Art. 3.
L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall' articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni, e' elevato progressivamente come in appresso:
L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962;
L. 36.000 annue dal 1° luglio 1962.
L'assegno integratore per gli orfani previsto dall' articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e dal presente articolo, e' concesso fino al 26° anno di eta' quando trattasi di orfano studente universitario.
L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall' articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni, e' elevato progressivamente come in appresso:
L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962;
L. 36.000 annue dal 1° luglio 1962.
L'assegno integratore per gli orfani previsto dall' articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e dal presente articolo, e' concesso fino al 26° anno di eta' quando trattasi di orfano studente universitario.