Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 257
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Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Notifica da indirizzo PEC non corrispondente a quello nei pubblici registri

    La Corte ritiene che la validità della notifica non sia inficiata dalla provenienza da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri, a meno che il contribuente non dimostri pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa. Tale onere non è stato assolto nel caso di specie.

  • Rigettato
    Costituzione a mezzo di avvocato del libero foro e tardività della costituzione

    La Corte afferma che l'ente resistente può costituirsi oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché rispetti il termine di 20 giorni prima della trattazione per il deposito documentale. Inoltre, la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro nei giudizi tributari.

  • Rigettato
    Sentenze emesse nei confronti del de cuius non notificate all'erede

    La Corte rileva che l'erede subentra nella posizione giuridica del defunto e si presume che sia venuto a conoscenza delle pronunce emesse nei confronti del de cuius, salvo che non dimostri circostanze concrete che abbiano impedito tale conoscenza. La motivazione per relationem è valida.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.

    La Corte rigetta il motivo, ritenendo che il termine di prescrizione decennale decorra dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla sua pubblicazione. Rileva inoltre che alcuna prescrizione è maturata nel caso di specie.

  • Rigettato
    Cartella iscritta a nome dell'erede dopo il decesso del contribuente

    La Corte ritiene che la cartella sia stata correttamente notificata al ricorrente come coobbligato, ai sensi degli artt. 64 e 65 del dPR 600/1973, poiché gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Il contribuente ha presentato dichiarazione di successione.

  • Rigettato
    Omissione della sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario competente

    La Corte richiama la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non ne comporta l'invalidità, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emissione. Il modello approvato non prevede la sottoscrizione dell'agente.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione e mancata notifica atti presupposti

    La Corte rinvia alle considerazioni già esposte in relazione al terzo motivo, ribadendo la validità della motivazione per relationem e la presunzione di conoscenza in capo all'erede.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte rinvia alle considerazioni già esposte in relazione al terzo motivo, ribadendo la validità della motivazione per relationem e la presunzione di conoscenza in capo all'erede.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento e del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte afferma che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità della cartella, in quanto nel corpo della stessa è indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Per quanto riguarda il contraddittorio endoprocedimentale, se riferito all'accertamento del tributo, il motivo è inammissibile in quanto le questioni relative a decisioni passate in giudicato non possono essere sollevate in questa sede. Se riferito alla cartella, il motivo è infondato in quanto non è prevista l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Appello incidentale sulla prescrizione degli interessi

    La Corte ritiene corretta la conclusione del giudice di primo grado, poiché il termine di prescrizione degli interessi rimane quinquennale, avendo l'obbligazione natura autonoma. L'unica eccezione riguarda le somme accertate con sentenze passate in giudicato, per le quali la prescrizione è decennale ex art. 2953 c.c., ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 257
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 257
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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