Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 142
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente fosse insufficiente a dimostrare l'effettivo beneficio realizzato attraverso l'attività di ricerca e sviluppo. In particolare, la relazione tecnica era priva di firma e data, e il costo di ricerca e sviluppo era rappresentato principalmente da spese di lavoro dipendente senza adeguata indicazione dell'attività specifica svolta. Non sono stati dimostrati gli elementi essenziali affinché il progetto di R&S fosse agevolabile, come la novità, l'individuazione degli ostacoli tecnici e scientifici e il grado di incertezza o rischio.

  • Accolto
    Mancanza di contraddittorio e produzione documentale

    La Corte ha evidenziato che la parte ricorrente, a seguito della notifica dello schema di recupero, non si è presentata al contraddittorio, non ha prodotto documentazione giustificativa, non ha prodotto osservazioni e non ha presentato istanza di adesione. In base all'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973, le notizie, i dati e i documenti non forniti in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, salvo che la mancata produzione non sia dipesa da causa a lui non imputabile, circostanza non riscontrata negli atti processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 142
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 142
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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