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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/09/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2887/2023 R.G. avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 in Ragusa Via Cafeo sn, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Coria, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a [...]C.F._2
Ragusa in via Augusto Murri n. 67, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Rizzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'11.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che con ricorso depositato in data 22.11.2024, premettendo di aver convissuto Parte_1 more uxorio con e che dalla loro unione è nato il figlio (6.2.2021), CP_1 Per_1 riconosciuto da entrambi, ha domandato all'adito Tribunale la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, chiedendo che venisse disposto affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso di lei, che la frequentazione padre-figlio avvenga anche durante la settimana e non soltanto nel weekend, e chiedendo altresì un contributo in capo al padre per il mantenimento del minore di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di percepire per intero l'assegno unico universale;
che costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1 telematicamente in data 5.2.2025, non si è opposto all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e parimenti ad una Per_1 regolamentazione del diritto di visita che preveda anche incontri infrasettimanale alternando i finesettimana, ma chiedendo una diversa regolamentazione in ordine al proprio contributo di mantenimento;
che in data 6.02.2025 è stata tenuta l'udienza di comparizione delle parti e in esito concesso termine per il deposito di note scritte;
che tuttavia, nelle more, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo (depositato telematicamente in data 10.3.2025) e hanno chiesto che i rapporti tra i genitori e il figlio siano regolamentati alle condizioni di seguito riportate:
“- Il minore verrà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Con collocamento prevalente presso la madre.
- si obbliga a versare alla entro il giorno cinque di ogni mese e al CP_1 Parte_1 domicilio di questa (anche a mezzo bonifico), a titolo di contributo per il mantenimento di , Per_1 la somma di € 250,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT purché di segno positivo.
- Le spese straordinarie da effettuare nell'interesse del minore saranno ripartite tra le parti in ragione della metà ciascuno. Esemplificativamente e non esaustivamente dovranno intendersi per tali: a) spese mediche: per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici ed analisi cliniche non forniti dal SSN, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, logopedia, psicologici, ecc.; b) spese scolastiche o parascolastiche e ludiche (retta per istituti privati, testi scolastici, corredo materiale scolastico di inizio anno, acquisto computers e simili, corsi per attività artistiche, musica, disegno, pittura, corsi d'informatica, centri estivi, ecc.); c) spese per l'attività fisica e/o sportiva, comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività; d) spese per attività ricreative e/o studio: gite e viaggi di istruzione in genere e simili. Tali spese, previa esibizione di idonea documentazione, verranno rimborsate pro quota entro il mese di competenza al genitore che le ha anticipate.
- L'Assegno Unico Universale relativo al figlio, l'assegno per i soggetti celiaci in atto erogato per dall'ASP di Ragusa, così come ogni altra diversa e/o equipollente prestazione assistenziale Per_1 spettante ad sarà integralmente e direttamente percepito dalla madre collocataria ed il sig. Per_1 si obbliga sin d'ora a prestare tutti i consensi che si renderanno necessari allo scopo;
CP_1
- avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alterne, il venerdì CP_1 dall'uscita di scuola fino al successivo lunedì mattina in cui lo accompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui non è previsto il diritto di visita al weekend, il Sig. potrà tenere con sé il CP_1 figlio durante un giorno feriale, dopo la scuola fino al giorno successivo in cui accompagnerà il figlio a scuola. Tale visita con pernottamento verrà concordata tra i genitori di volta in volta entro la domenica precedente, nel rispetto reciproco delle proprie esigenze di vita e lavorative. Vigerà il principio dell'alternanza annuale per le più importanti festività (Ognissanti, Immacolata, Epifania,
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto. Per il periodo natalizio il avrà con sé CP_1 Per_1 per tre giorni consecutivi alternando annualmente il giorno della Vigilia di Natale con il giorno di
Natale, la vigilia di Capodanno con il giorno di Capodanno e il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per quindici giorni frazionati in due periodi, da concordarsi entro la fine del mese di maggio ma sempre alternando annualmente il Ferragosto. In deroga alle modalità prima fissate, il padre trascorrerà con il figlio il giorno del suo compleanno, nonché il giorno della Festa del Papà; analogamente la madre il giorno del suo compleanno ed il giorno della Festa della Mamma.
- Il Sig. ha diritto ad effettuare quotidianamente, preavvisando la , CP_1 Parte_1 chiamate/videochiamate con il figlio tra le ore 20.00 e le ore 21.00”. che, con ordinanza del 20.3.2025 e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.02.2025, preso atto dell'accordo sulle condizioni di regolamentazione dell'affidamento, il procedimento è proseguito nelle forme della domanda congiunta e fissata l'udienza di decisione orale ex art. 473 bis
51 c.p.c. per il giorno 11.06.2025, sostituta con il deposito di note scritte, con le quali le parti hanno insistito nelle condizioni di cui all'accordo raggiunto;
che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative alla figlia minore in quanto non in contrasto con gli interessi della stessa, né con disposizioni di legge;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico
Ministero, così decide: - Omologa le condizioni concordate tra le parti nell'interesse del minore, siccome indicate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2887/2023 R.G. avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 in Ragusa Via Cafeo sn, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Coria, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a [...]C.F._2
Ragusa in via Augusto Murri n. 67, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Rizzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'11.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che con ricorso depositato in data 22.11.2024, premettendo di aver convissuto Parte_1 more uxorio con e che dalla loro unione è nato il figlio (6.2.2021), CP_1 Per_1 riconosciuto da entrambi, ha domandato all'adito Tribunale la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, chiedendo che venisse disposto affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso di lei, che la frequentazione padre-figlio avvenga anche durante la settimana e non soltanto nel weekend, e chiedendo altresì un contributo in capo al padre per il mantenimento del minore di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e di percepire per intero l'assegno unico universale;
che costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1 telematicamente in data 5.2.2025, non si è opposto all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e parimenti ad una Per_1 regolamentazione del diritto di visita che preveda anche incontri infrasettimanale alternando i finesettimana, ma chiedendo una diversa regolamentazione in ordine al proprio contributo di mantenimento;
che in data 6.02.2025 è stata tenuta l'udienza di comparizione delle parti e in esito concesso termine per il deposito di note scritte;
che tuttavia, nelle more, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo (depositato telematicamente in data 10.3.2025) e hanno chiesto che i rapporti tra i genitori e il figlio siano regolamentati alle condizioni di seguito riportate:
“- Il minore verrà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Con collocamento prevalente presso la madre.
- si obbliga a versare alla entro il giorno cinque di ogni mese e al CP_1 Parte_1 domicilio di questa (anche a mezzo bonifico), a titolo di contributo per il mantenimento di , Per_1 la somma di € 250,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT purché di segno positivo.
- Le spese straordinarie da effettuare nell'interesse del minore saranno ripartite tra le parti in ragione della metà ciascuno. Esemplificativamente e non esaustivamente dovranno intendersi per tali: a) spese mediche: per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici ed analisi cliniche non forniti dal SSN, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, logopedia, psicologici, ecc.; b) spese scolastiche o parascolastiche e ludiche (retta per istituti privati, testi scolastici, corredo materiale scolastico di inizio anno, acquisto computers e simili, corsi per attività artistiche, musica, disegno, pittura, corsi d'informatica, centri estivi, ecc.); c) spese per l'attività fisica e/o sportiva, comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività; d) spese per attività ricreative e/o studio: gite e viaggi di istruzione in genere e simili. Tali spese, previa esibizione di idonea documentazione, verranno rimborsate pro quota entro il mese di competenza al genitore che le ha anticipate.
- L'Assegno Unico Universale relativo al figlio, l'assegno per i soggetti celiaci in atto erogato per dall'ASP di Ragusa, così come ogni altra diversa e/o equipollente prestazione assistenziale Per_1 spettante ad sarà integralmente e direttamente percepito dalla madre collocataria ed il sig. Per_1 si obbliga sin d'ora a prestare tutti i consensi che si renderanno necessari allo scopo;
CP_1
- avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio, a settimane alterne, il venerdì CP_1 dall'uscita di scuola fino al successivo lunedì mattina in cui lo accompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui non è previsto il diritto di visita al weekend, il Sig. potrà tenere con sé il CP_1 figlio durante un giorno feriale, dopo la scuola fino al giorno successivo in cui accompagnerà il figlio a scuola. Tale visita con pernottamento verrà concordata tra i genitori di volta in volta entro la domenica precedente, nel rispetto reciproco delle proprie esigenze di vita e lavorative. Vigerà il principio dell'alternanza annuale per le più importanti festività (Ognissanti, Immacolata, Epifania,
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto. Per il periodo natalizio il avrà con sé CP_1 Per_1 per tre giorni consecutivi alternando annualmente il giorno della Vigilia di Natale con il giorno di
Natale, la vigilia di Capodanno con il giorno di Capodanno e il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per quindici giorni frazionati in due periodi, da concordarsi entro la fine del mese di maggio ma sempre alternando annualmente il Ferragosto. In deroga alle modalità prima fissate, il padre trascorrerà con il figlio il giorno del suo compleanno, nonché il giorno della Festa del Papà; analogamente la madre il giorno del suo compleanno ed il giorno della Festa della Mamma.
- Il Sig. ha diritto ad effettuare quotidianamente, preavvisando la , CP_1 Parte_1 chiamate/videochiamate con il figlio tra le ore 20.00 e le ore 21.00”. che, con ordinanza del 20.3.2025 e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.02.2025, preso atto dell'accordo sulle condizioni di regolamentazione dell'affidamento, il procedimento è proseguito nelle forme della domanda congiunta e fissata l'udienza di decisione orale ex art. 473 bis
51 c.p.c. per il giorno 11.06.2025, sostituta con il deposito di note scritte, con le quali le parti hanno insistito nelle condizioni di cui all'accordo raggiunto;
che nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni relative alla figlia minore in quanto non in contrasto con gli interessi della stessa, né con disposizioni di legge;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico
Ministero, così decide: - Omologa le condizioni concordate tra le parti nell'interesse del minore, siccome indicate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti