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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2543/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso ferdinando.martoriello@pec.it contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - IO - NZ
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001361964000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2, con ricorso telematico impugna l'intimazione di pagamento n. 030202490013619640000, notificata in data 20.06.2024 dall'agenzia delle Entrate IO di NZ
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze eccepisce:
I. Della prescrizione del credito azionato. Rileva che con l'atto impugnato l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della somma di € 154,99 portata dalla intimazione di pagamento, relativamente alla tassa automobilistica anno 2008. Eccepisce che l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L.
2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata. Dal dettaglio del debito, si evince che la Regione Calabria, ente che ha iscritto a ruolo la somma portata oggi dalla cartella, annota un atto di accertamento notificato nel settembre 2014, mai ricevuto dal ricorrente. Evidenzia che, pur volendo considerare valida questa notifica, sono trascorsi comunque 10 anni da quel momento, ed il termine prescrizione è abbondantemente prescritto.
II. Sulla chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate. Osserva che la legge
27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, al fine di salvaguardare il diritto del contribuente al contraddittorio, prevede che tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati e cioè devono indicare le ragioni che stanno alla base della pretesa tributaria.
Ciò vale anche per le Cartelle di Pagamento
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria:
In Via Preliminare: - accertare e dichiarare nulla, illegittima, invalida ed, in ogni caso, priva di efficacia nei confronti dell'opponente, nonché dichiarare la prescrizione della intimazione di pagamento n.
030202490013619640000, notificata in data 20.06.2024. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, la massima riduzione delle sanzioni pecuniarie.
Con vittoria di spese, spese generali 12,5%, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario.
Viene avanzata istanza di sospensione assorbita dalla decisione di merito
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti propri dell'ente impositore.
Contesta poi, argomentando, le eccezioni di controparte e chiedei: - nel merito:
a) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per definitivita' della cartella;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della IO in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
c) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della IO e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine:
a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente
Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'Agente della
IO rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno alla nota-spese o in quella che la Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e avanza richiesta di estromissione dal giudizio.
Chiede quindi a questa Corte di giustizia Tributaria, in via pregiudiziale e principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Calabria e, per l'effetto, ordinare l'estromissione dal presente procedimento;
condannare alle spese di giudizio.
All'udienza del 13/01/2026 la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti resistenti in quanto le lagnanze proposte nel ricorso sono riferite ad atti rientranti nella competenza di entrambi.
Nel merito, secondo la prospettazione del ricorrente allo stesso non gli sarebbe mai stata notificata la cartella di pagamento nr 03020130019889902000 sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata relativamente alla quale si chiede l' annullamento.
La Corte osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Ciò detto deve ritenersi, in linea col costante indirizzo giurisprudenziale, che l'intimazione di pagamento, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, è un atto impugnabile innanzi le
Commissioni tributarie, ma a condizione che non sia mai stata notificata al ricorrente la prodromica cartella di pagamento. In caso contrario, il ricorso è inammissibile.
Ciò posto si osserva che nella specie, l'esame della documentazione prodotta in giudizio a sostegno della regolare notifica dell'atto prodromico a quello oggi impugnato, in particolare della la cartella di pagamento nr 03020130019889902000, evidenzia che la notifica risulta effettuata ex art. 60, comma 1, lett.e), del D.P.
R. 29/09/1973 n. 600 a “soggetto trasferito” con deposito dell'atto “in Comune” e affissione all'albo dell'
“avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario” e invio in data14/07/2014 della raccomandata informativa
Risulta altresì la prova della ricerca anagrafica ulteriore (Visura) mirata ad accertare se il trasferimento sia stato effettuato all'interno dello stesso comune ovvero per emigrazione verso altro comune.
Dalla visura in atti l'indirizzo risulta identico a quello indicato nella cartella notificata.
In proposito (cfr. Cass. n. 14435 del 23/05/2024) costituisce principio condiviso quello secondo cui “la notifica degli avvisi di accertamento deve essere eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c) , nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, coincidente, nel caso di persona fisica, con il luogo della sua residenza anagrafica, ex art. 58, comma 2, del Decreto citato, per cui il domicilio fiscale è requisito indispensabile per la notifica degli atti tributari, che si realizza attraverso un procedimento diretto a comprovare la conoscenza legale dell'atto impositivo da parte del destinatario, con l'applicazione, in quanto consentita, delle norme del codice di procedura civile “.
Viene, quindi, precisato che “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari, si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all'Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni, per cui, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, “il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60, comma 1 , D.P.R. n. 600 del 1973 .”
(Cass. n. 27129/2016, n. 1206/2011)”.
Al contempo (ex plurimis Cass. ord. 5 dicembre 2023 n. 34038) "in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) , presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purchè dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento" (Cass. Sez. 5, n. 19958 del
27/07/2018)”.
Tutto ciò premesso, la notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato così come documentata in atti appare legittima avendo il notificatore esperito tutta l'attività richiesta dalla legge al fine del suo perfezionamento.
Esiste, peraltro, in atti la prova dell'avvenuta notifica, in data 02/03/2022, dell'intimazione n. 03020219003106375000 presso l'indirizzo Indirizzo_1 a Lucerna - Svizzera.
La suindicata intimazione ha come atto sotteso, tra le altre, anche la cartella n. 03020130019889902000 che, pur non essendo specificatamente indicata nel ricorso la stessa si ricava dall'esame dell'atto impugnato che la indica come atto presupposto.
La suindicata intimazione risulta notificata e le lagnanze relative agli atti presupposti, tra i quali rientra, ribadiamo la cartella di pagamento n. 03020130019889902000, andavano fatte con l'impugnazione della stessa.
Impugnazione che in atti non risulta proposta.
La notifica, in data 02/03/2022, dell'intimazione n. 03020219003106375000, ha interrotto il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica e, dalla suindicata data di notifica del 02/03/2022, a quella del 20.06.2024 di notifica dell'intimazione di pagamento n. 030202490013619640000, oggi impugnata non risulta essere maturato.
Sull'asserita mancanza di motivazione si deve osservare che secondo giurisprudenza recente (v. Cass.
21065/2022), “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto.
Ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.”
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come a dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di NZ, in composizione monocratica rigetta il ricorso-
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenie che si liquidano in complessive € 233,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti per ciascuno.
NZ, 13/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2543/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso ferdinando.martoriello@pec.it contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - IO - NZ
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001361964000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2, con ricorso telematico impugna l'intimazione di pagamento n. 030202490013619640000, notificata in data 20.06.2024 dall'agenzia delle Entrate IO di NZ
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze eccepisce:
I. Della prescrizione del credito azionato. Rileva che con l'atto impugnato l'Agente per la riscossione richiede il pagamento della somma di € 154,99 portata dalla intimazione di pagamento, relativamente alla tassa automobilistica anno 2008. Eccepisce che l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L.
2/86, convertito nella legge 60/86, fissa la scadenza del termine di prescrizione dell'imposta de qua alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata. Dal dettaglio del debito, si evince che la Regione Calabria, ente che ha iscritto a ruolo la somma portata oggi dalla cartella, annota un atto di accertamento notificato nel settembre 2014, mai ricevuto dal ricorrente. Evidenzia che, pur volendo considerare valida questa notifica, sono trascorsi comunque 10 anni da quel momento, ed il termine prescrizione è abbondantemente prescritto.
II. Sulla chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate. Osserva che la legge
27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, al fine di salvaguardare il diritto del contribuente al contraddittorio, prevede che tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati e cioè devono indicare le ragioni che stanno alla base della pretesa tributaria.
Ciò vale anche per le Cartelle di Pagamento
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria:
In Via Preliminare: - accertare e dichiarare nulla, illegittima, invalida ed, in ogni caso, priva di efficacia nei confronti dell'opponente, nonché dichiarare la prescrizione della intimazione di pagamento n.
030202490013619640000, notificata in data 20.06.2024. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, la massima riduzione delle sanzioni pecuniarie.
Con vittoria di spese, spese generali 12,5%, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario.
Viene avanzata istanza di sospensione assorbita dalla decisione di merito
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti propri dell'ente impositore.
Contesta poi, argomentando, le eccezioni di controparte e chiedei: - nel merito:
a) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per definitivita' della cartella;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della IO in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
c) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della IO e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine:
a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente
Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'Agente della
IO rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno alla nota-spese o in quella che la Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Si costituisce in giudizio la Regione Calabria rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e avanza richiesta di estromissione dal giudizio.
Chiede quindi a questa Corte di giustizia Tributaria, in via pregiudiziale e principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Calabria e, per l'effetto, ordinare l'estromissione dal presente procedimento;
condannare alle spese di giudizio.
All'udienza del 13/01/2026 la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti resistenti in quanto le lagnanze proposte nel ricorso sono riferite ad atti rientranti nella competenza di entrambi.
Nel merito, secondo la prospettazione del ricorrente allo stesso non gli sarebbe mai stata notificata la cartella di pagamento nr 03020130019889902000 sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata relativamente alla quale si chiede l' annullamento.
La Corte osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Ciò detto deve ritenersi, in linea col costante indirizzo giurisprudenziale, che l'intimazione di pagamento, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, è un atto impugnabile innanzi le
Commissioni tributarie, ma a condizione che non sia mai stata notificata al ricorrente la prodromica cartella di pagamento. In caso contrario, il ricorso è inammissibile.
Ciò posto si osserva che nella specie, l'esame della documentazione prodotta in giudizio a sostegno della regolare notifica dell'atto prodromico a quello oggi impugnato, in particolare della la cartella di pagamento nr 03020130019889902000, evidenzia che la notifica risulta effettuata ex art. 60, comma 1, lett.e), del D.P.
R. 29/09/1973 n. 600 a “soggetto trasferito” con deposito dell'atto “in Comune” e affissione all'albo dell'
“avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario” e invio in data14/07/2014 della raccomandata informativa
Risulta altresì la prova della ricerca anagrafica ulteriore (Visura) mirata ad accertare se il trasferimento sia stato effettuato all'interno dello stesso comune ovvero per emigrazione verso altro comune.
Dalla visura in atti l'indirizzo risulta identico a quello indicato nella cartella notificata.
In proposito (cfr. Cass. n. 14435 del 23/05/2024) costituisce principio condiviso quello secondo cui “la notifica degli avvisi di accertamento deve essere eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c) , nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, coincidente, nel caso di persona fisica, con il luogo della sua residenza anagrafica, ex art. 58, comma 2, del Decreto citato, per cui il domicilio fiscale è requisito indispensabile per la notifica degli atti tributari, che si realizza attraverso un procedimento diretto a comprovare la conoscenza legale dell'atto impositivo da parte del destinatario, con l'applicazione, in quanto consentita, delle norme del codice di procedura civile “.
Viene, quindi, precisato che “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari, si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all'Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni, per cui, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, “il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60, comma 1 , D.P.R. n. 600 del 1973 .”
(Cass. n. 27129/2016, n. 1206/2011)”.
Al contempo (ex plurimis Cass. ord. 5 dicembre 2023 n. 34038) "in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) , presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purchè dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento" (Cass. Sez. 5, n. 19958 del
27/07/2018)”.
Tutto ciò premesso, la notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato così come documentata in atti appare legittima avendo il notificatore esperito tutta l'attività richiesta dalla legge al fine del suo perfezionamento.
Esiste, peraltro, in atti la prova dell'avvenuta notifica, in data 02/03/2022, dell'intimazione n. 03020219003106375000 presso l'indirizzo Indirizzo_1 a Lucerna - Svizzera.
La suindicata intimazione ha come atto sotteso, tra le altre, anche la cartella n. 03020130019889902000 che, pur non essendo specificatamente indicata nel ricorso la stessa si ricava dall'esame dell'atto impugnato che la indica come atto presupposto.
La suindicata intimazione risulta notificata e le lagnanze relative agli atti presupposti, tra i quali rientra, ribadiamo la cartella di pagamento n. 03020130019889902000, andavano fatte con l'impugnazione della stessa.
Impugnazione che in atti non risulta proposta.
La notifica, in data 02/03/2022, dell'intimazione n. 03020219003106375000, ha interrotto il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa automobilistica e, dalla suindicata data di notifica del 02/03/2022, a quella del 20.06.2024 di notifica dell'intimazione di pagamento n. 030202490013619640000, oggi impugnata non risulta essere maturato.
Sull'asserita mancanza di motivazione si deve osservare che secondo giurisprudenza recente (v. Cass.
21065/2022), “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto.
Ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.”
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come a dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di NZ, in composizione monocratica rigetta il ricorso-
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenie che si liquidano in complessive € 233,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti per ciascuno.
NZ, 13/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla