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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11547 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima,
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18732/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – ripetizione dell'indebito TRA
– CF: rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Marco Di Nocera, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– CF: , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'avv. Vittorio Ruscio, come da procura in atti;
OPPOSTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al al decreto ingiuntivo n. 4056 notificatole in data 29.06.2023 da per il pagamento della somma di euro 10.321,70 oltre Controparte_1 accessori, esponendo che secondo l'opposto ingiungente essa opponente si era resa inadempiente di quanto statuito nella sentenza di separazione n. 9796/2013 del 29.8.13, non osservando quanto in essa previsto in relazione ai pagamenti dovuti all'uso della casa coniugale, quote condominiali per euro 3.130,58 , per sanzioni di euro 335,00 per abusi edilizi consumati nel periodo relativo alla separazione, euro 1.247,19 per asserite tasse ed utenze, così richiedendo la ripetizione dell'indebito oggettivo. L'opponente deduceva a motivi: 1) riguardo alle quote condominiali relative all'immobile di San Giorgio a Cremano, Piazza Tanucci, che non vi era prova dei pagamenti effettuati dall'opposto, tanto è vero che l'amministrazione condominiale ne aveva richiesto il pagamento ad essa opponente con missiva del 24.07.2023;
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 2) riguardo alla richiesta di pagamento delle somme scaturite dall'accertamento dei vigili urbani, i quali avevano accertato la variazione e redistribuzione degli spazi interni (modifica di una parete), evidenziava che dette modifiche erano state effettuate dal senza alcuna CP_1 autorizzazione, prima del matrimonio (1991), come si desumeva dalla fotografia della figlia, all'età di circa 1 anno e da detta Parte_2 data nessun intervento era stato effettuato da essa opponente. In ogni modo, allegava che si è resa disponibile con il , come da comunicazione CP_1 prodotta in atti, a corrispondere il 50 % della somma di euro 335,00 somma che aveva provveduto effettivamente a versare, come da bollettino prodotto in giudizio;
3) in relazione ai tributi dell'immobile, deduceva che i predetti non erano stati pagati da essa opponente, a causa del mancato cambio di residenza del , il quale fino all'anno 2020 e per ben 7 anni, aveva conservato CP_1 la residenza nell'immobile assegnato alla facendo gravare la sua Parte_1
“virtuale” presenza sulla tassa smaltimento dei rifiuti solidi. Il tutto, nonostante le reiterate richieste effettuate dall'odierna opponente al marito anche per le vie brevi, rimaste tutte inevase. Evidenziava che la residenza era stata variata solo a seguito di domanda diretta al Sindaco avanzata dalla odierna attrice a mezzo pec;
4) in relazione alle tasse universitarie, deduceva che il pagamento di detta retta doveva essere concordata tra i genitori o tra genitore e figlia (come da punto 8 dell' accordo di separazione omologato, che versava in atti), mentre non era stata in alcun modo concordata. Le tasse erano state pagate dal nonostante il parere contrario della odierna CP_1 opponente, che gli aveva dimostrato la sua volontà di non iscrivere Pt_2 in quanto costei negli anni precedenti non aveva sostenuto esami e per di più non era in condizioni fisiche, mentali e psicologiche di continuare l'università; 5) in merito alla richiesta di pagamento delle fatture Eni, rilevava che era all'oscuro dei mancati pagamenti delle fatture di cui trattasi effettuati dal marito, in quanto era lo stesso che, in costanza di matrimonio, si occupava integralmente degli stessi, senza mai rendere edotta la moglie e considerato che le fatture di pagamento non pervenivano da tempo, facendo sì che si accumulasse, in tal modo, un ingente somma di cui era creditrice l'Eni, la quale aveva agito in monitorio per la somma di euro 1.228,88 , a fronte del quale il aveva effettuato il pagamento di euro 1.000,00 richiesto CP_1 in restituzione alla ad essa opponente, la quale, solo dopo aver effettuato la voltura delle utenze a seguito della separazione e conseguente assegnazione della casa coniugale, era venuta a conoscenza della morosità accumulata;
6) riguardo alle utenze e tasse relative all'immobile sito in Rossano Calabro,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 trattandosi di immobile cointestato al 50% le predette dovevano essere conteggiate al 50% mentre le richieste effettuate dal nel ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo sono per il totale. Quanto, in particolare, alle spese per fatture elettriche relative all'immobile, l'opponente precisava che la casa al mare veniva utilizzata ad anni alterni da ciascun coniuge e le fatture comprensive di luglio e agosto facevano riferimento ai periodi di consumo da maggio al 2-3 del mese di agosto. Allegava, inoltre, che essa opponente era creditrice nei confronti del della somma di euro 11.625,58 per CP_1
l'omesso pagamento di assegno di mantenimento e spese straordinarie, per la quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo ed aveva provveduto a notificare al atto di precetto, rimasto infruttuoso e, pertanto, anche ad iscrivere CP_1
a ruolo atto di pignoramento presso terzi, risultato positivo (n.r.g. 2153/2023 Tribunale di Napoli, dott. ), opposto dal . Per tali motivi Per_1 CP_1 chiedeva al giudice di accertare l'illegittimità delle pretese tutte avanzate dal e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Costituitosi in giudizio, deduceva che aveva provato Controparte_1 con documenti tutti i pagamenti effettuati e di cui aveva chiesto in tutto o in parte la restituzione;
che le modifiche interne all'appartamento coniugale erano state effettuate dall'opponente, come accertato dal verbale delle Polizia Locale, che era rimasto non impugnato dalla e che riferiva che le Parte_1 modifiche risalivano all'anno 2020, come pure dimostravano le lettere del condomino sottostante, sig. che in data 24.10.2020 Controparte_2 ebbe a diffidare l'ing. quale proprietario dell'appartamento di Via CP_1
Tanucci, ove vive la signora , per contestare la provenienza di Parte_1 infiltrazioni d'acqua a causa di lavori soprastanti. Anche altro condomino Sig.
aveva inviato analoga diffida in data 01.04.2021. Persona_2
Aggiungeva che esso opposto, aveva immediatamente diffidato la signora
[...]
con lettera del 04.11.2020, spedita per conoscenza anche al Pt_1 [...]
ed aveva più volte fatto richiesta di accesso all'appartamento per le Tes_1 dovute verifiche, ma la non glielo aveva mai consentito. In data Parte_1
01.04.2021 per di più il condomino aveva segnalato il Persona_2 predetto abuso edilizio al Comando di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano, al Resp. Dell'Uff. Tecnico di quel Comune e per conoscenza all'ing. , per cui in data 12.04.2021, conseguentemente, veniva CP_1 elevato il verbale di violazione amministrativa da parte del Comando di Polizia Municipale, e la signora , presente all'accesso, si rifiutava di Parte_1 firmare il verbale. Sui tributi dell'immobile di P.zza Tanucci rilevava che in ossequio alla Ordinanza di separazione dell'anno 2012 aveva lasciato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 immediatamente la residenza coniugale, come risulta anche dalla dichiarazione spedita dall'opponente al Comune di San Giorgio, non senza rilevare che alcun inadempimento vi era stato, atteso che si trattava di obblighi nascenti dalla legge ed attribuibili in via diretta all'assegnatario della casa coniugale. Sulle tasse universitarie deduceva che la aveva già Parte_1 ottenuto un decreto ingiuntivo per spese scellerate e mai preconcordate, come per quelle azionate in monitorio a parti invertite. Sulle fatture per le utenze Eni, deduceva che il ritardo delle volture delle forniture energetiche non era addebitabile all'opposto e che comunque si trattava di forniture di energia e gas per periodi successivi all'ordinanza di separazione del Presidente del Tribunale di Napoli del 27.04.2012. Sulle tasse e utenze dell'immobile in Rossano – Villaggio Nausicaa, confermava che l'immobile era comune ed indiviso, nonostante il sig. ne avesse richiesto la mediazione ex CP_1
Dlgs 28/2018 al fine di sciogliere la comunione. Rilevava che avverso tale soluzione la aveva opposto il suo rifiuto proprio perché godere Parte_1 dell'immobile e non curare le manutenzioni e le spese era per lei fin troppo vantaggioso. Contestava che l'immobile fosse stato assegnato agli ex coniugi ad anni alterni, semmai a semestri alterni (febbraio/luglio – Agosto/gennaio) e che comunque gli importi richiesti erano stati correttamente determinati. Per tali motivi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza del 23.05.2024, il precedente giudice assegnatario non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, così motivando: “ Si ribadisce, nuovamente (cf.r decreto del 19.9.2023), che la materia è soggetta alla cd. sospensione feriale, con relativa tempestività dell'opposizione. Invero la mancata applicazione della predetta sospensione è applicabile, trattandosi di norma eccezionale, solo nei casi espressamente previsti, senza alcuna applicazione analogica estensiva. Ebbene, le domande di ripetizione per sanzioni amministrative o per pagamento di somministrazione di gas naturale nulla hanno a che vedere con il diritto di famiglia, contrariamente a quanto dedotto dall'opposto, a nulla rilevando che a monte vi sia una sentenza di separazione/divorzio (prova ne sia, del resto, il fatto che il giudizio monitorio e la relativa opposizione non sono state assegnate alla Sezione Famiglia, ma alla Sezione Contratti). Ciò premesso, in ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la stessa non appare fondata in quanto: - per quanto concerne il pagamento di IMU ed altre imposte locali, nonché le quote condominiali ordinarie, le stesse ricadono sull'assegnatario della casa coniugale, odierna opponente, e sono state pagate dall'opposto (doc. 3 della relativa produzione); - per quanto concerne gli
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 abusi edilizi, dalla documentazione in atti (doc. 1 prima memoria ex art. 171ter c.p.c.), è del tutto evidente che gli stessi siano stati realizzati dall'opponente che, difatti, si offriva di pagare la metà della sanzione (doc. 2 medesima memoria): se fossero stati realizzati dal , da un punto di CP_1 vista logico, l'opponente nulla avrebbe offerto;
- per quanto concerne la transazione con ENI, non c'è alcuna locupletazione, avendo l'opposto richiesto la metà di quanto pagato (cfr. Pec del 30.4.2019); - per quanto concerne, tuttavia, le spese universitarie, la sentenza di separazione resa inter partes (doc. 6 prod. parte opponente) è oltre modo chiara al punto 8), nel senso che le spese di istruzione vanno concordate tra i coniugi;
in mancanza chi ha pagato non ha diritto alla ripetizione. Nel caso di specie si evince chiaramente come il non abbia chiesto il consenso della CP_1 opponente, provvedendo al pagamento per poi chiedere la restituzione della metà (doc. 8 prod. parte opponente). Se poi in altri giudizi l'opponente abbia chiesto ed ottenuto la ripetizione di somme per attività che andavano concordate e ciò non è stato fatto, è questione che esula dal presente giudizio, essendo onere dell'opposto quello di far valere le proprie ragioni in quel giudizio. - In ordine alle istanze istruttorie: rigetta la richiesta di prova per testi avanzata da parte opposta in quanto relativa a circostanze generiche, con riferimento alle circostanze spazio-temporali, e documentali;
rigetta la richiesta di interrogatorio formale avanzata da parte opposta in quanto relativo a circostanza documentale”. La causa veniva, quindi, ritenuta matura per la decisione e fissata per la discussione e, all'esito dell'udienza, veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Questo giudice condivide solo in parte quanto motivato dal precedente giudice istruttore. Precisamente non lo condivide per quanto riguarda le spese universitarie della figlia. Invero con la sentenza di separazione, omologata dal Tribunale di Napoli in data 05.07.2013, i coniugi hanno regolamentato, peraltro secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità, le attribuzioni di spese a carico di ciascuno nel seguente modo: le spese per il godimento della casa coniugale sono poste tutte a carico del coniuge assegnatario;
le spese della casa in Rossano, al Villaggio Nausicaa, attribuita per 12 mesi ciascuno, a cavallo di due anni, decorrendo l'anno di godimento dal 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo, coprendo sei mesi di ciascun anno solare, ed essendo le imposte, tasse e spese di servizio o condominiali a cadenza di anno solare devono essere ripartite per 50% ciascuno, così come
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 ha fatto l'opposto nella sua richiesta di ingiunzione;
le tasse universitarie della figlia furono concordate al 50% a carico di ciascun genitore in Pt_2 un incontro con la stessa figlia. Sul punto, questo giudicante rileva, innanzi tutto, che la mail del 31.10.2014 richiamata dall'opponente per opporsi alla partecipazione alla metà della spesa, oltre ad essere di molti anni prima, non indica affatto una chiara opposizione della a che la figlia si iscrivesse all'università, Parte_1 limitandosi a scrivere che secondo lei forse non era il caso, senza però spiegarne le ragioni, quasi ad invitare l'ex coniuge solo ad una riflessione circa l'opportunità che la giovane continuasse gli studi. Tanto è vero che dopo la mail di risposta in pari data del , la nulla oppose, CP_1 Parte_1 non dichiarando il suo rifiuto all'effettuazione della spesa. Peraltro anche dalla missiva del 2.07.2021 inviata dal legale dell'opponente, non emerge alcuna opposizione della a tale spesa e al prosieguo dell'università Parte_1 da parte della figlia. Peraltro, tanto risulta anche dal recente ricorso per decreto ingiuntivo della ( D.I. n. 7577/2022 del 18.10.22 RG Parte_1
3645/22 Trib. NA), in cui ella ebbe a richiedere il rimborso della metà delle tasse universitarie pagate, non sollevando alcun dubbio sul fatto che la dovesse continuare negli studi universitari. In ogni caso, una volta Pt_2 concordato tra figlia e genitori che la studentessa facesse gli studi universitari, per mutare tale indirizzo concordemente dato alla istruzione e formazione della non basta sollevare un dubbio, occorre che venga concordato Pt_2 tutti insieme un nuovo indirizzo, cosa che non risulta essere mai avvenuta, né messa in discussione. Riguardo alla casa di Piazza Tanucci, risulta che da anni l'opponente ne dichiara l'utilizzazione esclusiva (cfr. dichiarazione del 08.04.2021), per cui non vi è dubbio che per tutti i consumi e gli oneri richiamati nel monitorio opposto l'opponente debba pagare quanto correttamente calcolato, provato e richiesto dall'opposto. Analogamente è per l'obbligo del pagamento delle imposte comunali – IMU e TARI – spettanti in via esclusiva al coniuge assegnatario in virtu' della costituzione del diritto reale di godimento, che si viene a formare sulla casa ex coniugale (Cass. sez. trib., 03/03/2023, n.6545; Cass. ord. n. 10927/2018). Alcun dubbio, alla luce della documentazione prodotta dall'opposto, vi è in ordine al fatto che la violazione urbanistica fu commessa dalla , Parte_1 come da verbale di accertamento di illecito amministrativo in materia di CILA, n. 01.2021 del 12.04.2021 elevato a carico della opponente per violazioni commesse nell'anno 2021 e non già nell'anno 1991 La sanzione,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 pagata dall'opposto quale obbligato in solido in quanto proprietario dell'immobile, va attribuita in via esclusiva alla signora , che ha Parte_1 dato ad essa causa commettendo l'illecito edilizio. Per tali motivi il decreto ingiuntivo va confermato in pieno. Le spese seguono la soccombenza a vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18732/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – ripetizione dell'indebito TRA
– CF: rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Marco Di Nocera, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– CF: , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'avv. Vittorio Ruscio, come da procura in atti;
OPPOSTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al al decreto ingiuntivo n. 4056 notificatole in data 29.06.2023 da per il pagamento della somma di euro 10.321,70 oltre Controparte_1 accessori, esponendo che secondo l'opposto ingiungente essa opponente si era resa inadempiente di quanto statuito nella sentenza di separazione n. 9796/2013 del 29.8.13, non osservando quanto in essa previsto in relazione ai pagamenti dovuti all'uso della casa coniugale, quote condominiali per euro 3.130,58 , per sanzioni di euro 335,00 per abusi edilizi consumati nel periodo relativo alla separazione, euro 1.247,19 per asserite tasse ed utenze, così richiedendo la ripetizione dell'indebito oggettivo. L'opponente deduceva a motivi: 1) riguardo alle quote condominiali relative all'immobile di San Giorgio a Cremano, Piazza Tanucci, che non vi era prova dei pagamenti effettuati dall'opposto, tanto è vero che l'amministrazione condominiale ne aveva richiesto il pagamento ad essa opponente con missiva del 24.07.2023;
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 2) riguardo alla richiesta di pagamento delle somme scaturite dall'accertamento dei vigili urbani, i quali avevano accertato la variazione e redistribuzione degli spazi interni (modifica di una parete), evidenziava che dette modifiche erano state effettuate dal senza alcuna CP_1 autorizzazione, prima del matrimonio (1991), come si desumeva dalla fotografia della figlia, all'età di circa 1 anno e da detta Parte_2 data nessun intervento era stato effettuato da essa opponente. In ogni modo, allegava che si è resa disponibile con il , come da comunicazione CP_1 prodotta in atti, a corrispondere il 50 % della somma di euro 335,00 somma che aveva provveduto effettivamente a versare, come da bollettino prodotto in giudizio;
3) in relazione ai tributi dell'immobile, deduceva che i predetti non erano stati pagati da essa opponente, a causa del mancato cambio di residenza del , il quale fino all'anno 2020 e per ben 7 anni, aveva conservato CP_1 la residenza nell'immobile assegnato alla facendo gravare la sua Parte_1
“virtuale” presenza sulla tassa smaltimento dei rifiuti solidi. Il tutto, nonostante le reiterate richieste effettuate dall'odierna opponente al marito anche per le vie brevi, rimaste tutte inevase. Evidenziava che la residenza era stata variata solo a seguito di domanda diretta al Sindaco avanzata dalla odierna attrice a mezzo pec;
4) in relazione alle tasse universitarie, deduceva che il pagamento di detta retta doveva essere concordata tra i genitori o tra genitore e figlia (come da punto 8 dell' accordo di separazione omologato, che versava in atti), mentre non era stata in alcun modo concordata. Le tasse erano state pagate dal nonostante il parere contrario della odierna CP_1 opponente, che gli aveva dimostrato la sua volontà di non iscrivere Pt_2 in quanto costei negli anni precedenti non aveva sostenuto esami e per di più non era in condizioni fisiche, mentali e psicologiche di continuare l'università; 5) in merito alla richiesta di pagamento delle fatture Eni, rilevava che era all'oscuro dei mancati pagamenti delle fatture di cui trattasi effettuati dal marito, in quanto era lo stesso che, in costanza di matrimonio, si occupava integralmente degli stessi, senza mai rendere edotta la moglie e considerato che le fatture di pagamento non pervenivano da tempo, facendo sì che si accumulasse, in tal modo, un ingente somma di cui era creditrice l'Eni, la quale aveva agito in monitorio per la somma di euro 1.228,88 , a fronte del quale il aveva effettuato il pagamento di euro 1.000,00 richiesto CP_1 in restituzione alla ad essa opponente, la quale, solo dopo aver effettuato la voltura delle utenze a seguito della separazione e conseguente assegnazione della casa coniugale, era venuta a conoscenza della morosità accumulata;
6) riguardo alle utenze e tasse relative all'immobile sito in Rossano Calabro,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 trattandosi di immobile cointestato al 50% le predette dovevano essere conteggiate al 50% mentre le richieste effettuate dal nel ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo sono per il totale. Quanto, in particolare, alle spese per fatture elettriche relative all'immobile, l'opponente precisava che la casa al mare veniva utilizzata ad anni alterni da ciascun coniuge e le fatture comprensive di luglio e agosto facevano riferimento ai periodi di consumo da maggio al 2-3 del mese di agosto. Allegava, inoltre, che essa opponente era creditrice nei confronti del della somma di euro 11.625,58 per CP_1
l'omesso pagamento di assegno di mantenimento e spese straordinarie, per la quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo ed aveva provveduto a notificare al atto di precetto, rimasto infruttuoso e, pertanto, anche ad iscrivere CP_1
a ruolo atto di pignoramento presso terzi, risultato positivo (n.r.g. 2153/2023 Tribunale di Napoli, dott. ), opposto dal . Per tali motivi Per_1 CP_1 chiedeva al giudice di accertare l'illegittimità delle pretese tutte avanzate dal e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Costituitosi in giudizio, deduceva che aveva provato Controparte_1 con documenti tutti i pagamenti effettuati e di cui aveva chiesto in tutto o in parte la restituzione;
che le modifiche interne all'appartamento coniugale erano state effettuate dall'opponente, come accertato dal verbale delle Polizia Locale, che era rimasto non impugnato dalla e che riferiva che le Parte_1 modifiche risalivano all'anno 2020, come pure dimostravano le lettere del condomino sottostante, sig. che in data 24.10.2020 Controparte_2 ebbe a diffidare l'ing. quale proprietario dell'appartamento di Via CP_1
Tanucci, ove vive la signora , per contestare la provenienza di Parte_1 infiltrazioni d'acqua a causa di lavori soprastanti. Anche altro condomino Sig.
aveva inviato analoga diffida in data 01.04.2021. Persona_2
Aggiungeva che esso opposto, aveva immediatamente diffidato la signora
[...]
con lettera del 04.11.2020, spedita per conoscenza anche al Pt_1 [...]
ed aveva più volte fatto richiesta di accesso all'appartamento per le Tes_1 dovute verifiche, ma la non glielo aveva mai consentito. In data Parte_1
01.04.2021 per di più il condomino aveva segnalato il Persona_2 predetto abuso edilizio al Comando di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano, al Resp. Dell'Uff. Tecnico di quel Comune e per conoscenza all'ing. , per cui in data 12.04.2021, conseguentemente, veniva CP_1 elevato il verbale di violazione amministrativa da parte del Comando di Polizia Municipale, e la signora , presente all'accesso, si rifiutava di Parte_1 firmare il verbale. Sui tributi dell'immobile di P.zza Tanucci rilevava che in ossequio alla Ordinanza di separazione dell'anno 2012 aveva lasciato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 immediatamente la residenza coniugale, come risulta anche dalla dichiarazione spedita dall'opponente al Comune di San Giorgio, non senza rilevare che alcun inadempimento vi era stato, atteso che si trattava di obblighi nascenti dalla legge ed attribuibili in via diretta all'assegnatario della casa coniugale. Sulle tasse universitarie deduceva che la aveva già Parte_1 ottenuto un decreto ingiuntivo per spese scellerate e mai preconcordate, come per quelle azionate in monitorio a parti invertite. Sulle fatture per le utenze Eni, deduceva che il ritardo delle volture delle forniture energetiche non era addebitabile all'opposto e che comunque si trattava di forniture di energia e gas per periodi successivi all'ordinanza di separazione del Presidente del Tribunale di Napoli del 27.04.2012. Sulle tasse e utenze dell'immobile in Rossano – Villaggio Nausicaa, confermava che l'immobile era comune ed indiviso, nonostante il sig. ne avesse richiesto la mediazione ex CP_1
Dlgs 28/2018 al fine di sciogliere la comunione. Rilevava che avverso tale soluzione la aveva opposto il suo rifiuto proprio perché godere Parte_1 dell'immobile e non curare le manutenzioni e le spese era per lei fin troppo vantaggioso. Contestava che l'immobile fosse stato assegnato agli ex coniugi ad anni alterni, semmai a semestri alterni (febbraio/luglio – Agosto/gennaio) e che comunque gli importi richiesti erano stati correttamente determinati. Per tali motivi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza del 23.05.2024, il precedente giudice assegnatario non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, così motivando: “ Si ribadisce, nuovamente (cf.r decreto del 19.9.2023), che la materia è soggetta alla cd. sospensione feriale, con relativa tempestività dell'opposizione. Invero la mancata applicazione della predetta sospensione è applicabile, trattandosi di norma eccezionale, solo nei casi espressamente previsti, senza alcuna applicazione analogica estensiva. Ebbene, le domande di ripetizione per sanzioni amministrative o per pagamento di somministrazione di gas naturale nulla hanno a che vedere con il diritto di famiglia, contrariamente a quanto dedotto dall'opposto, a nulla rilevando che a monte vi sia una sentenza di separazione/divorzio (prova ne sia, del resto, il fatto che il giudizio monitorio e la relativa opposizione non sono state assegnate alla Sezione Famiglia, ma alla Sezione Contratti). Ciò premesso, in ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la stessa non appare fondata in quanto: - per quanto concerne il pagamento di IMU ed altre imposte locali, nonché le quote condominiali ordinarie, le stesse ricadono sull'assegnatario della casa coniugale, odierna opponente, e sono state pagate dall'opposto (doc. 3 della relativa produzione); - per quanto concerne gli
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 abusi edilizi, dalla documentazione in atti (doc. 1 prima memoria ex art. 171ter c.p.c.), è del tutto evidente che gli stessi siano stati realizzati dall'opponente che, difatti, si offriva di pagare la metà della sanzione (doc. 2 medesima memoria): se fossero stati realizzati dal , da un punto di CP_1 vista logico, l'opponente nulla avrebbe offerto;
- per quanto concerne la transazione con ENI, non c'è alcuna locupletazione, avendo l'opposto richiesto la metà di quanto pagato (cfr. Pec del 30.4.2019); - per quanto concerne, tuttavia, le spese universitarie, la sentenza di separazione resa inter partes (doc. 6 prod. parte opponente) è oltre modo chiara al punto 8), nel senso che le spese di istruzione vanno concordate tra i coniugi;
in mancanza chi ha pagato non ha diritto alla ripetizione. Nel caso di specie si evince chiaramente come il non abbia chiesto il consenso della CP_1 opponente, provvedendo al pagamento per poi chiedere la restituzione della metà (doc. 8 prod. parte opponente). Se poi in altri giudizi l'opponente abbia chiesto ed ottenuto la ripetizione di somme per attività che andavano concordate e ciò non è stato fatto, è questione che esula dal presente giudizio, essendo onere dell'opposto quello di far valere le proprie ragioni in quel giudizio. - In ordine alle istanze istruttorie: rigetta la richiesta di prova per testi avanzata da parte opposta in quanto relativa a circostanze generiche, con riferimento alle circostanze spazio-temporali, e documentali;
