TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 99
TAR
Ordinanza cautelare 13 maggio 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere – difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – violazione ed erronea applicazione di legge – artt. 16, 19 e 23 ter d.p.r. 380/01 – eccesso di potere – contraddittorietà in atti

    Il fabbricato ha un certificato di agibilità dal 2005 che legittima la destinazione d’uso produttiva. La SCIA del 2021 è stata presentata per ristrutturazione e ampliamento dell’attività esistente, utilizzando parte del magazzino per uffici e sala riunioni, senza un mutamento della destinazione d’uso dell’intera unità immobiliare. La normativa vigente all’epoca della presentazione della SCIA (art. 23-ter d.P.R. 380/2001) non distingueva tra destinazione "produttiva" e "direzionale" come categorie funzionali distinte, ricomprendendole nella medesima. Pertanto, il Comune non avrebbe potuto qualificare come rilevante il cambio d’uso basandosi solo su una lettura delle NTO che attribuiscono valore alle sottocategorie.

  • Accolto
    Eccesso di potere – difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – violazione ed erronea applicazione di legge – art. 23 ter d.p.r. 380/01 – art. 42 bis

    Il fabbricato ha un certificato di agibilità dal 2005 che legittima la destinazione d’uso produttiva. La SCIA del 2021 è stata presentata per ristrutturazione e ampliamento dell’attività esistente, utilizzando parte del magazzino per uffici e sala riunioni, senza un mutamento della destinazione d’uso dell’intera unità immobiliare. La normativa vigente all’epoca della presentazione della SCIA (art. 23-ter d.P.R. 380/2001) non distingueva tra destinazione "produttiva" e "direzionale" come categorie funzionali distinte, ricomprendendole nella medesima. Pertanto, il Comune non avrebbe potuto qualificare come rilevante il cambio d’uso basandosi solo su una lettura delle NTO che attribuiscono valore alle sottocategorie.

  • Rigettato
    Eccesso di potere – difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – contraddittorietà in atti – illogicità ed irragionevolezza

    La Corte ha ritenuto che la SCIA del 2021 riguardava una limitata variazione del carico urbanistico dovuta alla trasformazione di una parte dei locali in uffici, non un mutamento di destinazione d’uso dell’intera unità immobiliare.

  • Rigettato
    Eccesso di potere – illogicità – erroneità dei presupposti di fatto e di diritto

    La Corte ha ritenuto che la SCIA del 2021 riguardava una limitata variazione del carico urbanistico dovuta alla trasformazione di una parte dei locali in uffici, non un mutamento di destinazione d’uso dell’intera unità immobiliare.

  • Rigettato
    Violazione di legge – Art. 3 legge 241/90 – difetto di motivazione – art. 24 Cost. – artt. 21 octies e nonies legge 241/90

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi su altre censure, assorbendo questa.

  • Accolto
    Fondi della giurisdizione del giudice amministrativo e disapplicazione di regolamenti comunali

    La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza. In tale ambito, il giudice amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento comunale, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti.

  • Accolto
    Conseguenza dell'accoglimento del ricorso

    L'accoglimento del ricorso per l'illegittimità della pretesa del Comune comporta l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 99
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 99
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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