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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 18/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAVANI ITALO, Presidente e Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 367/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari - 00166540344
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820200005762265000 CONTRIBUTI SSIC 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820210003340006000 CONTRIB. SSICA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820220008820012000 CONTRIB. SSICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi del ricorso, in riassunzione, formulato avverso tre cartelle esattoriali inerenti al recupero del contributo industriale dovuto alla Camera di Commercio di Parma (ex SSICA) per gli anni 2019, 2020 e 2021, portante la somma complessiva di €. 19.545,25
Nel suddetto ricorso, in riassunzione, in conseguenza della sentenza del Tribunale Ordinario di Parma, dichiaratosi privo di giurisdizione, n.1541/2023 depositata in data 18.11.2023, vengono sollevate le sotto elencate violazioni, e precisamente:
- l'insussistenza del presupposto impositivo sotteso al contributo, in quanto la società ricorrente non svolge attività destinata alla conservazione delle carni, ma si occupa di servizi in favore di terzi committenti, prestando in loro favore e presso le loro strutture mera attività di lavorazione carni;
- l'illegittima duplicazione della pretesa, avendo l'Ente impositore già richiesto il pagamento del medesimo contributo anche nei confronti delle aziende produttrici e committenti della Ricorrente_1 Srl;
- l'avvenuto commissariamento di S.S.I.C.A.
Viene quindi concluso con la richiesta della dichiarazione di nullità delle cartelle oggetto di impugnazione, il tutto con il favore delle spese.
Con comparsa di risposta in atti, si è ritualmente costituita in giudizio l'Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Parma, sostenendo con articolate argomentazioni di diritto in risposta a tutte le eccezioni formulate, la legittimità del proprio operato, ritenendo totalmente infondate le motivazioni esposte sia in merito al presupposto impositivo, alla carenza di potestà impositiva ed all'obbligatorietà del contributo, tenuto conto della reale attività produttiva svolta dalla ricorrente, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso per inammissibilità e sostanziale infondatezza, con vittoria di spese.
Parimenti si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-riscossione sostenendo in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, per palese violazione dell'art. 21 del D. Lgs.
n.546/1992 il quale dispone che il ricorso deve essere promosso a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Nella seduta in pubblica udienza in data odierna, vengono approfondite le tematiche inerenti alla vertenza in atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte riunita in camera di consiglio, dopo aver esaminato la documentazione agli atti e valutati gli approfondimenti intervenuti in sede di dibattito, decide per il rigetto del ricorso per inammissibilità, secondo le motivazioni di seguito esposte.
Infatti, circa la presunta illegittimità della determinazione del contributo, si osserva che l'onere contributivo, oltre a prescindere dalla fruizione o meno dei servizi resi dalla Stazione Sperimentale, è un obbligo imposto dalla Legge n.2523/1923 e come tale deve essere rispettato, precisando che la quantificazione richiesta dalla Stazione Sperimentale alle industrie conserviere, viene calcolata sulla base del monte salari corrisposto nell'anno precedente ai propri dipendenti addetti alla produzione delle conserve alimentari, e dichiarato dalle stesse, principio di capacità produttiva, non certo un criterio astratto ed incongruente, nel pieno rispetto degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione italiana.
Relativamente, poi, al commissariamento dell'Azienda ed alla presunta incostituzionalità del contributo richiesto, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 86/2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 – comma 20 – del D. L. n.78/2010, e relativamente alla carenza di potestà impositiva, in data 01.04.2011 è stato emanato il Decreto del Ministro per lo Sviluppo, di concerto con quello dell'Economia e Finanze, mediante il quale viene legittimata, anche retroattivamente,
l'istituzione delle Aziende Speciali presso le Camere di Commercio, in sostituzione delle soppresse Stazioni
Sperimentali, mantenendo sostanzialmente la stessa denominazione e dotandole dello stesso potere impositivo, in conformità a quanto già disposto dal D. L. n.78/2010, che le qualificava quali articolazioni amministrative da individuarsi con appositi atti regolamentari, con la conseguenza che le neo Aziende Speciali hanno le stesse funzioni ed attribuzioni degli Enti soppressi, e tali da ritenersi quali organismi strumentali delle Camere di Commercio.
L'Azienda Speciale rappresenta quindi lo strumento organizzativo di cui è dotata la Camera di Commercio di Parma e la stessa è parte integrante del suo apparato amministrativo.
Ne consegue che, in base a quanto stabilito dall'art. 4 – comma 1 – del D. L. n.78/2010, i contributi obbligatori a carico delle Imprese che esercitano attività produttive ed il commercio nei settori di competenza, di cui al
D. Lgs. n.504/1999, confluiscono nei bilanci delle Camere di Commercio che sono subentrate nelle funzioni delle soppresse Stazioni Sperimentali per l'Industria.
Premesso quanto specificato sopra, nel merito si deve osservare che non risulta mai opposta alcuna motivazione agli atti prodromici della richiesta di pagamento, come pure risultano incontestabili le mancate tempestive impugnazioni delle cartelle esattoriali per cui è procedimento, essendo queste state notificate:
- in data 31.05.2022 (cartella n.078 2020 …..622 65);
- In data 17.06.2022 (cartella n.078 2021 …..400 06);
- In data 27.09.2022 (cartella n.078 2022 …..200 12),
a fronte dell'impugnazione avvenuta cumulativamente in data 13.02.2023, palesemente in grave ritardo rispetto ai giorni sessanta (60) previsti per il deposito della stessa dalla data di notificazione, a pena di inammissibilità.
Le cartelle oggetto dell'intimazione, infatti, risultando ritualmente notificate e non essendo mai state impugnate, risultano cristallizzate e come tali sono divenute perfetti titoli esecutivi.
Per tutto quanto anzi esposto, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per ognuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri se dovuti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 18/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAVANI ITALO, Presidente e Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 367/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari - 00166540344
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820200005762265000 CONTRIBUTI SSIC 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820210003340006000 CONTRIB. SSICA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820220008820012000 CONTRIB. SSICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi del ricorso, in riassunzione, formulato avverso tre cartelle esattoriali inerenti al recupero del contributo industriale dovuto alla Camera di Commercio di Parma (ex SSICA) per gli anni 2019, 2020 e 2021, portante la somma complessiva di €. 19.545,25
Nel suddetto ricorso, in riassunzione, in conseguenza della sentenza del Tribunale Ordinario di Parma, dichiaratosi privo di giurisdizione, n.1541/2023 depositata in data 18.11.2023, vengono sollevate le sotto elencate violazioni, e precisamente:
- l'insussistenza del presupposto impositivo sotteso al contributo, in quanto la società ricorrente non svolge attività destinata alla conservazione delle carni, ma si occupa di servizi in favore di terzi committenti, prestando in loro favore e presso le loro strutture mera attività di lavorazione carni;
- l'illegittima duplicazione della pretesa, avendo l'Ente impositore già richiesto il pagamento del medesimo contributo anche nei confronti delle aziende produttrici e committenti della Ricorrente_1 Srl;
- l'avvenuto commissariamento di S.S.I.C.A.
Viene quindi concluso con la richiesta della dichiarazione di nullità delle cartelle oggetto di impugnazione, il tutto con il favore delle spese.
Con comparsa di risposta in atti, si è ritualmente costituita in giudizio l'Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Parma, sostenendo con articolate argomentazioni di diritto in risposta a tutte le eccezioni formulate, la legittimità del proprio operato, ritenendo totalmente infondate le motivazioni esposte sia in merito al presupposto impositivo, alla carenza di potestà impositiva ed all'obbligatorietà del contributo, tenuto conto della reale attività produttiva svolta dalla ricorrente, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso per inammissibilità e sostanziale infondatezza, con vittoria di spese.
Parimenti si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-riscossione sostenendo in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, per palese violazione dell'art. 21 del D. Lgs.
n.546/1992 il quale dispone che il ricorso deve essere promosso a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Nella seduta in pubblica udienza in data odierna, vengono approfondite le tematiche inerenti alla vertenza in atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte riunita in camera di consiglio, dopo aver esaminato la documentazione agli atti e valutati gli approfondimenti intervenuti in sede di dibattito, decide per il rigetto del ricorso per inammissibilità, secondo le motivazioni di seguito esposte.
Infatti, circa la presunta illegittimità della determinazione del contributo, si osserva che l'onere contributivo, oltre a prescindere dalla fruizione o meno dei servizi resi dalla Stazione Sperimentale, è un obbligo imposto dalla Legge n.2523/1923 e come tale deve essere rispettato, precisando che la quantificazione richiesta dalla Stazione Sperimentale alle industrie conserviere, viene calcolata sulla base del monte salari corrisposto nell'anno precedente ai propri dipendenti addetti alla produzione delle conserve alimentari, e dichiarato dalle stesse, principio di capacità produttiva, non certo un criterio astratto ed incongruente, nel pieno rispetto degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione italiana.
Relativamente, poi, al commissariamento dell'Azienda ed alla presunta incostituzionalità del contributo richiesto, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 86/2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 – comma 20 – del D. L. n.78/2010, e relativamente alla carenza di potestà impositiva, in data 01.04.2011 è stato emanato il Decreto del Ministro per lo Sviluppo, di concerto con quello dell'Economia e Finanze, mediante il quale viene legittimata, anche retroattivamente,
l'istituzione delle Aziende Speciali presso le Camere di Commercio, in sostituzione delle soppresse Stazioni
Sperimentali, mantenendo sostanzialmente la stessa denominazione e dotandole dello stesso potere impositivo, in conformità a quanto già disposto dal D. L. n.78/2010, che le qualificava quali articolazioni amministrative da individuarsi con appositi atti regolamentari, con la conseguenza che le neo Aziende Speciali hanno le stesse funzioni ed attribuzioni degli Enti soppressi, e tali da ritenersi quali organismi strumentali delle Camere di Commercio.
L'Azienda Speciale rappresenta quindi lo strumento organizzativo di cui è dotata la Camera di Commercio di Parma e la stessa è parte integrante del suo apparato amministrativo.
Ne consegue che, in base a quanto stabilito dall'art. 4 – comma 1 – del D. L. n.78/2010, i contributi obbligatori a carico delle Imprese che esercitano attività produttive ed il commercio nei settori di competenza, di cui al
D. Lgs. n.504/1999, confluiscono nei bilanci delle Camere di Commercio che sono subentrate nelle funzioni delle soppresse Stazioni Sperimentali per l'Industria.
Premesso quanto specificato sopra, nel merito si deve osservare che non risulta mai opposta alcuna motivazione agli atti prodromici della richiesta di pagamento, come pure risultano incontestabili le mancate tempestive impugnazioni delle cartelle esattoriali per cui è procedimento, essendo queste state notificate:
- in data 31.05.2022 (cartella n.078 2020 …..622 65);
- In data 17.06.2022 (cartella n.078 2021 …..400 06);
- In data 27.09.2022 (cartella n.078 2022 …..200 12),
a fronte dell'impugnazione avvenuta cumulativamente in data 13.02.2023, palesemente in grave ritardo rispetto ai giorni sessanta (60) previsti per il deposito della stessa dalla data di notificazione, a pena di inammissibilità.
Le cartelle oggetto dell'intimazione, infatti, risultando ritualmente notificate e non essendo mai state impugnate, risultano cristallizzate e come tali sono divenute perfetti titoli esecutivi.
Per tutto quanto anzi esposto, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per ognuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri se dovuti.