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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2815/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033578949000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , ricorreva
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di Messina e ATO ME 1 SPA. IN LIQUIDAZIONE avverso notificato la cartella di pagamento n. 295202 3 00 33 5 78949 000, notificata il 22/01 2025, per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2006
2007 di euro 695,88 eccependo
- omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici
- difetto di motivazione
- intervenuta prescrizione del credito per tributi locali tari 2006 2007
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di Messina deduceva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
ATO ME 1 SPA. IN LIQUIDAZIONE, costituita in data 19/12/2025, deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92, di aver legittimamente agito e non essere incorsa in alcuna preclusione, che l'atto sotteso alla cartella di pagamento opposta è stato ritualmente notificato e che, pertanto, il ricorrente era ben consapevole della pretesa impositiva sullo stesso gravante.
Con memoria successiva ribadiva il ricorrente che dalla data di notifica dell'insoluto indicato in cartella,
31/10/2018, alla data di notifica della cartella impugnata, del 22/01/2025, è decorso più di un quinquennio con prescrizione della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata in ragione della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. Al riguardo deve essere rilevato che
- a prescindere dalla regolarità delle notificazioni di tali atti, puntualmente contestata dal ricorrente, in uno con la regolarità formale della produzione di parte resistente - ciò che in questa sede deve essere rammentato
è che “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 11/02/2015).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, impugnando la cartella di pagamento emessa successivamente alle intimazioni in questione, correttamente faceva valere la prescrizione maturata prima della notifica delle intimazioni, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di maturazione delle pretese tributarie a quella di notificazione delle intimazioni, asseritamente effettuate nell'anno 2018.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione
(Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020).
L'avviso di intimazione, dunque, al più può essere parificato a un sollecito di pagamento e, in quanto tale,
è idoneo solo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che se il ricorrente non aveva l'onere d'impugnare gli avvisi di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data della loro maturazione e quella di notificazione degli avvisi di intimazione, l'eccezione di prescrizione, come avvenuto, poteva essere correttamente proposta in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Poiché trattasi di crediti tributari riguardanti la TIA per l'anno 2006 e 2007 al momento della notificazione della intimazione di pagamento, pur considerandole avvenute e lo sarebbero state nel 2018, i crediti si erano già prescritti.
Dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione proposta, gli atti impugnati devono essere annullati. Ogni altra eccezione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza a carico Società_1 S.p.A. in liquidazione e compensate con Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine ai motivi di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
condanna la Società d'ambito Società_1 S.p.A. al pagamento, a beneficio del contribuente, delle spese di giudizio, quantificate in euro 450,00, oltre eventuali accessori come per legge e CU se versato da distrarsi a favore del difensore antistatario;
compensa con
Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2815/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033578949000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , ricorreva
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di Messina e ATO ME 1 SPA. IN LIQUIDAZIONE avverso notificato la cartella di pagamento n. 295202 3 00 33 5 78949 000, notificata il 22/01 2025, per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2006
2007 di euro 695,88 eccependo
- omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici
- difetto di motivazione
- intervenuta prescrizione del credito per tributi locali tari 2006 2007
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di Messina deduceva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
ATO ME 1 SPA. IN LIQUIDAZIONE, costituita in data 19/12/2025, deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92, di aver legittimamente agito e non essere incorsa in alcuna preclusione, che l'atto sotteso alla cartella di pagamento opposta è stato ritualmente notificato e che, pertanto, il ricorrente era ben consapevole della pretesa impositiva sullo stesso gravante.
Con memoria successiva ribadiva il ricorrente che dalla data di notifica dell'insoluto indicato in cartella,
31/10/2018, alla data di notifica della cartella impugnata, del 22/01/2025, è decorso più di un quinquennio con prescrizione della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata in ragione della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. Al riguardo deve essere rilevato che
- a prescindere dalla regolarità delle notificazioni di tali atti, puntualmente contestata dal ricorrente, in uno con la regolarità formale della produzione di parte resistente - ciò che in questa sede deve essere rammentato
è che “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 11/02/2015).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, impugnando la cartella di pagamento emessa successivamente alle intimazioni in questione, correttamente faceva valere la prescrizione maturata prima della notifica delle intimazioni, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di maturazione delle pretese tributarie a quella di notificazione delle intimazioni, asseritamente effettuate nell'anno 2018.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione
(Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020).
L'avviso di intimazione, dunque, al più può essere parificato a un sollecito di pagamento e, in quanto tale,
è idoneo solo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che se il ricorrente non aveva l'onere d'impugnare gli avvisi di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data della loro maturazione e quella di notificazione degli avvisi di intimazione, l'eccezione di prescrizione, come avvenuto, poteva essere correttamente proposta in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Poiché trattasi di crediti tributari riguardanti la TIA per l'anno 2006 e 2007 al momento della notificazione della intimazione di pagamento, pur considerandole avvenute e lo sarebbero state nel 2018, i crediti si erano già prescritti.
Dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione proposta, gli atti impugnati devono essere annullati. Ogni altra eccezione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza a carico Società_1 S.p.A. in liquidazione e compensate con Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine ai motivi di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
condanna la Società d'ambito Società_1 S.p.A. al pagamento, a beneficio del contribuente, delle spese di giudizio, quantificate in euro 450,00, oltre eventuali accessori come per legge e CU se versato da distrarsi a favore del difensore antistatario;
compensa con
Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Messina, lì 09/01/2026