CASS
Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2024, n. 10214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10214 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN AN N.Q. DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM. CARONTE&TOURIST SPA nato a [...] il [...] NI AL nato a [...] il [...] CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI SPA avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG IN SENATORE, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito l'avvocato GULLINO ALBERTO del foro di MESSINA in difesa di IN AN nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della CARONTE&TOURIST s.p.a., di NI AL, di CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI s.p.a., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10214 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 23 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con riferimento ai reati di truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture (capi A e B), in relazione all'aggiudicazione alla società Navigazione Generali Italiana S.p.A. (N.G.I. S.p.a.), poi fusa per incorporazione nella TE & Tourist Isole Minori S.p.A., dei servizi di collegamento marittimo Milazzo-Isole Egadi - lotto I e Palermo- Ustica lotto III e all'esecuzione di tali servizi, ha disposto il sequestro preventivo delle navi Helga, Bridge e Ulisse di proprietà di TE & Tourist Isole Minori S.p.A., con riferimento al capo B) della provvisoria incolpazione, ed altresì, con riferimento al capo A), il sequestro preventivo dell'importo di euro 28.980.307,60 nella disponibilità della società TE & Tourist Isole Minori S.p.A. e, in caso di incapienza, dei beni per valore equivalente di ER La VA nonché, con riferimento all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2001 al capo C), il sequestro ex artt. 53 e 19 d.lgs n. 231/20021, in via diretta, delle disponibilità presenti nel sistema bancario e finanziario e, per equivalente, dei beni mobili o immobili, dei crediti, dei rapporti bancari o postali, delle quote societarie nella titolarità di TE & Tourist Isole Minori S.p.A., in tutti i casi fino alla concorrenza dell'importo di C 28.980.307,60. La gara di appalto per i servizi di cui si tratta era stata aggiudicata alla Navigazione Generali Italiana S.p.A. (N.G.I. S.p.a.), poi fusa per incorporazione nella TE & Tourist Isole Minori S.p.A. e, nella prospettazione accusatoria condivisa dal Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al capo A), La VA BA UR, rappresentante della predetta società, avrebbe attestato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ex artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 in data 25/9/2015 e prodotta all'ente appaltante, la rispondenza delle navi traghetto Helga, Bridge ed Ulisse alle caratteristiche tecniche in ordine alle dotazioni PMR (passeggeri a mobilità ridotta) previste dalla circolare ministeriale in materia, mentre La VA ER, in sede di stipula del contratto di affidamento del servizio, avrebbe falsamente ed ulteriormente rappresentato alla stazione appaltante il possesso dei requisiti sopra indicati richiesti per il trasporto dei passeggeri a mobilità ridotta, così inducendo in errore l'ente e procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'aggiudicazione alla società Navigazione Generali Italiana S.p.A. dei relativi lotti con conseguente liquidazione, da parte della Regione Siciliana ed in favore della stessa società, dei rispettivi contributi per l'esecuzione del relativo contratto di fornitura del servizio, accreditati fino all'ottobre 2020. Con il capo B) si è contestata, invece, la frode nelle pubbliche forniture realizzata nell'esecuzione del contratto di appalto assegnato - con l'aggravante teleologica dell'aver agito per assicurarsi il profitto della truffa - per avere gli indagati omesso di comunicare all'ente appaltante l'inidoneità delle navi, omesso di provvedere al loro adeguamento, secondo le prescrizioni della Capitaneria di Porto, ed operato, in più occasioni ed in violazione del bando, indebite sostituzioni delle navi aggiudicatarie. 2 2. Con ordinanza del 7 luglio 2023, il Tribunale di Messina, decidendo sulle richieste di riesame avanzate avverso tale decreto nell'interesse della TE & Tourist Isole Minori s.p.a. e di IA AL, ha rigettato le richieste, confermando il decreto impugnato. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina hanno proposto ricorso per cassazione la TE & Tourist Isole Minori s.p.a., rappresentata da FR IN, e IA AL, a mezzo del comune difensore, affidandolo a dieci motivi di impugnazione: 3.1. Con il primo motivo di ricorso deducono la violazione degli articoli 309 comma 9 e 324 comma 7 cod. proc. pen. in relazione alla omessa valutazione autonoma di elementi adotti dalla difesa. Si riferiscono i ricorrenti all'omessa valutazione di atti pretermessi (richiesta di incidente probatorio, opposizione alla richiesta di proroga di indagini preliminari, dichiarazioni spontanee del FR con relativa memoria di accompagnamento), che avevano portato ad un'omessa motivazione, se non meramente apparente, in ordine all'elemento decisivo della disapplicazione - ritenuta illegittima - dei certificati di sicurezza ed idoneità delle navi in sequestro. Si assume che le deduzioni della difesa non si erano limitate ad una diversa interpretazione della normativa tecnica, ma avevano evidenziato: che la querelle in sede amministrativa sull'interpretazione della normativa tecnica extrapenale era sorta solo in epoca successiva alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara di appalto;
che a seguito di nuovo orientamento tecnico-amministrativo della Capitaneria di Porto di Messina la società armatrice aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed al T.A.R. Lazio;
che la regolamentazione della gara di appalto prevedeva che la società armatrice potesse adottare le soluzioni tecniche di adeguamento alla normativa delle persone con minore mobilità entro la data di stipula del contratto. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 407 comma 3 cpp per mancata declaratoria di inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine prorogato. 3.3. Con il terzo motivo prospettano la violazione degli articoli 2z4, 246 in relazione agli articoli 125 e 178 lett. C) e comunque dell'articolo 181 comma 2 cod. proc. pen. per l'avvenuta utilizzazione della relazione dei consulenti del pubblico ministero redatta a seguito delle ispezioni sulle navi effettuate in data 14/6/023 per nullità derivata proprio da tali atti investigativi, per omessa consegna dei provvedimenti agli indagati, ai difensori e comunque ai presenti. Sul punto si dolgono i ricorrenti dell'assenza di motivazione rispetto alla dedotta nullità delle ispezioni da parte del Tribunale del Riesame che ha operato un espresso riferimento alla relazione ispettiva all'interno della motivazione. 3.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli articoli 322 bis e 649 cod. proc. pen. per essere stato adottato il decreto di sequestro, pur in presenza di un primo provvedimento di diniego di una precedente richiesta del pubblico ministero, divenuta definiti'va non essendo stata impugnata: si contesta anche, al riguardo, l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui il primo provvedimento avrebbe avuto carattere interlocutorio e sarebbe stato adottato permotividiversi dall'insussistenza dei presupposti della misura, quando era stato determinato, invece, dalla carenza di elementi idonei a suffragare il periculum in mora. 3 3.5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione della legge sostanziale in relazione al contestato delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. (capo a della provvisoria contestazione), insistendo nel riferire che le navi erano state costruite prima del 1°/10/2004, sicché andavano adeguate alla normativa sulla tutela delle persone a mobilità ridotta "per quanto ragionevole e possibile in termini economici". 3.6. Con il sesto motivo la violazione della legge sostanziale in relazione al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. (capo b della provvisoria contestazione), assumendo il ricorrente che l'intero costrutto accusatorio si reggerebbe sulla totale irrilevanza e disapplicazione dei certificati di sicurezza ed idoneità alla navigazione dei quali le navi erano indiscutibilmente dotate nel momento in cui si tenevano le condotte di reato. 3.7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 125 cod. proc. pen. per l'apparenza della motivazione rispetto all'elemento soggettivo del contestato delitto di cui all'articolo 356 cod. pen. 3.8. Con l'ottavo motivo è stata segnalata l'assenza di motivazione in relazione a deduzioni e censure difensive rispetto alla configurabilità oggettiva dello stesso delitto di cui all'articolo 356 cod. pen. 3.9. Con il nono ed il decimo motivo hanno eccepito, infine, la violazione di legge ex articolo 125 cod. proc. pen. per l'apparenza della motivazione in relazione al periculum in mora correlato, rispettivamente, ai delitti di cui agli articoli 356 cod. pen. e 640 cod. pen. 4. Con requisitoria scritta del 26 ottobre 2023 il Sostituto Procuratore Generale IN Senatore ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati, in quanto nessuna violazione di legge può ravvisarsi nel provvedimento impugnato. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 23969201; Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto) 1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è privo di fondamento, in quanto , secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misure cauteiari, alla quale occorre dare seguito, nella nozione di "elementi a favore" che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli 4 elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà. (Sez. 5, Sentenza n. 44341 del 13/05/2019 Cc. (dep. 30/10/2019 ) Rv. 277127 - 01). Tanto premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata, lungi dall'omettere di valutare le censure relative all'asserita disapplicazione dei certificati di sicurezza ed idoneità delle navi poi sequestrate, rilasciati dalle Capitanerie di Porto di Palermo, per la nave Helga, di Trapani per la nave Ulisse e di Milazzo per la nave Bridge, ha riconosciuto quale elemento decisivo ai fini della configurazione dei reati ipotizzati non già il rilascio delle certificazioni di idoneità delle navi, legittime o meno che fossero, bensì la valutazione della concreta sussistenza o meno delle dotazioni a tutela delle persone a mobilità ridotta (PMR), così come previste dalla circolare n.10/SM del 4/1/2007 del Ministero dei Trasporti, richiamata dall'allegato tecnico al bando di gara, finalizzata a consentite l'accesso e la permanenza a bordo, senza discriminazione, delle persone con mobilità ridotta. L'ordinanza impugnata, infatti, ha dato atto che le Capitanerie di Porto competenti avevano comunque rilasciato il certificato di sicurezza, rispettivamente, delle navi Bridge, Helga ed Ulisse, soffermandosi anche sui diversi passaggi tecnici che avevano portato al rilascio di tali certificati. Ha altresì evidenziato, però, che - anche alla luce della consulenza tecnica dell'accusa - doveva acclarato che le navi di cui si tratta erano prive delle dotazioni per le PMR, richiamando anche (alle pagg. 14 e 15) le carenze più rilevanti per ciascuna nave, quali, Eid esempio, la mancanza di attestati di adeguata formazione ed informazione sul trattamento delle PMR, la mancanza di indicazioni su come le PMR non in sedia a rotelle potessero superare l'ostacolo costituito dalle scale per l'accesso al ponte salone;
la mancanza di percorsi di sfuggita adeguati alle PMR, le pendenze inadeguate di portelloni e rampette, i locali igienici per PMR non conformi per l'assenza di lavabo ed impedimenti all'accostamento al wc ed altro. Sulla base di tale elementi l'ordinanza impugnata ha anche rilevato non potersi ritenere persuasiva la consulenza di parte prodotta dalla difesa, evidenziando, altresì, che era stata questa stessa consulenza a riconoscere l'esecuzione di "importanti trasformazioni" all'interno di una delle unità navali di cui si tratta soltanto nelle more tra il sopralluogo del 12/2/2021 e quello del 14/6/2023, successivo al sequestro, ad ulteriore dimostrazione delle carenze esistenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Inoltre, alla pag. 12, richiamando un parere del Consiglio di Stato, l'ordinanza del Tribunale di Messina ha evidenziato che le difficoltà tecniche ed economiche degli armatori circa l'adeguamento di navi obsolete "non possono prevalere sulla normativa a tutela della navigazione in mare e, soprattutto, di una categoria di persone particolarmente vulnerabili" e che la normativa non distingue diverse cate'gorie di p.m.r., sicché andavano valutate le esigenze di tutte le persone a mobilità ridotta e non solo dei disabili in carrozzina. Nessuna violazione di legge, pertanto, nemmeno per mancanza di motivazione può riconoscersi nel provvedimento impugnato, anche laddove questo ha riconosciuto che gli organi della compagnia di navigazione avevano sempre avuto "piena contezza" della sostanziale 5 inidoneità delle navi che proponeva al trasporto di PVIR verso le isole minori e si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tenia di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle concscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, Rv. 275463 - 04), così riconoscendo il fumus del reato sub A) e, quanto alla fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto e relativa all'esecuzione di questo, il fumus del reato sub B), atteso che il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere con quello di frode nelle pubbliche forniture, che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente c:on il profitto dell'agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi (Sez. 5, Sentenza n. 15487 del 01/02/2021, Rv. 281077 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è generico e, comunque, infondato, atteso che non risulta specificato - se non con un generico riferimento all'informativa della Guardia di Finanza - quali siano stati gli Itl'indagine che si deducono compiuti dopo la scadenza della prima proroga del termine per le indagini preliminari prorogato. Soprattutto, però, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale occorre dare seguito, la scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività procedimentale, ma soltanto di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse ovvero l'acquisizione delle prove, con l'effetto che anche a termine scaduto il pubblico ministero, nel caso in cui non abbia ancora esercitato l'azione penale, ben può svolgere accertamenti patrimoniali sull'indagato, funzionali non all'acquisizione della prova a carico di costui ma al sequestro preventivo di eventuali beni che possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ovvero essere oggetto di confisca (Sez. 6, n 35376 del 28/05/2008, Rv. 240931; conf. Sez. 4, n. 10208 del 29/01/2020 Rv. 278646). 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo perché contesta l'utilizzazione della relazione dei consulenti del pubblico ministero redatta a seguito delle ispezioni sulle navi effettuate in data 14/6/023 senza specificare in alcun modo quali siano gli elementi di prova che si assumono illecitamente acquisiti, e senza evidenziarne il carattere eventualmente determinante nel percorso argomentativo della decisione impugnata. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, invece, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elernenti di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; conf. Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303) 6 Peraltro, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di ispezione emesso ai sensi degli artt. 244 e ss. cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura decisoria, né incidendo sulla libertà personale, salva l'ipotesi in cui lo stesso sia qualificabile come atto abnorme (Sez. 3, n. 28770 del 15/05/2018, Rv 273352), ipotesi che non ricorre nel caso di specie: ne consegue che, nel difetto di nullità dell'atto investigativo, nessuna nullità derival:a potrebbe comunque riconoscersi nella relazione di consulenza che ne ha utilizzato gli esiti, né è censurabile in questa sede, per carenza d'interesse, l'omessa motivazione da parte del Tribunale del riesame in ordine al relativo motivo, che risulta ab origine inammissibile„ in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157). 4. E' manifestamente infondata anche la censura difensiva che prospetta un'asserita violazione degli articoli 322 bis e 649 cod. proc. peri, per essere stato adottato il decreto di sequestro, pur in presenza di un primo provvedimento di diniego di una precedente richiesta di sequestro avanzata dal pubblico ministero, divenuto definitivo non essendo stata impugnato. In tema di giudicato cautelare, infatti, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più risi:retta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda (Sez. 3 , n. 24256 del 21/04/2023, Rv. 284683), ciò inquanto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, pi f acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", purché però non siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, Rv. 195806; conf. Sez. U., 12 novembre 1993, Provvido, non massimata). 5. Deve riconoscersi l'inammissibilità anche del quinto motivo di ricorso, per la sua genericità, in quanto fondato sulla considerazione che la Circolare n. 10 S/M prot. 151 del 4/1/2007 del Ministero dei Trasporti, con le successive modificazioni, prevedeva, in relazioni alle navi già esistenti alla data del 1/10/2004, l'obbligo di procedere alle necessarie modifiche della nave, applicando i requisiti di cui al punto G della circolare medesima, solo "per quanto ragionevole e possibile in termini economici": non solo, però, dal ricorso non emerge essere stato documentato che le navi in questione siano state costruite prima dell'ottobre 2004 ma, soprattutto, il ricorso non specifica né i costi delle necessarie modifiche strutturali, né le difficoltà tecniche di queste, così non illustrando perché ed in quali limiti l'adeguamento alla normativa a tutela delle persone con mobilità ridotta non sarebbe stato "ragionevole e possibile in termini economici". 7 6. E' infondato anche il sesto motivo di ricorso, volto a prospettare la violazione della legge sostanziale in relazione al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. (con riferimento al capo B della provvisoria contestazione) sul rilievo che l'intero costrutto accusatorio si reggerebbe sulla totale irrilevanza e disapplicazione dei certificati di sicurezza ed idoneità alla navigazione dei quali le navi erano indiscutibilmente dotate nel momento in cui si tenevano le condotte di reato. Lungi dal disapplicare i certificati di sicurezza ed idoneità alla navigazione, il provvedimento impugnato ha riconosciuto che l'acquisizione di tali certificazioni non era sufficiente a garantire l'idoneità delle navi al trasporto delle P.M.R., in coerenza con le prescrizioni di cui alla pag. 14 dell'allegato tecnico, laddove veniva specificato che "i mezzi tecnici dovranno essere dotati dei certificati di navigazione previsti dalla vigente normativa per i servizi richiesti", ed altresì "dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche", tra le quali alla lett. J) indicava le "dotazioni per le persone a mobilità ridotta" previste dalla già menzionata Circolare n. 10 S/M prot. 151 del 4/1/2007 del Ministero dei Trasporti. 7. Anche le censure di cui al settimo ed all'ottavo motivo di ricorso, relative all'asserita apparenza della motivazione in ordine al fumus sia dell'elemento soggettivo del contestato delitto di cui all'articolo 356 cod. pen. che anche dello stesso elemento oggettivo della frode in pubbliche forniture, atteso che non può certo ritenersi meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato, laddove questa ha evidenziato che il rilascio dei certificati di sicurezza da parte della Capitaneria di Porto, senza alcun rilievo, negli anni 2015/2016 non era elemento da cui potesse evincersi l'incolpevole affidamento degli armatori, ai:teso che l'inidoneità al trasporto di P.M.R. per il mancato adeguamento alla predetta circolare comunque risultava dalla corrispondenza tra la Capitaneria di Porto ed il Ministero dei Trasporti, così come anche in occasione del rilascio dei certificati da parte dell'ente tecnico, R.I.N.A. s.p.a., competente a seguito del D.Igs. 43/2020 negli anni 2020 e 2021, veniva ribadita la non corrispondenza ai requisiti necessari per il trasporto delle persone a mobilità ridotta, sicché il nulla osta alla navigazione veniva rilasciato ritenendo il trasporto possibile con adozione di misure correttive che non risultano, invece, adottate. Correttamente, peraltro, l'ordinanza impugnata a tal proposito ha ricordato che il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 cod. pen. non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti (Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260270; Sez. 2, n. 15667 del 20/03/2009, Mari, Rv. 243951), né può riconoscersi alcuna inesistenza o mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle deduzioni difensive relative alle sostituzioni delle navi con altre unità, che si assumono comunicate trimestralmente alla Regione Siciliana, atteso che il Tribunale di Messina ha rilevato che "anche la circostanza che la sostituzione delle unità navali preposte con altre 8 della flotta sia stata sempre opportunamente comunicata è ininfluente, trattandosi di unità in possesso della società della stessa tipologia e con evidenti identiche criticità". 8. Sono privi di fondamento, infine, gli ultimi due motivi di ricorso, volti a prospettare la violazione di legge ex articolo 125 cod. proc. pen. per l'asserita mera apparenza della motivazione in relazione al periculum in mora correlato, rispettivamente, alle due ipotesi di delitto contestate. Quanto al periculunn in mora giustificante il sequestro innpeditivo, infatti, con motivazione tutt'altro che apparente l'ordinanza impugnata ha evidenziato che, nonostante la dotazione di certificati di sicurezza e di idoneità, ripetutamente evocati nel ricorso, le stesse criticità delle unità navali aggiudicatarie del servizio rendono la navigazione di queste non consona agli standard legali e contrattuali. Quanto agli effetti anticipatori della confisca per equivalente, pur essendo la TE e Tourist Isole Minori s.p.a. una società proprietaria di una flotta del valore di diversi milioni di euro, invece, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata ha richiamato l'effettuazione di movimentazioni bancarie con consistenti disposizioni di denaro in uscita - evidenziate nell'informativa di P.G. integrativa successiva al provvedimento di rigetto della prima richiesta di sequestro - idonee a rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio della confisca, tanto che le somme giacenti sui conti sono risultate incapienti già nella fase esecutiva del sequestro, eseguito anche per equivalente sui beni del La VA e della società. In tal modo il Tribunale di Messina risulta essersi uniformato alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, a sezioni unite, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 Ellade Rv. 281848 - 01), né la mera possibilità di un utilizzo diretto dei natanti in sequestro da parte dello Stato, prevista dall'art. 2 undecies della legge 31/5/1965n. 575, consente di riconoscere alcuna violazione di legge nelle considerazioni del Tribunale del riesame in ordine alla modesta incidenza delle dotazioni della società ai fini del soddisfacimento della pretesa ablatoria connessa alla confisca del profitto del reato. Quest'ultimo, infine, contrariamente all'assunto difensivo ed in coerenza, invece, con quanto già riconosciuto da altra pronuncia di questa Corte di Cassazione con riferimento al sequestro di altra nave della TE &Tourist (Sez. 2., n. 3439 del 28/9/2020) è stato commisurato all'intero ammontare dei contributi pubblici erogati dalla Regione Sicilia alla N.G.I. s.p.a., poi incorporata nella TE & Tourist Isole Minori s.p.a., in quanto in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato che abbia 9 falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profitto confiscabile deve essere individuato con riferimento all'intero importo erogato, senza che possa tenersi conto di alcun profilo di ingiustificato arricchimento per l'ente erogante, configurardo la violazione dei limiti normativi dell'azione della pubblica amministrazione una ipotesi di "arricchimento imposto", non opponibile dal beneficiario. (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Rv. .282506), ciò in quanto si connota di illiceità già la stipula del contratto di appalto (c.d. "reato contratto", secondo la definizione di Fisia Italimpianti), prima ancora della sua esecuzione, senza che, come nei casi di cd. "reato in contratto", sia possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto. Come già rilevato da Sez. 2., n. 3439 del 28/9/2020 cit., infatti, si è in presenza di una sequela di condotte che hanno sviato il contributo dalle finalità per cui esso era stato erogato, grazie ad una serie collegata di falsificazioni, travisamenti e raggiri che hanno permeato l'intera vicenda in esame sin dal suo nascere (con la partecipazione alla gara), passando per il suo consolidamento (nel momento di stipulazione del contratto) fino alla fase finale e attuativa (con l'espletamento del servizio con navi inidonee al perseguimento delle finalità per cui dovevano essere predisposte), sicché «è l'intero rapporto ad essere viziato, ed è l'intera contribuzione, pertanto, ad assumere i 'crismi' dell'indebito». Infine, deve rilevarsi come non difetti, nel provvedimento impugnato, anche la motivazione in ordine alla sussistenza delle ragioni legittimanti il sequestro impeditivo, ravvisate nelle indicate criticità delle unità navali aggiudicatarie del servizio, tali da rendere la navigazione di queste difforme dagli standard legali e contrattuali. 9. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Luc . La Presidente I juu nna Petri,elli :
sentite le conclusioni del PG IN SENATORE, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito l'avvocato GULLINO ALBERTO del foro di MESSINA in difesa di IN AN nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della CARONTE&TOURIST s.p.a., di NI AL, di CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI s.p.a., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10214 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 23 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con riferimento ai reati di truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture (capi A e B), in relazione all'aggiudicazione alla società Navigazione Generali Italiana S.p.A. (N.G.I. S.p.a.), poi fusa per incorporazione nella TE & Tourist Isole Minori S.p.A., dei servizi di collegamento marittimo Milazzo-Isole Egadi - lotto I e Palermo- Ustica lotto III e all'esecuzione di tali servizi, ha disposto il sequestro preventivo delle navi Helga, Bridge e Ulisse di proprietà di TE & Tourist Isole Minori S.p.A., con riferimento al capo B) della provvisoria incolpazione, ed altresì, con riferimento al capo A), il sequestro preventivo dell'importo di euro 28.980.307,60 nella disponibilità della società TE & Tourist Isole Minori S.p.A. e, in caso di incapienza, dei beni per valore equivalente di ER La VA nonché, con riferimento all'illecito amministrativo di cui all'art. 24 d.lgs. 231/2001 al capo C), il sequestro ex artt. 53 e 19 d.lgs n. 231/20021, in via diretta, delle disponibilità presenti nel sistema bancario e finanziario e, per equivalente, dei beni mobili o immobili, dei crediti, dei rapporti bancari o postali, delle quote societarie nella titolarità di TE & Tourist Isole Minori S.p.A., in tutti i casi fino alla concorrenza dell'importo di C 28.980.307,60. La gara di appalto per i servizi di cui si tratta era stata aggiudicata alla Navigazione Generali Italiana S.p.A. (N.G.I. S.p.a.), poi fusa per incorporazione nella TE & Tourist Isole Minori S.p.A. e, nella prospettazione accusatoria condivisa dal Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al capo A), La VA BA UR, rappresentante della predetta società, avrebbe attestato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ex artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 in data 25/9/2015 e prodotta all'ente appaltante, la rispondenza delle navi traghetto Helga, Bridge ed Ulisse alle caratteristiche tecniche in ordine alle dotazioni PMR (passeggeri a mobilità ridotta) previste dalla circolare ministeriale in materia, mentre La VA ER, in sede di stipula del contratto di affidamento del servizio, avrebbe falsamente ed ulteriormente rappresentato alla stazione appaltante il possesso dei requisiti sopra indicati richiesti per il trasporto dei passeggeri a mobilità ridotta, così inducendo in errore l'ente e procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'aggiudicazione alla società Navigazione Generali Italiana S.p.A. dei relativi lotti con conseguente liquidazione, da parte della Regione Siciliana ed in favore della stessa società, dei rispettivi contributi per l'esecuzione del relativo contratto di fornitura del servizio, accreditati fino all'ottobre 2020. Con il capo B) si è contestata, invece, la frode nelle pubbliche forniture realizzata nell'esecuzione del contratto di appalto assegnato - con l'aggravante teleologica dell'aver agito per assicurarsi il profitto della truffa - per avere gli indagati omesso di comunicare all'ente appaltante l'inidoneità delle navi, omesso di provvedere al loro adeguamento, secondo le prescrizioni della Capitaneria di Porto, ed operato, in più occasioni ed in violazione del bando, indebite sostituzioni delle navi aggiudicatarie. 2 2. Con ordinanza del 7 luglio 2023, il Tribunale di Messina, decidendo sulle richieste di riesame avanzate avverso tale decreto nell'interesse della TE & Tourist Isole Minori s.p.a. e di IA AL, ha rigettato le richieste, confermando il decreto impugnato. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina hanno proposto ricorso per cassazione la TE & Tourist Isole Minori s.p.a., rappresentata da FR IN, e IA AL, a mezzo del comune difensore, affidandolo a dieci motivi di impugnazione: 3.1. Con il primo motivo di ricorso deducono la violazione degli articoli 309 comma 9 e 324 comma 7 cod. proc. pen. in relazione alla omessa valutazione autonoma di elementi adotti dalla difesa. Si riferiscono i ricorrenti all'omessa valutazione di atti pretermessi (richiesta di incidente probatorio, opposizione alla richiesta di proroga di indagini preliminari, dichiarazioni spontanee del FR con relativa memoria di accompagnamento), che avevano portato ad un'omessa motivazione, se non meramente apparente, in ordine all'elemento decisivo della disapplicazione - ritenuta illegittima - dei certificati di sicurezza ed idoneità delle navi in sequestro. Si assume che le deduzioni della difesa non si erano limitate ad una diversa interpretazione della normativa tecnica, ma avevano evidenziato: che la querelle in sede amministrativa sull'interpretazione della normativa tecnica extrapenale era sorta solo in epoca successiva alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara di appalto;
che a seguito di nuovo orientamento tecnico-amministrativo della Capitaneria di Porto di Messina la società armatrice aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed al T.A.R. Lazio;
che la regolamentazione della gara di appalto prevedeva che la società armatrice potesse adottare le soluzioni tecniche di adeguamento alla normativa delle persone con minore mobilità entro la data di stipula del contratto. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 407 comma 3 cpp per mancata declaratoria di inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine prorogato. 3.3. Con il terzo motivo prospettano la violazione degli articoli 2z4, 246 in relazione agli articoli 125 e 178 lett. C) e comunque dell'articolo 181 comma 2 cod. proc. pen. per l'avvenuta utilizzazione della relazione dei consulenti del pubblico ministero redatta a seguito delle ispezioni sulle navi effettuate in data 14/6/023 per nullità derivata proprio da tali atti investigativi, per omessa consegna dei provvedimenti agli indagati, ai difensori e comunque ai presenti. Sul punto si dolgono i ricorrenti dell'assenza di motivazione rispetto alla dedotta nullità delle ispezioni da parte del Tribunale del Riesame che ha operato un espresso riferimento alla relazione ispettiva all'interno della motivazione. 3.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli articoli 322 bis e 649 cod. proc. pen. per essere stato adottato il decreto di sequestro, pur in presenza di un primo provvedimento di diniego di una precedente richiesta del pubblico ministero, divenuta definiti'va non essendo stata impugnata: si contesta anche, al riguardo, l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui il primo provvedimento avrebbe avuto carattere interlocutorio e sarebbe stato adottato permotividiversi dall'insussistenza dei presupposti della misura, quando era stato determinato, invece, dalla carenza di elementi idonei a suffragare il periculum in mora. 3 3.5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione della legge sostanziale in relazione al contestato delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. (capo a della provvisoria contestazione), insistendo nel riferire che le navi erano state costruite prima del 1°/10/2004, sicché andavano adeguate alla normativa sulla tutela delle persone a mobilità ridotta "per quanto ragionevole e possibile in termini economici". 3.6. Con il sesto motivo la violazione della legge sostanziale in relazione al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. (capo b della provvisoria contestazione), assumendo il ricorrente che l'intero costrutto accusatorio si reggerebbe sulla totale irrilevanza e disapplicazione dei certificati di sicurezza ed idoneità alla navigazione dei quali le navi erano indiscutibilmente dotate nel momento in cui si tenevano le condotte di reato. 3.7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 125 cod. proc. pen. per l'apparenza della motivazione rispetto all'elemento soggettivo del contestato delitto di cui all'articolo 356 cod. pen. 3.8. Con l'ottavo motivo è stata segnalata l'assenza di motivazione in relazione a deduzioni e censure difensive rispetto alla configurabilità oggettiva dello stesso delitto di cui all'articolo 356 cod. pen. 3.9. Con il nono ed il decimo motivo hanno eccepito, infine, la violazione di legge ex articolo 125 cod. proc. pen. per l'apparenza della motivazione in relazione al periculum in mora correlato, rispettivamente, ai delitti di cui agli articoli 356 cod. pen. e 640 cod. pen. 4. Con requisitoria scritta del 26 ottobre 2023 il Sostituto Procuratore Generale IN Senatore ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati, in quanto nessuna violazione di legge può ravvisarsi nel provvedimento impugnato. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 23969201; Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto) 1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è privo di fondamento, in quanto , secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misure cauteiari, alla quale occorre dare seguito, nella nozione di "elementi a favore" che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli 4 elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà. (Sez. 5, Sentenza n. 44341 del 13/05/2019 Cc. (dep. 30/10/2019 ) Rv. 277127 - 01). Tanto premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata, lungi dall'omettere di valutare le censure relative all'asserita disapplicazione dei certificati di sicurezza ed idoneità delle navi poi sequestrate, rilasciati dalle Capitanerie di Porto di Palermo, per la nave Helga, di Trapani per la nave Ulisse e di Milazzo per la nave Bridge, ha riconosciuto quale elemento decisivo ai fini della configurazione dei reati ipotizzati non già il rilascio delle certificazioni di idoneità delle navi, legittime o meno che fossero, bensì la valutazione della concreta sussistenza o meno delle dotazioni a tutela delle persone a mobilità ridotta (PMR), così come previste dalla circolare n.10/SM del 4/1/2007 del Ministero dei Trasporti, richiamata dall'allegato tecnico al bando di gara, finalizzata a consentite l'accesso e la permanenza a bordo, senza discriminazione, delle persone con mobilità ridotta. L'ordinanza impugnata, infatti, ha dato atto che le Capitanerie di Porto competenti avevano comunque rilasciato il certificato di sicurezza, rispettivamente, delle navi Bridge, Helga ed Ulisse, soffermandosi anche sui diversi passaggi tecnici che avevano portato al rilascio di tali certificati. Ha altresì evidenziato, però, che - anche alla luce della consulenza tecnica dell'accusa - doveva acclarato che le navi di cui si tratta erano prive delle dotazioni per le PMR, richiamando anche (alle pagg. 14 e 15) le carenze più rilevanti per ciascuna nave, quali, Eid esempio, la mancanza di attestati di adeguata formazione ed informazione sul trattamento delle PMR, la mancanza di indicazioni su come le PMR non in sedia a rotelle potessero superare l'ostacolo costituito dalle scale per l'accesso al ponte salone;
la mancanza di percorsi di sfuggita adeguati alle PMR, le pendenze inadeguate di portelloni e rampette, i locali igienici per PMR non conformi per l'assenza di lavabo ed impedimenti all'accostamento al wc ed altro. Sulla base di tale elementi l'ordinanza impugnata ha anche rilevato non potersi ritenere persuasiva la consulenza di parte prodotta dalla difesa, evidenziando, altresì, che era stata questa stessa consulenza a riconoscere l'esecuzione di "importanti trasformazioni" all'interno di una delle unità navali di cui si tratta soltanto nelle more tra il sopralluogo del 12/2/2021 e quello del 14/6/2023, successivo al sequestro, ad ulteriore dimostrazione delle carenze esistenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Inoltre, alla pag. 12, richiamando un parere del Consiglio di Stato, l'ordinanza del Tribunale di Messina ha evidenziato che le difficoltà tecniche ed economiche degli armatori circa l'adeguamento di navi obsolete "non possono prevalere sulla normativa a tutela della navigazione in mare e, soprattutto, di una categoria di persone particolarmente vulnerabili" e che la normativa non distingue diverse cate'gorie di p.m.r., sicché andavano valutate le esigenze di tutte le persone a mobilità ridotta e non solo dei disabili in carrozzina. Nessuna violazione di legge, pertanto, nemmeno per mancanza di motivazione può riconoscersi nel provvedimento impugnato, anche laddove questo ha riconosciuto che gli organi della compagnia di navigazione avevano sempre avuto "piena contezza" della sostanziale 5 inidoneità delle navi che proponeva al trasporto di PVIR verso