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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Enrico Colognesi Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. 2470/2024 R.G., pendente tra
, sito in Artena, in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Cecaro, giusta procura in atti
RECLAMANTE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
RECLAMATO – NON COSTITUITO nonché
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
RECLAMATO – NON COSTITUITO nonché in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
RECLAMATO – NON COSTITUITO nonché in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
RECLAMATO – NON COSTITUITO
avverso
l'ordinanza del 12.04.2024, emessa dal G.E. dott.ssa Carla Poli nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare recante R.G.E. n. 2017/2023
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.10.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato in data 21.05.2024, il Parte_1
proponeva reclamo avverso l'ordinanza di cui in epigrafe, con la quale il giudice
[...] dell'esecuzione dichiarava estinta la procedura espropriativa mobiliare presso terzi ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c.
A fondamento del proposto reclamo il ricorrente deduceva:
- di essere creditore nei confronti di per la complessiva somma di € 2.574,78 CP_1
in forza di atto di precetto notificato in data 3.01.2023, avente ad oggetto la pretesa creditoria nascente dal decreto ingiuntivo n. 1767/2022 del 28.11.2022;
- che decorso il termine indicato nel precetto senza che il debitore provvedesse al pagamento del credito, veniva notificato atto di pignoramento presso terzi, indicando quale udienza di comparizione delle parti la data del 24.11.2023;
- che in data 13.09.2023 veniva iscritta a ruolo la procedura esecutiva mobiliare recante
R.G.E. n. 2017/2023;
- che, successivamente, veniva ritualmente notificato l'avviso di iscrizione a ruolo al debitore ed ai terzi pignorati;
- che con provvedimento del 19.09.2023 il G.E. differiva la data dell'udienza indicata in citazione al 12.04.2024;
- che in data 12.01.2024 il creditore provvedeva a depositare nel fascicolo telematico l'avviso di iscrizione a ruolo notificato;
- che con ordinanza del 12.04.2024 il G.E. dichiarava l'inefficacia del pignoramento, con conseguente estinzione del procedimento, atteso che il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo notificato era stato effettuato dopo la data indicata nell'atto di pignoramento.
- che il provvedimento doveva ritenersi illegittimo, atteso che il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo è avvenuto entro l'udienza “effettiva” di comparizione delle parti;
- che una diversa interpretazione della disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. risulterebbe lesiva del diritto di difesa del creditore.
Alla luce di dette allegazioni il ricorrente chiedeva la revoca dell'ordinanza reclamata e, in subordine, in caso di rigetto del reclamo, la compensazione delle spese di lite, stante la novità della questione.
e i terzi pignorati, sebbene ritualmente evocati, non si costituivano in CP_1
giudizio.
All'udienza del 30.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio riservava la decisione.
2. Tanto premesso, il reclamo non è fondato e deve essere respinto per i motivi che seguono. Dall'esame degli atti del fascicolo telematico recante R.G.E. n. 2017/2023 emerge che:
- nell'atto di pignoramento presso terzi era stata indicata, quale udienza di comparizione delle parti, la data del 24.11.2023;
- iscritto il fascicolo a ruolo, con decreto del 19.09.2023, il G.E. ha differito – in ragione del carico di ruolo – l'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione al 12.04.2024;
- la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo si è perfezionata, nei confronti dei terzi pignorati, in data 2.10.2023 e, nei confronti del debitore esecutato, in data 4.10.2023;
- solo in data 12.01.2024 il creditore procedente ha depositato nel fascicolo telematico l'avviso di iscrizione a ruolo notificato al debitore esecutato ed ai terzi pignorati;
- con ordinanza del 12.04.2024 il G.E. – rilevato il tardivo deposito del predetto avviso – ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento con conseguente estinzione della procedura esecutiva.
A sostegno del proposto reclamo l'odierno ricorrente ha dedotto che il G.E. non avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento, poichè il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo notificato doveva ritenersi tempestivo in quanto avvenuto prima dell'udienza di comparizione delle parti, celebratasi in data 12.04.2024.
L'assunto non risulta, tuttavia, condivisibile.
L'art. 543, comma 5, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente e derivante dalle modifiche introdotte con la Legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede testualmente che: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Così come emerge dalla stessa formulazione letterale della norma, il creditore è soggetto ad un duplice onere: egli deve, entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, non solo notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo ma anche depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione, pena l'inefficacia del pignoramento.
La prevalente giurisprudenza di merito – a cui questo Collegio ritiene di aderire – ha chiarito che laddove la norma fa riferimento “alla data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” la stessa debba essere interpretata come data di comparizione indicata nell'atto di citazione (che è la forma dell'atto introduttivo del procedimento di espropriazione presso terzi) e non già come data individuata a seguito di un eventuale rinvio d'ufficio disposto dal G.E. (cfr., ex multis, Trib. Napoli Nord 7.12.2023; Trib. Napoli Nord 18.05.2023; Trib. Caltanissetta
7.01.2023; Trib. Ferrara 6.11.2022) Detta interpretazione risulta coerente con la ratio della fattispecie in esame che è, da un lato, quella di rendere edotto il terzo che si è effettivamente proceduto all'iscrizione a ruolo del pignoramento e, dall'altro lato, quella di evitare la immobilizzazione delle somme in virtù di un pignoramento mai iscritto a ruolo.
Come evidenziato in dottrina, il termine perentorio fissato dal Legislatore nella disposizione di cui all'art. 543, comm 5, c.p.c. ha la funzione di apporre un limite temporale automatico agli obblighi di custodia del terzo, la cui durata verrebbe – diversamente opinando – di volta in volta modificata in ragione di una circostanza (il differimento d'ufficio dell'udienza) estranea al contegno processuale delle parti e fondata su esigenze pratiche legate alla gestione del singolo ufficio giudiziario che – in assenza di una specifica previsione normativa che consenta di ricollegare al differimento dell'udienza anche uno spostamento dei termini entro cui compiere determinate attività processuali – non può certamente giustificare una deroga alla voluntas legis.
Sul punto, si evidenzia, infatti, come allorquando il Legislatore ha inteso consentire uno slittamento dei termini imposti alle parti per il compimento di determinati atti in ragione del differimento d'ufficio dell'udienza di riferimento, lo ha fatto expressis verbis, come nell'ipotesi di cui agli artt. 168 bis, comma 5, c.p.c., nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 149/2022, e 171 bis, comma 3, c.p.c.
Considerato, pertanto, che l'art. 543 c.p.c. nulla prevede nell'ipotesi in cui il giudice disponga un differimento d'ufficio dell'udienza di comparizione, non vi sono ragioni per interpretare la norma in senso diverso da quello risultante dalla sua formulazione letterale, con la conseguenza che l'inciso “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” deve essere necessariamente inteso come data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, a nulla rilevando l'eventuale differimento dell'udienza disposta dal G.E.
Ciò posto, nel caso di specie, il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo è avvenuto oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
Difatti, rispetto alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento (24.11.2023), il deposito dell'avviso di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c. è avvenuto solo il 12.04.2024.
Il Collegio non condivide la tesi, sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito (cfr.
Trib. Genova, sez. VII, ord. 22.06.2023), secondo cui il deposito dell'avviso entro l'udienza
“effettiva” di comparizione delle parti non determinerebbe l'inefficacia del pignoramento, purché la relativa notifica sia stata tempestiva avuto riguardo alla data indicata in citazione, in base ad una lettura “costituzionalmente orientata” dell'art. 543, comma 5, c.p.c.
Ritenuto, infatti, che, l'attività in questione vada qualificata, a tutti gli effetti, come attività di impulso (necessaria ai fini della conservazione degli effetti del pignoramento):
a) il creditore deve compiere la stessa entro il termine perentorio all'uopo previsto;
b) in caso di impossibilità non imputabile, deve invocare l'applicazione dell'art. 153, comma
2, c.p.c. (cosa, nella specie, non avvenuta);
c) la lettura “costituzionalmente orientata” (che deve consistere nella “eliminazione” di un significato della norma confliggente con le disposizioni costituzionali, facendo salvo il significato ad esse conforme) qui si risolverebbe, a ben vedere, nella riduzione teleologica della disposizione, ossia nella relativa “disapplicazione” con riferimento a un caso (quello dell'omesso deposito nei termini) che, secondo il chiaro tenore letterale della disposizione, è equiparato sotto il profilo effettuale, a quello della omessa o tardiva notifica dell'avviso;
d) potrebbe al più ipotizzarsi la “irragionevolezza” della equiparazione tra omessa o tardiva notifica ed omesso o tardivo deposito dell'avviso (con riferimento all'art. 3 Cost.); e tuttavia, ad avviso del Tribunale, una simile prospettazione non è possibile nel caso specifico, posto che in altri luoghi del Codice di rito è “sanzionata” con l'inefficacia l'ipotesi del (mero) mancato deposito di atti nel fascicolo dell'esecuzione, ragion per cui mancherebbe un adeguato tertium comparationis per ritenere che, nel caso specifico, l'equiparazione effettuale suddetta si ponga in violazione dell'art. 3 Cost.
Alla luce delle considerazioni svolte, il reclamo deve essere, pertanto, respinto.
4. Tenuto conto della mancata costituzione dei resistenti, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, della Legge n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dell'art. 13 del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 2470/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) spese di lite irripetibili;
c) si dà atto che la parte reclamante è tenuta al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Enrico Colognesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Enrico Colognesi Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. iscritto al n. 2470/2024 R.G., pendente tra
, sito in Artena, in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Cecaro, giusta procura in atti
RECLAMANTE contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
RECLAMATO – NON COSTITUITO nonché
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
RECLAMATO – NON COSTITUITO nonché in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
RECLAMATO – NON COSTITUITO nonché in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
RECLAMATO – NON COSTITUITO
avverso
l'ordinanza del 12.04.2024, emessa dal G.E. dott.ssa Carla Poli nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare recante R.G.E. n. 2017/2023
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.10.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato in data 21.05.2024, il Parte_1
proponeva reclamo avverso l'ordinanza di cui in epigrafe, con la quale il giudice
[...] dell'esecuzione dichiarava estinta la procedura espropriativa mobiliare presso terzi ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c.
A fondamento del proposto reclamo il ricorrente deduceva:
- di essere creditore nei confronti di per la complessiva somma di € 2.574,78 CP_1
in forza di atto di precetto notificato in data 3.01.2023, avente ad oggetto la pretesa creditoria nascente dal decreto ingiuntivo n. 1767/2022 del 28.11.2022;
- che decorso il termine indicato nel precetto senza che il debitore provvedesse al pagamento del credito, veniva notificato atto di pignoramento presso terzi, indicando quale udienza di comparizione delle parti la data del 24.11.2023;
- che in data 13.09.2023 veniva iscritta a ruolo la procedura esecutiva mobiliare recante
R.G.E. n. 2017/2023;
- che, successivamente, veniva ritualmente notificato l'avviso di iscrizione a ruolo al debitore ed ai terzi pignorati;
- che con provvedimento del 19.09.2023 il G.E. differiva la data dell'udienza indicata in citazione al 12.04.2024;
- che in data 12.01.2024 il creditore provvedeva a depositare nel fascicolo telematico l'avviso di iscrizione a ruolo notificato;
- che con ordinanza del 12.04.2024 il G.E. dichiarava l'inefficacia del pignoramento, con conseguente estinzione del procedimento, atteso che il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo notificato era stato effettuato dopo la data indicata nell'atto di pignoramento.
- che il provvedimento doveva ritenersi illegittimo, atteso che il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo è avvenuto entro l'udienza “effettiva” di comparizione delle parti;
- che una diversa interpretazione della disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. risulterebbe lesiva del diritto di difesa del creditore.
Alla luce di dette allegazioni il ricorrente chiedeva la revoca dell'ordinanza reclamata e, in subordine, in caso di rigetto del reclamo, la compensazione delle spese di lite, stante la novità della questione.
e i terzi pignorati, sebbene ritualmente evocati, non si costituivano in CP_1
giudizio.
All'udienza del 30.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio riservava la decisione.
2. Tanto premesso, il reclamo non è fondato e deve essere respinto per i motivi che seguono. Dall'esame degli atti del fascicolo telematico recante R.G.E. n. 2017/2023 emerge che:
- nell'atto di pignoramento presso terzi era stata indicata, quale udienza di comparizione delle parti, la data del 24.11.2023;
- iscritto il fascicolo a ruolo, con decreto del 19.09.2023, il G.E. ha differito – in ragione del carico di ruolo – l'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione al 12.04.2024;
- la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo si è perfezionata, nei confronti dei terzi pignorati, in data 2.10.2023 e, nei confronti del debitore esecutato, in data 4.10.2023;
- solo in data 12.01.2024 il creditore procedente ha depositato nel fascicolo telematico l'avviso di iscrizione a ruolo notificato al debitore esecutato ed ai terzi pignorati;
- con ordinanza del 12.04.2024 il G.E. – rilevato il tardivo deposito del predetto avviso – ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento con conseguente estinzione della procedura esecutiva.
A sostegno del proposto reclamo l'odierno ricorrente ha dedotto che il G.E. non avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento, poichè il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo notificato doveva ritenersi tempestivo in quanto avvenuto prima dell'udienza di comparizione delle parti, celebratasi in data 12.04.2024.
L'assunto non risulta, tuttavia, condivisibile.
L'art. 543, comma 5, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente e derivante dalle modifiche introdotte con la Legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede testualmente che: “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Così come emerge dalla stessa formulazione letterale della norma, il creditore è soggetto ad un duplice onere: egli deve, entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, non solo notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo ma anche depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione, pena l'inefficacia del pignoramento.
La prevalente giurisprudenza di merito – a cui questo Collegio ritiene di aderire – ha chiarito che laddove la norma fa riferimento “alla data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” la stessa debba essere interpretata come data di comparizione indicata nell'atto di citazione (che è la forma dell'atto introduttivo del procedimento di espropriazione presso terzi) e non già come data individuata a seguito di un eventuale rinvio d'ufficio disposto dal G.E. (cfr., ex multis, Trib. Napoli Nord 7.12.2023; Trib. Napoli Nord 18.05.2023; Trib. Caltanissetta
7.01.2023; Trib. Ferrara 6.11.2022) Detta interpretazione risulta coerente con la ratio della fattispecie in esame che è, da un lato, quella di rendere edotto il terzo che si è effettivamente proceduto all'iscrizione a ruolo del pignoramento e, dall'altro lato, quella di evitare la immobilizzazione delle somme in virtù di un pignoramento mai iscritto a ruolo.
Come evidenziato in dottrina, il termine perentorio fissato dal Legislatore nella disposizione di cui all'art. 543, comm 5, c.p.c. ha la funzione di apporre un limite temporale automatico agli obblighi di custodia del terzo, la cui durata verrebbe – diversamente opinando – di volta in volta modificata in ragione di una circostanza (il differimento d'ufficio dell'udienza) estranea al contegno processuale delle parti e fondata su esigenze pratiche legate alla gestione del singolo ufficio giudiziario che – in assenza di una specifica previsione normativa che consenta di ricollegare al differimento dell'udienza anche uno spostamento dei termini entro cui compiere determinate attività processuali – non può certamente giustificare una deroga alla voluntas legis.
Sul punto, si evidenzia, infatti, come allorquando il Legislatore ha inteso consentire uno slittamento dei termini imposti alle parti per il compimento di determinati atti in ragione del differimento d'ufficio dell'udienza di riferimento, lo ha fatto expressis verbis, come nell'ipotesi di cui agli artt. 168 bis, comma 5, c.p.c., nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 149/2022, e 171 bis, comma 3, c.p.c.
Considerato, pertanto, che l'art. 543 c.p.c. nulla prevede nell'ipotesi in cui il giudice disponga un differimento d'ufficio dell'udienza di comparizione, non vi sono ragioni per interpretare la norma in senso diverso da quello risultante dalla sua formulazione letterale, con la conseguenza che l'inciso “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” deve essere necessariamente inteso come data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, a nulla rilevando l'eventuale differimento dell'udienza disposta dal G.E.
Ciò posto, nel caso di specie, il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo è avvenuto oltre il termine perentorio previsto dalla legge.
Difatti, rispetto alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento (24.11.2023), il deposito dell'avviso di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c. è avvenuto solo il 12.04.2024.
Il Collegio non condivide la tesi, sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito (cfr.
Trib. Genova, sez. VII, ord. 22.06.2023), secondo cui il deposito dell'avviso entro l'udienza
“effettiva” di comparizione delle parti non determinerebbe l'inefficacia del pignoramento, purché la relativa notifica sia stata tempestiva avuto riguardo alla data indicata in citazione, in base ad una lettura “costituzionalmente orientata” dell'art. 543, comma 5, c.p.c.
Ritenuto, infatti, che, l'attività in questione vada qualificata, a tutti gli effetti, come attività di impulso (necessaria ai fini della conservazione degli effetti del pignoramento):
a) il creditore deve compiere la stessa entro il termine perentorio all'uopo previsto;
b) in caso di impossibilità non imputabile, deve invocare l'applicazione dell'art. 153, comma
2, c.p.c. (cosa, nella specie, non avvenuta);
c) la lettura “costituzionalmente orientata” (che deve consistere nella “eliminazione” di un significato della norma confliggente con le disposizioni costituzionali, facendo salvo il significato ad esse conforme) qui si risolverebbe, a ben vedere, nella riduzione teleologica della disposizione, ossia nella relativa “disapplicazione” con riferimento a un caso (quello dell'omesso deposito nei termini) che, secondo il chiaro tenore letterale della disposizione, è equiparato sotto il profilo effettuale, a quello della omessa o tardiva notifica dell'avviso;
d) potrebbe al più ipotizzarsi la “irragionevolezza” della equiparazione tra omessa o tardiva notifica ed omesso o tardivo deposito dell'avviso (con riferimento all'art. 3 Cost.); e tuttavia, ad avviso del Tribunale, una simile prospettazione non è possibile nel caso specifico, posto che in altri luoghi del Codice di rito è “sanzionata” con l'inefficacia l'ipotesi del (mero) mancato deposito di atti nel fascicolo dell'esecuzione, ragion per cui mancherebbe un adeguato tertium comparationis per ritenere che, nel caso specifico, l'equiparazione effettuale suddetta si ponga in violazione dell'art. 3 Cost.
Alla luce delle considerazioni svolte, il reclamo deve essere, pertanto, respinto.
4. Tenuto conto della mancata costituzione dei resistenti, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, della Legge n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dell'art. 13 del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 2470/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) spese di lite irripetibili;
c) si dà atto che la parte reclamante è tenuta al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Enrico Colognesi