Articolo 58 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 57Articolo 59
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11 gennaio 2024
Art. 58. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024