Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 920
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento prodromica

    L'agente della riscossione ha fornito prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica mediante deposito presso la casa comunale, avviso in cassetta, raccomandata informativa e consegna a mani del marito, a seguito di accertata irreperibilità relativa.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, dato che la notifica della cartella è avvenuta nel 2017, l'intimazione di pagamento nel 2023 e l'atto impugnato nel 2025, rispettando il termine quinquennale per i tributi locali.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La contestazione in ordine al difetto di legittimazione passiva non può trovare ingresso in questa sede, stante la cristallizzazione della pretesa fiscale e le argomentazioni già esposte riguardo alla rituale notifica degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 920
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 920
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo