CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 265/2023 RG promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante ( ) domiciliato elettivamente presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. CINNERA TORE che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. attore in riassunzione CONTRO ( domiciliato Controparte_1 C.F._1
v. la rappresenta e difende in forza di procura in atti. convenuto in riassunzione e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante, già e CP_3 Controparte_4
( ) domicili amen P.IVA_2
BE RL IL che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. convenuto in riassunzione e Controparte_5
[...] rappresentante, già ( ) Controparte_6 P.IVA_3 domiciliata elettivame R rappresenta e difende in forza di procura in atti. convenuto in riassunzione e
già Controparte_7 CP_8
o in riassunzione contumace All'udienza del 18.7.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore in riassunzione: voglia la Corte ritenere e dichiarare che il CONSORZIO AEDARS ha diritto alla refusione di tutte le spese
1 di difesa, sì come sopra specificate o nelle misura che si riterrà equa, da parte di (siccome incorporante della Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_9 [...]
e da parte della cessionaria delle Controparte_10 sue attività assicurative in Italia
[...]
Controparte_11 rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, 2. Conseguentemente, condannare Controparte_2 [...]
e Controparte_10 [...]
Controparte_11 pagarle le somme come sopra indicate;
Con vittoria di spese e compensi dei precedenti gradi di merito e di legittimità, nonché di questa riassunzione, anche nei confronti dell'ing. . CP_1
Nell'interesse del conven zione Boneddu: voglia la Corte, 1. rigettare e/o comunque dichiarare inammissibili, per tutte le ragioni specificate in premessa tutte le domande avanzate dal Parte_1 nei confronti del signor in quanto infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto e dichiarare, o dal signor in favore CP_1 del a titolo di spese legali e compensi relativi ai Parte_1 giudizi di merito, di legittimità e di riassunzione.
2. Rigettare e/o comunque dichiarare inammissibili per tutte le ragioni specificate in premessa tutte le domande avanzate dalla nei confronti del signor Controparte_2
i ed in diritto e dichiarare, Controparte_1 quindi, che nulla è dovuto dal signor in favore della predetta CP_1 compagnia di assicurazione a titolo di s ompetenze del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
3. Rigettare e/o comunque dichiarare inammissibili per tutte le ragioni specificate in premessa tutte le CP_1 domande avanzate dalla Controparte_11
[...] Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e dichiarare, quindi, che nulla è dovuto dal signor in favore della predetta compagnia di compensi dei CP_1 precedenti gradi di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio. Addebitare le spese del presente giudizio e del giudizio di legittimità alle compagnie di assicurazioni odierne appellate. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domande formulate dal e/o dal Parte_1 Controparte_2
e/o dalla
[...] Controparte_11
[...] Controparte_1 quantificare le spese legali ed i compensi tenendo conto dei parametri stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11684 del 4.52023 (valore causa indeterminabile, di bassa complessità e applicazione minimi tariffari); In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Nell'interesse del convenuto in riassunzione 1) respingersi le CP_2 domande del s missibili nonchè Parte_1 infondate in fatto e in diritto, con addebito al medesimo delle spese Parte_1
2 e competenze del presente giudizio;
2) nel caso di accoglimento totale o parziale della domanda, contenere l'obbligo di rimborso delle spese di lite a carico della verso il Controparte_2 Parte_1 entro i limiti ed alle condizioni del contratto di assicurazione versato in
[...] atti, dedotto l'importo di € 14.577,87 versato in data 26/02/2016; 3) graduarsi l' obbligo – eventualmente accertato - di rimborso delle spese di lite a carico della proporzionalmente al massimale garantito Controparte_2 dagli dizio, riconoscendosi un correlativo diritto di regresso;
4) addebito a delle spese e competenze Controparte_1 del giudizio di legittimità e vio. Nell'interesse del convenuto in riassunzione Voglia Controparte_11
l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis reiectis: g) in via principale: rigettare, perché infondata, la domanda formulata dal Parte_2
e assolvere
[...] Controparte_11
Con vittoria di spese e onorari;
h) in via subordinata: in caso di accoglimento totale o parziale della domanda formulata dal Parte_1 contenere l'obbligo di rimborso incombente a carico di Controparte_11 [...] nei limiti e alle condizioni previst CP_11
1006.1005005600 prodotta in giudizio e comunque ripartirlo, ex art. 1910 codice civile, in misura proporzionale tra i diversi assicuratori in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Detratto l'importo di 7.289,00 euro versato da al in data 25.02.2016; i) CP_11 Parte_1 in ogni caso, co ng alla rifusione in favore Controparte_1 di delle spese e dei compensi dei precedenti Controparte_11 gr ità e della presente fase di riassunzione. Svolgimento del processo
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Controparte_1
Pausania la ed il allegando che: CP_8 Parte_1
- il gio 007 va in Olbia presso l'Aeroporto Olbia Costa Smeralda, all'interno del cantiere del
[...]
il quale, a seguito di contratto di appa Parte_1
Geasar S.p.A., si era aggiudicato i lavori di ampliamento del piazzale di sosta aeromobili;
- in quel momento nel cantiere operava, quale impresa esecutrice, la consorziata della società aggiudicatrice dell'appalto e CP_8
l'esecuzione dei lavori, ed il svolgeva l'attività di CP_1 direttore dei lavori su incarico della Geasar S.p.A.;
- nell'effettuare una verifica periodica sui lavori eseguiti, improvvisamente, era scivolato a terra per la presenza di calcestruzzo fresco, riportando lesioni con postumi permanenti, di cui chiese il risarcimento. Le società convenute si costituirono contestando l'avversa pretesa, posto che il sinistro era intervenuto per colpa del , il quale era a conoscenza del CP_1 fatto che il calcestruzzo era appena stato gettato. Su istanza dei convenuti, vennero, quindi, chiamate in causa le compagnie di assicurazione - la , la , la Controparte_12 Controparte_4
[... e la – le quali, Controparte_13 Controparte_14 costituendosi in giudizio, aderirono alle difese dei propri assicurati. La CP_14 eccepì inoltre che al momento del sinistro la polizza non era operativa. Con sentenza n. 624/2015, pubblicata in data 12.11.2015, il Tribunale di Tempio Pausania accolse la domanda risarcitoria proposta da
[...]
nei confronti di e del Controparte_1 CP_8 Parte_1
condannandoli, in solido, al pagamento in favore del della
[...] CP_1
i euro 356.037,93, oltre accessori, nonché condannan ettive compagnie di assicurazione - la , la Controparte_6 [...]
e la sion Controparte_4 Controparte_9
- al rimborso delle somme dovute al danneggiato, Controparte_14 previa detrazione della franchigia e nei limiti della relativa quota assicurata, regolando di conseguenza le spese processuali. In particolare, e per quel che qui rileva, il tribunale condannò il e la in solido a rimborsare Parte_1 CP_8 le spese di lite in favore del , liquidate in euro 22.000,00, e la CP_1 CP_15
la e la a rle in favore del , liquida
[...] CP_4 CP_9 Parte_1 euro 15.000,00. Infine, condannò il a rifondere le spese di lite in Parte_1 favore della CP_14
La Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 374/2019, emessa in data 24.7.2019, in accoglimento dell'appello principale proposto dal e dell'appello incidentale proposto dal Parte_1
già dalla Controparte_7 CP_8 Controparte_11
[...] Controparte_6 [...]
già e rigettava la domanda CP_2 CP_14 CP_9 Controparte_4
o d ta nseguenza, quelle di CP_1 manleva, regolando le spese secondo soccombenza. In particolare, la corte di merito riteneva che, alla luce del complesso istruttorio raccolto in corso di causa, la responsabilità esclusiva del sinistro fosse addebitabile in via esclusiva al danneggiato per “errata valutazione delle prove e violazione degli artt. 1223-2043 c.c. art. 1227 c.c. e 40-41 c.p.” (vedi in particolare sentenza di appello: “Orbene, tali risultanze valutate nel loro complesso - in assenza pure di allegazione e prova di altri profili di responsabilità relativamente alle condizioni di sicurezza del lavoro in cantiere cui ricondurre l'evento - conducono questa Corte a ritenere ascrivibile alla sola condotta imprudente e anomala del la causa della relativa caduta e CP_1 del sinistro, in quanto per il ruolo funzioni svolte nell'ambito del cantiere – a cui il aveva libero accesso per esercitare il proprio CP_1 incarico nei termini a specificati – era soggetto certamente in grado,
o avrebbe dovuto esserlo usando la ordinaria diligenza commisurata alle relative conoscenze tecniche della professione, di rilevare e prevenire il pericolo di scivolosità del manufatto recentemente realizzato, essendo provato in causa che si era recato sul luogo proprio per eseguire la verifica di quell'apposita e recente gettata di calcestruzzo e tenuto conto che avrebbe dovuto anche occuparsi di rilevare preventivamente la presenza o meno di segnalazioni e cartellonistica, circostanza di cui neppure poteva poi dolersi”).
4 Inoltre, la corte di merito, confermata espressamente la statuizione sulle spese di lite liquidate in favore delle condannava il alla rifusione CP_14 CP_1 delle spese processuali di entr di di giudizio i el , Parte_1 CP_ del , di e di liquidate per ciascuna parte in Controparte_7 CP_2 euro 3.972,00 per il primo grado ed in euro 5.338,00 per l'appello.
ha proposto ricorso in cassazione affidato a tre motivi Controparte_1 in relazione all'affermata responsabilità esclusiva dello stesso nella causazione della caduta e, a sua volta, il ha proposto ricorso Parte_1 incidentale sulla base di cinque motivi, dolendosi, con i primi due, della violazione dell'art. 1917 comma 3 c.c. e degli artt. 91 e 92 cpc, non avendo la corte di appello pronunciato sulle spese di lite nei rapporti tra il e le Parte_1 assicurazioni, nonché con il terzo della violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., dato che la statuizione sulle spese di lite pronunciata dal tribunale in relazione al rapporto tra il e le assicurazioni doveva ritenersi passata Parte_1 in giudicato, ed, infine, con il quarto ed il quinto della violazione dell'art. 91 cpc, per gli errati criteri utilizzati dalla corte per la liquidazione delle spese poste a carico del . CP_1
La Corte di cass n sentenza n. 11684/2023, ha rigettato il ricorso principale, ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale e, ritenuto assorbito il terzo, ha rigettato il quarto ed il quinto. In particolare, la Suprema Corte – disatteso il ricorso principale del , CP_1 posto che la corte di appello aveva “fatto.. corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, quando ha ritenuto che il ricorrente non fosse esonerato dall'obbligo di approntare alcune misure di sicurezza e nello specifico (vedi ordine di servizio del giugno 2016) che avesse l'incarico di provvedere proprio alla segnalazione di una situazione di pericolo, la cui omissione lo stesso ricorrente individua come causa dell'incidente” – ha accolto i primi due motivi di quello incidentale proposto dal , con cui è stata eccepita la Parte_1 violazione dell'art. 1917 comma 3 c.c. artt. 91 e 92 cpc “perché l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di resistenza sostenute dall'assicurato costituisce un naturale negotii ex art. 1374 cod.civ. (Cass. 31/08/2020, n. 18076)”, non sussistendo nel caso di specie una ipotesi di insussistenza della garanzia e non venendo in considerazione spese di resistenza “avventatamente sostenute”. Conseguentemente, la Suprema Corte ha ritenuto che “è meritevole di accoglimento la richiesta del Parte_1 ricorrente di vedersi riconosciute le spese di resistenza da parte del impresa di assicurazioni”. La Suprema Corte ha invece ritenuto assorbito il terzo motivo di ricorso incidentale, con cui il ha eccepito che “la statuizione di prime cure Parte_1 che le aveva accorda orso delle spese di resistenza non era stata impugnata dalle compagnie assicuratrici costituitesi in appello né dalla
[...] rimasta contumace, pertanto, era passata in giudicato CP_9 avrebbe potuto essere autonomamente revocata dal giudice a quo che avrebbe, invece, dovuto liquidare il rimborso dovuto per il grado d'appello come specificato nella notula depositata”.
5 Infine, sono stati rigettati il quarto ed il quinto motivo in relazione ai criteri di liquidazione utilizzati dalla corte di merito per la liquidazione delle spese di lite poste a carico del . CP_1
Il ha, quindi, riassunto la causa davanti a questa Corte formulando Parte_1 le conclusioni sopra riportate al fine di ottenere la condanna delle società di assicurazione a rifonderle le spese di resistenza dell'intero giudizio e, anche nei confronti dell'ing. , le spese ed i compensi dei precedenti gradi di CP_1 merito, compreso uesto giudizio e di legittimità.
si è costituito resistendo alle avverse domande e Controparte_1 dovuto in favore del , posto che il Parte_1 CP_1 era estraneo al giudizio di rinvio riguardante esclusivamente le spese di resistenza imputabili alle società assicurative. La e la si sono costituite resistendo Controparte_2 Controparte_11 all e nclusioni sopra riportate. In Parte_1 particolare, le convenute in riassunzione hanno eccepito che in realtà il nel giudizio di primo grado, chiamando in causa le assicurazioni, Parte_1 domandò la condanna alla rifusione delle spese legali solo nei confronti della limitandosi nei confronti delle altre compagnie ad una generica azione CP_14 di manleva, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna alla rifusione delle spese di resistenza, avanzata tardivamente nei loro confronti. Il è rimasto contumace. Controparte_7
La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Giova, preliminarmente, evidenziare che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11684/2023, rigettando il ricorso principale proposto dal CP_1 avverso la decisione della Corte di appello di rigetto della sua do risarcimento - disattesa in sede di gravame in accoglimento dell'appello proposto dal , dal e dalle società assicuratrici ed in Parte_1 Controparte_7 totale riforma della sentenza di primo grado sul punto - ha reso definitiva tale statuizione di rigetto, unitamente a quella di rigetto della domanda di manleva proposta dal , e, di conseguenza, anche quella di condanna del Parte_1 soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti CP_1 vittoriose, tra cui il , in relazione alla domanda definitivamente Parte_1 rigettata, posto che, sempre la Suprema Corte, con la sentenza citata, ha rigettato il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale del , con Parte_1 cui quest'ultimo si è doluto dei criteri di liquidazione delle spese processuali utilizzati dalla Corte di Appello. La Suprema Corte ha, infatti, sostenuto che “ben correttamente.. il giudice a quo, .. ha reputato la controversia di valore indeterminabile e, per l'effetto, ha parametrato i compensi dovuti alla parte vittoriosa in entità corrispondente..”, rigettando i relativi motivi di censura. Pertanto, stante il rigetto del ricorso principale del e, in parte qua, di CP_1 quello incidentale proposto dal , la sente corte di appello è Parte_1 divenuta definitiva nei rapporti tra il ed il sia in relazione al CP_1 Parte_1
6 rigetto della domanda proposta dal sia in relazione alla condanna alle CP_1 spese posta a carico del stesso. CP_1
Conseguentemente, dat roca soccombenza, le spese di lite relative al giudizio di legittimità e al presente giudizio tra ed il vanno CP_1 Parte_1 interamente compensate, essendo il procedimento proseguito sostanzialmente solo per i rapporti tra il e le assicurazioni in punto di spese.Parte_1
La Corte di cassazione ha invece ritenuto fondato il ricorso incidentale del nella parte in cui, con i primi due motivi, si è doluto dell'omessa Parte_1
e della corte di merito sulle sue spese di resistenza in relazione alla domanda di manleva proposta nei confronti delle società di assicurazione, sul presupposto che “l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di resistenza sostenute dall'assicurato costituisce un naturale negotii ex art. 1374 cod.civ. (Cass. 31/08/2020, n. 18076)” e “L'unico limite all'accoglimento della domanda, proposta dall'assicurato, di rifusione delle spese di resistenza, può discendere soltanto della insussistenza della garanzia, oppure dalla circostanza (ricavabile dagli articoli 1227 e 1914 c.c.) che le spese di resistenza siano state avventatamente sostenute, ovvero lo siano state misura smodata (Cass. 23/02/2021, n. 4786); detto limite non ricorre nel caso di specie, pertanto, è meritevole di accoglimento la richiesta del Parte_1 ricorrente di vedersi riconosciute le spese di resistenza da parte del impresa di assicurazioni”. E' stato, invece, ritenuto assorbito il terzo motivo di ricorso incidentale, con cui il ha eccepito che “la statuizione di prime cure che le aveva Parte_1 ac rimborso delle spese di resistenza non era stata impugnata dalle compagnie assicuratrici costituitesi in appello né dalla Controparte_9 rimasta contumace, pertanto, era passata in giudicato e essere autonomamente revocata dal giudice a quo che avrebbe, invece, dovuto liquidare il rimborso dovuto per il grado d'appello come specificato nella notula depositata”. Giova, invero, ricordare che il tribunale condannò il e la in Parte_1 CP_8 solido a rimborsare le spese di lite in favore del e la , la CP_1 CP_6
e la a rimborsarle in favore del suo assicurato . La CP_4 CP_9 Parte_1 corte di appello, invece, nulla decideva sulle spese di lite nei rapporti tra l'assicurato e le compagnie di assicurazione. Parte_1 CP_ Orbene, sol o giudizio, la e la subentrate alla , CP_2 CP_6 alla e alla , hanno eccepito che in realtà il nel giudizio CP_9 CP_4 Parte_1 di p ado, c o in causa le assicurazioni, do ndanna alla rifusione delle spese legali solo nei confronti della - verso cui la CP_14 domanda venne rigettata per inoperatività della p limitandosi nei confronti delle altre compagnie ad una generica azione di manleva. Per tale motivo, secondo la tesi delle convenute in riassunzione, la Corte di appello revocava la condanna delle compagnie di assicurazioni alle spese di lite in favore della assicurata e condannava l'unico soggetto soccombente, il
, contro cui il aveva ritualmente concluso sul punto. CP_1 Parte_1
7 Secondo quanto eccepito dalla quest'ultima proponeva, inoltre, CP_2 specificatamente appello incidentale sulla statuizione di condanna alle spese in favore dell'assicurato ; appello incidentale che sarebbe stato accolto Parte_1 dalla corte di appello con la revoca della condanna. Ciò premesso, dagli atti di causa non emerge, in realtà, la proposizione da parte di di alcuno specifico motivo di appello incidentale sulla CP_2 condanna delle assicurazioni a rifondere le spese di lite all'assicurato per tardività e/o novità della relativa domanda, posto che la si limitava a CP_2 concludere in sede di gravame per il rigetto della domanda di rifusione delle spese di lite senza avanzare alcuna censura di inammissibilità (vedi pagg. 24 e 25 comparsa di costituzione di appello richiamate dalla stessa “Si CP_2 impugnano infine i capo 8 e 10 del dispositivo per violazione del disposto di cui all' art. 91 c.p.c. La domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite, formulata dal nei confronti del (e di conseguenza quella CP_1 Parte_1 avanzata da quest'ultimo nei confronti della assicuratrice ), avrebbe CP_4 dovuto essere dichiarata infondata in fatto e in diritto al pari omanda di risarcimento da lui avanzata”). Del resto, nulla è argomentato sul punto neppure nella sentenza di appello e né risultano eccezioni di tale natura avanzate nelle conclusioni precisate dalle compagnie di assicurazione in appello. La sentenza della corte di merito si limitava, infatti, a non disporre alcunchè in ordine alle spese di lite nei rapporti tra il assicurato e le compagnie Parte_1 di assicurazione e a condannare il solo , rimasto soccombente in CP_1 seguito all'accoglimento del gravame, a rifonderle a tutte le parti, assicurati e compagnie di assicurazione (“Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri ex DM 55/2014 (valore causa indeterminabile, complessità bassa e minimi per la assenza di questioni giuridiche e scarsa complessità delle questioni di fatto trattate, fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisionale per il primo grado, e di studio, introduttiva e decisionale), seguono la soccombenza della parte appellata
la quale è tenuta, per il primo grado, a rifondere le Controparte_1 spese di lite al e a (già Parte_1 Controparte_7
) e alle relative compagnie di assicurazione Controparte_16 [...]
(oggi , Controparte_6 Controparte_17 [...]
(oggi ) e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_9
non a lo
[...] CP_2 con la sola eccezione de (fusa in stante Controparte_18 CP_2 la acclarata non operati rimo gr ertanto restano a carico del con conferma della Parte_1 statuizione sul punto dispositivo passata peraltro in giudicato;
per il secondo grado il è tenuto a rifondere le CP_1 spese processuali nei confronti di tutti gli a principale e incidentale
Parte_1 Controparte_7 Controparte_17
[...] Controparte_2 liquidato per spese nei confronti delle parti rimaste contumaci
[...]
[...] e le (fuse in Controparte_19 Controparte_14 Controparte_2
)”).
[...] resto, di tale eccezione non vi è traccia neppure in sede di legittimità, nonostante il abbia impugnato la sentenza di appello proprio in Parte_1 relazione all'omessa pronuncia sulle spese di lite nei rapporti tra lo stesso e le compagnie di assicurazione e la Cassazione abbia ritenuto fondati i relativi motivi. Come costantemente ritenuto dalla Suprema Corte, invero, (cfr Cass. n. 24357/23) “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”. Pertanto, in questo giudizio, non è possibile, per la prima volta, esaminare la questione relativa alla novità della domanda di condanna alle spese di resistenza da porre a carico delle compagnie di assicurazione, e su cui la Corte di legittimità si è già espressa positivamente stabilendo che “è meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente di vedersi riconosciute le Parte_1 spese di resistenza da parte de impresa di assicurazioni”. Alla luce di tali presupposti, in questo giudizio si deve esclusivamente decidere se, come sostenuto dalla attrice in riassunzione, la statuizione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado sia da ritenersi passata in giudicato o meno. Questione rimasta assorbita nell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso incidentale nella decisione della Suprema Corte. Orbene, ad avviso della Corte, tale giudicato va escluso. Invero, il tribunale, accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dal e quella di manleva avanzata dall'assicurato , condannò le CP_1 Parte_1 compagnie di assicurazione non solo a garantire l'assicurato da ogni avversa pretesa ma altresì a rifondere in favore dello stesso assicurato le spese di lite. La Corte di appello, invece, accogliendo integralmente il gravame principale ed incidentale proposto rispettivamente dal e dalle compagnie di Parte_1 assicurazione in punto di responsabilità, rifo pletamente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda del nonchè quella di manleva, CP_1
e, disciplinando ex novo il capo sulle spes nnava il solo soccombente a rifondere le spese di lite in favore di tutte le parti del giudizio. Nulla CP_1
sulle spese relative ai rapporti tra il e le assicurazioni ed in Parte_1 difetto di qualsiasi pronuncia e qualsiasi argomentazione sul punto, stante l'integrale riforma della sentenza di primo grado, non può ritenersi che la corte di appello abbia inteso mantenere inalterata la pronuncia di condanna alle spese delle assicurazioni.
9 Conseguentemente, - ferme le statuizioni, anche di condanna alle spese di lite, contenute nella sentenza di appello in relazione a profili della sentenza non oggetto di alcuna censura (come la condanna del a rifondere le spese CP_1 di lite in favore di tutte le parti) ovvero di censure non accolte in sede di legittimità (come il ricorso principale del sul rigetto della domanda di CP_1 risarcimento danni da lui proposta n nti di tutti i convenuti in riassunzione) - questa corte in sede di rinvio deve provvedere a liquidare le spese di lite di resistenza in favore dell'assicurato di tutte le fasi del Parte_1 giudizio anche del primo grado, la cui relativa statuizione risulta superata dalla pronuncia di totale riforma della stessa emessa in sede di appello. Ciò posto, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte (vedi per tutte Cass. n. 4275/24) “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”. Nel caso di specie, vengono in considerazione quelle di cui al capo b), riconosciute dalla pronuncia della cassazione n. 11684/23 emessa nel presente giudizio (“è meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente di Parte_1 vedersi riconosciute le spese di resistenza da parte della propria impresa di assicurazioni”) ed il cui diritto “deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo”. La liquidazione di tali spese per tutti i gradi di giudizio va effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nella sentenza di appello (“(valore causa indeterminabile, complessità bassa e minimi per la assenza di questioni giuridiche e scarsa complessità delle questioni di fatto trattate, fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisionale”) - ritenuti congrui dalla stessa sentenza di cassazione con il rigetto del quarto e del quinto motivo di ricorso incidentale – e va ripartita, ex art. 1910 c.c., come richiesto da entrambe le compagnie di assicurazione, in ragione di quanto garantito in proporzione da ciascun contratto, detratto ovviamente quanto già versato per i medesimi titoli.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento della domanda proposta dal Parte_2
condanna la
[...] Controparte_2 Controparte_11
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in
[...]
quanto garantito da ciascun contratto di assicurazione, a rifondere in favore del in persona del Parte_3
10 legale rappresentante, le spese di lite di tutti i gradi del giudizio che liquida in complessivi euro 17.405,00, di cui euro 3.972,00 per il primo grado, euro 5.338,00 per l'appello, euro 2.757,00 per la fase di legittimità ed euro 5.338,00 per il giudizio di rinvio, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
2) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio tra il e il . CP_1 Parte_1
Così deciso in Sassari, 14/11
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
11
v. la rappresenta e difende in forza di procura in atti. convenuto in riassunzione e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante, già e CP_3 Controparte_4
( ) domicili amen P.IVA_2
BE RL IL che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. convenuto in riassunzione e Controparte_5
[...] rappresentante, già ( ) Controparte_6 P.IVA_3 domiciliata elettivame R rappresenta e difende in forza di procura in atti. convenuto in riassunzione e
già Controparte_7 CP_8
o in riassunzione contumace All'udienza del 18.7.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore in riassunzione: voglia la Corte ritenere e dichiarare che il CONSORZIO AEDARS ha diritto alla refusione di tutte le spese
1 di difesa, sì come sopra specificate o nelle misura che si riterrà equa, da parte di (siccome incorporante della Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_9 [...]
e da parte della cessionaria delle Controparte_10 sue attività assicurative in Italia
[...]
Controparte_11 rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, 2. Conseguentemente, condannare Controparte_2 [...]
e Controparte_10 [...]
Controparte_11 pagarle le somme come sopra indicate;
Con vittoria di spese e compensi dei precedenti gradi di merito e di legittimità, nonché di questa riassunzione, anche nei confronti dell'ing. . CP_1
Nell'interesse del conven zione Boneddu: voglia la Corte, 1. rigettare e/o comunque dichiarare inammissibili, per tutte le ragioni specificate in premessa tutte le domande avanzate dal Parte_1 nei confronti del signor in quanto infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto e dichiarare, o dal signor in favore CP_1 del a titolo di spese legali e compensi relativi ai Parte_1 giudizi di merito, di legittimità e di riassunzione.
2. Rigettare e/o comunque dichiarare inammissibili per tutte le ragioni specificate in premessa tutte le domande avanzate dalla nei confronti del signor Controparte_2
i ed in diritto e dichiarare, Controparte_1 quindi, che nulla è dovuto dal signor in favore della predetta CP_1 compagnia di assicurazione a titolo di s ompetenze del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
3. Rigettare e/o comunque dichiarare inammissibili per tutte le ragioni specificate in premessa tutte le CP_1 domande avanzate dalla Controparte_11
[...] Controparte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e dichiarare, quindi, che nulla è dovuto dal signor in favore della predetta compagnia di compensi dei CP_1 precedenti gradi di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio. Addebitare le spese del presente giudizio e del giudizio di legittimità alle compagnie di assicurazioni odierne appellate. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domande formulate dal e/o dal Parte_1 Controparte_2
e/o dalla
[...] Controparte_11
[...] Controparte_1 quantificare le spese legali ed i compensi tenendo conto dei parametri stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11684 del 4.52023 (valore causa indeterminabile, di bassa complessità e applicazione minimi tariffari); In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Nell'interesse del convenuto in riassunzione 1) respingersi le CP_2 domande del s missibili nonchè Parte_1 infondate in fatto e in diritto, con addebito al medesimo delle spese Parte_1
2 e competenze del presente giudizio;
2) nel caso di accoglimento totale o parziale della domanda, contenere l'obbligo di rimborso delle spese di lite a carico della verso il Controparte_2 Parte_1 entro i limiti ed alle condizioni del contratto di assicurazione versato in
[...] atti, dedotto l'importo di € 14.577,87 versato in data 26/02/2016; 3) graduarsi l' obbligo – eventualmente accertato - di rimborso delle spese di lite a carico della proporzionalmente al massimale garantito Controparte_2 dagli dizio, riconoscendosi un correlativo diritto di regresso;
4) addebito a delle spese e competenze Controparte_1 del giudizio di legittimità e vio. Nell'interesse del convenuto in riassunzione Voglia Controparte_11
l'Ecc.ma Corte d' Appello adita, contrariis reiectis: g) in via principale: rigettare, perché infondata, la domanda formulata dal Parte_2
e assolvere
[...] Controparte_11
Con vittoria di spese e onorari;
h) in via subordinata: in caso di accoglimento totale o parziale della domanda formulata dal Parte_1 contenere l'obbligo di rimborso incombente a carico di Controparte_11 [...] nei limiti e alle condizioni previst CP_11
1006.1005005600 prodotta in giudizio e comunque ripartirlo, ex art. 1910 codice civile, in misura proporzionale tra i diversi assicuratori in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Detratto l'importo di 7.289,00 euro versato da al in data 25.02.2016; i) CP_11 Parte_1 in ogni caso, co ng alla rifusione in favore Controparte_1 di delle spese e dei compensi dei precedenti Controparte_11 gr ità e della presente fase di riassunzione. Svolgimento del processo
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Controparte_1
Pausania la ed il allegando che: CP_8 Parte_1
- il gio 007 va in Olbia presso l'Aeroporto Olbia Costa Smeralda, all'interno del cantiere del
[...]
il quale, a seguito di contratto di appa Parte_1
Geasar S.p.A., si era aggiudicato i lavori di ampliamento del piazzale di sosta aeromobili;
- in quel momento nel cantiere operava, quale impresa esecutrice, la consorziata della società aggiudicatrice dell'appalto e CP_8
l'esecuzione dei lavori, ed il svolgeva l'attività di CP_1 direttore dei lavori su incarico della Geasar S.p.A.;
- nell'effettuare una verifica periodica sui lavori eseguiti, improvvisamente, era scivolato a terra per la presenza di calcestruzzo fresco, riportando lesioni con postumi permanenti, di cui chiese il risarcimento. Le società convenute si costituirono contestando l'avversa pretesa, posto che il sinistro era intervenuto per colpa del , il quale era a conoscenza del CP_1 fatto che il calcestruzzo era appena stato gettato. Su istanza dei convenuti, vennero, quindi, chiamate in causa le compagnie di assicurazione - la , la , la Controparte_12 Controparte_4
[... e la – le quali, Controparte_13 Controparte_14 costituendosi in giudizio, aderirono alle difese dei propri assicurati. La CP_14 eccepì inoltre che al momento del sinistro la polizza non era operativa. Con sentenza n. 624/2015, pubblicata in data 12.11.2015, il Tribunale di Tempio Pausania accolse la domanda risarcitoria proposta da
[...]
nei confronti di e del Controparte_1 CP_8 Parte_1
condannandoli, in solido, al pagamento in favore del della
[...] CP_1
i euro 356.037,93, oltre accessori, nonché condannan ettive compagnie di assicurazione - la , la Controparte_6 [...]
e la sion Controparte_4 Controparte_9
- al rimborso delle somme dovute al danneggiato, Controparte_14 previa detrazione della franchigia e nei limiti della relativa quota assicurata, regolando di conseguenza le spese processuali. In particolare, e per quel che qui rileva, il tribunale condannò il e la in solido a rimborsare Parte_1 CP_8 le spese di lite in favore del , liquidate in euro 22.000,00, e la CP_1 CP_15
la e la a rle in favore del , liquida
[...] CP_4 CP_9 Parte_1 euro 15.000,00. Infine, condannò il a rifondere le spese di lite in Parte_1 favore della CP_14
La Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 374/2019, emessa in data 24.7.2019, in accoglimento dell'appello principale proposto dal e dell'appello incidentale proposto dal Parte_1
già dalla Controparte_7 CP_8 Controparte_11
[...] Controparte_6 [...]
già e rigettava la domanda CP_2 CP_14 CP_9 Controparte_4
o d ta nseguenza, quelle di CP_1 manleva, regolando le spese secondo soccombenza. In particolare, la corte di merito riteneva che, alla luce del complesso istruttorio raccolto in corso di causa, la responsabilità esclusiva del sinistro fosse addebitabile in via esclusiva al danneggiato per “errata valutazione delle prove e violazione degli artt. 1223-2043 c.c. art. 1227 c.c. e 40-41 c.p.” (vedi in particolare sentenza di appello: “Orbene, tali risultanze valutate nel loro complesso - in assenza pure di allegazione e prova di altri profili di responsabilità relativamente alle condizioni di sicurezza del lavoro in cantiere cui ricondurre l'evento - conducono questa Corte a ritenere ascrivibile alla sola condotta imprudente e anomala del la causa della relativa caduta e CP_1 del sinistro, in quanto per il ruolo funzioni svolte nell'ambito del cantiere – a cui il aveva libero accesso per esercitare il proprio CP_1 incarico nei termini a specificati – era soggetto certamente in grado,
o avrebbe dovuto esserlo usando la ordinaria diligenza commisurata alle relative conoscenze tecniche della professione, di rilevare e prevenire il pericolo di scivolosità del manufatto recentemente realizzato, essendo provato in causa che si era recato sul luogo proprio per eseguire la verifica di quell'apposita e recente gettata di calcestruzzo e tenuto conto che avrebbe dovuto anche occuparsi di rilevare preventivamente la presenza o meno di segnalazioni e cartellonistica, circostanza di cui neppure poteva poi dolersi”).
4 Inoltre, la corte di merito, confermata espressamente la statuizione sulle spese di lite liquidate in favore delle condannava il alla rifusione CP_14 CP_1 delle spese processuali di entr di di giudizio i el , Parte_1 CP_ del , di e di liquidate per ciascuna parte in Controparte_7 CP_2 euro 3.972,00 per il primo grado ed in euro 5.338,00 per l'appello.
ha proposto ricorso in cassazione affidato a tre motivi Controparte_1 in relazione all'affermata responsabilità esclusiva dello stesso nella causazione della caduta e, a sua volta, il ha proposto ricorso Parte_1 incidentale sulla base di cinque motivi, dolendosi, con i primi due, della violazione dell'art. 1917 comma 3 c.c. e degli artt. 91 e 92 cpc, non avendo la corte di appello pronunciato sulle spese di lite nei rapporti tra il e le Parte_1 assicurazioni, nonché con il terzo della violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., dato che la statuizione sulle spese di lite pronunciata dal tribunale in relazione al rapporto tra il e le assicurazioni doveva ritenersi passata Parte_1 in giudicato, ed, infine, con il quarto ed il quinto della violazione dell'art. 91 cpc, per gli errati criteri utilizzati dalla corte per la liquidazione delle spese poste a carico del . CP_1
La Corte di cass n sentenza n. 11684/2023, ha rigettato il ricorso principale, ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale e, ritenuto assorbito il terzo, ha rigettato il quarto ed il quinto. In particolare, la Suprema Corte – disatteso il ricorso principale del , CP_1 posto che la corte di appello aveva “fatto.. corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, quando ha ritenuto che il ricorrente non fosse esonerato dall'obbligo di approntare alcune misure di sicurezza e nello specifico (vedi ordine di servizio del giugno 2016) che avesse l'incarico di provvedere proprio alla segnalazione di una situazione di pericolo, la cui omissione lo stesso ricorrente individua come causa dell'incidente” – ha accolto i primi due motivi di quello incidentale proposto dal , con cui è stata eccepita la Parte_1 violazione dell'art. 1917 comma 3 c.c. artt. 91 e 92 cpc “perché l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di resistenza sostenute dall'assicurato costituisce un naturale negotii ex art. 1374 cod.civ. (Cass. 31/08/2020, n. 18076)”, non sussistendo nel caso di specie una ipotesi di insussistenza della garanzia e non venendo in considerazione spese di resistenza “avventatamente sostenute”. Conseguentemente, la Suprema Corte ha ritenuto che “è meritevole di accoglimento la richiesta del Parte_1 ricorrente di vedersi riconosciute le spese di resistenza da parte del impresa di assicurazioni”. La Suprema Corte ha invece ritenuto assorbito il terzo motivo di ricorso incidentale, con cui il ha eccepito che “la statuizione di prime cure Parte_1 che le aveva accorda orso delle spese di resistenza non era stata impugnata dalle compagnie assicuratrici costituitesi in appello né dalla
[...] rimasta contumace, pertanto, era passata in giudicato CP_9 avrebbe potuto essere autonomamente revocata dal giudice a quo che avrebbe, invece, dovuto liquidare il rimborso dovuto per il grado d'appello come specificato nella notula depositata”.
5 Infine, sono stati rigettati il quarto ed il quinto motivo in relazione ai criteri di liquidazione utilizzati dalla corte di merito per la liquidazione delle spese di lite poste a carico del . CP_1
Il ha, quindi, riassunto la causa davanti a questa Corte formulando Parte_1 le conclusioni sopra riportate al fine di ottenere la condanna delle società di assicurazione a rifonderle le spese di resistenza dell'intero giudizio e, anche nei confronti dell'ing. , le spese ed i compensi dei precedenti gradi di CP_1 merito, compreso uesto giudizio e di legittimità.
si è costituito resistendo alle avverse domande e Controparte_1 dovuto in favore del , posto che il Parte_1 CP_1 era estraneo al giudizio di rinvio riguardante esclusivamente le spese di resistenza imputabili alle società assicurative. La e la si sono costituite resistendo Controparte_2 Controparte_11 all e nclusioni sopra riportate. In Parte_1 particolare, le convenute in riassunzione hanno eccepito che in realtà il nel giudizio di primo grado, chiamando in causa le assicurazioni, Parte_1 domandò la condanna alla rifusione delle spese legali solo nei confronti della limitandosi nei confronti delle altre compagnie ad una generica azione CP_14 di manleva, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna alla rifusione delle spese di resistenza, avanzata tardivamente nei loro confronti. Il è rimasto contumace. Controparte_7
La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Giova, preliminarmente, evidenziare che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11684/2023, rigettando il ricorso principale proposto dal CP_1 avverso la decisione della Corte di appello di rigetto della sua do risarcimento - disattesa in sede di gravame in accoglimento dell'appello proposto dal , dal e dalle società assicuratrici ed in Parte_1 Controparte_7 totale riforma della sentenza di primo grado sul punto - ha reso definitiva tale statuizione di rigetto, unitamente a quella di rigetto della domanda di manleva proposta dal , e, di conseguenza, anche quella di condanna del Parte_1 soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti CP_1 vittoriose, tra cui il , in relazione alla domanda definitivamente Parte_1 rigettata, posto che, sempre la Suprema Corte, con la sentenza citata, ha rigettato il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale del , con Parte_1 cui quest'ultimo si è doluto dei criteri di liquidazione delle spese processuali utilizzati dalla Corte di Appello. La Suprema Corte ha, infatti, sostenuto che “ben correttamente.. il giudice a quo, .. ha reputato la controversia di valore indeterminabile e, per l'effetto, ha parametrato i compensi dovuti alla parte vittoriosa in entità corrispondente..”, rigettando i relativi motivi di censura. Pertanto, stante il rigetto del ricorso principale del e, in parte qua, di CP_1 quello incidentale proposto dal , la sente corte di appello è Parte_1 divenuta definitiva nei rapporti tra il ed il sia in relazione al CP_1 Parte_1
6 rigetto della domanda proposta dal sia in relazione alla condanna alle CP_1 spese posta a carico del stesso. CP_1
Conseguentemente, dat roca soccombenza, le spese di lite relative al giudizio di legittimità e al presente giudizio tra ed il vanno CP_1 Parte_1 interamente compensate, essendo il procedimento proseguito sostanzialmente solo per i rapporti tra il e le assicurazioni in punto di spese.Parte_1
La Corte di cassazione ha invece ritenuto fondato il ricorso incidentale del nella parte in cui, con i primi due motivi, si è doluto dell'omessa Parte_1
e della corte di merito sulle sue spese di resistenza in relazione alla domanda di manleva proposta nei confronti delle società di assicurazione, sul presupposto che “l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di resistenza sostenute dall'assicurato costituisce un naturale negotii ex art. 1374 cod.civ. (Cass. 31/08/2020, n. 18076)” e “L'unico limite all'accoglimento della domanda, proposta dall'assicurato, di rifusione delle spese di resistenza, può discendere soltanto della insussistenza della garanzia, oppure dalla circostanza (ricavabile dagli articoli 1227 e 1914 c.c.) che le spese di resistenza siano state avventatamente sostenute, ovvero lo siano state misura smodata (Cass. 23/02/2021, n. 4786); detto limite non ricorre nel caso di specie, pertanto, è meritevole di accoglimento la richiesta del Parte_1 ricorrente di vedersi riconosciute le spese di resistenza da parte del impresa di assicurazioni”. E' stato, invece, ritenuto assorbito il terzo motivo di ricorso incidentale, con cui il ha eccepito che “la statuizione di prime cure che le aveva Parte_1 ac rimborso delle spese di resistenza non era stata impugnata dalle compagnie assicuratrici costituitesi in appello né dalla Controparte_9 rimasta contumace, pertanto, era passata in giudicato e essere autonomamente revocata dal giudice a quo che avrebbe, invece, dovuto liquidare il rimborso dovuto per il grado d'appello come specificato nella notula depositata”. Giova, invero, ricordare che il tribunale condannò il e la in Parte_1 CP_8 solido a rimborsare le spese di lite in favore del e la , la CP_1 CP_6
e la a rimborsarle in favore del suo assicurato . La CP_4 CP_9 Parte_1 corte di appello, invece, nulla decideva sulle spese di lite nei rapporti tra l'assicurato e le compagnie di assicurazione. Parte_1 CP_ Orbene, sol o giudizio, la e la subentrate alla , CP_2 CP_6 alla e alla , hanno eccepito che in realtà il nel giudizio CP_9 CP_4 Parte_1 di p ado, c o in causa le assicurazioni, do ndanna alla rifusione delle spese legali solo nei confronti della - verso cui la CP_14 domanda venne rigettata per inoperatività della p limitandosi nei confronti delle altre compagnie ad una generica azione di manleva. Per tale motivo, secondo la tesi delle convenute in riassunzione, la Corte di appello revocava la condanna delle compagnie di assicurazioni alle spese di lite in favore della assicurata e condannava l'unico soggetto soccombente, il
, contro cui il aveva ritualmente concluso sul punto. CP_1 Parte_1
7 Secondo quanto eccepito dalla quest'ultima proponeva, inoltre, CP_2 specificatamente appello incidentale sulla statuizione di condanna alle spese in favore dell'assicurato ; appello incidentale che sarebbe stato accolto Parte_1 dalla corte di appello con la revoca della condanna. Ciò premesso, dagli atti di causa non emerge, in realtà, la proposizione da parte di di alcuno specifico motivo di appello incidentale sulla CP_2 condanna delle assicurazioni a rifondere le spese di lite all'assicurato per tardività e/o novità della relativa domanda, posto che la si limitava a CP_2 concludere in sede di gravame per il rigetto della domanda di rifusione delle spese di lite senza avanzare alcuna censura di inammissibilità (vedi pagg. 24 e 25 comparsa di costituzione di appello richiamate dalla stessa “Si CP_2 impugnano infine i capo 8 e 10 del dispositivo per violazione del disposto di cui all' art. 91 c.p.c. La domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite, formulata dal nei confronti del (e di conseguenza quella CP_1 Parte_1 avanzata da quest'ultimo nei confronti della assicuratrice ), avrebbe CP_4 dovuto essere dichiarata infondata in fatto e in diritto al pari omanda di risarcimento da lui avanzata”). Del resto, nulla è argomentato sul punto neppure nella sentenza di appello e né risultano eccezioni di tale natura avanzate nelle conclusioni precisate dalle compagnie di assicurazione in appello. La sentenza della corte di merito si limitava, infatti, a non disporre alcunchè in ordine alle spese di lite nei rapporti tra il assicurato e le compagnie Parte_1 di assicurazione e a condannare il solo , rimasto soccombente in CP_1 seguito all'accoglimento del gravame, a rifonderle a tutte le parti, assicurati e compagnie di assicurazione (“Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri ex DM 55/2014 (valore causa indeterminabile, complessità bassa e minimi per la assenza di questioni giuridiche e scarsa complessità delle questioni di fatto trattate, fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisionale per il primo grado, e di studio, introduttiva e decisionale), seguono la soccombenza della parte appellata
la quale è tenuta, per il primo grado, a rifondere le Controparte_1 spese di lite al e a (già Parte_1 Controparte_7
) e alle relative compagnie di assicurazione Controparte_16 [...]
(oggi , Controparte_6 Controparte_17 [...]
(oggi ) e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_9
non a lo
[...] CP_2 con la sola eccezione de (fusa in stante Controparte_18 CP_2 la acclarata non operati rimo gr ertanto restano a carico del con conferma della Parte_1 statuizione sul punto dispositivo passata peraltro in giudicato;
per il secondo grado il è tenuto a rifondere le CP_1 spese processuali nei confronti di tutti gli a principale e incidentale
Parte_1 Controparte_7 Controparte_17
[...] Controparte_2 liquidato per spese nei confronti delle parti rimaste contumaci
[...]
[...] e le (fuse in Controparte_19 Controparte_14 Controparte_2
)”).
[...] resto, di tale eccezione non vi è traccia neppure in sede di legittimità, nonostante il abbia impugnato la sentenza di appello proprio in Parte_1 relazione all'omessa pronuncia sulle spese di lite nei rapporti tra lo stesso e le compagnie di assicurazione e la Cassazione abbia ritenuto fondati i relativi motivi. Come costantemente ritenuto dalla Suprema Corte, invero, (cfr Cass. n. 24357/23) “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”. Pertanto, in questo giudizio, non è possibile, per la prima volta, esaminare la questione relativa alla novità della domanda di condanna alle spese di resistenza da porre a carico delle compagnie di assicurazione, e su cui la Corte di legittimità si è già espressa positivamente stabilendo che “è meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente di vedersi riconosciute le Parte_1 spese di resistenza da parte de impresa di assicurazioni”. Alla luce di tali presupposti, in questo giudizio si deve esclusivamente decidere se, come sostenuto dalla attrice in riassunzione, la statuizione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado sia da ritenersi passata in giudicato o meno. Questione rimasta assorbita nell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso incidentale nella decisione della Suprema Corte. Orbene, ad avviso della Corte, tale giudicato va escluso. Invero, il tribunale, accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dal e quella di manleva avanzata dall'assicurato , condannò le CP_1 Parte_1 compagnie di assicurazione non solo a garantire l'assicurato da ogni avversa pretesa ma altresì a rifondere in favore dello stesso assicurato le spese di lite. La Corte di appello, invece, accogliendo integralmente il gravame principale ed incidentale proposto rispettivamente dal e dalle compagnie di Parte_1 assicurazione in punto di responsabilità, rifo pletamente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda del nonchè quella di manleva, CP_1
e, disciplinando ex novo il capo sulle spes nnava il solo soccombente a rifondere le spese di lite in favore di tutte le parti del giudizio. Nulla CP_1
sulle spese relative ai rapporti tra il e le assicurazioni ed in Parte_1 difetto di qualsiasi pronuncia e qualsiasi argomentazione sul punto, stante l'integrale riforma della sentenza di primo grado, non può ritenersi che la corte di appello abbia inteso mantenere inalterata la pronuncia di condanna alle spese delle assicurazioni.
9 Conseguentemente, - ferme le statuizioni, anche di condanna alle spese di lite, contenute nella sentenza di appello in relazione a profili della sentenza non oggetto di alcuna censura (come la condanna del a rifondere le spese CP_1 di lite in favore di tutte le parti) ovvero di censure non accolte in sede di legittimità (come il ricorso principale del sul rigetto della domanda di CP_1 risarcimento danni da lui proposta n nti di tutti i convenuti in riassunzione) - questa corte in sede di rinvio deve provvedere a liquidare le spese di lite di resistenza in favore dell'assicurato di tutte le fasi del Parte_1 giudizio anche del primo grado, la cui relativa statuizione risulta superata dalla pronuncia di totale riforma della stessa emessa in sede di appello. Ciò posto, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte (vedi per tutte Cass. n. 4275/24) “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”. Nel caso di specie, vengono in considerazione quelle di cui al capo b), riconosciute dalla pronuncia della cassazione n. 11684/23 emessa nel presente giudizio (“è meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente di Parte_1 vedersi riconosciute le spese di resistenza da parte della propria impresa di assicurazioni”) ed il cui diritto “deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo”. La liquidazione di tali spese per tutti i gradi di giudizio va effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nella sentenza di appello (“(valore causa indeterminabile, complessità bassa e minimi per la assenza di questioni giuridiche e scarsa complessità delle questioni di fatto trattate, fasi di studio, introduttiva istruttoria e decisionale”) - ritenuti congrui dalla stessa sentenza di cassazione con il rigetto del quarto e del quinto motivo di ricorso incidentale – e va ripartita, ex art. 1910 c.c., come richiesto da entrambe le compagnie di assicurazione, in ragione di quanto garantito in proporzione da ciascun contratto, detratto ovviamente quanto già versato per i medesimi titoli.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento della domanda proposta dal Parte_2
condanna la
[...] Controparte_2 Controparte_11
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in
[...]
quanto garantito da ciascun contratto di assicurazione, a rifondere in favore del in persona del Parte_3
10 legale rappresentante, le spese di lite di tutti i gradi del giudizio che liquida in complessivi euro 17.405,00, di cui euro 3.972,00 per il primo grado, euro 5.338,00 per l'appello, euro 2.757,00 per la fase di legittimità ed euro 5.338,00 per il giudizio di rinvio, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
2) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio tra il e il . CP_1 Parte_1
Così deciso in Sassari, 14/11
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
11