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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2946/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 2470/2021, avente ad oggetto: opposizione ad atpo TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Trotti, rappresentata e difesa giusto mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Daniela di Nuzzo presso il cui studio sito in Maddaloni alla via Colle Puoti 49 elettivamente domicilia E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti D. Catalano, e N. Fumo ed Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliato come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 20.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 2470/2021 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere tali indennità, con condanna dell' al pagamento dei relativi CP_4 ratei, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha CP_1 chiesto dichiarar missibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta, disposta una integrazione peritale mediante il deposito di chiarimenti scritti da parte del ctu della fase di atpo concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
1 Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21.2.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 20.3.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 20.4.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu non avrebbe correttamente valutato le patologie da cui è affetta la ricorrente anche in rapporto alla capacità lavorativa specifica rispetto alle mansioni di bracciante agricola svolte dalla stessa. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover integrare le operazioni peritali, tenuto conto anche degli aggravamenti valutabili ex art. 149 disp.att. c.p.c. Il consulente, ritenuta la necessità di sottoporre l'istante a nuova visita in considerazione della nuova documentazione, ha ritenuto – sulla base dell'indagine anamnestica, dell'esame clinico- obiettivo e dell'esame della documentazione medica agli atti allegata - che la perizianda sia affetto dalle seguenti patologie:
“A. SI …La lettura del fascicolo mostra una patologia artrosica del rachide cervicale e lombare. All'esame obiettivo emerge la presenza di limitazioni a carico del tratto cervicale nei movimenti di flesso estensione per fenomeni dolorosi ed artrosici. Non emergono limitazioni artrosiche o antalgiche a carico di arti inferiori e nella regione scapolare. Il quadro clinico limita parzialmente le attività comunemente svolte dalla periziata (bracciante). Tale condizione può essere valutata con la voce 7003 del D.M. 5 febbraio 1992 per analogia e percentuale del 35%. B. IPERTENSIONE ARTERIOSA…. La lettura del fascicolo indica un quadro clinico di ipertensione arteriosa in assenza di segni di scompenso funzionale. Il quadro clinico emerso non determina limitazioni nelle attività confacenti (bracciante- inoccupato). La patologia può essere valutata con la voce 6441 del D.M. 5 febbraio 1992 e percentuale del 21%. C. SINDROME ANSIOSA DEPRESSIVA …All'atto della visita medica si è riscontrato una deflessione del tono dell'umore. lettura della documentazione autorizzata dal giudice emerge Controparte_5 la presenza di una patologia neoplastica in fase di valutazione e di programmazione terapeutica. Tale condizione limita le attività lavorative comunemente svolte dalla periziata determinando un quadro clinico di riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 a far data dal 1-4-2025 e con revisione a due anni.”.
2 Dopo aver analizzato le singole patologie ha ritenuto che “Nel caso di specie si ritiene che la periziata, presenti un quadro clinico e patologico che determina la perdita di almeno il 2/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le proprie attitudini lavorative a far data dal 1-4-2025”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che l'istante CP_4 presenta i requisiti richiesti per il beneficio relativo all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da aprile 2022. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto che il requisito sanitario è maturato successivamente al deposito del presente ricorso le spese si compensano integralmente. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_4
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara , invalida Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 2/3 da aprile 2025; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_4
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 19.11.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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