanto è oggettivamente non classificabile come report di attività di ricerca a contratto, mancandone gli elementi scientifici caratterizzanti un report, suscettibili di valutazione.
In particolare, il documento presentato in sede di rendicontazione non contiene alcun’analisi riconducibile all’offerta formulata. Il report elaborato da Daisynet non recepisce il know-how dei ricercatori dell’Università di Foggia e si limita, analogamente al report prodotto da UniFoggia, a trattare in modo descrittivo le caratteristiche generali di prodotti a base di pasta di mandorla, senza alcun approfondimento specifico. Non è presente alcuna contestualizzazione riferita al prodotto della società ricorrente, né risultano studi mirati sul prodotto oggetto dell’incarico di consulenza. Inoltre, il documento è privo di fondamento scientifico, non riporta i dati dell’attività di ricerca svolta e, di conseguenza, non può essere considerato un report di ricerca commissionata. Mancano quindi gli elementi essenziali che caratterizzano un elaborato scientifico, rendendo impossibile qualsiasi valutazione del contenuto.
Inoltre, in merito alla formazione, in base al contratto Daisynet, il deliverable previsto per questa attività consisteva nella predisposizione di un manuale delle procedure di sanificazione, di un manuale relativo alle procedure dei test di laboratorio da eseguire internamente da parte del personale aziendale, nonché delle procedure operative di confezionamento per le diverse tipologie di packaging idonee ai prodotti. La documentazione analizzata tuttavia non consente di verificare la corretta realizzazione dei deliverable attesi.
L’attività formativa non risulta supportata da registri di formazione, dall’indicazione delle ore di docenza né da materiale didattico, che risulta del tutto assente. In mancanza di un’adeguata documentazione, il report non è valutabile e non risulta conforme a quanto previsto nell’offerta presentata. Inoltre, non essendo riscontrabile alcuna coerenza con quanto dichiarato in fase di offerta, il documento non può essere considerato valido ai fini della rendicontazione della spesa.
In mancanza di specifiche e congrue contestazioni delle risultanze istruttorie e delle conseguenti valutazioni chiaramente invincibili dalla motivazione, si deve concludere che la consulenza fornita da Daisynet non è ammissibile.
In merito alla decurtazione da euro 6.000,00 a euro 2.000,00 della spesa per la consulenza espletata dall’Università di Foggia, l'ha ampiamente motivato evidenziando che la relazione presentata, a firma dei due ricercatori di Unifoggia, consiste in una semplice ricerca bibliografica di quanto genericamente è presente in letteratura sulla pasta di mandorla; non esiste alcun riferimento all’oggetto del progetto e alcuna dimostrazione di un possibile miglioramento della shelf-life del “Mastromandorlo”. Non emerge inoltre un adeguato riferimento all’acquisizione di know-how d’interesse per il soggetto proponente.
In ordine poi alla non ammissione della spesa di euro 30.000,00 per la consulenza espletata dalla Comesis s.r.l., l’Autorità emanante ha in modo puntuale rappresentato che la fornitura esula dal piano di sviluppo approvato poiché prende in esame il mercato di riferimento e la commercializzazione dei prodotti genericamente venduti dalla ricorrente e l’analisi si riferisce solo in parte ai prodotti oggetto dell’agevolazione, per cui l’offerta inviata non è corrispondente a quanto enunciato nel report . Quindi, come rappresentato dalla congrua motivazione dell’atto impugnato, in assenza di un prodotto migliore rispetto allo stato dell’arte, è da ritenersi superflua e inammissibile la spesa riferita al contratto con Comesis s.r.l.
Infine, con riferimento alla mancata ammissione della spesa di euro 10.000,00 per la fornitura resa dalla società Fotolito 38 S.r.l., l’Amministrazione ha adeguatamente rappresentato che il fornitore non risulta abilitato alla fornitura richiesta, in quanto non possiede un codice di attività coerente con la fornitura di servizi di allestimento, per cui non è stata ritenuta idonea ai sensi dell’art. 17 dell’avviso “Tecnonidi,.
In conclusione, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, sono congruamente motivate le valutazioni formulate nel provvedimento impugnato in merito alle modifiche introdotte unilateralmente dall’impresa sugli attivi immateriali originariamente proposti e ammessi a finanziamento. Le dette valutazioni, alla luce dell’istruttoria svolta, non sono né illogiche né irrazionali, ma sono pienamente coerenti con le disposizioni dell’avviso, avente l’obiettivo di sostenere programmi di investimento capaci di trasformare effettivamente idee di ricerca innovative in prodotti e servizi commercializzabili; tale obiettivo, in base al giudizio dell’Amministrazione immune da vizi logici e argomentativi, non è stato raggiunto, poiché gli attivi immateriali oggetto di variazione non hanno consentito né un reale trasferimento del know-how disponibile presso l’Università di Foggia né l’industrializzazione delle conoscenze acquisite, come confermato dal fatto che non è stato sviluppato alcun sistema di confezionamento innovativo né è stato individuato un miglioramento del prodotto preesistente tale da determinare un effettivo prolungamento della shelf-life originaria del prodotto del Mastomandorlo.
Le doglianze della parte ricorrente tendono a contestare valutazioni di natura discrezionale che LI Sviluppo s.p.a. ha legittimamente effettuato, ai sensi dell’avviso, in relazione alla funzionalità e alla congruità delle varianti introdotte unilateralmente dalla società richiedente nel programma ammesso a finanziamento, rispetto agli obiettivi del fondo Tecnonidi; tuttavia, rispetto a tali valutazioni tecnico-discrezionali, non sono emersi profili di illogicità, di contraddittorietà, di difetto di motivazione e di proporzionalità. Inoltre tali doglianze si basano su presupposti smentiti dalla stessa documentazione prodotta dall’impresa ed esaminata sia da LI Sviluppo sia dall’esperto indipendente, il quale ha rilevato che l’investimento non ha determinato modifiche ai processi produttivi dell’impresa tali da consentire lo sviluppo di prodotti significativamente migliorati rispetto allo stato dell’arte, come riportato nelle conclusioni della relazione dell’esperto indipendente del 17.3.2020.
Infine non sono fondate le contestazioni con cui la ricorrente ha lamentato che LI Sviluppo abbia imputato integralmente le riduzioni di spesa alla quota di contributo a fondo perduto, anziché ripartirle in misura paritaria tra le due forme di agevolazione previste (50% sovvenzione a fondo perduto e 50% prestito rimborsabile). Ad avviso del Collegio tale scelta è stata adottata da LI Sviluppo s.p.a. in conformità a quanto stabilito dall’art. 16, comma 3, del contratto di concessione provvisoria delle agevolazioni, sottoscritto senza riserve dalla ricorrente in data 15.5.2018, trovando così fondamento in una clausola contrattuale espressamente accettata dalla società sovvenzionata e che, proprio per tale ragione, è rimasta incontestata in sede giudiziale.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
3. In ragione della novità e della complessità delle questioni scrutinate in fatto e in diritto, sussistono i giusti motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la LI, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DA, Presidente
FA Di RE, Primo Referendario, Estensore
FA Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di RE | IN DA |
IL SEGRETARIO