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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13600/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LICCI PAOLA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase CP_1 di ATP, anche in considerazione di un sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da periodo in cui, si rendono più Persona_1 evidenti le difficoltà globali da cui è affetta la ricorrente.
In particolare, il ctu ha così concluso: “ L'esame clinico di , di anni 80, integrato dai Parte_1 dati della documentazione medica in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da: spondilodiscoartrosi con insufficienza vertebrale;
ipoacusia; cardiopatia ipertensiva; fibrillazione atriale non valvolare in trattamento con doac;
esiti di pregressa protesi totale del ginocchio bilaterale e protesi totale anca dx con severo deficit deambulatorio;
pseudofachia bilaterale con ipovisus. Nel caso in parola, le condizioni psicofisiche sono tali da rendere il soggetto NON in grado di lavarsi, vestirsi, cucinare, assumere farmaci, attendere alle occupazioni non impegnative sul piano fisico ed utilizzare il telefono. Pertanto, in ordine al beneficio dell'accompagnamento, la storia clinica ed il nostro esame obiettivo indicano chiaramente come l'istante non sia autosufficiente.
In altre parole, per ottenere l'indennità di accompagnamento è necessario che l'istante si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o abbia bisogno di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Nel nostro caso la ha Pt_1 bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita dal Gennaio 2025.”
Il ctu, a seguito di osservazioni depositate da parte ricorrente in relazione alla decorrenza del diritto, ha così risposto: “E' necessario distinguere la necessità di assistenza continuativa con quella di supervisione. La concessione del deambulatore non porta con sé automaticamente il diritto all'IA.
Tuttavia, concordiamo col Collega , che poteva esprimere il suo pensiero in sede di visita, Pt_2 che il diritto è maturato prima del Gennaio 2025 e ragionevolmente nel Giugno del 2024. Ai quesiti proposti si risponde che , di anni 80, per le infermità diagnosticate e valutate è da Parte_1 considerare soggetto con gravi difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni proprie della sua età ed è altresì meritevole di assistenza continuativa per assolvere gli atti quotidiani della vita a far data dal Giugno 2024.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario va demandato all' e il pagamento della prestazione è subordinato all'esito positivo CP_1 di tale verifica da parte dell' . In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia CP_2 alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
06.12.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza da GIUGNO 2024 e condanna l' al pagamento in suo favore della prestazione oltre interessi CP_1
o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo