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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5283/21 RG, avente ad oggetto
“lesione personale”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1500/21, pubblicata il 28 Maggio 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 31 Marzo 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 25 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 19 Giugno 2025) e pendente:
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa (gusta procura in atti) dall'avv. Daniele Crisci ( ), con il quale è elettivamente C.F._1 domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
, rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giulio Controparte_1 C.F._2
Chirico ( ) e dall'avv. Stabilito Silvio Lanza ( ), con i quali è C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi di PEC:
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1 Email_3
Appellata
NONCHE'
( e ); _2 C.F._5 Controparte_3 C.F._6
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 25 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'appellante e dell'appellata , a mezzo di note scritte, hanno concluso T_ P_ riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 14 Febbraio 2018 nei confronti di , di e di Parte_1 _2 P_
, esponeva che il 22 Febbraio 2016, alle ore 09:00 circa, si era trovata ferma
[...] Controparte_1 al di fuori della propria abitazione, sita in San Cipriano d'Aversa alla Via Monteverdi n. 6.
In quel frangente la era stata investita dall'autovettura Fiat Punto tg. DN494PX, di proprietà di P_
, guidata da , ed assicurata per la RCA con la compagnia _2 Controparte_3 T_
Il conducente della Fiat Punto, nell'effettuare una manovra di retromarcia, per distrazione, non si era avveduto della presenza della signora , regolarmente ferma al di fuori della propria abitazione. P_
La malcapitata, a seguito della caduta, aveva riportato lesioni, tali da dover essere trasportata immediatamente presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Aversa. Qui era stata effettuata la seguente diagnosi: “frattura scomposta e diastasata del terzo medio della diafisi omerale dx;
frattura della testa omerale, con prognosi di giorni 30”.
Il sinistro si era verificato per l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Punto, il quale non aveva prestato la dovuta attenzione durante la manovra.
aveva avanzato formale richiesta di risarcimento dei danni subìti, nei confronti Controparte_1 dell'assicuratrice ai sensi degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05 (in particolare, la Fiat Punto T_ era assicurata in forza di polizza RCA n. N00116102864182).
Quindi, una volta rimasta inevasa la richiesta bonaria di risarcimento danni, e previo esperimento della negoziazione assistita, la aveva convenuto i corresponsabili dinanzi al Tribunale di Napoli Nord. P_
Pertanto la danneggiata chiedeva di dichiararsi responsabili – nella causazione del sinistro oggetto di causa
– i signori e (rispettivamente proprietaria e conducente del veicolo Fiat Punto _2 Controparte_3 tg. DN494PX); per l'effetto, condannarsi in solido la il e la compagnia al _2 P_ T_ risarcimento, in favore della , di tutti i danni dalla medesima patiti – danno biologico P_ permanente, ITT ed ITP, danno morale ed esistenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria (nella misura da quantificarsi in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU medico-legale); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la compagnia , eccependo l'improcedibilità della domanda, per non avere Controparte_4 fornito parte istante la prova documentale dell'esperimento della negoziazione assistita;
nonché eccepiva l'improponibilità della domanda, per la non corretta ed intempestiva costituzione in mora della compagnia assicuratrice.
2 Nel merito, chiedeva di rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata. Parte_1
Dal canto loro gli altri convenuti, e cioè e , restavano contumaci. _2 Controparte_3
[... All'udienza del 17 Settembre 2019 veniva raccolto l'interrogatorio formale del convenuto contumace
; altresì veniva sentito il teste . P_ Testimone_1
Nel corso del primo grado veniva anche espletata CTU medico-legale, sulla persona di P_
(cfr. l'elaborato depositato dall'ausiliario in data 4 Gennaio 2020).
[...]
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Napoli Nord, a mezzo della sentenza n. 1500/21, pubblicata il
28 Maggio 2021.
Il G.M. ha accertato la responsabilità del conducente per il sinistro occorso, ed altresì ha ritenuto P_ operante la polizza stipulata dalla proprietaria . T_ _2
Dunque il Giudice Monocratico:
[... A) In accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato l'esclusiva responsabilità di e di _2
, per il sinistro occorso a in data 22 Febbraio 2016; P_ Controparte_1
B) Ha condannato in solido , e al pagamento, in favore di _2 Controparte_3 Parte_1
, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di euro 88.285,00, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria;
C) Ha condannato in solido , e al pagamento delle spese del _2 Controparte_3 Parte_1 giudizio in favore di – spese liquidate in euro 1.000,00 per esborsi ed euro 25.000,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giulio
Chirico e dell'avv. Stabilito Silvio Lanza;
D) Infine, ha definitivamente posto a carico dei convenuti le spese dell'espletata CTU medico-legale.
In particolare il primo giudicante ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, nonché le risultanze dell'interrogatorio formale del convenuto . Controparte_3
Il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto confermata la dinamica del sinistro, così come descritta in citazione, ed ha accertato l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Punto.
Sotto il profilo del quantum debeatur, il primo giudicante ha liquidato il danno biologico permanente, nonché l'Inabilità Temporanea (Totale e Parziale). Altresì si è provveduto all'aumento per la personalizzazione, ed all'ulteriore liquidazione del danno estetico (in adesione alle risultanze della CTU).
In modo più analitico, si osserva come il Tribunale abbia integralmente aderito alle conclusioni del ctu medico-legale. Da qui l'attribuzione di 50 gg. di Inabilità Temporanea Totale, nonché di giorni 240 di
Inabilità Temporanea Parziale (di cui i primi gg. 120 al 50 %, e gli ulteriori gg. 120 al 25 %).
Il danno biologico permanente è stato determinato nella misura del 20 %.
Il G.M. di Napoli Nord ha applicato le tabelle milanesi del 2018, vigenti al momento della pubblicazione della pronuncia.
Quindi, a titolo di Inabilità Temporanea (Totale e Parziale) è stata liquidata la somma di euro 13.720,00.
A titolo di danno biologico permanente (considerato che la danneggiata aveva 79 anni di età al P_ momento del sinistro), è stato liquidato l'importo di euro 74.565,00. Il Tribunale ha scritto che (in tale cifra)
3 era ricompreso anche l'aumento per la personalizzazione (pur non avendo precisato l'entità del riconosciuto aumento).
Si è addivenuti in tal modo all'importo complessivo di euro 88.285,00 (appunto, euro 74.565,00 + euro
13.720,00).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la compagnia , con citazione Controparte_4 notificata in date 15 e 20 Dicembre 2021 nei confronti di , ed ancora nei confronti di Controparte_1
e di . _2 Controparte_3
La società appellante lamenta l'erroneità della sentenza, per non essersi il primo Giudice pronunciato sull'eccezione di improcedibilità della domanda;
per erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale. Controparte_3
Altresì si duole del mancato accertamento della colpa concorrente della danneggiata T_
; nonché si duole di una acritica adesione alle conclusioni espresse nella CTU medico-legale. P_
Quindi chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, T_ dichiararsi improcedibile la domanda attorea, e comunque rigettarsi la stessa nel merito, in quanto infondata.
In via subordinata, riconoscersi il concorso di colpa della danneggiata . Controparte_1
In via ulteriormente subordinata, sotto il profilo del quantum debeatur, chiede escludersi il T_ danno morale.
Inoltre la assicuratrice si duole del fatto che il Tribunale abbia acriticamente aderito alla CTU, anche laddove l'ausiliario, erroneamente, ha attribuito una autonoma percentuale per il danno estetico, in via ulteriore rispetto al danno biologico permanente, già riconosciuto per le patite lesioni.
In tale contesto, lamenta anche il riconosciuto aumento per la personalizzazione. T_
Nell'atto di gravame, ha anche dedotto di avere effettuato i versamenti, in esecuzione di Parte_1 quanto statuito dal primo giudicante.
In particolare, ha dedotto di avere versato la somma di euro 89.728,00 in favore di;
Controparte_1 nonché (con riferimento alle spese del primo grado) ha dedotto di avere versato l'importo di euro
31.426,20 in favore dell'avv. Stabilito Silvio Lanza, co-difensore distrattario dell'attrice . P_
Pertanto – pedissequamente all'invocato accoglimento dell'appello – chiede anche che T_
e l'avv. Stabilito Silvio Lanza, rispettivamente, siano condannati alla restituzione degli Controparte_1 importi testè indicati.
Si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_1
Dal canto loro, gli appellati e sono rimasti contumaci anche nel presente _2 Controparte_3 grado.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 31 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 25 Marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellata ), la causa è stata dalla Corte riservata per la T_ P_ decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 In via preliminare, osserva il Collegio come l'appello di , nella sostanza, sia rivolto nei Parte_1 confronti della sola . Appunto, il gravame è stato notificato anche al ed alla Controparte_1 P_
per ragioni di litisconsorzio processuale. _2
Ed anzi, per omessa impugnazione, la pronuncia del Tribunale è divenuta irrevocabile, con riferimento al rapporto processuale tra la creditrice da un lato e, dall'altro, i signori e P_ Controparte_3 _2
(condebitori solidali non impugnanti, ed anzi rimasti contumaci anche nel presente grado).
[...]
Ciò premesso, è d'uopo esaminare l'appello di (gravame appunto inerente, esclusivamente, Parte_1 al rapporto processuale tra la compagnia assicuratrice e la danneggiata ). P_
si duole, in primo luogo, dell'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di Parte_1 improcedibilità sollevata dalla medesima compagnia, per irregolarità della costituzione in mora.
L'odierna impugnante ribadisce come l'unica richiesta di risarcimento danni sarebbe stata inoltrata dalla
PO in data 20 Aprile 2016; al contrario, la documentazione clinica, ed in particolare il certificato di avvenuta guarigione, riportava una data successiva.
Da qui l'eccezione di irritualità della richiesta, ostando all'accertamento del danno ed alla sua valutazione.
La censura è priva di pregio.
Invero, il combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni) va interpretato, alla luce del generale principio della validità degli atti e del raggiungimento dello scopo.
In questo senso, l'idoneità della richiesta stragiudiziale di risarcimento sussiste quand'anche questa sia priva di alcuni elementi richiesti dalla Legge, laddove le carenze non impediscano in concreto l'accertamento dei fatti e delle responsabilità, nonché la stima del danno.
Ciò premesso, correttamente il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha implicitamente ritenuto perfezionato lo scopo legale della costituzione in mora dell'assicuratrice T_
Senz'altro già con la prima raccomandata a/r del 22 Aprile 2016, avente numero 149171252165 ed oggetto
“richiesta di risarcimento danni”, la compagnia è stata resa edotta dei termini del contendere, T_ della dinamica del sinistro, dei dati anagrafici e reddituali della danneggiata, dei dati anagrafici del conducente e del proprietario del veicolo, ed ancora degli estremi della polizza RCA.
Tutto questo, pur non essendo stati allegati né la cartella clinica né il certificato di avvenuta guarigione.
In altre parole, è stata garantita sin da subito una potenziale discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità. Ergo, l'assicuratrice è stata posta nelle condizioni di accertare in concreto il T_ danno e di formulare un'offerta (cfr. Cass. civ., nn. 19354/16; 15445/21).
Significativamente ha risposto alla racc.ta del 22.4.2016, limitandosi a chiedere Parte_1
l'integrazione dei dati trasmessi, a mezzo dell'inoltro del “certificato di avvenuta guarigione”.
Ebbene la danneggiata vi ha provveduto, a mezzo di una seconda raccomandata, inoltrata il 28 Giugno
2017, ed avente numero 149168096968.
A questo punto, è rimasta inerte, e non ha dato riscontri, rispetto alla richiesta della T_ danneggiata di effettuazione di una visita medica. P_
In conclusione – stanti le esaustive informazioni rese dalla danneggiata – non vi era alcun ostacolo all'attività di accertamento di T_
5 Con ulteriore motivo di gravame, si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto confermata la T_ dinamica del sinistro riferita in citazione, soltanto alla luce dell'unica testimonianza resa e dell'interrogatorio formale del conducente . Controparte_3
Ad avviso della compagnia assicuratrice la testimonianza di sarebbe oltremodo generica Testimone_1
e vaga.
La doglianza non può essere condivisa.
Invero il teste (sentito all'udienza del 17 Settembre 2019) ha chiarito esattamente la dinamica Tes_1 del sinistro riferito in citazione, precisando quanto segue:
La Via Monteverdi di San Cipriano d'Aversa è una strada senza sbocco. Il teste ha visto un'autovettura Fiat
Punto di colore nero che usciva in retromarcia. Vi era una signora anziana di circa ottanta anni, che stava ferma fuori al portone della sua abitazione. La signora era sola;
a bordo della Fiat Punto vi era soltanto il conducente.
Il teste ha anche urlato (insieme ad un'altra persona), al fine di attirare l'attenzione del conducente della
Fiat Punto. Tuttavia l'autovettura ha investito il pedone in retromarcia, colpendo l'anziana donna sul suo lato sinistro. Di conseguenza la persona investita è caduta a terra sul lato destro. Il teste, unitamente al conducente della Fiat Punto ed al figlio della signora (che è uscito dall'abitazione), ha soccorso la malcapitata, che è stata accompagnata in ospedale dal conducente della Punto.
La vittima lamentava forti dolori al lato destro, e specificamente alla spalla destra.
Il teste si trovava a circa 5/6 metri di distanza dalla signora. Inoltre si è trattato della prima volta Tes_1 in cui il ha reso testimonianza in un sinistro stradale. Tes_1
Orbene, il Collegio ritiene che la testimonianza non sia affatto generica, ed anzi con dovizia di particolari la stessa conferma la dinamica del sinistro, come descritta in citazione.
La prospettazione attorea è stata ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni confessorie, rese, sempre all'udienza del 17.9.2019, dal convenuto contumace , conducente della Fiat Punto. Controparte_3
A fronte degli elementi sin qui delineati, non è emersa alcuna circostanza di segno contrario, tale da
“alleggerire” la responsabilità del conducente;
in particolare, non risulta l'eccezionalità e necessità della manovra dell'automobilista; né può parlarsi di imprevedibilità ed intrinseca pericolosità del movimento della danneggiata . P_
Quindi – contrariamente a quanto dedotto dall'odierna appellante – non vi è alcun profilo di colpa concorrente, a carico della . P_
Invero, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata degli artt. 2054 cc. e 1227 cc. comporta che si proceda ad un analitico accertamento delle rispettive colpe, in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (cfr., ex multis,
Cass. civ., n. 2433/24).
E' incontestato che la danneggiata fosse ferma dinanzi alla propria abitazione, in un vicolo per altro cieco, non abitualmente soggetto a traffico (e nel quale, pertanto, le vetture circolano a moderata velocità).
Il tutto, in un contesto in cui la (avente 78 anni di età alla data del sinistro) non poteva contare P_ su prontezza di riflessi e rapidità di movimento (caratteristiche utili per schivare il pericolo imminente).
Par In definitiva – contrariamente alla principale richiesta della odierna appellante – la sentenza del G.M. di
Napoli Nord va confermata, sotto il profilo dell'an debeatur. Resta quindi confermata la responsabilità
6 esclusiva (in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa) del conducente e della Controparte_3 proprietaria . _2
A questo punto, vanno esaminate le doglianze di parte appellante, inerenti al profilo del quantum debeatur.
si duole di un'acritica ed errata adesione alle risultanze della CTU medica di primo grado, Parte_1 depositata in data 4 Gennaio 2020 dall'ausiliario dott. . Persona_1
Per costante giurisprudenza il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del ctu (il quale abbia tenuto conto, nella relazione, dei rilievi dei consulenti di parte), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Ciò premesso il Giudice di merito non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte.
Tali allegazioni restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione;
invero le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal ctu, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 12195/24).
Nel caso di specie il ctu ha preso espressamente in considerazione le osservazioni espresse dal Per_1 dott. (consulente di parte della convenuta , giungendo a confermare le proprie tesi Per_2 T_ originarie.
Una volta ribadita la correttezza dell'approccio seguito dal ctu di primo grado, si impone l'esame delle specifiche censure, mosse dalla compagnia in materia di quantificazione dei danni. T_
L'odierna appellante non contesta l'applicazione delle tabelle milanesi edizione del 2018, all'epoca vigenti.
Piuttosto, censura i seguenti profili: Parte_1
l'autonoma liquidazione del danno morale, seppur in assenza di prova;
il riconosciuto aumento per la personalizzazione (pur non sussistendo circostanze di fatto, tali da giustificare tale pretesa);
la liquidazione del c.d. danno estetico, pur in assenza di supporto probatorio (in particolare, Parte_1 sostiene che non si dovesse procedere al riconoscimento di un quid pluris a titolo di danno estetico, in aggiunta al perimetro specifico del vero e proprio danno biologico permanente).
La Corte osserva quanto segue.
In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008.
Infatti, nell'indicazione dell'importo complessivo del danno biologico permanente, risulta compresa anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo della proporzionalità diretta tra gravità della lesione e l'insorgere di una sofferenza soggettiva.
Il tutto, a condizione che, nel caso concreto, tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova (cfr. Cass. civ., n. 19922/23).
Nel caso di specie, le lesioni patite dalla danneggiata sono state di entità tale, da doversi P_ riconoscere una percentuale proporzionale di danno morale, derivante dalle lesioni medesime.
7 Il Tribunale di Napoli Nord ha correttamente applicato le tabelle milanesi aggiornate al Marzo 2018 (tabelle vigenti all'epoca di pubblicazione della sentenza di prime cure), avendo esse un carattere unitario, ed essendo già omnicomprensive tanto del danno dinamico-relazionale (danno che si dipana nell'ambito delle relazioni di vita esterne), quanto del danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale, proporzionato alle lesioni).
Significativamente le ultime edizioni delle tabelle milanesi (proprio a far tempo dall'edizione del 2018), anche sotto il profilo visivo, per ogni importo riconosciuto a titolo di danno biologico permanente, indicano la componente del danno dinamico-relazionale, e la componente del danno morale (o da sofferenza soggettiva interiore).
Pertanto, del tutto correttamente, in favore della danneggiata è stato riconosciuto anche il P_ danno morale.
Al contrario, a giusta ragione la compagnia si duole dell'erroneo riconoscimento dell'aumento T_ per la personalizzazione.
Invero, la personalizzazione va riconosciuta solo a seguito dell'accertamento di circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da una simile menomazione.
La prova deve essere rigorosa.
Se così non fosse, si andrebbe a liquidare due volte lo stesso danno, ovvero il soggettivo-interiore, prima come pregiudizio alla salute e, poi, ancora, a titolo di aumento per la personalizzazione.
Ebbene, nel caso di specie il G.M. non ha affatto motivato la ragione del riconoscimento della personalizzazione.
Né ha allegato le circostanze eccezionali e specifiche, che giustificavano una Controparte_1 personalizzazione del danno.
Pertanto, in parziale accoglimento del gravame, l'aumento per la personalizzazione va espunto dal totale liquidato.
Resta da esaminare la doglianza, inerente all'operata liquidazione del c.d. danno estetico (quale voce aggiuntiva, rispetto al vero e proprio danno biologico permanente).
Precisamente il ctu di primo grado, nel suo elaborato, ha riconosciuto il 10 % di danno biologico permanente, per frattura scomposta omero bifocale, con riduzione dei movimenti di circa 2/3 della articolazione scapolo-omerale destra, in destrimane…
Altresì l'ausiliario ha riconosciuto un ulteriore 6 %, per la neuroaprassia del nervo radiale, con ripresa subtotale per analogia diretta e valutazione proporzionale con la lesione del nervo radiale al terzo medio.
A questo 16 % il ctu ha aggiunto ulteriori cinque punti percentuali, per gli esiti cicatriziali al braccio destro, in quanto deturpanti l'estetica (ecco il riconoscimento come quid pluris del danno estetico, oggetto di Par censura da parte della odierna appellante).
Si è quindi addivenuti ad una percentuale complessiva del 21 %, con arrotondamento per difetto al 20 %, prospettato dal medesimo ausiliario. Ed infatti il Tribunale, in adesione alle indicazioni del ctu, ha liquidato il 20 %.
Il motivo in oggetto (inerente alla liquidazione del danno estetico, in sostanza quale voce aggiuntiva rispetto al vero e proprio danno biologico permanente) è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
8 Per costante giurisprudenza, i postumi di carattere estetico, conseguenti ad un fatto lesivo della persona, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, solo ed esclusivamente quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare.
In tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico (cfr., tra le altre, Cass. civ. nn. 14246/20; 7492/07; n. 21716/13).
Nel caso di specie, l'attrice (anche considerata l'età avanzata al momento del verificarsi del P_ sinistro) non ha allegato alcunchè, sotto il profilo testè evidenziato.
Effettivamente, ad avviso del Collegio, il G.M. di Napoli Nord ha errato nell'aderire all'iter logico seguito dal ctu.
In sostanza, non può condividersi l'operazione svolta dall'ausiliario medico-legale, laddove ha ricondotto il danno estetico nell'ambito del danno non patrimoniale, sommandolo alla percentuale già riconosciuta per le patite lesioni.
La voce di danno non può essere riconosciuta neppure a titolo di danno patrimoniale, per carenza di prova.
In definitiva, il danno biologico permanente patito dalla va rideterminato nella misura del 16 P_
%: trattasi della sommatoria del 10 % (dovuto alla frattura scomposta dell'omero bifocale, con riduzione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale di circa 2/3), e dell'ulteriore 6 % (dovuto alla neuroaprassia del nervo radiale, ed alla lesione del nervo radiale al terzo medio).
E' d'uopo ritenere la congruità di tale percentuale, anche in quanto idonea a ricomprendere gli esiti cicatriziali post-chirurgici al braccio destro.
Invece, non può condividersi il ctu di primo grado, laddove ha ritenuto di liquidare un ulteriore 5 % a titolo di danno estetico (come già osservato, il complessivo 21 % era stato arrotondato per difetto al 20 %).
Appunto, parte attrice avrebbe dovuto sussumere il preteso danno estetico nella sfera del danno patrimoniale (ebbene, si ribadisce come, sul punto, non sia stato per nulla assolto l'onere probatorio).
Pertanto, si impone la rideterminazione del danno biologico permanente, secondo la percentuale del 16 %, applicando le vigenti tabelle milanesi, edite il 5 Giugno 2024.
Peraltro, è d'uopo considerare come la , al momento del sinistro, in realtà avesse 78 anni di età, P_
e non 79 anni.
Quindi, si addiviene all'importo complessivo di euro 43.263,00.
In coerenza con quanto sopra osservato, e diversamente dal primo giudicante, non va accordato alcun aumento per la personalizzazione.
Peraltro, come indicano le medesime tabelle milanesi, l'importo di euro 43.263,00 è la risultante della sommatoria di euro 32.775,00 (cifra espressiva della componente del danno dinamico-relazionale), e di euro 10.488,00 (cifra espressiva della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, alias il danno morale).
Alla cifra di euro 43.263,00 va sommato l'importo di euro 13.720,00, determinato dal primo Giudice a titolo di Inabilità Temporanea (Totale e Parziale).
Appunto, non ha specificamente impugnato la liquidazione dell'Inabilità Temporanea. Parte_1
9 Si addiviene, in tal modo, a complessivi euro 56.983,00 (appunto, euro 43.263,00 + euro 13.720,00).
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure, va dichiarato che è tenuta al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento danni, della somma di euro 56.983,00 (anzichè gli euro 88.285,00 che erano stati riconosciuti dal Tribunale).
Per il resto, si precisa fin da ora come la sentenza di primo grado debba essere confermata, laddove le spese dell'espletata CTU sono state poste a carico della compagnia (in solido con T_ P_
e ).
[...] _2
Inoltre, risulta fondata la domanda restitutoria, avanzata dall'appellante a mezzo dell'appello T_ notificato il 15 Dicembre 2021.
In particolare, risulta per tabulas come , in data 14 Giugno 2021, a mezzo di bonifico Parte_1 bancario, abbia versato in favore della la somma di euro 89.728,00 (quindi, il versamento è P_ stato effettuato alcuni giorni dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure).
Ergo, deve essere condannata alla restituzione, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 32.745,00 (euro 89.728,00 – euro 56.983,00), oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.
Peraltro, fin da ora si precisa come non possa trovare accoglimento l'istanza, con cui chiede che T_
l'avv. Stabilito Silvio Lanza (co-difensore distrattario della ) sia condannato alla restituzione P_ dell'importo di euro 31.426,20 (appunto, trattasi di versamento esecutivo della sentenza di primo grado, che non è stato documentato).
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado, tra e Parte_1 Controparte_1
Con riferimento al rapporto processuale tra e la , il parziale accoglimento T_ P_ dell'appello comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Appunto, si assiste ad una sensibile riduzione dell'importo riconosciuto alla a titolo di P_ risarcimento danni (da euro 88.285,00 ad euro 56.983,00).
Si resta nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, e tuttavia l'importo definitivamente riconosciuto a titolo di risarcimento danni si colloca nella fascia bassa dello scaglione in oggetto.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione di ufficio.
In altri termini, con riferimento alle spese del primo grado va confermata l'integrale soccombenza di tuttavia il compenso professionale deve essere rapportato al quantum risarcibile, T_ definitivamente accertato nella misura di euro 56.983,00 (anziché euro 88.285,00).
Del resto, risulta assolutamente incongruo l'importo di euro 25.000,00, riconosciuto dal Tribunale a titolo di compensi professionali, considerato che eccede il compenso massimo previsto dallo scaglione di riferimento, pari ad euro 21.155,00.
10 Dunque, risulta equo e congruo determinare il compenso professionale per il primo grado, spettante alla
(restando nell'ambito dello scaglione tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), in una misura P_ coerente con il quantum risarcibile di euro 56.983,00, quantum orientato verso i minimi di scaglione.
Pertanto, a titolo di compensi del primo grado, attestandosi sui valori minimi, si liquida l'importo di euro
7.052,00.
A titolo di esborsi, è d'uopo confermare l'importo di euro 1.000,00, statuito dal Tribunale.
Ricorrono i presupposti per concedere il provvedimento di distrazione, in favore dei codifensori avv. Giulio
Chirico ed avv. Stabilito Silvio Lanza.
Rimane da statuire sulle spese del presente grado.
Le spese del grado seguono la parziale soccombenza di . Parte_1
Da un lato si osserva come l'importo (al cui pagamento è tenuta , a titolo di risarcimento Parte_1 danni) risulti sensibilmente ridotto, rispetto al primo grado.
D'altro canto si registra la parziale soccombenza della compagnia odierna appellante, considerato che, in primis, aveva chiesto l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
Di conseguenza vince le spese del grado in misura della metà; per la residua metà si Controparte_1 impone la compensazione delle spese medesime tra le parti.
Anche in questo caso si deve tenere conto di un importo risarcitorio che si colloca intorno ai minimi dello scaglione, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Quindi, per quel che concerne il compenso professionale del presente grado, appare congruo (“a monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione per la metà) attestarsi sui valori minimi, previsti dallo scaglione di riferimento.
Di conseguenza, al netto della compensazione per la metà, a titolo di compensi professionali del presente grado, si liquida, in favore di , l'importo di euro 3.580,00. Controparte_1
Va liquidato il compenso non soltanto inerente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche quello relativo alla fase istruttoria.
Invero, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Anche per il presente grado, deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Giulio
Chirico e dell'avv. Stabilito Silvio Lanza.
Infine, non vi sono provvedimenti da adottare (sulle spese del presente grado), tra gli appellati contumaci e da un lato e, dall'altro, le restanti parti. Infatti, come già sopra Controparte_3 _2 accennato, non è stata proposta nel presente grado alcuna domanda nei confronti del e della P_
(appunto, il gravame è stato loro notificato per mere esigenze di litisconsorzio processuale). _2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di (gravame notificato anche a Parte_1 Controparte_1 _2
11 e ), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1500/21, pubblicata il 28 Maggio Controparte_3
2021, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di prime cure
(nonché in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado da ), Controparte_1
A1) Dichiara che è tenuta al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento danni (per il sinistro oggetto di causa), della somma di euro 56.983,00, già comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria (anzichè gli euro 88.285,00 che erano stati riconosciuti dal
Tribunale);
A2) Condanna alla restituzione, in favore di , della somma di euro Controparte_1 Parte_1
32.745,00, importo eccedente versato in data 14 Giugno 2021 (euro 89.728,00 – euro 56.983,00), oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza;
B) Condanna al pagamento delle spese del primo grado in favore di Parte_1
, spese che liquida in euro 1.000,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Stabilito Silvio Lanza e dell'avv. Giulio Chirico;
C) Condanna al pagamento della metà delle spese del presente grado in favore Parte_1 di – metà che liquida in euro 3.580,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e Controparte_1 rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Stabilito Silvio Lanza e dell'avv. Giulio Chirico;
dichiara compensate le spese del presente grado tra le medesime parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5283/21 RG, avente ad oggetto
“lesione personale”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1500/21, pubblicata il 28 Maggio 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 31 Marzo 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 25 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 19 Giugno 2025) e pendente:
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa (gusta procura in atti) dall'avv. Daniele Crisci ( ), con il quale è elettivamente C.F._1 domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
, rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giulio Controparte_1 C.F._2
Chirico ( ) e dall'avv. Stabilito Silvio Lanza ( ), con i quali è C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_2
1 Email_3
Appellata
NONCHE'
( e ); _2 C.F._5 Controparte_3 C.F._6
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 25 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'appellante e dell'appellata , a mezzo di note scritte, hanno concluso T_ P_ riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 14 Febbraio 2018 nei confronti di , di e di Parte_1 _2 P_
, esponeva che il 22 Febbraio 2016, alle ore 09:00 circa, si era trovata ferma
[...] Controparte_1 al di fuori della propria abitazione, sita in San Cipriano d'Aversa alla Via Monteverdi n. 6.
