Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 106
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Cessata materia del contendere per annullamento in autotutela

    La Corte dichiara la cessata materia del contendere in riferimento all'avviso di accertamento TASI, avendo il Comune proceduto all'annullamento in via di autotutela.

  • Accolto
    Illegittimità della pretesa IMU per terreno agricolo

    La doglianza risulta fondata, in considerazione che il pagamento dell'IMU per i terreni edificabili sorge nel momento in cui essi vengono inseriti nel piano regolatore generale con trasformazione della destinazione urbanistica. Nel caso di specie il Comune di Sant'Angelo a Cupolo ha modificato la natura dei terreni oggetto di imposizione solo con delibera di Giunta comunale n.35 del 30.6.2023, per cui, non operando retroattivamente, la pretesa relativa all'annualità 2019 deve considerarsi illegittima.

  • Accolto
    Mancanza di contestazione da parte del Comune

    Il Comune, sebbene risulti l'avvenuta regolare evocazione nel giudizio, non si è costituito, per cui quanto affermato dal ricorrente deve ritenersi provato per mancata contestazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 106
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 106
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo