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Sentenza breve 29 dicembre 2025
Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 29/12/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01206 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00188/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm. nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 188 del 2024, proposto da IM AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'istruzione e del merito in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
l'Ufficio scolastico provinciale di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
sull'incidente di esecuzione N. 00188/2024 REG.RIC.
relativo alla sentenza12 luglio 2024, n. 632, del TAR di Brescia, emessa nel giudizio di ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 287/2023, pubblicata in data 29/03/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato quanto segue.
1. Questo Giudice ha ordinato all'Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza n. 287/2023 del Tribunale ordinario di Bergamo, con la propria sentenza 12 luglio 2024, n. 632.
2.1. In questa il ricorso ha trovato accoglimento con conseguente condanna del
Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro centoventi giorni dalla comunicazione della stessa decisione 632/2024, “mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore della ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza”.
2.2. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, prosegue la decisione “si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta dell'interessato, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è N. 00188/2024 REG.RIC.
sottratta […] Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione”.
3.1. Il seguente 9 settembre i difensori della ricorrente hanno notificato un ulteriore atto, intitolato “Istanza di revoca Commissario ad acta”, in cui riportata pedissequamente l'intera sentenza 632/2024, si rappresenta che i termini previsti dalla decisione erano trascorsi “e il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha emesso, in favore dei ricorrenti, alcun provvedimento attuativo della sentenza” e nemmeno “il commissario ad acta ha emesso il provvedimento in luogo dell'Amministrazione”.
3.2. Così, parte ricorrente, ritenuto che “il comportamento gravemente omissivo del
Ministero sia lesivo della posizione della ricorrente, che da tempo attende una risposta in ordine all' esecuzione e ottemperanza - sentenza del tribunale di Bergamo n.
287/2023”, ha chiesta la revoca del Commissario ad acta in quello che si presenta come un incidente d'esecuzione (in materia, cfr. C.d.S., V, 5 aprile 2024, n. 3138).
4.1. Allo stato non v'è ragione di accogliere l'istanza e sostituire il commissario ad acta.
4.2. La sentenza 632/2024 ha espressamente disposto che quegli si sarebbe attivato
“su semplice richiesta dell'interessato”, ovvero con una informale diffida scritta a provvedere, inviatagli direttamente, unitamente a copia della sentenza stessa, in cui avrebbe dichiarato, sotto la propria responsabilità, che il Ministero non aveva ancora provveduto a rilasciare alla AR la “carta del docente” riferita ai tre aa.ss. tra il 2018
e il 2021, per un valore complessivo di € 1.500,00.
4.3. Tale diffida non risulta inviata, e dunque la condotta inerte del commissario ad acta trova, allo stato, la propria giustificazione.
5. Le spese possono essere compensate, stante la condotta processuale tenuta dall'Amministrazione in questa nuova fase processuale. N. 00188/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge l'istanza di esecuzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00188/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01206 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00188/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm. nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 188 del 2024, proposto da IM AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'istruzione e del merito in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
l'Ufficio scolastico provinciale di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
sull'incidente di esecuzione N. 00188/2024 REG.RIC.
relativo alla sentenza12 luglio 2024, n. 632, del TAR di Brescia, emessa nel giudizio di ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 287/2023, pubblicata in data 29/03/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato quanto segue.
1. Questo Giudice ha ordinato all'Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza n. 287/2023 del Tribunale ordinario di Bergamo, con la propria sentenza 12 luglio 2024, n. 632.
2.1. In questa il ricorso ha trovato accoglimento con conseguente condanna del
Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro centoventi giorni dalla comunicazione della stessa decisione 632/2024, “mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore della ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza”.
2.2. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, prosegue la decisione “si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta dell'interessato, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è N. 00188/2024 REG.RIC.
sottratta […] Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione”.
3.1. Il seguente 9 settembre i difensori della ricorrente hanno notificato un ulteriore atto, intitolato “Istanza di revoca Commissario ad acta”, in cui riportata pedissequamente l'intera sentenza 632/2024, si rappresenta che i termini previsti dalla decisione erano trascorsi “e il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha emesso, in favore dei ricorrenti, alcun provvedimento attuativo della sentenza” e nemmeno “il commissario ad acta ha emesso il provvedimento in luogo dell'Amministrazione”.
3.2. Così, parte ricorrente, ritenuto che “il comportamento gravemente omissivo del
Ministero sia lesivo della posizione della ricorrente, che da tempo attende una risposta in ordine all' esecuzione e ottemperanza - sentenza del tribunale di Bergamo n.
287/2023”, ha chiesta la revoca del Commissario ad acta in quello che si presenta come un incidente d'esecuzione (in materia, cfr. C.d.S., V, 5 aprile 2024, n. 3138).
4.1. Allo stato non v'è ragione di accogliere l'istanza e sostituire il commissario ad acta.
4.2. La sentenza 632/2024 ha espressamente disposto che quegli si sarebbe attivato
“su semplice richiesta dell'interessato”, ovvero con una informale diffida scritta a provvedere, inviatagli direttamente, unitamente a copia della sentenza stessa, in cui avrebbe dichiarato, sotto la propria responsabilità, che il Ministero non aveva ancora provveduto a rilasciare alla AR la “carta del docente” riferita ai tre aa.ss. tra il 2018
e il 2021, per un valore complessivo di € 1.500,00.
4.3. Tale diffida non risulta inviata, e dunque la condotta inerte del commissario ad acta trova, allo stato, la propria giustificazione.
5. Le spese possono essere compensate, stante la condotta processuale tenuta dall'Amministrazione in questa nuova fase processuale. N. 00188/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge l'istanza di esecuzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO N. 00188/2024 REG.RIC.