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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 920/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5967/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Plati' - --- 89039 Plati' RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259020622288000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259020622288000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica, l'intervenuta prescrizione del credito azionato ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Platì, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 29.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica cartella di pagamento prodromica depositando copia della relativa documentazione;
la notifica avveniva mediante deposito presso la casa comunale a seguito di accertata irreperibilità relativa del destinatario, immissione di avviso in cassetta, spedizione di raccomandata informativa e consegna del plico all'indirizzo del destinatario a mani del marito in data 25.9.2017.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in ragione della rituale notifica di cui sopra, della successiva intimazione di pagamento n. 11020239004027587000 (depositata in copia agli atti del giudizio ed a cui risulta sottesa la cartella di pagamento prodromica in contestazione) in data 18.5.2023, mediante consegna presso l'indirizzo del destinatario a persona di famiglia e della notifica dell'atto impugnato in data 30.6.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine quinquennale previsto per i crediti (tributi locali) in contestazione.
La contestazione in ordine al difetto di legittimazione passiva, in ragione della cristallizzazione della pretesa fiscale in contestazione in ragione delle argomentazioni sopra evidenziate, non può trovare legittimo ingresso in questa sede.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: · rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti del comune di Platì, non costituito;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5967/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Plati' - --- 89039 Plati' RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259020622288000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259020622288000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica, l'intervenuta prescrizione del credito azionato ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Platì, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 29.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica cartella di pagamento prodromica depositando copia della relativa documentazione;
la notifica avveniva mediante deposito presso la casa comunale a seguito di accertata irreperibilità relativa del destinatario, immissione di avviso in cassetta, spedizione di raccomandata informativa e consegna del plico all'indirizzo del destinatario a mani del marito in data 25.9.2017.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in ragione della rituale notifica di cui sopra, della successiva intimazione di pagamento n. 11020239004027587000 (depositata in copia agli atti del giudizio ed a cui risulta sottesa la cartella di pagamento prodromica in contestazione) in data 18.5.2023, mediante consegna presso l'indirizzo del destinatario a persona di famiglia e della notifica dell'atto impugnato in data 30.6.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine quinquennale previsto per i crediti (tributi locali) in contestazione.
La contestazione in ordine al difetto di legittimazione passiva, in ragione della cristallizzazione della pretesa fiscale in contestazione in ragione delle argomentazioni sopra evidenziate, non può trovare legittimo ingresso in questa sede.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: · rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti del comune di Platì, non costituito;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026