le isole minori e si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tenia di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle concscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, Rv. 275463 - 04), così riconoscendo il fumus del reato sub A) e, quanto alla fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto e relativa all'esecuzione di questo, il fumus del reato sub B), atteso che il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere con quello di frode nelle pubbliche forniture, che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente c:on il profitto dell'agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi (Sez. 5, Sentenza n. 15487 del 01/02/2021, Rv. 281077 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è generico e, comunque, infondato, atteso che non risulta specificato - se non con un generico riferimento all'informativa della Guardia di Finanza - quali siano stati gli Itl'indagine che si deducono compiuti dopo la scadenza della prima proroga del termine per le indagini preliminari prorogato. Soprattutto, però, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale occorre dare seguito, la scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività procedimentale, ma soltanto di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse ovvero l'acquisizione delle prove, con l'effetto che anche a termine scaduto il pubblico ministero, nel caso in cui non abbia ancora esercitato l'azione penale, ben può svolgere accertamenti patrimoniali sull'indagato, funzionali non all'acquisizione della prova a carico di costui ma al sequestro preventivo di eventuali beni che possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ovvero essere oggetto di confisca (Sez. 6, n 35376 del 28/05/2008, Rv. 240931; conf. Sez. 4, n. 10208 del 29/01/2020 Rv. 278646). 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo perché contesta l'utilizzazione della relazione dei consulenti del pubblico ministero redatta a seguito delle ispezioni sulle navi effettuate in data 14/6/023 senza specificare in alcun modo quali siano gli elementi di prova che si assumono illecitamente acquisiti, e senza evidenziarne il carattere eventualmente determinante nel percorso argomentativo della decisione impugnata. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, invece, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elernenti di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; conf. Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303) 6 Peraltro, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di ispezione emesso ai sensi degli artt. 244 e ss. cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura decisoria, né incidendo sulla libertà personale, salva l'ipotesi in cui lo stesso sia qualificabile come atto abnorme (Sez. 3, n. 28770 del 15/05/2018, Rv 273352), ipotesi che non ricorre nel caso di specie: ne consegue che, nel difetto di nullità dell'atto investigativo, nessuna nullità derival:a potrebbe comunque riconoscersi nella relazione di consulenza che ne ha utilizzato gli esiti, né è censurabile in questa sede, per carenza d'interesse, l'omessa motivazione da parte del Tribunale del riesame in ordine al relativo motivo, che risulta ab origine inammissibile„ in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157). 4. E' manifestamente infondata anche la censura difensiva che prospetta un'asserita violazione degli articoli 322 bis e 649 cod. proc. peri, per essere stato adottato il decreto di sequestro, pur in presenza di un primo provvedimento di diniego di una precedente richiesta di sequestro avanzata dal pubblico ministero, divenuto definitivo non essendo stata impugnato. In tema di giudicato cautelare, infatti, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più risi:retta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda (Sez. 3 , n. 24256 del 21/04/2023, Rv. 284683), ciò inquanto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, pi f acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", purché però non siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, Rv. 195806; conf. Sez. U., 12 novembre 1993, Provvido, non massimata). 5. Deve riconoscersi l'inammissibilità anche del quinto motivo di ricorso, per la sua genericità, in quanto fondato sulla considerazione che la Circolare n. 10 S/M prot. 151 del 4/1/2007 del Ministero dei Trasporti, con le successive modificazioni, prevedeva, in relazioni alle navi già esistenti alla data del 1/10/2004, l'obbligo di procedere alle necessarie modifiche della nave, applicando i requisiti di cui al punto G della circolare medesima, solo "per quanto ragionevole e possibile in termini economici": non solo, però, dal ricorso non emerge essere stato documentato che le navi in questione siano state costruite prima dell'ottobre 2004 ma, soprattutto, il ricorso non specifica né i costi delle necessarie modifiche strutturali, né le difficoltà tecniche di queste, così non illustrando perché ed in quali limiti l'adeguamento alla normativa a tutela delle persone con mobilità ridotta non sarebbe stato "ragionevole e possibile in termini economici". 7 6. E' infondato anche il sesto motivo di ricorso, volto a prospettare la violazione della legge sostanziale in relazione al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. (con riferimento al capo B della provvisoria contestazione) sul rilievo che l'intero costrutto accusatorio si reggerebbe sulla totale irrilevanza e disapplicazione dei certificati di sicurezza ed idoneità alla navigazione dei quali le navi erano indiscutibilmente dotate nel momento in cui si tenevano le condotte di reato. Lungi dal disapplicare i certificati di sicurezza ed idoneità alla navigazione, il provvedimento impugnato ha riconosciuto che l'acquisizione di tali certificazioni non era sufficiente a garantire l'idoneità delle navi al trasporto delle P.M.R., in coerenza con le prescrizioni di cui alla pag. 14 dell'allegato tecnico, laddove veniva specificato che "i mezzi tecnici dovranno essere dotati dei certificati di navigazione previsti dalla vigente normativa per i servizi richiesti", ed altresì "dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche", tra le quali alla lett. J) indicava le "dotazioni per le persone a mobilità ridotta" previste dalla già menzionata Circolare n. 10 S/M prot. 151 del 4/1/2007 del Ministero dei Trasporti. 7. Anche le censure di cui al settimo ed all'ottavo motivo di ricorso, relative all'asserita apparenza della motivazione in ordine al fumus sia dell'elemento soggettivo del contestato delitto di cui all'articolo 356 cod. pen. che anche dello stesso elemento oggettivo della frode in pubbliche forniture, atteso che non può certo ritenersi meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato, laddove questa ha evidenziato che il rilascio dei certificati di sicurezza da parte della Capitaneria di Porto, senza alcun rilievo, negli anni 2015/2016 non era elemento da cui potesse evincersi l'incolpevole affidamento degli armatori, ai:teso che l'inidoneità al trasporto di P.M.R. per il mancato adeguamento alla predetta circolare comunque risultava dalla corrispondenza tra la Capitaneria di Porto ed il Ministero dei Trasporti, così come anche in occasione del rilascio dei certificati da parte dell'ente tecnico, R.I.N.A. s.p.a., competente a seguito del D.Igs. 43/2020 negli anni 2020 e 2021, veniva ribadita la non corrispondenza ai requisiti necessari per il trasporto delle persone a mobilità ridotta, sicché il nulla osta alla navigazione veniva rilasciato ritenendo il trasporto possibile con adozione di misure correttive che non risultano, invece, adottate. Correttamente, peraltro, l'ordinanza impugnata a tal proposito ha ricordato che il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 cod. pen. non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti (Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260270; Sez. 2, n. 15667 del 20/03/2009, Mari, Rv. 243951), né può riconoscersi alcuna inesistenza o mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle deduzioni difensive relative alle sostituzioni delle navi con altre unità, che si assumono comunicate trimestralmente alla Regione Siciliana, atteso che il Tribunale di Messina ha rilevato che "anche la circostanza che la sostituzione delle unità navali preposte con altre 8 della flotta sia stata sempre opportunamente comunicata è ininfluente, trattandosi di unità in possesso della società della stessa tipologia e con evidenti identiche criticità". 8. Sono privi di fondamento, infine, gli ultimi due motivi di ricorso, volti a prospettare la violazione di legge ex articolo 125 cod. proc. pen. per l'asserita mera apparenza della motivazione in relazione al periculum in mora correlato, rispettivamente, alle due ipotesi di delitto contestate. Quanto al periculunn in mora giustificante il sequestro innpeditivo, infatti, con motivazione tutt'altro che apparente l'ordinanza impugnata ha evidenziato che, nonostante la dotazione di certificati di sicurezza e di idoneità, ripetutamente evocati nel ricorso, le stesse criticità delle unità navali aggiudicatarie del servizio rendono la navigazione di queste non consona agli standard legali e contrattuali. Quanto agli effetti anticipatori della confisca per equivalente, pur essendo la TE e Tourist Isole Minori s.p.a. una società proprietaria di una flotta del valore di diversi milioni di euro, invece, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata ha richiamato l'effettuazione di movimentazioni bancarie con consistenti disposizioni di denaro in uscita - evidenziate nell'informativa di P.G. integrativa successiva al provvedimento di rigetto della prima richiesta di sequestro - idonee a rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio della confisca, tanto che le somme giacenti sui conti sono risultate incapienti già nella fase esecutiva del sequestro, eseguito anche per equivalente sui beni del La VA e della società. In tal modo il Tribunale di Messina risulta essersi uniformato alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, a sezioni unite, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 Ellade Rv. 281848 - 01), né la mera possibilità di un utilizzo diretto dei natanti in sequestro da parte dello Stato, prevista dall'art. 2 undecies della legge 31/5/1965n. 575, consente di riconoscere alcuna violazione di legge nelle considerazioni del Tribunale del riesame in ordine alla modesta incidenza delle dotazioni della società ai fini del soddisfacimento della pretesa ablatoria connessa alla confisca del profitto del reato. Quest'ultimo, infine, contrariamente all'assunto difensivo ed in coerenza, invece, con quanto già riconosciuto da altra pronuncia di questa Corte di Cassazione con riferimento al sequestro di altra nave della TE &Tourist (Sez. 2., n. 3439 del 28/9/2020) è stato commisurato all'intero ammontare dei contributi pubblici erogati dalla Regione Sicilia alla N.G.I. s.p.a., poi incorporata nella TE & Tourist Isole Minori s.p.a., in quanto in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato che abbia 9 falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profitto confiscabile deve essere individuato con riferimento all'intero importo erogato, senza che possa tenersi conto di alcun profilo di ingiustificato arricchimento per l'ente erogante, configurardo la violazione dei limiti normativi dell'azione della pubblica amministrazione una ipotesi di "arricchimento imposto", non opponibile dal beneficiario. (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Rv. .282506), ciò in quanto si connota di illiceità già la stipula del contratto di appalto (c.d. "reato contratto", secondo la definizione di Fisia Italimpianti), prima ancora della sua esecuzione, senza che, come nei casi di cd. "reato in contratto", sia possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto. Come già rilevato da Sez. 2., n. 3439 del 28/9/2020 cit., infatti, si è in presenza di una sequela di condotte che hanno sviato il contributo dalle finalità per cui esso era stato erogato, grazie ad una serie collegata di falsificazioni, travisamenti e raggiri che hanno permeato l'intera vicenda in esame sin dal suo nascere (con la partecipazione alla gara), passando per il suo consolidamento (nel momento di stipulazione del contratto) fino alla fase finale e attuativa (con l'espletamento del servizio con navi inidonee al perseguimento delle finalità per cui dovevano essere predisposte), sicché «è l'intero rapporto ad essere viziato, ed è l'intera contribuzione, pertanto, ad assumere i 'crismi' dell'indebito». Infine, deve rilevarsi come non difetti, nel provvedimento impugnato, anche la motivazione in ordine alla sussistenza delle ragioni legittimanti il sequestro impeditivo, ravvisate nelle indicate criticità delle unità navali aggiudicatarie del servizio, tali da rendere la navigazione di queste difforme dagli standard legali e contrattuali. 9. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Luc . La Presidente I juu nna Petri,elli :