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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EG EL, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. THBCRCM00348/2023 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. THBCRCM00118/2024 REC.CREDITO.IMP 2019 - ATTO RECUPERO n. THBCRCM00118/2024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ricorre contro l'Agenzia Entrate – D.P. di Bologna avverso l'atto di recupero n. THBCRCM000348/2023 per l'anno d'imposta 2018 con il quale l'Ufficio recuperava crediti d'imposta inesistenti riferiti all'anno 2017 ed utilizzati in compensazione nell'anno 2018 nonché avverso l'atto di recupero n. THBCRCM00118/24 con il quale l'Ufficio recuperava crediti d'imposta inesistenti riferiti all'anno 2018 ed utilizzati in compensazione nell'anno 2019 per € 11.680,49 e nell'anno 2020 per € 24.191,62.
Con tali atti l'Ufficio contestava la sussistenza di tali crediti d'imposta maturati per attività di ricerca e sviluppo, ritenuti inesistenti.
Le fasi preliminari del contesto in esame riguardavano la richiesta di esibizione della documentazione contabile ed extracontabile comprovante la regolarità formale e sostanziale dei detti crediti di imposta mediante apposito questionario. Al che sono seguiti gli atti di schema di recupero. In relazione a ciò la ricorrente non si è presentata al contraddittorio, senza produrre la richiesta documentazione, non ha prodotto osservazioni, né ha presentato istanza di adesione.
Successivamente sono stati notificati gli atti qui impugnati ritenendo inesistenti i crediti utilizzati in compensazione “per la mancanza totale del presupposto costitutivo (mancanza di documentazione necessaria alla verifica delle spettanze dello stesso).
A sostegno del proprio ricorso la società eccepisce la reale sussistenza dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo e il conseguente legittimo utilizzo di compensazione.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'Ufficio, tempestivamente costituito, contesta pregiudizialmente l'inutilizzabilità della documentazione in questa sede prodotta, nonchè sottolinea criticità, sotto un profilo di merito, per quanto riguarda il rispetto dell'art. 3, del D.L. n. 145/2013 e del decreto attuativo 27/05/2015 e Manuale Frascati relativamente alle peculiarità dell'attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; rileva altresì il corretto profilo sanzionatorio applicato.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto.
La Corte evidenzia, in primis, che la parte ricorrente, a seguito della notifica dello schema di recupero n. THBT210000163/2024 e n. THBT210000318/2024 non si è presentata al contraddittorio e non ha prodotto documentazione giustificativa a quanto constatato con detto schema d'atto; non ha prodotto osservazioni, così come previsto dall'art.
6-bis, c. 3 della L. 212/2000; non ha presentato istanza di adesione ai sensi dell'art.6, c.
2-bis del D. Lgs. 218/1997. Ora l 'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina le conseguenze del mancato riscontro alle richieste di documenti e informazioni da parte
“le notizie, i dati e i documenti non forniti in dell'Ufficio, prevede risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente” nei successivi gradi del procedimento, salvo che la mancata produzione non sia dipesa da causa a lui non imputabile. E di tale ultima eventuale circostanza non vi è comunque nessun riscontro agli atti processuali.
Peraltro dalla disamina della documentazione versata nel fascicolo processuale, con riferimento alla prevista relazione tecnica, si individuano profili di criticità probatoria, dal momento che la stessa, redatta dalla stessa ricorrente, risulta priva di firma e di data. Da tale documentazione, anche pur volendo comunque attribuire una valenza di attività posta in essere, appare che il costo di ricerca e sviluppo è rappresentato sostanzialmente da una sola tipologia di investimento/costo costituito dalle spese di lavoro dipendente senza, ad esempio, fornire adeguata indicazione della specifica attività di ricerca e sviluppo posta in essere nell'ambito di ciascun progetto.
Premesso ciò, la società non ha dimostrato, a parere del Collegio, l'effettivo beneficio realizzato attraverso l'attività di cui in questione, onere che grava sulla contribuente. Si osserva, in punto al recupero dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, che nel campo di applicazione del credito di imposta, non rientrano automaticamente tutte le attività che l'impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo. E, in generale, per quanto riguarda il calcolo delle spese utilizzate per la determinazione dell'agevolazione, questo non risulta supportato da idonea documentazione che ne consentisse il controllo di legittimità.
Nel caso di specie non si è in presenza di attività specificamente svolte nell'ambito di un processo di innovazione condotto da un'impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi, o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. In effetti, dalla descrizione del progetto non è possibile evincere gli elementi essenziali in base ai quali il progetto di R&S possa considerarsi agevolabile (novità, l'individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento erano legati i lavori svolti, il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, la R&S implicano.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, va confermata la sanzione irrogata per "credito inesistente" in quanto, la fattispecie che fonda l'agevolazione o il credito d'imposta non è venuta ad esistenza.
Alla luce di quanto sopra la Corte rigetta il ricorso. Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito. Segue la condanna a carico della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 2.500,00 per compensi oltre al 15% per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Presidente
RE RE
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EG EL, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. THBCRCM00348/2023 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO RECUPERO n. THBCRCM00118/2024 REC.CREDITO.IMP 2019 - ATTO RECUPERO n. THBCRCM00118/2024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ricorre contro l'Agenzia Entrate – D.P. di Bologna avverso l'atto di recupero n. THBCRCM000348/2023 per l'anno d'imposta 2018 con il quale l'Ufficio recuperava crediti d'imposta inesistenti riferiti all'anno 2017 ed utilizzati in compensazione nell'anno 2018 nonché avverso l'atto di recupero n. THBCRCM00118/24 con il quale l'Ufficio recuperava crediti d'imposta inesistenti riferiti all'anno 2018 ed utilizzati in compensazione nell'anno 2019 per € 11.680,49 e nell'anno 2020 per € 24.191,62.
Con tali atti l'Ufficio contestava la sussistenza di tali crediti d'imposta maturati per attività di ricerca e sviluppo, ritenuti inesistenti.
Le fasi preliminari del contesto in esame riguardavano la richiesta di esibizione della documentazione contabile ed extracontabile comprovante la regolarità formale e sostanziale dei detti crediti di imposta mediante apposito questionario. Al che sono seguiti gli atti di schema di recupero. In relazione a ciò la ricorrente non si è presentata al contraddittorio, senza produrre la richiesta documentazione, non ha prodotto osservazioni, né ha presentato istanza di adesione.
Successivamente sono stati notificati gli atti qui impugnati ritenendo inesistenti i crediti utilizzati in compensazione “per la mancanza totale del presupposto costitutivo (mancanza di documentazione necessaria alla verifica delle spettanze dello stesso).
A sostegno del proprio ricorso la società eccepisce la reale sussistenza dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo e il conseguente legittimo utilizzo di compensazione.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'Ufficio, tempestivamente costituito, contesta pregiudizialmente l'inutilizzabilità della documentazione in questa sede prodotta, nonchè sottolinea criticità, sotto un profilo di merito, per quanto riguarda il rispetto dell'art. 3, del D.L. n. 145/2013 e del decreto attuativo 27/05/2015 e Manuale Frascati relativamente alle peculiarità dell'attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; rileva altresì il corretto profilo sanzionatorio applicato.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita di essere accolto.
La Corte evidenzia, in primis, che la parte ricorrente, a seguito della notifica dello schema di recupero n. THBT210000163/2024 e n. THBT210000318/2024 non si è presentata al contraddittorio e non ha prodotto documentazione giustificativa a quanto constatato con detto schema d'atto; non ha prodotto osservazioni, così come previsto dall'art.
6-bis, c. 3 della L. 212/2000; non ha presentato istanza di adesione ai sensi dell'art.6, c.
2-bis del D. Lgs. 218/1997. Ora l 'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina le conseguenze del mancato riscontro alle richieste di documenti e informazioni da parte
“le notizie, i dati e i documenti non forniti in dell'Ufficio, prevede risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente” nei successivi gradi del procedimento, salvo che la mancata produzione non sia dipesa da causa a lui non imputabile. E di tale ultima eventuale circostanza non vi è comunque nessun riscontro agli atti processuali.
Peraltro dalla disamina della documentazione versata nel fascicolo processuale, con riferimento alla prevista relazione tecnica, si individuano profili di criticità probatoria, dal momento che la stessa, redatta dalla stessa ricorrente, risulta priva di firma e di data. Da tale documentazione, anche pur volendo comunque attribuire una valenza di attività posta in essere, appare che il costo di ricerca e sviluppo è rappresentato sostanzialmente da una sola tipologia di investimento/costo costituito dalle spese di lavoro dipendente senza, ad esempio, fornire adeguata indicazione della specifica attività di ricerca e sviluppo posta in essere nell'ambito di ciascun progetto.
Premesso ciò, la società non ha dimostrato, a parere del Collegio, l'effettivo beneficio realizzato attraverso l'attività di cui in questione, onere che grava sulla contribuente. Si osserva, in punto al recupero dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, che nel campo di applicazione del credito di imposta, non rientrano automaticamente tutte le attività che l'impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo. E, in generale, per quanto riguarda il calcolo delle spese utilizzate per la determinazione dell'agevolazione, questo non risulta supportato da idonea documentazione che ne consentisse il controllo di legittimità.
Nel caso di specie non si è in presenza di attività specificamente svolte nell'ambito di un processo di innovazione condotto da un'impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi, o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. In effetti, dalla descrizione del progetto non è possibile evincere gli elementi essenziali in base ai quali il progetto di R&S possa considerarsi agevolabile (novità, l'individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento erano legati i lavori svolti, il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, la R&S implicano.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, va confermata la sanzione irrogata per "credito inesistente" in quanto, la fattispecie che fonda l'agevolazione o il credito d'imposta non è venuta ad esistenza.
Alla luce di quanto sopra la Corte rigetta il ricorso. Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito. Segue la condanna a carico della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 2.500,00 per compensi oltre al 15% per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Presidente
RE RE