Sentenza 29 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 53693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53693 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2017 del GIUDICE DI PACE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Taranto con sentenza del 17/1/2017 ha dichiarato ON EC non punibile ex art.131 bis cod.pen. per la speciale tenuità del fatto, quanto al reato di minaccia ex art.612 cod.pen. nei confronti del marito separato IO TI, dichiarando altresì che l'ulteriore fatto di cui era accusata, ossia l'ingiuria ex art.594 cod.pen., non era punibile perché non più previsto dalla legge come reato.
2. Ha proposto appello il difensore di fiducia dell'imputata, avv.Rubio Di Ronzo, lamentando nullità della sentenza per violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen., nonché dell'art.29, comma 4, d.lgs. 274/2000, dell'art. 495, comma 2, cod.proc.pen. e dell'art.6 della CEDU. Ricorda la ricorrente che ai sensi dell'art.651 bis cod.proc.pen. la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto gode di efficacia di giudicato agli effetti civili e presuppone pertanto il preventivo accertamento della responsabilità dell'imputato nel contraddittorio delle parti. Nella fattispecie tale accertamento era totalmente mancato e il Giudice non aveva indicato le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a citare un paio di pronunce di legittimità, mentre l'unico elemento di prova a carico dell'imputata, ossia la denuncia querela sporta da IO TI, si era formato al di fuori dal contraddittorio e non era stato sottoposto al vaglio del dibattimento. L'appellante ha chiesto altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso l'escussione della teste Arianna TI, ritualmente indicata nella lista depositata il 19/1/20127. 3. Con ordinanza del 6/6/2017 l'adito Tribunale di Taranto, visti gli art.37, comma 2, d.lgs.274/2000, e 568, comma 5, e 606 cod.proc.pen., qualificato il gravame come ricorso per cassazione, unica impugnazione ammissibile per l'imputato contro la pronuncia di proscioglimento del Giudice di Pace, ha trasmesso gli atti del fascicolo alla Corte di Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione mediante appello dell'imputata contro la sentenza di proscioglimento è stata correttamente riqualificata, ai sensi dell'art.568, comma 5, cod.proc.pen., dal Tribunale di Taranto come ricorso per cassazione, unico strumento impugnatorio a disposizione dell'imputato per reagire a sentenza di proscioglimento del Giudice di Pace, ex art.37, comma 2, d.lgs.274/2000. 2. Secondo la Corte, non sussiste l'interesse ex art.568, comma 4, cod.proc.pen. dell'imputata all'impugnazione della sentenza che ha dichiarato la sua non punibilità per la speciale tenuità del fatto ex art.131 bis cod.pen. argomentato dalla ricorrente unicamente con riferimento all'efficacia civilistica della pronuncia, ai sensi dell'art.651 bis cod.proc.pen.
2.1. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).
2.2. Da un lato, infatti, la statuizione resa dal Giudice di Pace di Taranto è stata emessa all'udienza del 27/1/2017, in assenza volontaria dell'imputata regolarmente citata e non comparsa e corrispondendo a espressa richiesta del suo difensore di ufficio, disattendendo l'opposizione del Pubblico Ministero.
2.3. Dall'altro, occorre tener presente che, secondo il citato art.651 bis cod.proc.pen., alla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto è attribuita efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, solo nel caso in cui la stessa sia pronunciata in seguito a dibattimento. Questa Corte ha infatti precisato che la sentenza, emessa (come è avvenuto in questo caso) prima dell'istruttoria dibattimentale, non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno, efficacia che l'art. 651 bis cod. proc. pen. riserva alle sole pronunce emesse «in seguito a dibattimento» (Sez. 5, n. 7264 del 15/12/2015 - dep. 2016, pc in proc. Vergine e altri, Rv. 265816).
2.4. E' solo il caso di aggiungere che l'interesse ad impugnare non può essere apprezzato con riferimento ad elementi diversi da quelli dedotti e allegati dalla parte interessata.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
ne consegue la condanna della ricorrente ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 se