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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 21/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. COALOVA MARIANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CAVOUR il Parte_1 Parte_2 13/09/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 17/10/2016, , il 04/05/2018 e , il Per_1 Per_2 Per_3
11/09/2019.
Con ricorso depositato il 02/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori a entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con mantenimento della collocazione e della residenza anagrafica presso la casa coniugale;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori, con esercizio della responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
ASSEGNA la casa familiare sita a Torino, C.so Monte Cucco n. 133/sc. A, alla sig.ra che Pt_1 rimarrà a viverci con i figli, dando atto che il contratto di locazione in essere non subirà variazioni in punto intestazione.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei tre Parte_2 Pt_1 figli, la somma complessiva di € 1.000,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul c.c. n. 000105530841 acceso presso Unicredit SpA, intestato alla ricorrente, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
DISPONE che versi ovvero rimborsi altresì il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, concordate e documentate e comunque necessarie, con espresso richiamo del Protocollo d'Intesa vigente avanti al Tribunale di Torino quale approvato in data 15.03.2016.
DA' ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
DA' ATTO che, per quanto concerne l'indennità di frequenza erogata dall'Inps per , si concorda Per_1 che la stessa venga erogata con accredito sul c.c. della Sig.ra e dalla stessa utilizzata Parte_1 nell'interesse del bambino che ne beneficia.
DA' ATTO che le parti concordano che, per quanto concerne il canone mensile di locazione della casa familiare, lo stesso verrà corrisposto dal sig. sino a eventuale diverso accordo tra i coniugi. Parte_2
DISPONE che, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti in relazione alle esigenze lavorative dei genitori e alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei bambini, il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
pagina 2 di 3 - nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 20.00, con riaccompagno presso la madre;
- nel corso della settimana il padre provvederà ad accompagnarli a scuola e a riprenderli nelle giornate del mercoledì, giovedì e venerdì, riaccompagnandoli poi presso la madre;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, a eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 21/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. COALOVA MARIANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CAVOUR il Parte_1 Parte_2 13/09/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 17/10/2016, , il 04/05/2018 e , il Per_1 Per_2 Per_3
11/09/2019.
Con ricorso depositato il 02/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori a entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con mantenimento della collocazione e della residenza anagrafica presso la casa coniugale;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori, con esercizio della responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
ASSEGNA la casa familiare sita a Torino, C.so Monte Cucco n. 133/sc. A, alla sig.ra che Pt_1 rimarrà a viverci con i figli, dando atto che il contratto di locazione in essere non subirà variazioni in punto intestazione.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei tre Parte_2 Pt_1 figli, la somma complessiva di € 1.000,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul c.c. n. 000105530841 acceso presso Unicredit SpA, intestato alla ricorrente, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
DISPONE che versi ovvero rimborsi altresì il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, concordate e documentate e comunque necessarie, con espresso richiamo del Protocollo d'Intesa vigente avanti al Tribunale di Torino quale approvato in data 15.03.2016.
DA' ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
DA' ATTO che, per quanto concerne l'indennità di frequenza erogata dall'Inps per , si concorda Per_1 che la stessa venga erogata con accredito sul c.c. della Sig.ra e dalla stessa utilizzata Parte_1 nell'interesse del bambino che ne beneficia.
DA' ATTO che le parti concordano che, per quanto concerne il canone mensile di locazione della casa familiare, lo stesso verrà corrisposto dal sig. sino a eventuale diverso accordo tra i coniugi. Parte_2
DISPONE che, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti in relazione alle esigenze lavorative dei genitori e alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei bambini, il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
pagina 2 di 3 - nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 20.00, con riaccompagno presso la madre;
- nel corso della settimana il padre provvederà ad accompagnarli a scuola e a riprenderli nelle giornate del mercoledì, giovedì e venerdì, riaccompagnandoli poi presso la madre;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, a eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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