Ordinanza cautelare 9 ottobre 2019
Ordinanza collegiale 8 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Ordinanza collegiale 4 novembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/03/2026, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10656/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10656 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Targa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Rezzonico n. 26;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministro dell’interno, emesso in data 4 aprile 2019 e notificato il 6 maggio 2019, con è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa TA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il d.m. 4 aprile 2019, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, in data 26 novembre 2015.
A fondamento del diniego, il Ministero dell’Interno ha rappresentato che, dall’attività informativa esperita, sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, circostanza quest’ultima ritenuta ostativa alla concessione dello status civitatis .
Il ricorrente insorge avverso il provvedimento di diniego con l’odierno gravame affidato ai seguenti motivi di ricorso.
1. Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, concretizzatosi nella totale assenza della motivazione del diniego o, al più, nella presenza di motivazione meramente apparente, nonché per conseguente violazione dell'obbligo di motivazione, di cui agli articoli 3 della legge n. 241/1990 e 8, comma 1, della legge n. 91/1992;
2) Illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 7 e 10 bis della Legge n. 241/1990.
Con ordinanza collegiale n. 6491/2019 è stata respinta l’istanza cautelare.
A seguito degli incombenti istruttori disposti con ordinanza collegiale n. 314/2024, la p.a. ha depositato la documentazione con le informative coperte da riservatezza, sottese all’avversato diniego.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 - nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha chiesto di ottenere un ennesimo rinvio, al fine di poter finalmente (avendo da poco superato una condizione di oggettivo impedimento fisico) raccogliere documentazione giudiziaria a sostegno della posizione del proprio assistito - la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio deve declinare l’ennesima istanza di rinvio formulata dal difensore di parte ricorrente, che, in ragione del protrarsi di un proprio impedimento fisico documentato, non ha potuto raccogliere presso l’Autorità Giudiziaria “ la documentazione relativa ai pretesi coinvolgimenti del ricorrente nell'ambito di procedimenti penali afferenti ad asserite attività illecite idonee a costituire presupposto di rigetto della richiesta cittadinanza ”.
Al riguardo, nel dare atto delle oggettive e documentate ragioni che hanno impedito all’avvocato di comparire alle precedenti udienze pubbliche fissate per la trattazione del merito, il Collegio respinge, tuttavia, la richiesta di un ulteriore rinvio, in quanto l’eventuale raccolta della documentazione penale indicata non sarebbe in grado di incidere sulla definizione del presente giudizio, che ha ad oggetto il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica.
Detti motivi, giova precisare, sono emersi nell’ambito, non dell’ordinaria attività di pubblica sicurezza, ma dell’attività info-investigativa e di intelligence svolta dai servizi segreti, che, istituzionalmente finalizzata alla prevenzione di possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, è invero ontologicamente distinta dalle comuni indagini di polizia. In questa prospettiva, la sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica non si riduce all’accertamento di fatti penalmente rilevanti ma si estende all’area della prevenzione dei reati.
E, nel caso di specie, in particolare, dalla relazione riservata, depositata dall’Amministrazione in ottemperanza all’ordine istruttoria di cui all’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 314/2024 (e visionata, peraltro, dal difensore del ricorrente da oltre un anno, in data 6 dicembre 2024), è emerso che lo straniero è noto per le proprie posizioni fondamentaliste e che avrebbe mantenuto contatti con due stranieri: uno, condannato per associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale, l’altro, tratto in arresto per associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale, reati fiscali e favoreggiamento all’immigrazione clandestina. È emerso, altresì che il richiedente lo status è coniugato con una straniera, figlia di un soggetto emerso in contesti legati al radicalismo islamico.
È evidente che l’odierno ricorrente, alla luce degli elementi informativi disvelati, alcuna utilità potrebbe trarre dall’eventuale allegazione di documentazione relativa a procedimenti penali, visto che non è in alcun modo in contestazione il proprio coinvolgimento diretto in attività illecite.
Ciò conduce definitivamente a respingere l’istanza di ulteriore rinvio formulata dal ricorrente.
