Sentenza 17 settembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2019, n. 38406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38406 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: LE AI nata in [...] il [...] Avverso la ordinanza del 12.3.2019 del Tribunale della Libertà di Roma Udita la relazione svolta dal consigliere dott.Ugo Bellini;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame cautelare rigettava la impugnazione di LE AI nei cui confronti il Gip presso il Tribunale di Roma aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla ipotesi di concorso in attività di importazione in Italia dall'Olanda di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
2. Avverso la suddetta pronuncia interponeva ricorso per cassazione la difesa del LE denunciando plurimi profili di illegittimità. Sotto il profilo processuale deduceva violazione di legge in relazione alla mancata trasmissione, entro il termine indicato dalla legge, di alcuni degli atti di indagine sulla base dei quali il GIP aveva disposto la misura;
con separate articolazioni il ricorrente si doleva di violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ricorrenza dei presupposti della gravità indiziaria e della sussistenza di esigenze cautelari. Con istanza depositata in data 27 Giugno 2019 sottoscritta personalmente anche dal ricorrente la difesa del LE dichiarava di rinunciare al ricorso sostenendo dì avere perso interesse in ragione del sopravvenuto provvedimento modificativo della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data 27 Giugno 2019. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si liquida come da dispositivo, in quanto l'art.616 cod.proc.pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art.606 comma terzo cod.proc.pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod.proc.pen. (sez.VI, 17.6.2015 n.26255; sez.IV, 17.3.2015 n.16425).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis