Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2023, proposto da
I.C.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota provvedimentale - prot. n. 48648 del 18/07/2023, a firma del Dirigente del Settore 3 Sviluppo del Territorio Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Gallipoli, recante ad oggetto “Ricorso Tar Puglia Sezione Prima di Lecce n. 1115/2022. Riscontro alla sentenza numero 662/2023”, con il contenuto del certificato di destinazione urbanistica storico prot. n. 44227 del 25/10/2021 richiamato per relationem e confermato in parte qua , nonché di tutti i relativi atti presupposti e connessi.
e per l’accertamento
dell’errore materiale di cui al CDU con riferimento alla normativa urbanistica edilizia vigente alla data del 08.06.2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NI RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società I.C.M. s.r.l. Unipersonale ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della nota prot. n. 48648 del 18.07.2023, a firma del Dirigente del Settore 3 - Sviluppo del Territorio - Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Gallipoli, avente ad oggetto “ Ricorso TAR Puglia Sezione Prima di Lecce n. 1115/2022. Riscontro alla sentenza n. 662/2023 - conferma del contenuto del Certificato di Destinazione Urbanistica prot. m. 44227 del 25.08.2021”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1.Violazione art. 21- septies L. n. 241/1990; violazione art. 3 L n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione.
2.Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; malgoverno delle risultanze istruttorie; violazione e falsa applicazione artt. 16 e 17 L.R. Puglia n. 56/1980; contraddittorietà, ingiustizia e arbitrarietà dell’azione amministrativa.
Con memoria, notificata in data 16.10.2023 e depositata in data 17.10.2023, parte ricorrente, nell’integrare e riqualificare la domanda di annullamento proposta, ha chiesto l’accertamento dell’errore materiale di cui al certificato di destinazione urbanistica storico prot. n. 44227 del 25.01.2021 e la conseguente correzione, in parte qua , dello stesso.
Il Comune di Gallipoli, in data 16.10.2023, si è costituito in giudizio, eccependo in rito, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, insistendo per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e diritto.
Nel corso dell’udienza pubblica del 26.11.2025, il Presidente ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, 3 comma, c.p.a. di una eventuale parziale inammissibilità del ricorso (come già rilevato dalla difesa del Comune resistente).
La causa pertanto è stata rinviata, su richiesta di parte ricorrente al fine di controdedurre in ordine ai profili di rito rappresentati dal Collegio, all’udienza pubblica del 25.03.2026.
Alla pubblica udienza del 25.03.2026, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare si rileva quanto segue.
Va, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa del Comune di Gallipoli, dichiarata la parziale inammissibilità per difetto di interesse del ricorso, come integrato dalla memoria difensiva del 16.10.2023, con specifico riferimento alle aree espressamente indicate e richiamate nell’ordinanza comunale n. 266 del 30.10.2018 avente ad oggetto “ Ordinanza di acquisizione gratuita al Patrimonio Comunale n. 274 del 25.10.2017. Rettifica in virtù dell’ordinanza n. 46/18 SIGE emessa in data 08.06.2018 dal Tribunale Ordinario di Lecce – Ufficio Incidente di Esecuzione ” (all. n. 2 al ricorso depositato in data 11.02.2026).
Parte ricorrente, infatti, non potrebbe trarre alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento del gravame con riferimento a beni e/o terreni che, in conseguenza delle definitive ed incontrovertibili evenienze processuali e procedimentali richiamate in calce alla sopra citata ordinanza comunale n. 266 del 2018, sono ormai divenuti di proprietà comunale.
Con riferimento, invece, alle residue aree di proprietà attorea (cfr. aree non attinte dalla confisca definitiva - doc. 2 e 3 depositati in atti l’11.02.2026 - e la particella n. 869 del fg. 25 del NCT, oggetto di restituzione in favore della ricorrente come da sentenze di questo Tribunale n. 2016/2019 e n. 174/2025) per le quali persiste l’interesse al ricorso, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa comunale in considerazione dell’infondatezza del gravame per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Vanno, innanzitutto, richiamati i fatti principali della vicenda in esame.
Parte ricorrente, con istanza del 22 ottobre 2021 e successiva diffida dell’8 luglio 2022, ha chiesto al Comune di Gallipoli di provvedere alla correzione in parte qua del certificato di destinazione urbanistica storico prot. n. 0044227 del 25 agosto 2021 emesso dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Gallipoli.
Questo Tribunale, con la sentenza n. 662 del 18 maggio 2023, nel rilevare che:
“- in data 22 ottobre 2021, ancora, la ICM presentava allo stesso Ufficio comunale la seguente istanza di rettifica in parte qua del suddetto certificato: ‘Il sottoscritto Dott. Angelo Marrella, in qualità di legale rappresentante della I.C.M. S.r.l. unipersonale… in relazione al Certificato specificato in oggetto, significa e chiede quanto segue. Il suddetto Certificato è stato espressamente richiesto dallo scrivente sul richiamo e con l’allegazione del ‘Verbale del 24/09/2020 sottoscritto dai soggetti partecipanti all’incontro indetto dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia’. Tuttavia, a fronte della precisa ed esatta ricognizione dell’evoluzione nel tempo del regime urbanistico delle aree interessate riportato nel suddetto Verbale, sottoscritto anche da codesto Ufficio, nel successivo Certificato richiamato in oggetto, la S.V. ha (tra l’altro) sorprendentemente attestato quanto segue: «In data 10.05.2004 si apre formalmente il procedimento di approvazione del PRGC del comune di Gallipoli, del quale la deliberazione GR 685/2004 e la deliberazione CC 20/2006 costituiscono sub-procedimenti. Appare evidente che la sospensione imposta dall’art. 17 della LR 56/1980 e dall’art. 12 del DPR 380/2001, per interventi in contrasto con lo strumento urbanistico adottato, operi anche alla data del 08.06.2007, come conseguenza delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale con deliberazione 20 del 12 aprile 2006. Il Consiglio Comunale di Gallipoli, infatti, per come contenuto nel deliberato della DGR 685/2004, già dalla data del 12 aprile 2006 adotta le proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche introdotte d’ufficio negli atti e grafici del PRG. Tale adozione evidentemente condiziona nuovamente qualunque determinazione sull’area in oggetto fino all’approvazione definitiva del PRG, avvenuta con DGR 09/10/2007 n. 1613. La destinazione urbanistica più restrittiva prevista alla data del 08.06.2007, tra quella derivante dalla delibera DPGR 941/1988 e quella derivante dalla DGR 685/2004 confermata dalla deliberazione CC 20/2006, è quella riportata negli atti di seguito elencati nel paragrafo in corsivo, che assegnano alle aree in questione la qualifica di ‘area di risulta’ conseguente allo stralcio delle previsioni operato con DGR 685/2004 per la Fascia Costiera Sud, con conseguente ritipizzazione della stessa ‘zona agricola’». Poiché, però, la suddetta attestazione contrasta con la ricognizione rassegnata nel suddetto Verbale nonché con il ‘fondamentalissimo’ principio di diritto urbanistico secondo il quale le misure di salvaguardia: 1. sono correlate (a tempo determinato) solo alla prima delibera di adozione del P.R.G.; e (considerata la loro necessaria temporaneità) non sono suscettibili di nuova operatività in correlazione a nessuno degli ulteriori atti intermedi del procedimento di pianificazione; con la presente, formalmente, chiede la correzione in autotutela della soprariportata attestazione in conformità alle corrispondenti conclusioni rassegnate nel ridetto Verbale di riunione del 24 settembre 2020, ad ogni buon conto, ancora una volta, allegato alla presente. La presente viene inviata anche alla competente Struttura regionale in indirizzo per un intervento istituzionale confermativo delle superiori contestazioni’.
- nel successivo silenzio comunale, con ulteriore nota in data 8 luglio 2022 la ICM s.r.l. diffidava nuovamente il Comune di Gallipoli a definire il procedimento, richiamando pure alcuni sviluppi endoprocedimentali (la nota interlocutoria del medesimo Ufficio comunale prot. n. 14430 del 01.03.2022 contenente la formulazione di specifica richiesta di chiarimenti al Servizio Urbanistica della Regione Puglia e la relativa nota regionale di riscontro interlocutorio in data 01.07.2022) e allegando apposita perizia giurata dell’Ing. Nicola Giordano in data 6 giugno 2022.” ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione comunale di provvedere espressamente sull’istanza di correzione proposta dall’odierna ricorrente.
Il Comune di Gallipoli, con nota prot. n. 48648 del 18.07.2023, ha riscontrato l’istanza di che trattasi, confermando integralmente il contenuto del certificato di destinazione urbanistica prot. n. 44227 del 25 agosto 2021.
Alla luce dei fatti richiamati, parte ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio deducendo l’illegittimità dell’operato del Comune di Gallipoli per non aver lo stesso rilevato il lamentato errore materiale e, quindi, provveduto alla richiesta di rettifica del certificato di destinazione urbanistica nei termini proposti dalla stessa.
Ciò posto in punto di fatto, è opportuno richiamare, altresì, i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di impugnazione del certificato di destinazione urbanistica:
- il certificato di destinazione urbanistica si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Pertanto, il certificato in quanto privo di efficacia provvedimentale e non essendo caratterizzato da alcuna concreta lesività, non può formare oggetto di autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati i n base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VII, 27.02.2025, n. 1710);
- la correzione di un certificato di destinazione urbanistica, pertanto, è possibile ogniqualvolta l’attestazione non sia corrispondente alla realtà accertata e dichiarata come sussistente. Ed in quanto contrarius actus rispetto al potere a mote esercitato, la correzione è contraddistinta dalle medesime caratteristiche del potere certificativo originariamente esercitato con l’adozione del certificato inficiato dall’errore da rettificare….La Pubblica Amministrazione, infatti, deve soltanto limitarsi ad accertare e dichiarare semplicemente la non conformità del certificato stesso alla disciplina vigente consacrata in precedenti atti la cui validità ed efficacia non può essere rimessa in discussione se non previo esercizio del differente potere di riesame in autotutela (cfr. TAR Catania, Sez. IV, 27.7.2020, n. 1912, che richiama la sentenza del Cons. di Stato, Sez. V, 25.09.1998, n. 1328).
Tanto chiarito in generale in punto di fatto e di diritto, è possibile procedere all’esame delle doglianze attoree con la precisazione che il gravame, come richiesto e correttamente riqualificato dalla ricorrente con la propria memoria integrativa del 16.10.2023, verrà esaminato e deciso nelle forme dell’azione di accertamento, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Il ricorso è infondato.
La società ricorrente, con un solo ed articolato motivo di gravame, si duole del fatto che alla data d’interesse del 08.06.2007 le aree di sua proprietà avrebbero dovuto mantenere la classificazione di “ Piano per insediamenti turistici all’aperto lungo la fascia costiera (Piano Campeggi) ”, riveniente dalla variante al precedente PRG del Comune di Gallipoli, approvata con deliberazione DPGR n. 941 del 15.2.1988, e non già acquisire - come erroneamente certificato dall’Ente civico resistente - la classificazione di “Zona agricola” di cui al nuovo PRG comunale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 10.05.2004; deliberazione questa confermata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 12.04.2006.
Secondo la ricostruzione della società ricorrente, infatti, a seguito della decadenza delle misure di salvaguardia correlate alla delibera del Commissario ad acta n. 434 del 26.09.1997 di adozione del PRG comunale, avrebbe dovuto aversi riguardo alla destinazione urbanistica impressa dal vecchio PRG del 1988, non potendo le successive delibere endoprocedimentali caratterizzanti l’iter di approvazione del PRG comunale avviato nel 2004 (cfr. deliberazione di GR n. 685 del 10.5.2004 di approvazione con modifiche del PRG del Comune di Gallipoli e la deliberazione di CC n. 20 del 12.4.2006 di recepimento delle prescrizioni richieste dall’Ente Regionale) determinare l’operatività di ulteriori misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R., 6 giugno 2001, n. 380.
Tali doglianze non possono trovare positiva condivisione.
In particolare, dal certificato di destinazione urbanistica storico del 2021 richiamato a fondamento del rigetto dell’istanza di correzione in esame si evince che:
-in data 26.09.1997, con delibera del Commissario ad acta n. 439/1997, è stato adottato il nuovo PRG del Comune di Gallipoli;
-tale adozione ha comportato l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo unico della Legge, 3 novembre 1952, n. 1902 (oggi art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001);
-le misure di salvaguardia hanno perso efficacia decorsi i tre anni dalla data di adozione del PRG sopra richiamato e, per effetto di tale decadenza, alla data del 26.09.2000 è ritornato vigente il vecchio PRG di cui alla DPGR n. 941/1988;
-in data 10.05.2004, poi, si è aperto formalmente il procedimento del nuovo strumento urbanistico comunale;
-nel corso di tale iter procedimentale, la Regione Puglia, all’esito delle verifiche di sua spettanza (cfr. valutazione della delibera di adozione e esame osservazioni e degli elaborati tecnici allegati), con deliberazione di G.R. n. 685 del 10.05.2004, ha approvato il PRG del Comune di Gallipoli “ con l’introduzione negli atti grafici del PRG stesso, per quanto concerne l’area d’interesse, della seguente prescrizione….Tavola 8.4 Zonizzazione del territorio comunale….Le aree di risulta conseguenti allo stralcio delle previsioni di PRG innanzi indicate sono ritipizzate “zona agricola” in analogia con quelle “contermini”;
-con delibera di C.C. n. 20 del 12.4.2006 il Comune di Gallipoli ha recepito le prescrizioni regionali di cui sopra.
Ebbene, il potere di introdurre d’ufficio modifiche è una potestà riservata dalla legge urbanistica all’Ente regionale al quale, nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico comunale, è consentito - come avvenuto nella fattispecie in esame - apportare modifiche sostanziali al contenuto dell’adottato Piano.
Per quanto in atti, l’intervento regionale non si è limitato a fissare prescrizioni di dettaglio ma ha apportato d’ufficio modifiche sostanziali all’approvato PRG, dando così l’avvio ad un “ nuovo ” procedimento di adozione del Piano.
All’esito del recepimento delle modifiche apportate dalla Regione (cfr. delibera di CC n. 20 del 2006), si è aperta, pertanto, una nuova pianificazione rispetto alla quale ben potevano e possono trovare applicazione le misure di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001.
Quanto rilevato è coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le misure di salvaguardia hanno valenza generale con la conseguente riferibilità delle stesse a qualsiasi atto dell’Amministrazione che possa comportare una modifica dello stato di fatto e di diritto dei suoli difformemente dalle previsioni del piano in corso di approvazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 08.06.2000, n. 3243; id TAR Bari, Sez. II 16.10.2001, n. 4312).
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento attoreo al D.P.R del 23.07.2009 di annullamento del PRG approvato dal Comune di Gallipoli con delibera 1613 del 24.10.2007 posto che tale annullamento giustiziale, per quanto in atti, ha riguardato la delibera conclusiva del procedimento di pianificazione in esame per violazione delle sole garanzie partecipative senza alcun travolgimento degli atti alla stessa presupposti.
Tanto basta ad escludere la sussistenza, in concreto, del lamentato e preteso errore comunale posto che il certificato di destinazione urbanistica in esame, per quanto sopra detto, ha attestato correttamente la realtà giuridica e fattuale esistente alla data di interesse del 08.06.2007.
Né parte ricorrente, in considerazione della natura dichiarativo ricognitivo del certificato in esame, può pretendere di far valere avverso quest’ultimo contestazioni al più valevoli nei confronti dei futuri ed eventuali provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare, su espressa istanza di parte, alla luce della disciplina normativa consacrata nelle determinazioni richiamate nel certificato medesimo.
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate.
L’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente reca con sé anche il rigetto della richiesta di ulteriori approfondimenti istruttori per il tramite della verificazione e/o consulenza tecnica.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse e, per il resto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
NI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RO | NT SC |
IL SEGRETARIO