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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5975/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO OT Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Valerio Brecciaroli Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5975/2025 promossa da:
( ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 CALDERONI SILVIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via Alberico II 4 00193 Roma.
Ricorrente
CONTRO
- in persona del Controparte_3 CP_4 i presso l CP_3 ivi domiciliato in Via Arsenale 21.
Resistente costituito
Avente ad oggetto: rigetto della domanda di protezione speciale. Conclusioni di parte ricorrente: Come da ricorso Conclusioni di parte convenuta Come da comparsa di costituzione.
pagina 1 di 2 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 21.3.2025 (alias ) nato in [...] Parte_1 CP_1 ha impugnato il provvedimento della Questura di La Spezia del 5.03.2025, notificato in pari data con cui è stato decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con comparsa di costituzione, depositata in data 7.10.2025, si è costituita l'Avvocatura eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, incompetenza già rilevata dal Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza. L'udienza di comparizione parti è stata celebrata da remoto nel corso della quale il difensore ha aderito alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata anche dall'Avvocatura dello Stato con richiesta di termine per la riassunzione. Quindi la causa è stata rimessa al Collegio.
OSSERVA IN DIRITTO 1.Oggetto del presente giudizio è il provvedimento del Questore di La Spezia che ha rigettato l'istanza presentata in data 24.4.2023, volta ad ottenere un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI e non il provvedimento della CT di – sezione territoriale di Genova - cui è stato chiesto il parere CP_3 dal Questore di La Spezia, parere ch nza endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. Anche parte ricorrente ha aderito alla eccezione di incompetenza per territorio Ne consegue che deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. La causa potrà essere riassunta nei termini di legge. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando;
Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 15.10.2025
Il Presidente est.
OT RO
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TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO OT Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Valerio Brecciaroli Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5975/2025 promossa da:
( ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 CALDERONI SILVIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via Alberico II 4 00193 Roma.
Ricorrente
CONTRO
- in persona del Controparte_3 CP_4 i presso l CP_3 ivi domiciliato in Via Arsenale 21.
Resistente costituito
Avente ad oggetto: rigetto della domanda di protezione speciale. Conclusioni di parte ricorrente: Come da ricorso Conclusioni di parte convenuta Come da comparsa di costituzione.
pagina 1 di 2 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 21.3.2025 (alias ) nato in [...] Parte_1 CP_1 ha impugnato il provvedimento della Questura di La Spezia del 5.03.2025, notificato in pari data con cui è stato decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con comparsa di costituzione, depositata in data 7.10.2025, si è costituita l'Avvocatura eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, incompetenza già rilevata dal Tribunale nel decreto di fissazione dell'udienza. L'udienza di comparizione parti è stata celebrata da remoto nel corso della quale il difensore ha aderito alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata anche dall'Avvocatura dello Stato con richiesta di termine per la riassunzione. Quindi la causa è stata rimessa al Collegio.
OSSERVA IN DIRITTO 1.Oggetto del presente giudizio è il provvedimento del Questore di La Spezia che ha rigettato l'istanza presentata in data 24.4.2023, volta ad ottenere un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI e non il provvedimento della CT di – sezione territoriale di Genova - cui è stato chiesto il parere CP_3 dal Questore di La Spezia, parere ch nza endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. Anche parte ricorrente ha aderito alla eccezione di incompetenza per territorio Ne consegue che deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. La causa potrà essere riassunta nei termini di legge. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando;
Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 15.10.2025
Il Presidente est.
OT RO
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