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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Lucia Angela Marletta Giudice dott.ssa Marzia Maffei Giudice rel.
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2483/2022 R. G. promossa da
Avv. TROPEA, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele Cannalire, nel cui studio in Cosenza, Via L. De Franco 26 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Rosamaria CP_1 C.F._2
Marra, nel cui studio in Catanzaro, Vico Storto Aranci, 10, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: querela di falso in corso di causa – abusivo riempimento foglio firmato in bianco.
CONCLUSIONI rese in data 4 febbraio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 4 luglio 2022 e ritualmente notificato in uno al decreto giudiziale di fissazione d'udienza, l'Avv. Tropea ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a conseguire l'importo complessivo di € 27.220,50, oltre IVA e CPA come per legge, quale compenso per l'attività di patrocinio legale svolta in favore della resistente CP_1
A sostegno del ricorso ha dedotto di aver espletato in favore della una copiosa ed articolata CP_1
attività difensiva nei seguenti giudizi penali:
a) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 2106/2020 RGNR e n. 2531/2020 RG GIP presso il Tribunale di Cosenza
(indagata : nella fase delle Indagini Preliminari, delle Indagini Difensive e nella CP_1
successiva fase GIP, ad eccezione della fase decisionale;
b) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 2748/2020 RGNR, presso il Tribunale di Cosenza, ( persona CP_1 offesa), nelle fasi delle Indagini Preliminari, con la redazione e la presentazione dell'atto di Querela
e nella fase delle Indagini Difensive;
c) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 1538/2020 RGNR, n. 957/2021 RG GIP e n. 278/21 D. Pen, presso il
Tribunale di Cosenza, ( indagata): nella fase delle Indagini Preliminari, delle Indagini CP_1
Difensive e nella successiva fase GIP;
d) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 1788/2020 RGNR e n. 2582/2020 RG GIP del Tribunale di Cosenza,
( persona offesa), sia nelle fasi delle Indagini Preliminari, con la redazione e la CP_1 presentazione dell'atto di Querela, sia nella fase delle Indagini Difensive;
e) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 1530/2020 e 2448/2021 RG GIP, presso il Tribunale di Cosenza, ( CP_1
indagata): nella fase delle Indagini Preliminari, delle Indagini Difensive e nella successiva
[...]
fase GIP, la fase decisionale;
f) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 636/2020 RGNR e n. 917/2021 RG GIP, presso il Tribunale di Cosenza, che vedeva indagata la medesima, sia nelle fasi delle Indagini Preliminari, sia nella fase delle
Indagini Difensive.
Ha quindi documentato che, sebbene la cliente si fosse espressamente obbligata a corrispondere i compensi, secondo i parametri minimi, per l'espletata attività defensionale nei detti giudizi, come da dichiarazioni firmate in autentica dalla diretta interessata (doc. G, fasc. parte ricorrente), nulla avesse poi effettivamente corrisposto al legale di fiducia.
Ha quindi coerentemente concluso per la condanna della resistente al pagamento dei detti compensi professionali come sopra quantificati. Vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 17 ottobre 2022 si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 contestato l'avverso ricorso, eccependo segnatamente:
l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita;
l'illegittimità dei compensi richiesti in quanto l'attività prestata era stata offerta dal ricorrente a titolo gratuito attesa la relazione sentimentale esistente con il legale all'epoca del conferimento de mandati difensivi;
l'invalidità della dichiarazione relative ai compensi e l'invalidità del mandato difensivo per vizi del consenso;
l'eccessività delle somme richieste rispetto alle attività effettivamente prestate e la violazione dei doveri di diligenza nell'espletamento del mandato per non averla adeguatamente informato sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello stato.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Delegata dal Tribunale l'espletamento della negoziazione assistita e disposto il mutamento del rito, parte convenuta ha in corso di causa promosso procedimento di querela di falso in relazione alle due dichiarazioni dimesse in atti da parte ricorrente del 22 settembre 2020 e del 17 giugno 2021 denunziando che si trattasse di fogli firmati in bianco e successivamente compilati dal legale, o comunque di documenti non sottoscritti dalla medesima;
che, nella prima scrittura datata 22 settembre 2020 erano stati indicati ben due numeri di procedimento GIP relativi all'anno 2021, pur non potendosene già conoscere a distanza di parecchi mesi il numero di ruolo;
che la controparte avesse riferito di un mero errore di battitura dell'anno relativa alla detta scrittura, ossia 2020 in luogo del 2021; che in realtà il 22 settembre 2021 la CP_1
era stata aggredita fisicamente dal compagno avv. Tropea, come da documentazione fotografica dimessa in atti;
che, con riguardo alla scrittura datata 17 giugno 2021, nel mese di giugno 2021 era stata aggredita fisicamente per la prima volta dall'avv. Tropea all'interno dell'abitazione locata dopo aver dovuto lasciare la casa coniugale assegnata al marito ed in particolare il 17 giugno 2021 essendo molto scossa per l'accaduto si trovava insieme alle proprie figlie e si stava preparando per trovare rifugio temporaneo a casa dell'amica a Cetraro. Persona_1
Ha quindi chiesto al Tribunale di “1) dichiarare la falsità estrinseca delle due dichiarazioni allegate alla lettera G del fascicolo dell'avv. Tropea, disponendo gli accertamenti tecnici opportuni con riserva di indicare le scritture di comparazione, in quanto trattasi o di fogli in bianco firmati dalla sig.ra e successivamente compilati, oppure di due documenti le cui sottoscrizioni non CP_1 sono riconducibili alla sig.ra quindi apocrife;
- per l'effetto , escludere i detti documenti CP_1
dalle fonti probatorie del giudizio r.g.n. 2483/2022 pendente presso il Tribunale di Cosenza”.
E' stata quindi espletata ctu grafologica tesa ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dal legale nonché l'eventuale abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.
Espletato l'incombente tecnico, la causa è stata quindi trattenuta in decisione sulla querela di falso, all'udienza del 4 febbraio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" o “sine pactis” - ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione - e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta (Cass. 18234/2023; Cass. 21587/2019).
In particolare, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento "absque pactis" consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento "contra pacta" consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso" (Cass. 8899/2018; Cass.
18989/2010).
In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale.
Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (Cass. 5245/2006; Cass. 308/2002; Cass. 12823/1997).
La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, sicché la relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la sottoscrizione, quale suo elemento essenziale, oltre alla originalità del documento (Cass.31243/2021).
In sintesi, la scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore;
qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso.
Orbene nel caso in esame l'odierna convenuta ha dichiarato che nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti, negando altresì che le dichiarazioni ex adverso allegate e recanti l'accordo sul compenso economico fossero state dalla medesima sottoscritte.
Tuttavia la perizia grafologica espletata dal Prof. , nominato ctu nell'ambito del sub Per_2
procedimento instauratosi, ha asseverato da un lato la riferibilità delle sottoscrizioni alla mano della convenuta, escludendo dall'altro il denunziato abusivo riempimento.
L'ausiliario, sulla scorta delle scritture di comparazione acquisite nel contraddittorio delle parti all'udienza del 18 ottobre 2023, ha condotto una esaustiva indagine peritale, con iter logico e coerenza argomentativa e scientifica.
Con impegno esplicativo il ctu ha rappresentato quanto segue:
“Preliminarmente, è stata eseguita una minuziosa ispezione delle firme oggetto di verifica, i cui tracciati sono stati investiti con fasci di luce radente, agli ultravioletti ed agli infrarossi e sono stati esaminati al microscopio stereoscopico binoculare che consente ingrandimenti gradualmente superiori partendo dal formato originale ed anche con il Digital Microscope DINO-LITE pro ed il video comparatore mod.VC-UVR (Document detector) con relativo optical magnfier. A conclusione di detti esami ottici, è emerso che, le firme hanno una sola matrice e provenienza, i supporti di scrittura non presentano traccia alcuna di cancellatura (di tipo meccanico e/o chimico) e tanto meno di grafite (che presupporrebbero azioni alterative per calco, ricalco o decalco da scritti modello). Entrambe le firme sono state vergate con penna biro di colore nero e, probabilmente, anche se a distanza di un anno, con lo stesso mezzo scrittorio, da come si evince dalle sottostanti immagini triplicate. I tracciati, in entrambe, sono fluidi e rapidi, puliti, senza segni di ritocchi e procedono a sbalzi e sprofondamenti. Il dattiloscritto, in entrambi i documenti, presenta la stessa impaginazione con i capoversi chiusi dal puntino seguito da un trattino, cosa che si ritrova nella missiva del 03.05.2021, segno tipico di chi lo ha redatto”. (omissis) “Nella presente e minuziosa analisi, sono stati considerati tutti i segni grafici delle due scritture tra loro a comparazione. A conclusione di ciò sono evidenti, in quanto dimostrate, LE FORTI OMOGENEITA' (in particolare con le firme autografe non appartenenti al saggio grafico), di carattere tipico e personale, tra le grafie a comparazione e se ne può dichiarare la stessa paternità. Le compatibilità sono state riscontrate in quasi tutti i parametri ma soprattutto negli elementi più intimi delle grafie che ci hanno consentito di stabilirne, inequivocabilmente, l'unicità di mano. Vi sono anche delle eterogeneità ma che vanno inquadrate tra quelle che si riscontrano nelle variabilità naturali di tutte le grafie di persone scolarizzate e, nel caso specifico, più verosimilmente, sembrerebbero essere discordanze di tipo dissimulativo nel rilascio del saggio grafico. È bene ripetere, che la grafia del saggio grafico, ad un primo sguardo, potrebbe apparire come se vergata da altro soggetto scrivente ma vi sono elementi coincidenti sia con le firme contestate ma anche con le altre certamente autografe utilizzate a comparazione. Importante è ricordare e citare la firma sulla
Carta di Identità, apposta innanzi a Pubblico Ufficiale, in quanto, contenente elementi tipici di entrambi i grafismi: il nome è coincidente con le altre autografe appartenenti al saggio grafico, mentre il cognome ha stesse caratteristiche delle autografe vergate in tempi non sospetti e delle contestate”.
L'ausiliario ha quindi concluso per l'autenticità delle sottoscrizioni, escludendo anche nella successiva udienza nella quale è stato convocato a rendere chiarimenti sul punto, che i documenti esaminati fossero fogli firmati in bianco, non avendo riscontrato anomalie grafiche ma avendo invece rilevato che la distribuzione spaziale del testo fosse coerente e proporzionata.
Gli esiti dell'accertamento peritale vanno posti a fondamento della decisione in quanto sorretti da rituali e compiute indagini e da osservazioni e motivazioni immuni da vizi logici o contraddizioni, che non sono state adeguatamente resistite dalle osservazioni critiche di parte.
Né le dichiarazioni rese dalla teste , amica della convenuta, relative ad una Persona_1
asserita permanenza della nel periodo di redazione della scrittura del 16 giugno 2021, CP_1
appaiono idonee, da sole, a smentire la prospettazione di parte ricorrente, come corroborata dalla ctu in atti, atteso che le stesse sono generiche e non circostanziate (la teste ha dichiarato una permanenza per “circa due settimane” dal 7/8 giugno) non consentono di escludere incontri tra le parti in contesa nella data di sottoscrizione della scrittura di cui si contesta l'abusivo riempimento.
La teste ha peraltro anche narrato che il tentativo di ricerca di un altro patrocinante legale, contattato dalla il 14.06.2021 non andò a buon fine: “Ricordo, però che la professionista, per CP_1
evitare situazioni i di incompatibilità ambientale ha rinunciato a qualsiasi incarico”.
Altresì non è stata raggiunta la prova che nel giorno di redazione della seconda scrittura privata del settembre 2021 la convenuta fosse stata aggredita fisicamente dall'ex compagno avv. Tropea. Tale circostanza invero non consente comunque di escludere, ma semmai conferma, la persistenza nel periodo di cui trattasi di “contatti”, seppure turbolenti, tra le parti (del resto risultanti dalle stesse conversazioni whatsapp dimesse in atti dalla convenuta).
Si impone pertanto il rigetto della querela di falso e la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, nella prefata composizione collegiale, non definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la querela di falso e ordina la restituzione dei documenti impugnati;
dispone la menzione della sentenza sull'originale degli atti impugnati;
dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio;
spese al merito.
Così deciso in Cosenza, il 16/05/2025
La Presidente La Giudice rel.
Rosangela Viteritti Marzia Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Lucia Angela Marletta Giudice dott.ssa Marzia Maffei Giudice rel.
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2483/2022 R. G. promossa da
Avv. TROPEA, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele Cannalire, nel cui studio in Cosenza, Via L. De Franco 26 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Rosamaria CP_1 C.F._2
Marra, nel cui studio in Catanzaro, Vico Storto Aranci, 10, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: querela di falso in corso di causa – abusivo riempimento foglio firmato in bianco.
CONCLUSIONI rese in data 4 febbraio 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 4 luglio 2022 e ritualmente notificato in uno al decreto giudiziale di fissazione d'udienza, l'Avv. Tropea ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a conseguire l'importo complessivo di € 27.220,50, oltre IVA e CPA come per legge, quale compenso per l'attività di patrocinio legale svolta in favore della resistente CP_1
A sostegno del ricorso ha dedotto di aver espletato in favore della una copiosa ed articolata CP_1
attività difensiva nei seguenti giudizi penali:
a) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 2106/2020 RGNR e n. 2531/2020 RG GIP presso il Tribunale di Cosenza
(indagata : nella fase delle Indagini Preliminari, delle Indagini Difensive e nella CP_1
successiva fase GIP, ad eccezione della fase decisionale;
b) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 2748/2020 RGNR, presso il Tribunale di Cosenza, ( persona CP_1 offesa), nelle fasi delle Indagini Preliminari, con la redazione e la presentazione dell'atto di Querela
e nella fase delle Indagini Difensive;
c) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 1538/2020 RGNR, n. 957/2021 RG GIP e n. 278/21 D. Pen, presso il
Tribunale di Cosenza, ( indagata): nella fase delle Indagini Preliminari, delle Indagini CP_1
Difensive e nella successiva fase GIP;
d) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 1788/2020 RGNR e n. 2582/2020 RG GIP del Tribunale di Cosenza,
( persona offesa), sia nelle fasi delle Indagini Preliminari, con la redazione e la CP_1 presentazione dell'atto di Querela, sia nella fase delle Indagini Difensive;
e) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 1530/2020 e 2448/2021 RG GIP, presso il Tribunale di Cosenza, ( CP_1
indagata): nella fase delle Indagini Preliminari, delle Indagini Difensive e nella successiva
[...]
fase GIP, la fase decisionale;
f) nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase istruttoria e della fase decisionale nel
Procedimento Penale n. 636/2020 RGNR e n. 917/2021 RG GIP, presso il Tribunale di Cosenza, che vedeva indagata la medesima, sia nelle fasi delle Indagini Preliminari, sia nella fase delle
Indagini Difensive.
Ha quindi documentato che, sebbene la cliente si fosse espressamente obbligata a corrispondere i compensi, secondo i parametri minimi, per l'espletata attività defensionale nei detti giudizi, come da dichiarazioni firmate in autentica dalla diretta interessata (doc. G, fasc. parte ricorrente), nulla avesse poi effettivamente corrisposto al legale di fiducia.
Ha quindi coerentemente concluso per la condanna della resistente al pagamento dei detti compensi professionali come sopra quantificati. Vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata il 17 ottobre 2022 si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 contestato l'avverso ricorso, eccependo segnatamente:
l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita;
l'illegittimità dei compensi richiesti in quanto l'attività prestata era stata offerta dal ricorrente a titolo gratuito attesa la relazione sentimentale esistente con il legale all'epoca del conferimento de mandati difensivi;
l'invalidità della dichiarazione relative ai compensi e l'invalidità del mandato difensivo per vizi del consenso;
l'eccessività delle somme richieste rispetto alle attività effettivamente prestate e la violazione dei doveri di diligenza nell'espletamento del mandato per non averla adeguatamente informato sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello stato.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
Delegata dal Tribunale l'espletamento della negoziazione assistita e disposto il mutamento del rito, parte convenuta ha in corso di causa promosso procedimento di querela di falso in relazione alle due dichiarazioni dimesse in atti da parte ricorrente del 22 settembre 2020 e del 17 giugno 2021 denunziando che si trattasse di fogli firmati in bianco e successivamente compilati dal legale, o comunque di documenti non sottoscritti dalla medesima;
che, nella prima scrittura datata 22 settembre 2020 erano stati indicati ben due numeri di procedimento GIP relativi all'anno 2021, pur non potendosene già conoscere a distanza di parecchi mesi il numero di ruolo;
che la controparte avesse riferito di un mero errore di battitura dell'anno relativa alla detta scrittura, ossia 2020 in luogo del 2021; che in realtà il 22 settembre 2021 la CP_1
era stata aggredita fisicamente dal compagno avv. Tropea, come da documentazione fotografica dimessa in atti;
che, con riguardo alla scrittura datata 17 giugno 2021, nel mese di giugno 2021 era stata aggredita fisicamente per la prima volta dall'avv. Tropea all'interno dell'abitazione locata dopo aver dovuto lasciare la casa coniugale assegnata al marito ed in particolare il 17 giugno 2021 essendo molto scossa per l'accaduto si trovava insieme alle proprie figlie e si stava preparando per trovare rifugio temporaneo a casa dell'amica a Cetraro. Persona_1
Ha quindi chiesto al Tribunale di “1) dichiarare la falsità estrinseca delle due dichiarazioni allegate alla lettera G del fascicolo dell'avv. Tropea, disponendo gli accertamenti tecnici opportuni con riserva di indicare le scritture di comparazione, in quanto trattasi o di fogli in bianco firmati dalla sig.ra e successivamente compilati, oppure di due documenti le cui sottoscrizioni non CP_1 sono riconducibili alla sig.ra quindi apocrife;
- per l'effetto , escludere i detti documenti CP_1
dalle fonti probatorie del giudizio r.g.n. 2483/2022 pendente presso il Tribunale di Cosenza”.
E' stata quindi espletata ctu grafologica tesa ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dal legale nonché l'eventuale abusivo riempimento di foglio firmato in bianco.
Espletato l'incombente tecnico, la causa è stata quindi trattenuta in decisione sulla querela di falso, all'udienza del 4 febbraio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" o “sine pactis” - ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione - e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta (Cass. 18234/2023; Cass. 21587/2019).
In particolare, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento "absque pactis" consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento "contra pacta" consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso" (Cass. 8899/2018; Cass.
18989/2010).
In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale.
Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (Cass. 5245/2006; Cass. 308/2002; Cass. 12823/1997).
La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest'ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell'art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l'avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, sicché la relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la sottoscrizione, quale suo elemento essenziale, oltre alla originalità del documento (Cass.31243/2021).
In sintesi, la scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore;
qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso.
Orbene nel caso in esame l'odierna convenuta ha dichiarato che nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti, negando altresì che le dichiarazioni ex adverso allegate e recanti l'accordo sul compenso economico fossero state dalla medesima sottoscritte.
Tuttavia la perizia grafologica espletata dal Prof. , nominato ctu nell'ambito del sub Per_2
procedimento instauratosi, ha asseverato da un lato la riferibilità delle sottoscrizioni alla mano della convenuta, escludendo dall'altro il denunziato abusivo riempimento.
L'ausiliario, sulla scorta delle scritture di comparazione acquisite nel contraddittorio delle parti all'udienza del 18 ottobre 2023, ha condotto una esaustiva indagine peritale, con iter logico e coerenza argomentativa e scientifica.
Con impegno esplicativo il ctu ha rappresentato quanto segue:
“Preliminarmente, è stata eseguita una minuziosa ispezione delle firme oggetto di verifica, i cui tracciati sono stati investiti con fasci di luce radente, agli ultravioletti ed agli infrarossi e sono stati esaminati al microscopio stereoscopico binoculare che consente ingrandimenti gradualmente superiori partendo dal formato originale ed anche con il Digital Microscope DINO-LITE pro ed il video comparatore mod.VC-UVR (Document detector) con relativo optical magnfier. A conclusione di detti esami ottici, è emerso che, le firme hanno una sola matrice e provenienza, i supporti di scrittura non presentano traccia alcuna di cancellatura (di tipo meccanico e/o chimico) e tanto meno di grafite (che presupporrebbero azioni alterative per calco, ricalco o decalco da scritti modello). Entrambe le firme sono state vergate con penna biro di colore nero e, probabilmente, anche se a distanza di un anno, con lo stesso mezzo scrittorio, da come si evince dalle sottostanti immagini triplicate. I tracciati, in entrambe, sono fluidi e rapidi, puliti, senza segni di ritocchi e procedono a sbalzi e sprofondamenti. Il dattiloscritto, in entrambi i documenti, presenta la stessa impaginazione con i capoversi chiusi dal puntino seguito da un trattino, cosa che si ritrova nella missiva del 03.05.2021, segno tipico di chi lo ha redatto”. (omissis) “Nella presente e minuziosa analisi, sono stati considerati tutti i segni grafici delle due scritture tra loro a comparazione. A conclusione di ciò sono evidenti, in quanto dimostrate, LE FORTI OMOGENEITA' (in particolare con le firme autografe non appartenenti al saggio grafico), di carattere tipico e personale, tra le grafie a comparazione e se ne può dichiarare la stessa paternità. Le compatibilità sono state riscontrate in quasi tutti i parametri ma soprattutto negli elementi più intimi delle grafie che ci hanno consentito di stabilirne, inequivocabilmente, l'unicità di mano. Vi sono anche delle eterogeneità ma che vanno inquadrate tra quelle che si riscontrano nelle variabilità naturali di tutte le grafie di persone scolarizzate e, nel caso specifico, più verosimilmente, sembrerebbero essere discordanze di tipo dissimulativo nel rilascio del saggio grafico. È bene ripetere, che la grafia del saggio grafico, ad un primo sguardo, potrebbe apparire come se vergata da altro soggetto scrivente ma vi sono elementi coincidenti sia con le firme contestate ma anche con le altre certamente autografe utilizzate a comparazione. Importante è ricordare e citare la firma sulla
Carta di Identità, apposta innanzi a Pubblico Ufficiale, in quanto, contenente elementi tipici di entrambi i grafismi: il nome è coincidente con le altre autografe appartenenti al saggio grafico, mentre il cognome ha stesse caratteristiche delle autografe vergate in tempi non sospetti e delle contestate”.
L'ausiliario ha quindi concluso per l'autenticità delle sottoscrizioni, escludendo anche nella successiva udienza nella quale è stato convocato a rendere chiarimenti sul punto, che i documenti esaminati fossero fogli firmati in bianco, non avendo riscontrato anomalie grafiche ma avendo invece rilevato che la distribuzione spaziale del testo fosse coerente e proporzionata.
Gli esiti dell'accertamento peritale vanno posti a fondamento della decisione in quanto sorretti da rituali e compiute indagini e da osservazioni e motivazioni immuni da vizi logici o contraddizioni, che non sono state adeguatamente resistite dalle osservazioni critiche di parte.
Né le dichiarazioni rese dalla teste , amica della convenuta, relative ad una Persona_1
asserita permanenza della nel periodo di redazione della scrittura del 16 giugno 2021, CP_1
appaiono idonee, da sole, a smentire la prospettazione di parte ricorrente, come corroborata dalla ctu in atti, atteso che le stesse sono generiche e non circostanziate (la teste ha dichiarato una permanenza per “circa due settimane” dal 7/8 giugno) non consentono di escludere incontri tra le parti in contesa nella data di sottoscrizione della scrittura di cui si contesta l'abusivo riempimento.
La teste ha peraltro anche narrato che il tentativo di ricerca di un altro patrocinante legale, contattato dalla il 14.06.2021 non andò a buon fine: “Ricordo, però che la professionista, per CP_1
evitare situazioni i di incompatibilità ambientale ha rinunciato a qualsiasi incarico”.
Altresì non è stata raggiunta la prova che nel giorno di redazione della seconda scrittura privata del settembre 2021 la convenuta fosse stata aggredita fisicamente dall'ex compagno avv. Tropea. Tale circostanza invero non consente comunque di escludere, ma semmai conferma, la persistenza nel periodo di cui trattasi di “contatti”, seppure turbolenti, tra le parti (del resto risultanti dalle stesse conversazioni whatsapp dimesse in atti dalla convenuta).
Si impone pertanto il rigetto della querela di falso e la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, nella prefata composizione collegiale, non definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la querela di falso e ordina la restituzione dei documenti impugnati;
dispone la menzione della sentenza sull'originale degli atti impugnati;
dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio;
spese al merito.
Così deciso in Cosenza, il 16/05/2025
La Presidente La Giudice rel.
Rosangela Viteritti Marzia Maffei