rigetta la richiesta di interrogatorio formale avanzata da parte opposta in quanto relativo a circostanza documentale”. La causa veniva, quindi, ritenuta matura per la decisione e fissata per la discussione e, all'esito dell'udienza, veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Questo giudice condivide solo in parte quanto motivato dal precedente giudice istruttore. Precisamente non lo condivide per quanto riguarda le spese universitarie della figlia. Invero con la sentenza di separazione, omologata dal Tribunale di Napoli in data 05.07.2013, i coniugi hanno regolamentato, peraltro secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità, le attribuzioni di spese a carico di ciascuno nel seguente modo: le spese per il godimento della casa coniugale sono poste tutte a carico del coniuge assegnatario;
le spese della casa in Rossano, al Villaggio Nausicaa, attribuita per 12 mesi ciascuno, a cavallo di due anni, decorrendo l'anno di godimento dal 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo, coprendo sei mesi di ciascun anno solare, ed essendo le imposte, tasse e spese di servizio o condominiali a cadenza di anno solare devono essere ripartite per 50% ciascuno, così come
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 ha fatto l'opposto nella sua richiesta di ingiunzione;
le tasse universitarie della figlia furono concordate al 50% a carico di ciascun genitore in Pt_2 un incontro con la stessa figlia. Sul punto, questo giudicante rileva, innanzi tutto, che la mail del 31.10.2014 richiamata dall'opponente per opporsi alla partecipazione alla metà della spesa, oltre ad essere di molti anni prima, non indica affatto una chiara opposizione della a che la figlia si iscrivesse all'università, Parte_1 limitandosi a scrivere che secondo lei forse non era il caso, senza però spiegarne le ragioni, quasi ad invitare l'ex coniuge solo ad una riflessione circa l'opportunità che la giovane continuasse gli studi. Tanto è vero che dopo la mail di risposta in pari data del , la nulla oppose, CP_1 Parte_1 non dichiarando il suo rifiuto all'effettuazione della spesa. Peraltro anche dalla missiva del 2.07.2021 inviata dal legale dell'opponente, non emerge alcuna opposizione della a tale spesa e al prosieguo dell'università Parte_1 da parte della figlia. Peraltro, tanto risulta anche dal recente ricorso per decreto ingiuntivo della ( D.I. n. 7577/2022 del 18.10.22 RG Parte_1
3645/22 Trib. NA), in cui ella ebbe a richiedere il rimborso della metà delle tasse universitarie pagate, non sollevando alcun dubbio sul fatto che la dovesse continuare negli studi universitari. In ogni caso, una volta Pt_2 concordato tra figlia e genitori che la studentessa facesse gli studi universitari, per mutare tale indirizzo concordemente dato alla istruzione e formazione della non basta sollevare un dubbio, occorre che venga concordato Pt_2 tutti insieme un nuovo indirizzo, cosa che non risulta essere mai avvenuta, né messa in discussione. Riguardo alla casa di Piazza Tanucci, risulta che da anni l'opponente ne dichiara l'utilizzazione esclusiva (cfr. dichiarazione del 08.04.2021), per cui non vi è dubbio che per tutti i consumi e gli oneri richiamati nel monitorio opposto l'opponente debba pagare quanto correttamente calcolato, provato e richiesto dall'opposto. Analogamente è per l'obbligo del pagamento delle imposte comunali – IMU e TARI – spettanti in via esclusiva al coniuge assegnatario in virtu' della costituzione del diritto reale di godimento, che si viene a formare sulla casa ex coniugale (Cass. sez. trib., 03/03/2023, n.6545; Cass. ord. n. 10927/2018). Alcun dubbio, alla luce della documentazione prodotta dall'opposto, vi è in ordine al fatto che la violazione urbanistica fu commessa dalla , Parte_1 come da verbale di accertamento di illecito amministrativo in materia di CILA, n. 01.2021 del 12.04.2021 elevato a carico della opponente per violazioni commesse nell'anno 2021 e non già nell'anno 1991 La sanzione,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 pagata dall'opposto quale obbligato in solido in quanto proprietario dell'immobile, va attribuita in via esclusiva alla signora , che ha Parte_1 dato ad essa causa commettendo l'illecito edilizio. Per tali motivi il decreto ingiuntivo va confermato in pieno. Le spese seguono la soccombenza a vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7