Fermo quanto testé premesso, è possibile procedere alla disamina dei motivi di censura formulati nel ricorso, che sono infondati e devono essere pertanto respinti.
Con il secondo motivo di ricorso, di cui si anticipa lo scrutinio per motivi di ordine logico, la parte si duole per l’omesso invio della comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Il Collegio ritiene che la doglianza non sia passibile di accoglimento.
L’omessa comunicazione del preavviso di diniego può essere giustificata alla luce del fatto che l’emanando provvedimento era destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, ai quali non avrebbe potuto comunque essere consentito l’accesso.
In questi casi, attese le esigenze di tutela di informazioni riservate, la giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto infondata la censura riferita alla violazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990 “ in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. n. 415/1998” (T.A.R. Lazio, Sezione I ter, n. 11801/2019) e ha altresì spiegato che “che, qualora il diniego sia destinato ad esser supportato da dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo ” (T.A.R. Lazio, Sezione II quater, n. 4271/2013), come ribadito anche di recente da questa Sezione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 16084/2022, nonché, con specifico riferimento al diniego di accesso agli atti TAR Lazio, sez. V bis, n. 14320/2022), allineandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. 11387/2022).
Inoltre, il Collegio rileva, in ogni caso, l’inconsistenza in linea generale di simili censure alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza formatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 241/1990, introdotte dal cd. decreto semplificazioni (decreto-legge 16.7.2020, n. 76, conv. legge 11.9.2020, n. 120) che ne ha modificato l’art. 10- bis e l’art. 21- octies , che era costante nel ritenere che il mancato preavviso di rigetto non inficia la legittimità del provvedimento, allorquando, in applicazione estensiva dell'art. 21- octies , comma 2, della medesima legge n. 241/1990, emerga nel corso del giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; tale era la normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, non trovando applicazione retroattiva la successiva disciplina dell’istituto di cui all’art. 21- octies legge 241/1990. A quest’ultimo riguardo, il Collegio non ignora l’esistenza di un contrario orientamento, che ritiene immediatamente applicabili le nuove previsioni normative in considerazione del presunto carattere processuale della relativa norma, tuttavia, ritiene preferibile attenersi all’orientamento tradizionale, considerato, da un lato, che la natura e la sostanza di tale norma sono oggetto di vivace dibattito dottrinale, e, considerate altresì, dall’altro lato, le conseguenze pratiche dell’adesione a tale opzione, che rimetterebbe in discussione la legittimità di atti che, al momento della loro adozione, risultavano conformi alle regole sul procedimento secondo il “diritto vivente”.
Con il restante motivo di ricorso la parte contesta la legittimità del provvedimento impugnato in quanto assertivamente privo di motivazione ovvero fondato su una motivazione meramente apparente.
Il Collegio ne rileva parimenti l’infondatezza.
Questo Tribunale ha già affermato il principio di diritto, secondo cui, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è da ritenersi sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l' iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 13319/2023, 17081/2022; 16084/2022; 15986/2022; sez. II quater, n. 2453/2014; cfr. CdS 6704/2018).
Quanto poi all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare (cfr. Tar Lazio, Sez. V bis, 13413/2023: “ La motivazione dell’atto impugnato quindi è ricostruibile mediante richiamo alla relazione riservata degli organismi di sicurezza, cui è demandata la raccolta delle informazioni e la formulazione del giudizio prognostico sui rischi derivanti dalla naturalizzazione di un soggetto che ha nazionalità di altro Stato, mediante il ricorso a strumenti, metodi e fonti di informazione, risorse diverse ed ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione del (singolo) Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, in quanto autorità competente (solo) in materia di sicurezza pubblica, non poteva disattendere il giudizio sfavorevole espresso dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, competenti a stimare il pericolo per la sicurezza dello (stesso) Stato derivante dalla nazionalizzazione dello straniero. Pertanto, anche per quanto riguarda il profilo sostanziale della motivazione, non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità delle notizie pervenute da questi, trattandosi di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali: il rifiuto della naturalizzazione risulta perciò sostanzialmente “giustificato” dalle risultanze delle indagini condotte dai predetti organismi e dal giudizio prognostico negativo formulato in base alla considerazione delle possibili conseguenze connesse alla concessione della cittadinanza alla richiedente ”).
Nelle contrapposte versioni, tra quella del ricorrente, che contesta gli addebiti in argomento e l’affermazione dei servizi di sicurezza che, in ragione di indagini in corso, hanno ravvisato un rischio per la sicurezza della Repubblica, non vi è ragione per privilegiare la prima ricostruzione, tenuto conto dei principi di ragionevolezza e tutela avanzata che improntano i procedimenti di naturalizzazione.
In proposito, del resto, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che “ a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall’appellante, non hanno evidenziato criticità), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che invece nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità. Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 8084/20022, n. 3886 e n. 3896 del 19 e 20 maggio 2021; 17 dicembre 2020 n. 8133; in termini: Cons. St., Sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; Cons. St., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).
Si consideri, altresì, che l’esigenza di garantire la sicurezza della Repubblica, che costituisce interesse di rango certamente superiore rispetto a quello dello straniero ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, presuppone infatti che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui la Repubblica Italiana si fonda ” (così Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; in senso conforme Cons. Stato, sez. III n. 8133 del 17 dicembre 2020 e n. 5679 del 2 agosto 2021: “ Riconoscimento, quello della cittadinanza, per sua natura irrevocabile e che dunque presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ”).
La delicatezza delle questioni in gioco, fra cui anche la possibilità di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza, malgrado l’asserita assenza di conseguenze sul piano processuale penale e la predicata integrazione nel tessuto sociale italiano.
Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell'Interno, che si è determinato allo stato degli atti, basandosi sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), senza esternare maggiori dettagli per le descritte ragioni di opportunità.
In proposito, alla luce di tali considerazioni, la giurisprudenza ha precisato che “ si può sostenere che per giustificare il diniego…sia sufficiente una situazione di dubbio ” (Cons. Stato, sez. III, n. 1084 del 4 marzo 2015) e che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo per la sicurezza dello Stato ” (cfr. Cons. St., sez. III, 28 dicembre 2022; in termini 19 settembre 2022, n. 8084).
Su questi temi la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3841; id. 3 ottobre 2007, n. 5103; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 761) ha altresì chiarito che il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti (T.A.R Lombardia Sez. Brescia 3/6/96 n. 654), essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 11536/2022; n. 3886 e n. 3896 del 2021; n. 5326 e n. 8133 del 2020; n. 2102 del 2019).
Il CE amministrativo ha ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto e ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (Cons. Stato, sez. III, n. 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11).
E nella fattispecie in esame, a seguito dell’accesso alle relazioni riservate, come già riferito, è emerso sul conto del ricorrente che:
- è noto per le sue posizioni religiose fondamentaliste;
- avrebbe mantenuto contatti con due stranieri, uno condannato per associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale, l’altro tratto in arresto per associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale, reati fiscali e favoreggiamento all’immigrazione clandestina;
- è coniugato con una straniera, figlia di un soggetto emerso in contesti legati al radicalismo islamico.
Il Collegio ritiene che gli elementi informativi esibiti dal Ministero integrino condivisibilmente gli estremi di un motivo ostativo di sicurezza della Repubblica, specie se si considera che l’acquisto della cittadinanza potrebbe costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose ( ex plurimis , Tar Lazio, Sez. V-bis, nn. 4006/2024; 1942/2023; 17439/2023).
Il Collegio ritiene dunque che, nella specie, il provvedimento, fondato sui suesposti motivi ostativi, risulti immune dai vizi dedotti da parte ricorrente, in quanto sorretto da un adeguato corredo motivazionale, essendo stato chiarito, a seguito degli incombenti istruttori disposti nel corso del presente giudizio, le ragioni del sospetto di pericolo per la sicurezza nazionale, fondato sull’attività di intelligence di competenza dei servizi segreti.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto, in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ET, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TA CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA CE | IA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.