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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Loano - Piazza Italia 2 17025 Loano SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240062240746000 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente possiede un immobile ad uso residenziale ed un box auto situati nel Comune di Loano ed indicati a pag. 5 della cartella di pagamento (gli “Immobili”); (ii) in relazione ai suddetti Immobili, ha omesso di versare spontaneamente la TARI per l'anno 2022; (iii) l'Ufficio ha quindi accertato l'omesso versamento e proceduto a iscrivere l'importo a ruolo, con successiva emissione della cartella di pagamento a cura della riscossione.
Il ricorrente si è costituito in giudizio.
Si sono costituiti anche il Comune di Loano e l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricoroso il ricorrente richiede una riduzione del 30% della Tari in conseguenza dell'uso occasionale dell'immobile avendo residenza altrove.
Il ricorso è infondato.
La TARI è dovuta in base all'unico presupposto rappresentato dal possesso di immobili e non è correlata all'utilizzo più o meno occasionale che degli immobili viene fatto;
in altri termini, la TARI è dovuta sulla base della capacità potenziale di produzione di rifiuti di ciascun immobile e non è collegata, se non nei limiti previsti dalle disposizioni regolamentari, alla produzione effettiva di rifiuti, essendo invece finalizzata a coprire il costo del Servizio di Igiene Urbana (comma 639, art. 1, L. n. 147/2013).
Con il secondo motivo il ricorrente chiede una riduzione della Tari in ordine al box.
Il ricorso è infondato.
La Tari va determinatta sulla base del seguente criterio: “la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati” (comma 645, art. 1, L. n. 147/2013); la norma è richiamata anche dal Regolamento TARI, che dispone come segue: “la superficie assoggettabile alla T.A.R.I. di tutti i locali e le aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri” (art. 17, Regolamento TARI, doc. 2). Di conseguenza il calcolo della Tari va ritenuto corretto e il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Savona, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.
Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Loano - Piazza Italia 2 17025 Loano SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240062240746000 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente possiede un immobile ad uso residenziale ed un box auto situati nel Comune di Loano ed indicati a pag. 5 della cartella di pagamento (gli “Immobili”); (ii) in relazione ai suddetti Immobili, ha omesso di versare spontaneamente la TARI per l'anno 2022; (iii) l'Ufficio ha quindi accertato l'omesso versamento e proceduto a iscrivere l'importo a ruolo, con successiva emissione della cartella di pagamento a cura della riscossione.
Il ricorrente si è costituito in giudizio.
Si sono costituiti anche il Comune di Loano e l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricoroso il ricorrente richiede una riduzione del 30% della Tari in conseguenza dell'uso occasionale dell'immobile avendo residenza altrove.
Il ricorso è infondato.
La TARI è dovuta in base all'unico presupposto rappresentato dal possesso di immobili e non è correlata all'utilizzo più o meno occasionale che degli immobili viene fatto;
in altri termini, la TARI è dovuta sulla base della capacità potenziale di produzione di rifiuti di ciascun immobile e non è collegata, se non nei limiti previsti dalle disposizioni regolamentari, alla produzione effettiva di rifiuti, essendo invece finalizzata a coprire il costo del Servizio di Igiene Urbana (comma 639, art. 1, L. n. 147/2013).
Con il secondo motivo il ricorrente chiede una riduzione della Tari in ordine al box.
Il ricorso è infondato.
La Tari va determinatta sulla base del seguente criterio: “la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati” (comma 645, art. 1, L. n. 147/2013); la norma è richiamata anche dal Regolamento TARI, che dispone come segue: “la superficie assoggettabile alla T.A.R.I. di tutti i locali e le aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri” (art. 17, Regolamento TARI, doc. 2). Di conseguenza il calcolo della Tari va ritenuto corretto e il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Savona, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.
Spese compensate.
Il Giudice Monocratico