TAR Venezia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 362
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della delibera per mancata redazione di una nuova pianta organica dopo la fusione dei comuni

    Il Collegio ha ritenuto che, perdurando la qualità di farmacia rurale in capo alla sede gestita dalla ricorrente, non sussiste l'interesse a chiedere l'annullamento della delibera impugnata, in quanto per tale natura la farmacia non può essere spostata al di fuori dell'abitato a cui è stata istituita. La revisione biennale opera solo per le farmacie urbane.

  • Rigettato
    Nullità della delibera per mancanza dell'oggetto

    Il Collegio ha ritenuto infondata la censura di nullità, in quanto tale vizio nel diritto amministrativo rappresenta una forma di invalidità tipica, prospettabile nei soli casi previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della delibera

    Il Collegio ha ritenuto che la ricognizione effettuata nella delibera impugnata è corretta e si sottrae al vizio di difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Modifica delle caratteristiche della sede farmaceutica rurale a seguito della fusione

    Il Collegio ha ritenuto che la farmacia gestita dalla ricorrente continua a rivestire la qualità di farmacia rurale, in quanto insiste in una frazione la cui popolazione è sempre inferiore a 5.000 abitanti, e che la situazione non è mutata a seguito della fusione. La farmacia rurale non può essere spostata.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria per mancata valutazione degli elementi complessivi della vicenda

    Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente pretende di sostituire le proprie valutazioni a quelle discrezionalmente compiute dall’Amministrazione, senza rappresentare errori di fatto ovvero profili di illogicità e di incoerenza del provvedimento.

  • Rigettato
    Mancata acquisizione del parere dell’azienda sanitaria e dell’Ordine dei Farmacisti

    Il Collegio ha ritenuto che l'art. 5 legge n. 362 del 1991 non è rivolto ai Comuni e prevede l'acquisizione dei pareri in caso di 'nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche'. Inoltre, l'art. 2, comma 1, legge n. 475 del 1968 richiede tali pareri solo per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche.

  • Accolto
    Natura di farmacia rurale della sede gestita dalla ricorrente

    Il Collegio ha ritenuto che, perdurando la qualità di farmacia rurale in capo alla sede gestita dalla ricorrente, non sussiste l'interesse a chiedere l'annullamento della delibera impugnata, in quanto per tale natura la farmacia non può essere spostata al di fuori dell'abitato a cui è stata istituita. La revisione biennale opera solo per le farmacie urbane.

  • Accolto
    Carenza di interesse della ricorrente

    Il Collegio ha ritenuto che, perdurando la qualità di farmacia rurale in capo alla sede gestita dalla ricorrente, non sussiste l'interesse a chiedere l'annullamento della delibera impugnata, in quanto per tale natura la farmacia non può essere spostata al di fuori dell'abitato a cui è stata istituita. La revisione biennale opera solo per le farmacie urbane.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 362
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 362
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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