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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti MANNA LUCIA e GALIANO CARMELA
- OPPONENTE -
E
AVV. COCOZZA ANGELO, procuratore di se stesso
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.10.2023, proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatole in data 10.10.2023 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente l'insussistenza del diritto del creditore di procedere in executivis per l'intera somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione azionata quale titolo esecutivo nonché l'intervenuto pagamento delle mensilità dovute dalla notifica dell'originario pignoramento presso terzi al precetto.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva essenzialmente l'infondatezza della proposta opposizione.
Ritiene questo Giudice che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere (come evidenziato in effetti anche da parte opponente sin dall'atto di citazione), che, in generale, si ha quando sia accertata o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che rilevi la persistente conflittualità sulle spese, alla cui regolamentazione deve provvedersi secondo il criterio della soccombenza virtuale
(cfr. Cass. 271/2006).
In particolare, ricorre tale fattispecie allorquando il debitore opposto provveda al pagamento del dovuto immediatamente dopo la notifica del precetto, come avvenuto nella fattispecie che ci occupa.
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con necessità di procedere alla regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, in riferimento al primo motivo di opposizione, come già evidenziato nell'ordinanza del 27.2.2024 di rigetto della sospensiva, con il precetto impugnato, il creditore,
a ben vedere, non risulta aver chiesto il pagamento immediato dell'intera somma dovuta bensì il pagamento di quanto assegnato “da pagare secondo i tempi e le modalità stabilite con l'ordinanza di assegnazione” (cfr. pag. 3 dell'atto di precetto).
Tuttavia, occorre dare atto dell'ambiguità della formulazione del precetto, in cui, da una parte si intima il pagamento, entro 10 giorni, dell'intero importo di cui al titolo e dall'altra si specificano i limiti temporali del pagamento.
2 In effetti, in virtù dell'ordinanza di assegnazione azionata quale titolo esecutivo, il creditore aveva diritto di richiedere esclusivamente il pagamento delle somme maturate tra la notifica del pignoramento (28.6.2023) e la notifica del precetto stesso (10.10.2023), per cui appare quanto meno ultroneo il riferimento all'intero importo dell'ordinanza di assegnazione, mentre il compenso per il precetto avrebbe dovuto essere parametrato all'importo delle predette somme maturate, per cui doveva essere pari ad € 142,00 e non € 236,00.
Quanto al secondo motivo di opposizione, risulta che il pagamento delle prime 4 mensilità, relative al periodo intercorrente tra la notifica del pignoramento e la notifica del precetto (le uniche, si ripete, maturate e richiedibili), sia stato disposto dalla debitrice soltanto immediatamente dopo la notifica del precetto.
Tuttavia, occorre considerare il fatto che tra la prima ed unica richiesta di pagamento (15.9.2023) e la notifica del precetto (10.10.2023) sia trascorso un tempo relativamente ristretto.
In conclusione, ritiene questo Giudice che, alla luce della complessiva valutazione della vicenda, sussistano i presupposti per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 04/02/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del rapp.te legale p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti MANNA LUCIA e GALIANO CARMELA
- OPPONENTE -
E
AVV. COCOZZA ANGELO, procuratore di se stesso
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.10.2023, proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatole in data 10.10.2023 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente l'insussistenza del diritto del creditore di procedere in executivis per l'intera somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione azionata quale titolo esecutivo nonché l'intervenuto pagamento delle mensilità dovute dalla notifica dell'originario pignoramento presso terzi al precetto.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva essenzialmente l'infondatezza della proposta opposizione.
Ritiene questo Giudice che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere (come evidenziato in effetti anche da parte opponente sin dall'atto di citazione), che, in generale, si ha quando sia accertata o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che rilevi la persistente conflittualità sulle spese, alla cui regolamentazione deve provvedersi secondo il criterio della soccombenza virtuale
(cfr. Cass. 271/2006).
In particolare, ricorre tale fattispecie allorquando il debitore opposto provveda al pagamento del dovuto immediatamente dopo la notifica del precetto, come avvenuto nella fattispecie che ci occupa.
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con necessità di procedere alla regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, in riferimento al primo motivo di opposizione, come già evidenziato nell'ordinanza del 27.2.2024 di rigetto della sospensiva, con il precetto impugnato, il creditore,
a ben vedere, non risulta aver chiesto il pagamento immediato dell'intera somma dovuta bensì il pagamento di quanto assegnato “da pagare secondo i tempi e le modalità stabilite con l'ordinanza di assegnazione” (cfr. pag. 3 dell'atto di precetto).
Tuttavia, occorre dare atto dell'ambiguità della formulazione del precetto, in cui, da una parte si intima il pagamento, entro 10 giorni, dell'intero importo di cui al titolo e dall'altra si specificano i limiti temporali del pagamento.
2 In effetti, in virtù dell'ordinanza di assegnazione azionata quale titolo esecutivo, il creditore aveva diritto di richiedere esclusivamente il pagamento delle somme maturate tra la notifica del pignoramento (28.6.2023) e la notifica del precetto stesso (10.10.2023), per cui appare quanto meno ultroneo il riferimento all'intero importo dell'ordinanza di assegnazione, mentre il compenso per il precetto avrebbe dovuto essere parametrato all'importo delle predette somme maturate, per cui doveva essere pari ad € 142,00 e non € 236,00.
Quanto al secondo motivo di opposizione, risulta che il pagamento delle prime 4 mensilità, relative al periodo intercorrente tra la notifica del pignoramento e la notifica del precetto (le uniche, si ripete, maturate e richiedibili), sia stato disposto dalla debitrice soltanto immediatamente dopo la notifica del precetto.
Tuttavia, occorre considerare il fatto che tra la prima ed unica richiesta di pagamento (15.9.2023) e la notifica del precetto (10.10.2023) sia trascorso un tempo relativamente ristretto.
In conclusione, ritiene questo Giudice che, alla luce della complessiva valutazione della vicenda, sussistano i presupposti per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 04/02/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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