TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1265
TAR
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 4, comma 2 bis, lett. b), 6, commi 2 e 4, 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 28/2011

    Il Tribunale ha ritenuto che, poiché il Comune non ha notificato l'ordine di non effettuare l'intervento entro i 30 giorni previsti, l'attività di costruzione si è intesa definitivamente assentita per intervenuta decadenza dell'amministrazione da qualsivoglia potere di interdizione. È stato altresì escluso l'esercizio del potere di annullamento in autotutela. Pertanto, il provvedimento di improcedibilità e ordine di non effettuare i lavori è stato annullato.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    Il Tribunale ha ritenuto non provato alcun danno in ordine all'eventuale perdita del finanziamento, anche in ragione della riconosciuta tutela interinale che ha sospeso l'efficacia del provvedimento gravato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1265
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1265
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo