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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1896/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5996/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014296106002 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appello promosso dall'avv. Ricorrente_1 per ottenere la parziale riforma della sentenza n. 5996/05/2023 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha solo parzialmente accolto in ricorso proposto dal medesimo contribuente avverso la cartella di pagamento avente a oggetto IRPEF e Iva per l'anno 1996.
Con la sentenza impugnata, nello specifico, il giudicante, rigettate le numerose questioni sottoposte al suo esame ha ritenuto parzialmente fondata solo quella inerente alla necessità di limitare pro quota la pretesa tributaria relativa all'IVA e alle spese di giudizio, rispetto alla quale non opera la solidarietà prevista dall'art. 65 DPR 600/1973, da applicare solo all'imposta sul reddito e quella inerente l'omessa motivazione in merito alla individuazione dell'importo dovuto a titolo di interessi.
Inoltre, quanto alla prescrizione della pretesa per inutile decorso del relativo termine, il giudicante ha ritenuto la doglianza fondata esclusivamente con riferimento agli interessi, relativamente ai quale si applica un termine quinquennale e non decennale.
In questa sede il contribuente reitera le ragioni già sollevate in primo grado e, precisamente:
1.- nullità della notifica avvenuta da un indirizzo pec non corrispondente a quello presente nei pubblici registri;
2.- illegittimità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro e tardività della costituzione di Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza;
3.- mancata notifica degli atti presupposti e inesistenza del titolo esecutivo dal momento che le sentenze da cui deriva la pretesa tributaria, emesse nei confronti del sig. Nominativo_1, non erano conosciute dall'erede, odierno appellante e, quindi, avrebbero dovuto essere notificate allo stesso unitamente all'atto in contestazione;
4- decadenza dal potere di riscossione per decorso di oltre dieci anni dalla pubblicazione delle sentenze alla notifica della cartella di pagamento;
5- nullità della cartella che avrebbe dovuta essere iscritta a nome del contribuente pur dopo il suo decesso;
6- mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio;
7- difetto di motivazione stante la mancata conoscenza delle sentenze poste a fondamento della pretesa tributaria;
8- nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti;
9- mancata istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e carente indicazione del responsabile del procedimento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione con due diverse comparse di costituzione e risposta, proponendo, peraltro, appello incidentale avente a oggetto il capo della sentenza con cui è stato accolto il ricorso in tema di prescrizione dell'importo richiesto a titolo di interessi.
Sul punto, con la comparsa del 25.8.2024 l'Agenzia ha sostenuto che al relativo credito debba essere applicato il termine prescrizionale decennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato così come quello incidentale.
Per chiarezza espositiva le singole doglianze verranno affrontate singolarmente secondo l'ordine in cui sono state ricordate nella parte in fatto del presente provvedimento, così da garantire una la completa trattazione di tutte le censure mosse.
1. La prima questione attiene alla nullità della notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non corrispondente a quello inserito nei pubblici registri.
Tale motivo è infondato. Anche recentemente, con la decisione n. 15710/2025, il Supremo Collegio, ponendosi nel solco dell'orientamento già tracciato con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 15979/2022, ha confermato che la validità della notifica di una cartella di pagamento non viene inficiata dalla provenienza da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Ad ogni modo spetta al contribuente evidenziare e dimostrare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi dalla ricezione della notifica da indirizzo diverso da quello telematico presente nel riferito registro.
Tale onere non è stato assolto nel caso di specie e, quindi, deve confermarsi la validità della notifica della cartella di pagamento in esame.
2. Altra questione attiene alla legittimità della costituzione avvenuta a mezzo di un avvocato del libero foro e, comunque, tardivamente che, secondo l'avversa prospettazione dovrebbe condurre all'applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Prima di tutto occorre osservare che l'accoglimento di siffatto motivo di gravame non condurrebbe comunque all'applicabilità del principio di non contestazione, atteso che è escluso che la contumacia possa equivalere a una ficta confessio.
Ad ogni modo anche tale motivo è infondato.
L'ente resistente in giudizio può costituirsi oltre il termine previsto di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Per quanto riguarda la costituzione mediante avvocati del libero foro, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16040/2025, ha confermato che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato.
3.- Anche il terzo motivo non è fondato.
Di fatti a nulla rileva che le sentenze siano state emesse dopo il decesso del contribuente posto che l'erede subentra nella posizione giuridica del defunto, attuandosi la confusione sia delle situazioni attive che di quelle passive del dante causa.
Si presume, pertanto, che l'odierno appellante, nella sua espressa qualità di erede sia venuto a conoscenza, eventualmente utilizzando l'ordinaria diligenza, della pronuncia emessa nei confronti del de cuius e, comunque, in caso contrario incombeva sullo stesso dimostrare le circostanze concrete che hanno impedito di prendere atto della pronuncia.
4.- L'appello è infondato anche in relazione all'art. 2953 c.c. che pone la regola della prescrizione decennale da actio iudicati in base alla quale i diritti prescrittibili in un tempo più breve del decennio diventano soggetti a prescrizione decennale dal momento in cui sono riconosciuti con un giudicato di condanna, con la precisazione che secondo la giurisprudenza di legittimità il termine non decorre dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza o da quello della sua pubblicazione ma dal momento del suo passaggio in giudicato (Cass. n. 15765/2014).
Applicando il riferito principio alla fattispecie considerata deve convenirsi con le conclusioni cui è giunto il primo giudice e rilevare come alcuna prescrizione sia maturata.
5- L'eccezione di nullità della cartella per non essere stata iscritta a nome del contribuente pur dopo il suo decesso è infondata, atteso che nell'ipotesi in esame, è lo stesso contribuente che ha assunto il debito qualificandosi erede presentando, ai sensi dell'art. 65, comma 2, d.Pr:R. n. 600 del 1973, la dichiarazione di successione n.326 registrata in data 18.04.2016 presso l'Ufficio territoriale di Castrovillari, così che la cartella di pagamento n. 034 2022 0014296106001 è stata correttamente notificata al ricorrente, come coobbligato, ai sensi degli artt. 64 e 65 del dPR 600 del 1973, considerato che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, ai sensi dell'art. 64, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973.
6- Anche la doglianza relativa alla sottoscrizione è infondata. Come ritenuto da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. n. 19327/2024).
Inoltre, una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. n. 30922/2024), ha enunciato il principio di equivalenza del documento in formato “pdf” e del documento in formato “p7m” con specifico riferimento alla firma digitale.
Invero, per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto (si consideri Cass. ord. n. 26259/2025).
7- Quanto al difetto di motivazione e all'omessa notifica degli atti prodromici valgano le considerazioni già esposte in relazione al terzo motivo di gravame.
E, invero, la motivazione per relationem è perfettamente valida e, nel caso in esame, l'obbligazione tributaria si basa su sentenze emesse dopo il decesso del contribuente sicché si presume la conoscenza in capo all'odierno appellante.
8- Va disatteso anche l'ultimo motivo di gravame, inerente alla mancata istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e alla carente indicazione del responsabile del procedimento.
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità della cartella, tanto più che nel corpo della stessa è indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo Per quanto riguarda il contraddittorio endoprocedimentale, per come spiegato dal giudice di primo grado, se la questione è riferita all'accertamento del tributo, il motivo è inammissibile, in quanto le questioni relative alle decisioni passate in giudicato non possono essere sollevate in questa sede, violandosi altrimenti la definitività dell'accertamento e dovendo essere oggetto di tempestiva impugnazione. Se, invece, è riferito alla cartella, il motivo è infondato in quanto in tal caso non è prevista l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Esclusa la fondatezza dell'appello principale occorre rilevare che anche l'appello incidentale non merita accoglimento.
Quest'ultimo attiene esclusivamente al capo della sentenza relativo alla prescrizione quinquennale degli interessi e, pertanto, le restanti statuizioni rese a favore del contribuente sono passate in giudicato.
Sul solo aspetto contestato, appare del tutto corretta la conclusione esposta dal precedente giudice posto che il termine di prescrizione degli interessi rimane quinquennale, poiché l'obbligazione in esame ha natura autonoma. Unica eccezione attiene alle somme esplicitamente accertate con le sentenze passate in giudicato in relazione alle quali la prescrizione è decennale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2953 c.c. (Cass. n. 5220/2024). Ipotesi che non riguarda il caso in esame.
Da quanto esposto discende il rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, con conseguente compensazione delle spese di lite del grado di appello, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale. Compensa le spese tra le parti.
Il Giudice estensore Il Presidente
TO AC ER TE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1896/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5996/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014296106002 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appello promosso dall'avv. Ricorrente_1 per ottenere la parziale riforma della sentenza n. 5996/05/2023 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha solo parzialmente accolto in ricorso proposto dal medesimo contribuente avverso la cartella di pagamento avente a oggetto IRPEF e Iva per l'anno 1996.
Con la sentenza impugnata, nello specifico, il giudicante, rigettate le numerose questioni sottoposte al suo esame ha ritenuto parzialmente fondata solo quella inerente alla necessità di limitare pro quota la pretesa tributaria relativa all'IVA e alle spese di giudizio, rispetto alla quale non opera la solidarietà prevista dall'art. 65 DPR 600/1973, da applicare solo all'imposta sul reddito e quella inerente l'omessa motivazione in merito alla individuazione dell'importo dovuto a titolo di interessi.
Inoltre, quanto alla prescrizione della pretesa per inutile decorso del relativo termine, il giudicante ha ritenuto la doglianza fondata esclusivamente con riferimento agli interessi, relativamente ai quale si applica un termine quinquennale e non decennale.
In questa sede il contribuente reitera le ragioni già sollevate in primo grado e, precisamente:
1.- nullità della notifica avvenuta da un indirizzo pec non corrispondente a quello presente nei pubblici registri;
2.- illegittimità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di un avvocato del libero foro e tardività della costituzione di Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza;
3.- mancata notifica degli atti presupposti e inesistenza del titolo esecutivo dal momento che le sentenze da cui deriva la pretesa tributaria, emesse nei confronti del sig. Nominativo_1, non erano conosciute dall'erede, odierno appellante e, quindi, avrebbero dovuto essere notificate allo stesso unitamente all'atto in contestazione;
4- decadenza dal potere di riscossione per decorso di oltre dieci anni dalla pubblicazione delle sentenze alla notifica della cartella di pagamento;
5- nullità della cartella che avrebbe dovuta essere iscritta a nome del contribuente pur dopo il suo decesso;
6- mancata sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio;
7- difetto di motivazione stante la mancata conoscenza delle sentenze poste a fondamento della pretesa tributaria;
8- nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti;
9- mancata istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e carente indicazione del responsabile del procedimento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione con due diverse comparse di costituzione e risposta, proponendo, peraltro, appello incidentale avente a oggetto il capo della sentenza con cui è stato accolto il ricorso in tema di prescrizione dell'importo richiesto a titolo di interessi.
Sul punto, con la comparsa del 25.8.2024 l'Agenzia ha sostenuto che al relativo credito debba essere applicato il termine prescrizionale decennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato così come quello incidentale.
Per chiarezza espositiva le singole doglianze verranno affrontate singolarmente secondo l'ordine in cui sono state ricordate nella parte in fatto del presente provvedimento, così da garantire una la completa trattazione di tutte le censure mosse.
1. La prima questione attiene alla nullità della notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non corrispondente a quello inserito nei pubblici registri.
Tale motivo è infondato. Anche recentemente, con la decisione n. 15710/2025, il Supremo Collegio, ponendosi nel solco dell'orientamento già tracciato con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 15979/2022, ha confermato che la validità della notifica di una cartella di pagamento non viene inficiata dalla provenienza da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.
Ad ogni modo spetta al contribuente evidenziare e dimostrare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi dalla ricezione della notifica da indirizzo diverso da quello telematico presente nel riferito registro.
Tale onere non è stato assolto nel caso di specie e, quindi, deve confermarsi la validità della notifica della cartella di pagamento in esame.
2. Altra questione attiene alla legittimità della costituzione avvenuta a mezzo di un avvocato del libero foro e, comunque, tardivamente che, secondo l'avversa prospettazione dovrebbe condurre all'applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Prima di tutto occorre osservare che l'accoglimento di siffatto motivo di gravame non condurrebbe comunque all'applicabilità del principio di non contestazione, atteso che è escluso che la contumacia possa equivalere a una ficta confessio.
Ad ogni modo anche tale motivo è infondato.
L'ente resistente in giudizio può costituirsi oltre il termine previsto di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Per quanto riguarda la costituzione mediante avvocati del libero foro, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16040/2025, ha confermato che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato.
3.- Anche il terzo motivo non è fondato.
