Decreto cautelare 15 novembre 2025
Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02383/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2189 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo e Giuseppe Muzzupappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Veneto e Friuli Venezia -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Veneto e Friuli Venezia Giulia prot. -OMISSIS- in data 30 ottobre 2025, con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività della rivendita speciale n. 14 in -OMISSIS-, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- della determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Veneto e Friuli Venezia Giulia prot. n. -OMISSIS- in data 30 ottobre 2025, con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività della rivendita speciale n. 15 in -OMISSIS-, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RL OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società -OMISSIS- -OMISSIS- in data 31 luglio 2025, ha presentato un’istanza di rinnovo della licenza per la rivendita speciale n. 15 in -OMISSIS- e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, quindi, proceduto ai controlli di rito sulle autocertificazioni prodotte dall’istante, chiedendo - tra l’altro - alla Prefettura di -OMISSIS- l’informativa antimafia relativa non già alla società -OMISSIS--OMISSIS-, bensì alla società -OMISSIS-, con sede legale -OMISSIS-.
2. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della ricezione dell’interdittiva antimafia emessa nei confronti della società -OMISSIS- - erroneamente ritenendo che tale provvedimento fosse stato adottato nei confronti della società -OMISSIS--OMISSIS- - ha notificato le impugnate determinazioni dirigenziali in data 30 ottobre 2025, con le quali è stata disposta la sospensione, in via cautelare, dell’attività delle rivendite speciali n. 14 e n. 15.
3. La società -OMISSIS- Group in data 5 dicembre 2025 ha chiesto l’annullamento, in autotutela, delle predette determinazioni dirigenziali, in quanto erroneamente adottate nei propri confronti.
4. La stessa società -OMISSIS- -OMISSIS- in data 14 dicembre 2025 ha depositato il ricorso in esame, con cui ha chiesto l’annullamento delle predette determinazioni dirigenziali, deducendo che tali provvedimenti sono frutto di un «evidentissimo errore» in cui è incorsa l’Amministrazione, in quanto essa ha sede legale a -OMISSIS-, in -OMISSIS-, e come amministratore unico -OMISSIS- (come si rileva dalle visure camerali allegate al ricorso) e non è stata mai destinataria di alcun provvedimento interdittivo della Prefettura di -OMISSIS-, mentre la società cui si riferisce la motivazione dei provvedimenti impugnati è la -OMISSIS- s.r.l., con sede legale a -OMISSIS-, in -OMISSIS-, e con amministratore unico -OMISSIS-.
5. Questo Tribunale con il decreto n. -OMISSIS- in data 15 novembre 2025 ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società -OMISSIS- -OMISSIS- ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., evidenziando in motivazione che le predette determinazioni dirigenziali sono stati adottate senza aver prima garantito alcuna forma di contraddittorio procedimentale con la società stessa e sospendendone gli effetti, nella parte in cui è stata disposta la sospensione dell’attività delle rivendite speciali n. 14 e n. 15 in -OMISSIS-.
6. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 4 dicembre 2025 ha depositato una memoria con la quale: A) è stato rappresentato che il competente Ufficio Tecnico della Direzione Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia, rilevato il proprio errore in persona, ha disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, autorizzando la ripresa della somministrazione dei generi di monopolio nelle rivendite n. -OMISSIS-; B) è stato chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
2. Nel merito, tenuto conto dei sopravvenuti provvedimenti adottati dall’Amministrazione – e, in particolare, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18 novembre 2025, con il quale è stato annullato in autotutela il provvedimento prot. 46695 del 30 ottobre 2025, e del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18 novembre 2025, con il quale è stato annullato in autotutela il provvedimento prot. 46828 del 30 ottobre 2025 – al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio dalla società ricorrente.
3. Passando alla regolazione delle spese di lite, l’Amministrazione resistente ha chiesto al Tribunale di disporne la compensazione in quanto: A) il competente Ufficio «riscontrando effettivamente l’errore nell’indicazione della società, ha proceduto, spontaneamente e autonomamente, all’annullamento degli atti impugnati, con immediata riattivazione della somministrazione dei generi di monopolio» ; B) l’annullamento non è avvenuto in ragione della presentazione del ricorso, in quanto lo stesso è stato notificato in data 14 novembre 2025 soltanto presso la Difesa erariale e il competente Ufficio ne è venuto a conoscenza solo in data 19 novembre 2025, a seguito del ricevimento del suddetto decreto monocratico n. -OMISSIS- in data 15 novembre 2025.
Ciò posto, il Collegio ritiene che l’istanza di compensazione delle spese di lite non possa essere accolta in quanto la società -OMISSIS- Group con l’istanza di autotutela in data 5 dicembre 2025 aveva già reso edotta l’Amministrazione del macroscopico error in persona commesso con l’adozione dei provvedimenti impugnati.
Pertanto le spese di lite - comunque quantificate nella misura ridotta indicata nel dispositivo in ragione del fatto che i provvedimenti impugnati sono stati annullati in autotutela - devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarli.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL OL, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.