Art. 58. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Articolo 58 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 57Articolo 59
Articolo 58 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Versione
11 gennaio 2024
11 gennaio 2024
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2010, n. 21955
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 259
- Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 6520
- Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 3778
- Articolo 6 della Legge 4 luglio 1950, n. 454
- Articolo 1 della Legge 22 novembre 1954, n. 1114