Di fatti a nulla rileva che le sentenze siano state emesse dopo il decesso del contribuente posto che l'erede subentra nella posizione giuridica del defunto, attuandosi la confusione sia delle situazioni attive che di quelle passive del dante causa.
Si presume, pertanto, che l'odierno appellante, nella sua espressa qualità di erede sia venuto a conoscenza, eventualmente utilizzando l'ordinaria diligenza, della pronuncia emessa nei confronti del de cuius e, comunque, in caso contrario incombeva sullo stesso dimostrare le circostanze concrete che hanno impedito di prendere atto della pronuncia.
4.- L'appello è infondato anche in relazione all'art. 2953 c.c. che pone la regola della prescrizione decennale da actio iudicati in base alla quale i diritti prescrittibili in un tempo più breve del decennio diventano soggetti a prescrizione decennale dal momento in cui sono riconosciuti con un giudicato di condanna, con la precisazione che secondo la giurisprudenza di legittimità il termine non decorre dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza o da quello della sua pubblicazione ma dal momento del suo passaggio in giudicato (Cass. n. 15765/2014).
Applicando il riferito principio alla fattispecie considerata deve convenirsi con le conclusioni cui è giunto il primo giudice e rilevare come alcuna prescrizione sia maturata.
5- L'eccezione di nullità della cartella per non essere stata iscritta a nome del contribuente pur dopo il suo decesso è infondata, atteso che nell'ipotesi in esame, è lo stesso contribuente che ha assunto il debito qualificandosi erede presentando, ai sensi dell'art. 65, comma 2, d.Pr:R. n. 600 del 1973, la dichiarazione di successione n.326 registrata in data 18.04.2016 presso l'Ufficio territoriale di Castrovillari, così che la cartella di pagamento n. 034 2022 0014296106001 è stata correttamente notificata al ricorrente, come coobbligato, ai sensi degli artt. 64 e 65 del dPR 600 del 1973, considerato che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, ai sensi dell'art. 64, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973.
6- Anche la doglianza relativa alla sottoscrizione è infondata. Come ritenuto da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. n. 19327/2024).
Inoltre, una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. n. 30922/2024), ha enunciato il principio di equivalenza del documento in formato “pdf” e del documento in formato “p7m” con specifico riferimento alla firma digitale.
Invero, per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto (si consideri Cass. ord. n. 26259/2025).
7- Quanto al difetto di motivazione e all'omessa notifica degli atti prodromici valgano le considerazioni già esposte in relazione al terzo motivo di gravame.
E, invero, la motivazione per relationem è perfettamente valida e, nel caso in esame, l'obbligazione tributaria si basa su sentenze emesse dopo il decesso del contribuente sicché si presume la conoscenza in capo all'odierno appellante.
8- Va disatteso anche l'ultimo motivo di gravame, inerente alla mancata istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e alla carente indicazione del responsabile del procedimento.
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità della cartella, tanto più che nel corpo della stessa è indicato il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo Per quanto riguarda il contraddittorio endoprocedimentale, per come spiegato dal giudice di primo grado, se la questione è riferita all'accertamento del tributo, il motivo è inammissibile, in quanto le questioni relative alle decisioni passate in giudicato non possono essere sollevate in questa sede, violandosi altrimenti la definitività dell'accertamento e dovendo essere oggetto di tempestiva impugnazione. Se, invece, è riferito alla cartella, il motivo è infondato in quanto in tal caso non è prevista l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Esclusa la fondatezza dell'appello principale occorre rilevare che anche l'appello incidentale non merita accoglimento.
Quest'ultimo attiene esclusivamente al capo della sentenza relativo alla prescrizione quinquennale degli interessi e, pertanto, le restanti statuizioni rese a favore del contribuente sono passate in giudicato.
Sul solo aspetto contestato, appare del tutto corretta la conclusione esposta dal precedente giudice posto che il termine di prescrizione degli interessi rimane quinquennale, poiché l'obbligazione in esame ha natura autonoma. Unica eccezione attiene alle somme esplicitamente accertate con le sentenze passate in giudicato in relazione alle quali la prescrizione è decennale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2953 c.c. (Cass. n. 5220/2024). Ipotesi che non riguarda il caso in esame.
Da quanto esposto discende il rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, con conseguente compensazione delle spese di lite del grado di appello, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale. Compensa le spese tra le parti.
Il Giudice estensore Il Presidente
TO AC ER TE