In quel frangente la era stata investita dall'autovettura Fiat Punto tg. DN494PX, di proprietà di P_
, guidata da , ed assicurata per la RCA con la compagnia _2 Controparte_3 T_
Il conducente della Fiat Punto, nell'effettuare una manovra di retromarcia, per distrazione, non si era avveduto della presenza della signora , regolarmente ferma al di fuori della propria abitazione. P_
La malcapitata, a seguito della caduta, aveva riportato lesioni, tali da dover essere trasportata immediatamente presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Aversa. Qui era stata effettuata la seguente diagnosi: “frattura scomposta e diastasata del terzo medio della diafisi omerale dx;
frattura della testa omerale, con prognosi di giorni 30”.
Il sinistro si era verificato per l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Punto, il quale non aveva prestato la dovuta attenzione durante la manovra.
aveva avanzato formale richiesta di risarcimento dei danni subìti, nei confronti Controparte_1 dell'assicuratrice ai sensi degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05 (in particolare, la Fiat Punto T_ era assicurata in forza di polizza RCA n. N00116102864182).
Quindi, una volta rimasta inevasa la richiesta bonaria di risarcimento danni, e previo esperimento della negoziazione assistita, la aveva convenuto i corresponsabili dinanzi al Tribunale di Napoli Nord. P_
Pertanto la danneggiata chiedeva di dichiararsi responsabili – nella causazione del sinistro oggetto di causa
– i signori e (rispettivamente proprietaria e conducente del veicolo Fiat Punto _2 Controparte_3 tg. DN494PX); per l'effetto, condannarsi in solido la il e la compagnia al _2 P_ T_ risarcimento, in favore della , di tutti i danni dalla medesima patiti – danno biologico P_ permanente, ITT ed ITP, danno morale ed esistenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria (nella misura da quantificarsi in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU medico-legale); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la compagnia , eccependo l'improcedibilità della domanda, per non avere Controparte_4 fornito parte istante la prova documentale dell'esperimento della negoziazione assistita;
nonché eccepiva l'improponibilità della domanda, per la non corretta ed intempestiva costituzione in mora della compagnia assicuratrice.
2 Nel merito, chiedeva di rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata. Parte_1
Dal canto loro gli altri convenuti, e cioè e , restavano contumaci. _2 Controparte_3
[... All'udienza del 17 Settembre 2019 veniva raccolto l'interrogatorio formale del convenuto contumace
; altresì veniva sentito il teste . P_ Testimone_1
Nel corso del primo grado veniva anche espletata CTU medico-legale, sulla persona di P_
(cfr. l'elaborato depositato dall'ausiliario in data 4 Gennaio 2020).
[...]
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Napoli Nord, a mezzo della sentenza n. 1500/21, pubblicata il
28 Maggio 2021.
Il G.M. ha accertato la responsabilità del conducente per il sinistro occorso, ed altresì ha ritenuto P_ operante la polizza stipulata dalla proprietaria . T_ _2
Dunque il Giudice Monocratico:
[... A) In accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato l'esclusiva responsabilità di e di _2
, per il sinistro occorso a in data 22 Febbraio 2016; P_ Controparte_1
B) Ha condannato in solido , e al pagamento, in favore di _2 Controparte_3 Parte_1
, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di euro 88.285,00, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria;
C) Ha condannato in solido , e al pagamento delle spese del _2 Controparte_3 Parte_1 giudizio in favore di – spese liquidate in euro 1.000,00 per esborsi ed euro 25.000,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giulio
Chirico e dell'avv. Stabilito Silvio Lanza;
D) Infine, ha definitivamente posto a carico dei convenuti le spese dell'espletata CTU medico-legale.
In particolare il primo giudicante ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, nonché le risultanze dell'interrogatorio formale del convenuto . Controparte_3
Il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto confermata la dinamica del sinistro, così come descritta in citazione, ed ha accertato l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Punto.
Sotto il profilo del quantum debeatur, il primo giudicante ha liquidato il danno biologico permanente, nonché l'Inabilità Temporanea (Totale e Parziale). Altresì si è provveduto all'aumento per la personalizzazione, ed all'ulteriore liquidazione del danno estetico (in adesione alle risultanze della CTU).
In modo più analitico, si osserva come il Tribunale abbia integralmente aderito alle conclusioni del ctu medico-legale. Da qui l'attribuzione di 50 gg. di Inabilità Temporanea Totale, nonché di giorni 240 di
Inabilità Temporanea Parziale (di cui i primi gg. 120 al 50 %, e gli ulteriori gg. 120 al 25 %).
Il danno biologico permanente è stato determinato nella misura del 20 %.
Il G.M. di Napoli Nord ha applicato le tabelle milanesi del 2018, vigenti al momento della pubblicazione della pronuncia.
Quindi, a titolo di Inabilità Temporanea (Totale e Parziale) è stata liquidata la somma di euro 13.720,00.
A titolo di danno biologico permanente (considerato che la danneggiata aveva 79 anni di età al P_ momento del sinistro), è stato liquidato l'importo di euro 74.565,00. Il Tribunale ha scritto che (in tale cifra)
3 era ricompreso anche l'aumento per la personalizzazione (pur non avendo precisato l'entità del riconosciuto aumento).
Si è addivenuti in tal modo all'importo complessivo di euro 88.285,00 (appunto, euro 74.565,00 + euro
13.720,00).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la compagnia , con citazione Controparte_4 notificata in date 15 e 20 Dicembre 2021 nei confronti di , ed ancora nei confronti di Controparte_1
e di . _2 Controparte_3
La società appellante lamenta l'erroneità della sentenza, per non essersi il primo Giudice pronunciato sull'eccezione di improcedibilità della domanda;
per erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale. Controparte_3
Altresì si duole del mancato accertamento della colpa concorrente della danneggiata T_
; nonché si duole di una acritica adesione alle conclusioni espresse nella CTU medico-legale. P_
Quindi chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, T_ dichiararsi improcedibile la domanda attorea, e comunque rigettarsi la stessa nel merito, in quanto infondata.
In via subordinata, riconoscersi il concorso di colpa della danneggiata . Controparte_1
In via ulteriormente subordinata, sotto il profilo del quantum debeatur, chiede escludersi il T_ danno morale.
Inoltre la assicuratrice si duole del fatto che il Tribunale abbia acriticamente aderito alla CTU, anche laddove l'ausiliario, erroneamente, ha attribuito una autonoma percentuale per il danno estetico, in via ulteriore rispetto al danno biologico permanente, già riconosciuto per le patite lesioni.
In tale contesto, lamenta anche il riconosciuto aumento per la personalizzazione. T_
Nell'atto di gravame, ha anche dedotto di avere effettuato i versamenti, in esecuzione di Parte_1 quanto statuito dal primo giudicante.
In particolare, ha dedotto di avere versato la somma di euro 89.728,00 in favore di;
Controparte_1 nonché (con riferimento alle spese del primo grado) ha dedotto di avere versato l'importo di euro
31.426,20 in favore dell'avv. Stabilito Silvio Lanza, co-difensore distrattario dell'attrice . P_
Pertanto – pedissequamente all'invocato accoglimento dell'appello – chiede anche che T_
e l'avv. Stabilito Silvio Lanza, rispettivamente, siano condannati alla restituzione degli Controparte_1 importi testè indicati.
Si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_1
Dal canto loro, gli appellati e sono rimasti contumaci anche nel presente _2 Controparte_3 grado.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 31 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 25 Marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellata ), la causa è stata dalla Corte riservata per la T_ P_ decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 In via preliminare, osserva il Collegio come l'appello di , nella sostanza, sia rivolto nei Parte_1 confronti della sola . Appunto, il gravame è stato notificato anche al ed alla Controparte_1 P_
per ragioni di litisconsorzio processuale. _2
Ed anzi, per omessa impugnazione, la pronuncia del Tribunale è divenuta irrevocabile, con riferimento al rapporto processuale tra la creditrice da un lato e, dall'altro, i signori e P_ Controparte_3 _2
(condebitori solidali non impugnanti, ed anzi rimasti contumaci anche nel presente grado).
[...]
Ciò premesso, è d'uopo esaminare l'appello di (gravame appunto inerente, esclusivamente, Parte_1 al rapporto processuale tra la compagnia assicuratrice e la danneggiata ). P_
si duole, in primo luogo, dell'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di Parte_1 improcedibilità sollevata dalla medesima compagnia, per irregolarità della costituzione in mora.
L'odierna impugnante ribadisce come l'unica richiesta di risarcimento danni sarebbe stata inoltrata dalla
PO in data 20 Aprile 2016; al contrario, la documentazione clinica, ed in particolare il certificato di avvenuta guarigione, riportava una data successiva.
Da qui l'eccezione di irritualità della richiesta, ostando all'accertamento del danno ed alla sua valutazione.
La censura è priva di pregio.
Invero, il combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni) va interpretato, alla luce del generale principio della validità degli atti e del raggiungimento dello scopo.
In questo senso, l'idoneità della richiesta stragiudiziale di risarcimento sussiste quand'anche questa sia priva di alcuni elementi richiesti dalla Legge, laddove le carenze non impediscano in concreto l'accertamento dei fatti e delle responsabilità, nonché la stima del danno.
Ciò premesso, correttamente il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha implicitamente ritenuto perfezionato lo scopo legale della costituzione in mora dell'assicuratrice T_
Senz'altro già con la prima raccomandata a/r del 22 Aprile 2016, avente numero 149171252165 ed oggetto
“richiesta di risarcimento danni”, la compagnia è stata resa edotta dei termini del contendere, T_ della dinamica del sinistro, dei dati anagrafici e reddituali della danneggiata, dei dati anagrafici del conducente e del proprietario del veicolo, ed ancora degli estremi della polizza RCA.
Tutto questo, pur non essendo stati allegati né la cartella clinica né il certificato di avvenuta guarigione.
In altre parole, è stata garantita sin da subito una potenziale discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità. Ergo, l'assicuratrice è stata posta nelle condizioni di accertare in concreto il T_ danno e di formulare un'offerta (cfr. Cass. civ., nn. 19354/16; 15445/21).
Significativamente ha risposto alla racc.ta del 22.4.2016, limitandosi a chiedere Parte_1
l'integrazione dei dati trasmessi, a mezzo dell'inoltro del “certificato di avvenuta guarigione”.
Ebbene la danneggiata vi ha provveduto, a mezzo di una seconda raccomandata, inoltrata il 28 Giugno
2017, ed avente numero 149168096968.
A questo punto, è rimasta inerte, e non ha dato riscontri, rispetto alla richiesta della T_ danneggiata di effettuazione di una visita medica. P_
In conclusione – stanti le esaustive informazioni rese dalla danneggiata – non vi era alcun ostacolo all'attività di accertamento di T_
5 Con ulteriore motivo di gravame, si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto confermata la T_ dinamica del sinistro riferita in citazione, soltanto alla luce dell'unica testimonianza resa e dell'interrogatorio formale del conducente . Controparte_3
Ad avviso della compagnia assicuratrice la testimonianza di sarebbe oltremodo generica Testimone_1
e vaga.
La doglianza non può essere condivisa.
Invero il teste (sentito all'udienza del 17 Settembre 2019) ha chiarito esattamente la dinamica Tes_1 del sinistro riferito in citazione, precisando quanto segue:
La Via Monteverdi di San Cipriano d'Aversa è una strada senza sbocco. Il teste ha visto un'autovettura Fiat
Punto di colore nero che usciva in retromarcia. Vi era una signora anziana di circa ottanta anni, che stava ferma fuori al portone della sua abitazione. La signora era sola;
a bordo della Fiat Punto vi era soltanto il conducente.
Il teste ha anche urlato (insieme ad un'altra persona), al fine di attirare l'attenzione del conducente della
Fiat Punto. Tuttavia l'autovettura ha investito il pedone in retromarcia, colpendo l'anziana donna sul suo lato sinistro. Di conseguenza la persona investita è caduta a terra sul lato destro. Il teste, unitamente al conducente della Fiat Punto ed al figlio della signora (che è uscito dall'abitazione), ha soccorso la malcapitata, che è stata accompagnata in ospedale dal conducente della Punto.
La vittima lamentava forti dolori al lato destro, e specificamente alla spalla destra.
Il teste si trovava a circa 5/6 metri di distanza dalla signora. Inoltre si è trattato della prima volta Tes_1 in cui il ha reso testimonianza in un sinistro stradale. Tes_1
Orbene, il Collegio ritiene che la testimonianza non sia affatto generica, ed anzi con dovizia di particolari la stessa conferma la dinamica del sinistro, come descritta in citazione.
La prospettazione attorea è stata ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni confessorie, rese, sempre all'udienza del 17.9.2019, dal convenuto contumace , conducente della Fiat Punto. Controparte_3
A fronte degli elementi sin qui delineati, non è emersa alcuna circostanza di segno contrario, tale da
“alleggerire” la responsabilità del conducente;
in particolare, non risulta l'eccezionalità e necessità della manovra dell'automobilista; né può parlarsi di imprevedibilità ed intrinseca pericolosità del movimento della danneggiata . P_
Quindi – contrariamente a quanto dedotto dall'odierna appellante – non vi è alcun profilo di colpa concorrente, a carico della . P_
Invero, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata degli artt. 2054 cc. e 1227 cc. comporta che si proceda ad un analitico accertamento delle rispettive colpe, in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (cfr., ex multis,
Cass. civ., n. 2433/24).
E' incontestato che la danneggiata fosse ferma dinanzi alla propria abitazione, in un vicolo per altro cieco, non abitualmente soggetto a traffico (e nel quale, pertanto, le vetture circolano a moderata velocità).
Il tutto, in un contesto in cui la (avente 78 anni di età alla data del sinistro) non poteva contare P_ su prontezza di riflessi e rapidità di movimento (caratteristiche utili per schivare il pericolo imminente).
Par In definitiva – contrariamente alla principale richiesta della odierna appellante – la sentenza del G.M. di
Napoli Nord va confermata, sotto il profilo dell'an debeatur. Resta quindi confermata la responsabilità
6 esclusiva (in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa) del conducente e della Controparte_3 proprietaria . _2
A questo punto, vanno esaminate le doglianze di parte appellante, inerenti al profilo del quantum debeatur.
si duole di un'acritica ed errata adesione alle risultanze della CTU medica di primo grado, Parte_1 depositata in data 4 Gennaio 2020 dall'ausiliario dott. . Persona_1
Per costante giurisprudenza il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del ctu (il quale abbia tenuto conto, nella relazione, dei rilievi dei consulenti di parte), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Ciò premesso il Giudice di merito non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte.
Tali allegazioni restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione;
invero le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal ctu, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 12195/24).
Nel caso di specie il ctu ha preso espressamente in considerazione le osservazioni espresse dal Per_1 dott. (consulente di parte della convenuta , giungendo a confermare le proprie tesi Per_2 T_ originarie.
Una volta ribadita la correttezza dell'approccio seguito dal ctu di primo grado, si impone l'esame delle specifiche censure, mosse dalla compagnia in materia di quantificazione dei danni. T_
L'odierna appellante non contesta l'applicazione delle tabelle milanesi edizione del 2018, all'epoca vigenti.
Piuttosto, censura i seguenti profili: Parte_1
l'autonoma liquidazione del danno morale, seppur in assenza di prova;
il riconosciuto aumento per la personalizzazione (pur non sussistendo circostanze di fatto, tali da giustificare tale pretesa);
la liquidazione del c.d. danno estetico, pur in assenza di supporto probatorio (in particolare, Parte_1 sostiene che non si dovesse procedere al riconoscimento di un quid pluris a titolo di danno estetico, in aggiunta al perimetro specifico del vero e proprio danno biologico permanente).
La Corte osserva quanto segue.
In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008.
Infatti, nell'indicazione dell'importo complessivo del danno biologico permanente, risulta compresa anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo della proporzionalità diretta tra gravità della lesione e l'insorgere di una sofferenza soggettiva.
Il tutto, a condizione che, nel caso concreto, tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova (cfr. Cass. civ., n. 19922/23).
Nel caso di specie, le lesioni patite dalla danneggiata sono state di entità tale, da doversi P_ riconoscere una percentuale proporzionale di danno morale, derivante dalle lesioni medesime.
7 Il Tribunale di Napoli Nord ha correttamente applicato le tabelle milanesi aggiornate al Marzo 2018 (tabelle vigenti all'epoca di pubblicazione della sentenza di prime cure), avendo esse un carattere unitario, ed essendo già omnicomprensive tanto del danno dinamico-relazionale (danno che si dipana nell'ambito delle relazioni di vita esterne), quanto del danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale, proporzionato alle lesioni).
Significativamente le ultime edizioni delle tabelle milanesi (proprio a far tempo dall'edizione del 2018), anche sotto il profilo visivo, per ogni importo riconosciuto a titolo di danno biologico permanente, indicano la componente del danno dinamico-relazionale, e la componente del danno morale (o da sofferenza soggettiva interiore).
Pertanto, del tutto correttamente, in favore della danneggiata è stato riconosciuto anche il P_ danno morale.
Al contrario, a giusta ragione la compagnia si duole dell'erroneo riconoscimento dell'aumento T_ per la personalizzazione.
Invero, la personalizzazione va riconosciuta solo a seguito dell'accertamento di circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da una simile menomazione.
La prova deve essere rigorosa.
Se così non fosse, si andrebbe a liquidare due volte lo stesso danno, ovvero il soggettivo-interiore, prima come pregiudizio alla salute e, poi, ancora, a titolo di aumento per la personalizzazione.
Ebbene, nel caso di specie il G.M. non ha affatto motivato la ragione del riconoscimento della personalizzazione.
Né ha allegato le circostanze eccezionali e specifiche, che giustificavano una Controparte_1 personalizzazione del danno.
Pertanto, in parziale accoglimento del gravame, l'aumento per la personalizzazione va espunto dal totale liquidato.
Resta da esaminare la doglianza, inerente all'operata liquidazione del c.d. danno estetico (quale voce aggiuntiva, rispetto al vero e proprio danno biologico permanente).
Precisamente il ctu di primo grado, nel suo elaborato, ha riconosciuto il 10 % di danno biologico permanente, per frattura scomposta omero bifocale, con riduzione dei movimenti di circa 2/3 della articolazione scapolo-omerale destra, in destrimane…
Altresì l'ausiliario ha riconosciuto un ulteriore 6 %, per la neuroaprassia del nervo radiale, con ripresa subtotale per analogia diretta e valutazione proporzionale con la lesione del nervo radiale al terzo medio.
A questo 16 % il ctu ha aggiunto ulteriori cinque punti percentuali, per gli esiti cicatriziali al braccio destro, in quanto deturpanti l'estetica (ecco il riconoscimento come quid pluris del danno estetico, oggetto di Par censura da parte della odierna appellante).
Si è quindi addivenuti ad una percentuale complessiva del 21 %, con arrotondamento per difetto al 20 %, prospettato dal medesimo ausiliario. Ed infatti il Tribunale, in adesione alle indicazioni del ctu, ha liquidato il 20 %.
Il motivo in oggetto (inerente alla liquidazione del danno estetico, in sostanza quale voce aggiuntiva rispetto al vero e proprio danno biologico permanente) è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
8 Per costante giurisprudenza, i postumi di carattere estetico, conseguenti ad un fatto lesivo della persona, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, solo ed esclusivamente quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare.
In tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico (cfr., tra le altre, Cass. civ. nn. 14246/20; 7492/07; n. 21716/13).
Nel caso di specie, l'attrice (anche considerata l'età avanzata al momento del verificarsi del P_ sinistro) non ha allegato alcunchè, sotto il profilo testè evidenziato.
Effettivamente, ad avviso del Collegio, il G.M. di Napoli Nord ha errato nell'aderire all'iter logico seguito dal ctu.
In sostanza, non può condividersi l'operazione svolta dall'ausiliario medico-legale, laddove ha ricondotto il danno estetico nell'ambito del danno non patrimoniale, sommandolo alla percentuale già riconosciuta per le patite lesioni.
La voce di danno non può essere riconosciuta neppure a titolo di danno patrimoniale, per carenza di prova.
In definitiva, il danno biologico permanente patito dalla va rideterminato nella misura del 16 P_
%: trattasi della sommatoria del 10 % (dovuto alla frattura scomposta dell'omero bifocale, con riduzione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale di circa 2/3), e dell'ulteriore 6 % (dovuto alla neuroaprassia del nervo radiale, ed alla lesione del nervo radiale al terzo medio).
E' d'uopo ritenere la congruità di tale percentuale, anche in quanto idonea a ricomprendere gli esiti cicatriziali post-chirurgici al braccio destro.
Invece, non può condividersi il ctu di primo grado, laddove ha ritenuto di liquidare un ulteriore 5 % a titolo di danno estetico (come già osservato, il complessivo 21 % era stato arrotondato per difetto al 20 %).
Appunto, parte attrice avrebbe dovuto sussumere il preteso danno estetico nella sfera del danno patrimoniale (ebbene, si ribadisce come, sul punto, non sia stato per nulla assolto l'onere probatorio).
Pertanto, si impone la rideterminazione del danno biologico permanente, secondo la percentuale del 16 %, applicando le vigenti tabelle milanesi, edite il 5 Giugno 2024.
Peraltro, è d'uopo considerare come la , al momento del sinistro, in realtà avesse 78 anni di età, P_
e non 79 anni.
Quindi, si addiviene all'importo complessivo di euro 43.263,00.
In coerenza con quanto sopra osservato, e diversamente dal primo giudicante, non va accordato alcun aumento per la personalizzazione.
Peraltro, come indicano le medesime tabelle milanesi, l'importo di euro 43.263,00 è la risultante della sommatoria di euro 32.775,00 (cifra espressiva della componente del danno dinamico-relazionale), e di euro 10.488,00 (cifra espressiva della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, alias il danno morale).
Alla cifra di euro 43.263,00 va sommato l'importo di euro 13.720,00, determinato dal primo Giudice a titolo di Inabilità Temporanea (Totale e Parziale).
Appunto, non ha specificamente impugnato la liquidazione dell'Inabilità Temporanea. Parte_1
9 Si addiviene, in tal modo, a complessivi euro 56.983,00 (appunto, euro 43.263,00 + euro 13.720,00).
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure, va dichiarato che è tenuta al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento danni, della somma di euro 56.983,00 (anzichè gli euro 88.285,00 che erano stati riconosciuti dal Tribunale).
Per il resto, si precisa fin da ora come la sentenza di primo grado debba essere confermata, laddove le spese dell'espletata CTU sono state poste a carico della compagnia (in solido con T_ P_
e ).
[...] _2
Inoltre, risulta fondata la domanda restitutoria, avanzata dall'appellante a mezzo dell'appello T_ notificato il 15 Dicembre 2021.
In particolare, risulta per tabulas come , in data 14 Giugno 2021, a mezzo di bonifico Parte_1 bancario, abbia versato in favore della la somma di euro 89.728,00 (quindi, il versamento è P_ stato effettuato alcuni giorni dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure).
Ergo, deve essere condannata alla restituzione, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 32.745,00 (euro 89.728,00 – euro 56.983,00), oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.
Peraltro, fin da ora si precisa come non possa trovare accoglimento l'istanza, con cui chiede che T_
l'avv. Stabilito Silvio Lanza (co-difensore distrattario della ) sia condannato alla restituzione P_ dell'importo di euro 31.426,20 (appunto, trattasi di versamento esecutivo della sentenza di primo grado, che non è stato documentato).
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado, tra e Parte_1 Controparte_1
Con riferimento al rapporto processuale tra e la , il parziale accoglimento T_ P_ dell'appello comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Appunto, si assiste ad una sensibile riduzione dell'importo riconosciuto alla a titolo di P_ risarcimento danni (da euro 88.285,00 ad euro 56.983,00).
Si resta nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, e tuttavia l'importo definitivamente riconosciuto a titolo di risarcimento danni si colloca nella fascia bassa dello scaglione in oggetto.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione di ufficio.
In altri termini, con riferimento alle spese del primo grado va confermata l'integrale soccombenza di tuttavia il compenso professionale deve essere rapportato al quantum risarcibile, T_ definitivamente accertato nella misura di euro 56.983,00 (anziché euro 88.285,00).
Del resto, risulta assolutamente incongruo l'importo di euro 25.000,00, riconosciuto dal Tribunale a titolo di compensi professionali, considerato che eccede il compenso massimo previsto dallo scaglione di riferimento, pari ad euro 21.155,00.
10 Dunque, risulta equo e congruo determinare il compenso professionale per il primo grado, spettante alla
(restando nell'ambito dello scaglione tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), in una misura P_ coerente con il quantum risarcibile di euro 56.983,00, quantum orientato verso i minimi di scaglione.
Pertanto, a titolo di compensi del primo grado, attestandosi sui valori minimi, si liquida l'importo di euro
7.052,00.
A titolo di esborsi, è d'uopo confermare l'importo di euro 1.000,00, statuito dal Tribunale.
Ricorrono i presupposti per concedere il provvedimento di distrazione, in favore dei codifensori avv. Giulio
Chirico ed avv. Stabilito Silvio Lanza.
Rimane da statuire sulle spese del presente grado.
Le spese del grado seguono la parziale soccombenza di . Parte_1
Da un lato si osserva come l'importo (al cui pagamento è tenuta , a titolo di risarcimento Parte_1 danni) risulti sensibilmente ridotto, rispetto al primo grado.
D'altro canto si registra la parziale soccombenza della compagnia odierna appellante, considerato che, in primis, aveva chiesto l'integrale rigetto della domanda risarcitoria.
Di conseguenza vince le spese del grado in misura della metà; per la residua metà si Controparte_1 impone la compensazione delle spese medesime tra le parti.
Anche in questo caso si deve tenere conto di un importo risarcitorio che si colloca intorno ai minimi dello scaglione, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Quindi, per quel che concerne il compenso professionale del presente grado, appare congruo (“a monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione per la metà) attestarsi sui valori minimi, previsti dallo scaglione di riferimento.
Di conseguenza, al netto della compensazione per la metà, a titolo di compensi professionali del presente grado, si liquida, in favore di , l'importo di euro 3.580,00. Controparte_1
Va liquidato il compenso non soltanto inerente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche quello relativo alla fase istruttoria.
Invero, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Anche per il presente grado, deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Giulio
Chirico e dell'avv. Stabilito Silvio Lanza.
Infine, non vi sono provvedimenti da adottare (sulle spese del presente grado), tra gli appellati contumaci e da un lato e, dall'altro, le restanti parti. Infatti, come già sopra Controparte_3 _2 accennato, non è stata proposta nel presente grado alcuna domanda nei confronti del e della P_
(appunto, il gravame è stato loro notificato per mere esigenze di litisconsorzio processuale). _2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di (gravame notificato anche a Parte_1 Controparte_1 _2
11 e ), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1500/21, pubblicata il 28 Maggio Controparte_3
2021, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di prime cure
(nonché in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado da ), Controparte_1
A1) Dichiara che è tenuta al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento danni (per il sinistro oggetto di causa), della somma di euro 56.983,00, già comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria (anzichè gli euro 88.285,00 che erano stati riconosciuti dal
Tribunale);
A2) Condanna alla restituzione, in favore di , della somma di euro Controparte_1 Parte_1
32.745,00, importo eccedente versato in data 14 Giugno 2021 (euro 89.728,00 – euro 56.983,00), oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza;
B) Condanna al pagamento delle spese del primo grado in favore di Parte_1
, spese che liquida in euro 1.000,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Stabilito Silvio Lanza e dell'avv. Giulio Chirico;
C) Condanna al pagamento della metà delle spese del presente grado in favore Parte_1 di – metà che liquida in euro 3.580,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e Controparte_1 rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Stabilito Silvio Lanza e dell'avv. Giulio Chirico;
dichiara compensate le spese del presente grado tra le medesime parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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