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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11213/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RIVA ANGELO e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RIVA ANGELO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 26/05/2025, con cui e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Rovato-BS in data 29.6.07 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rovato al numero 22 parte II serie A dell'anno 2007), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 28.3.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente
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da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) si troveranno di volta in volta al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , sita in Rovato, via Francesco Petrarca n.2 viene Parte_1 assegnata in via definitiva alla sig.ra con tutti gli arredi che la compongono. Pt_1
3. I figli minori e sono collocati anagraficamente nella residenza familiare sita in Rovato, via Francesco Per_1 Per_2
Petrarca n.2 nella quale resteranno insieme alla madre sig.ra . Parte_1
4. Il padre sig. potrà vedere i figli minori e tenerli con sé ogni qualvolta che lo vorrà, previo accordo Controparte_1 con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita : a) durante l'anno scolastico a week end alterni e comunque ogni mercoledì dopo l'orario lavorativo del padre;
b) durante le vacanze natalizie per 3 giorni ( compreso il Natale ogni anno alternato con la madre ) nonché il 31 dicembre ed il primo gennaio quando non li terrà a Natale;
c) durante la vacanze pasquali per 3 giorni ( compresa la Pasqua ogni anno alternato con la madre ) ; d) durante l'estate per 14 giorni;
e) per i ponti o altre festività i coniugi prenderanno accordi di volta in volta.
5) Il sig. assume l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori fino al raggiungimento Controparte_1 dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi versando alla sig.ra , quale genitore collocatario, entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese l'importo mensile di euro 310,00= per ciascuno dei figli e dunque per un totale di euro 620,00= , importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dal primo pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario su c.c. intestato alla sig.ra al seguente Iban: Parte_1
[...]=.
6. Il sig. si obbliga altresì a corrispondere il 50 % di tutte le spese straordinarie secondo quanto Controparte_1 stabilito dal protocollo di intesa del 14/07/2016 in uso presso il Tribunale di Brescia che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
7. I coniugi precisano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
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Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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