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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LL LUCIANO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 288/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo A Cupolo - Via Pietro Nenni 82010 Sant'Angelo A Cupolo BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9101 DEL 4-12-2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9102 DEL 4-12-2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 993/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n.149, notificato in data 4.12.2024 il Comune di Sant'Angelo a Cupolo intimava al Sig. ricorrente_1, residente in [...], il versamento della TASI anno 2019 per l'importo di € 494,00.
Con avviso di accertamento n. 148, notificato in data 24.2.2025, veniva ingiunto il pagamento dell'IMU anno
2019, per lo stesso immobile per € 2.431,00.
Propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, contestando entrambe le pretese impositive, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato e degli interessi applicati, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difesore antistatario.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- in fatto di essere proprietario di un terreno agricolo censito al foglio numero_1, per il quale aveva pagato l'importo di € 60,00 quale IMU;
- di aver ricevuto l'atto impugnato dal quale risultava impossibile comprendere le ragioni dell'aumento, da considerarsi del tutto sproporzionato;
- la mancanza di uno strumento urbanistico approvato né per il 2019 che per gli anni successivi, rilevando, inoltre, che seppure si volesse ritenere applicabile il PUC del 2023, le conseguenze potrebbero iniziare solo da tale anno;
- la erroneità dell'attribuzione di un valore maggiore rispetto a quello originario;
- l'abolizione del tributo TASI a partire dall'anno 2019;
- la intervenuta prescrizione quinquennale del tributo IMU risultando la notifica dell'accertamento avvenuta solo in data 24.2.2025.
Successivamente il ricorrente deposita memoria illustrativa con la quale evidenzia che il Comune ha proceduto con determina n.437/2024 all'annullamento in autotutela della pretesa relativa alla TASI anno
2019, provvedimento mai comunicato al ricorrente.
Conclude per la cessata materia del contendere in ordine alla TASI 2019 ed all'accoglimento del ricorso per l'IMU anno 2019, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Non si costituisce nel giudizio il Comune di Sant'Angelo a Cupolo sebbene risulti l'avvenuta tempestiva notifica del ricorso, effettuata a mezzo PEC in data 1.4.2025, come da documentazione prodotta in atti in formato .eml.
All'udienza di discussione pubblica del 26 novembre 2025 il rappresentante del ricorrente si riporta alle conclusioni racchiuse nei propri scritti difensivi.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente la Corte dichiara la cessata materia del contendere in riferimento all'avviso di accertamento
TASI, avendo il Comune proceduto all'annullamento in via di autotutela con determina n.437 del 30.12.2024.
Con motivo di impugnazione il ricorrente si duole della pretesa impositiva del tutto abnorme, avendo per tale anno proceduto al pagamento dell'IMU sul terreno da considerarsi agricolo, evidenziando che solo nel
2023 il Comune aveva adottato un piano regolatore che aveva cambiato la destinazione urbanistica del terreno.
La doglianza risulta fondata, in considerazione che il pagamento dell'IMU per i terreni edificabili sorge nel momento in cui essi vengono inseriti nel piano regolatore generale con trasformazione della destinazione urbanistica.
Nel caso di specie il Comune di Sant'Angelo a Cupolo ha modificato la natura dei terreni oggetto di imposizione solo con delibera di Giunta comunale n.35 del 30.6.2023, per cui, non operando retroattivamente, la pretesa relativa all'annualità 2019 deve considerarsi illegittima.
Il Comune, sebbene risulti l'avvenuta regolare evocazione nel giudizio, non si è costiituito, per cui quanto affermato dal ricorrente deve ritenersi provato per mancata contestazione.
L'accoglimento di tale motivo di impugnazione, comportando l'annullamento dell'atto quale conseguenza, può ritenersi assorbente rispetto alle altre doglianze sollevate in ricorso.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va accolto con condanna del Comune al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, così provvede: 1) dichiara cessata materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento TASI anno 2019; 2) accoglie il ricorso in riferimento all'avviso di accertamento IMU anno 2019 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
3) condanna il Comune di
Sant'Angelo a Cupolo al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 530,00, di cui € 30,00 per CUT ed € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 difensore antistatario. Il Giudice monocratico
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LL LUCIANO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 288/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo A Cupolo - Via Pietro Nenni 82010 Sant'Angelo A Cupolo BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9101 DEL 4-12-2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9102 DEL 4-12-2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 993/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n.149, notificato in data 4.12.2024 il Comune di Sant'Angelo a Cupolo intimava al Sig. ricorrente_1, residente in [...], il versamento della TASI anno 2019 per l'importo di € 494,00.
Con avviso di accertamento n. 148, notificato in data 24.2.2025, veniva ingiunto il pagamento dell'IMU anno
2019, per lo stesso immobile per € 2.431,00.
Propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, contestando entrambe le pretese impositive, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato e degli interessi applicati, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difesore antistatario.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- in fatto di essere proprietario di un terreno agricolo censito al foglio numero_1, per il quale aveva pagato l'importo di € 60,00 quale IMU;
- di aver ricevuto l'atto impugnato dal quale risultava impossibile comprendere le ragioni dell'aumento, da considerarsi del tutto sproporzionato;
- la mancanza di uno strumento urbanistico approvato né per il 2019 che per gli anni successivi, rilevando, inoltre, che seppure si volesse ritenere applicabile il PUC del 2023, le conseguenze potrebbero iniziare solo da tale anno;
- la erroneità dell'attribuzione di un valore maggiore rispetto a quello originario;
- l'abolizione del tributo TASI a partire dall'anno 2019;
- la intervenuta prescrizione quinquennale del tributo IMU risultando la notifica dell'accertamento avvenuta solo in data 24.2.2025.
Successivamente il ricorrente deposita memoria illustrativa con la quale evidenzia che il Comune ha proceduto con determina n.437/2024 all'annullamento in autotutela della pretesa relativa alla TASI anno
2019, provvedimento mai comunicato al ricorrente.
Conclude per la cessata materia del contendere in ordine alla TASI 2019 ed all'accoglimento del ricorso per l'IMU anno 2019, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
Non si costituisce nel giudizio il Comune di Sant'Angelo a Cupolo sebbene risulti l'avvenuta tempestiva notifica del ricorso, effettuata a mezzo PEC in data 1.4.2025, come da documentazione prodotta in atti in formato .eml.
All'udienza di discussione pubblica del 26 novembre 2025 il rappresentante del ricorrente si riporta alle conclusioni racchiuse nei propri scritti difensivi.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente la Corte dichiara la cessata materia del contendere in riferimento all'avviso di accertamento
TASI, avendo il Comune proceduto all'annullamento in via di autotutela con determina n.437 del 30.12.2024.
Con motivo di impugnazione il ricorrente si duole della pretesa impositiva del tutto abnorme, avendo per tale anno proceduto al pagamento dell'IMU sul terreno da considerarsi agricolo, evidenziando che solo nel
2023 il Comune aveva adottato un piano regolatore che aveva cambiato la destinazione urbanistica del terreno.
La doglianza risulta fondata, in considerazione che il pagamento dell'IMU per i terreni edificabili sorge nel momento in cui essi vengono inseriti nel piano regolatore generale con trasformazione della destinazione urbanistica.
Nel caso di specie il Comune di Sant'Angelo a Cupolo ha modificato la natura dei terreni oggetto di imposizione solo con delibera di Giunta comunale n.35 del 30.6.2023, per cui, non operando retroattivamente, la pretesa relativa all'annualità 2019 deve considerarsi illegittima.
Il Comune, sebbene risulti l'avvenuta regolare evocazione nel giudizio, non si è costiituito, per cui quanto affermato dal ricorrente deve ritenersi provato per mancata contestazione.
L'accoglimento di tale motivo di impugnazione, comportando l'annullamento dell'atto quale conseguenza, può ritenersi assorbente rispetto alle altre doglianze sollevate in ricorso.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va accolto con condanna del Comune al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, così provvede: 1) dichiara cessata materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento TASI anno 2019; 2) accoglie il ricorso in riferimento all'avviso di accertamento IMU anno 2019 e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
3) condanna il Comune di
Sant'Angelo a Cupolo al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 530,00, di cui € 30,00 per CUT ed € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 difensore antistatario. Il Giudice monocratico