Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 907
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità derivata per omessa notifica atti presupposti

    Il giudice rileva che l'ente impositore non ha fornito prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, rendendo la pretesa estinta per prescrizione quinquennale. Pertanto, la cartella è nulla per derivazione.

  • Accolto
    Estinzione della pretesa per maturata prescrizione

    La Corte ritiene che la prescrizione sia maturata per la mancata produzione da parte dell'ente impositore della prova della rituale notifica di atti interruttivi del termine quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 907
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 907
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo