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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2277/25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Capaccio Paestum (SA) alla Via della Repubblica n.176, Parte_2 rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricorso in opposizione , dall'Avv. Gaetano Di
Sirio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Piazza Renato Casalbore n.32
Opponente
E
, in persona del Presidente, Controparte_1 legale rapp.te p.t., dott.ssa (C.F. , con sede in Salerno al C.so Garibaldi Controparte_2 P.IVA_2
n. 132, rapp.ta e difesa dall'avv. Carmen Morrone, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, entrambe elett.te dom.te presso lo studio dell'avv. Agostino Bellucci in Salerno alla via
Volpe n. 22
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti . L'opponente , in particolare , insiste per la nomina di un consulente tecnico contabile
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 7.4.2025 la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 200/25 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data
28.2.2025 e notificato il 3.3.2025, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore della
[...]
Controparte_1
della somma di € 25.554,83, oltre alle spese e competenze della procedura. Il provvedimento monitorio si fondava sull'affermazione che la società opponente aveva eseguito lavori edili nel periodo da febbraio 2024 - dicembre 2024 non ottemperando agli obblighi di cui all'art. 19, 1° comma, del D.P.R. 1063/1962, all'art. 36 L. 300/1970, all'art. 18, 7° comma del D.M. 145/2000, all'art. 34 del CCNL del 14.07.1959, reso valido erga omnes con D.P.R. 1032/1960, nonché a quelli previsti dal vigente CCNL “imprese edili ed affini” e dallo Statuto e Regolamento della
[...]
, obblighi che le imponevano di accantonare Controparte_1 presso quest'ultima, in favore degli operai dipendenti del cantiere, le quote relative a ferie, festività, gratifica natalizia, infortunio, malattia ed, infine, il contributo previsto dalla disciplina della vigente contrattazione collettiva.
L'opponente eccepiva che le somme richieste dalla Controparte_1
non erano dovute, in quanto la giurisprudenza civile di legittimità aveva escluso
[...] che la fosse assimilabile ad un ente previdenziale;
eccepiva poi la nullità del decreto ingiuntivo CP_1 opposto in forza della circolare n. 55/E del 04/03/1999, resa dal Ministero delle Finanze, che precisava che i contributi ed i versamenti alle Casse Edili discendevano dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti e pertanto detti contributi non erano obbligatori per legge;
evidenziava , inoltre , che non era sorto alcun credito in capo alla perché questa non CP_1 aveva effettuato alcun versamento a vantaggio degli operai;
contestava infine la mancanza di prova scritta a sostegno del credito azionato in fase monitoria, i conteggi effettuati dalla opposta per la quantificazione delle somme richieste, la documentazione posta a base del ricorso, nonché il calcolo degli interessi;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito : “In accoglimento della presente opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo perché improcedibile, inammissibile, infondato, ingiusto, illegittimo, nullo ed inefficace, revocare l'opposto decreto ingiuntivo N.200/25 (R.G. N.1074\2025), emesso dal Tribunale di Salerno, e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte dell'opponente in favore della opposta, per i motivi suesposti;
2. In via subordinata, in caso di accoglimento parziale della opposizione, revocare l'opposto decreto ingiuntivo N.200/25 (R.G. N.1074\2025), emesso dal Tribunale di Salerno, e determinare le minor somme dovute in favore della opposta;
3. Vittoria di spese e compensi di causa.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, ribadendo la legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio;
concludeva quindi chiedendo al giudice adito di rigettare l'opposizione formulata dalla controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate in atti il Giudice , ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
********
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento .
In punto di competenza è ormai pacifico che le controversie tra datore di lavoro e cassa edile di mutualità ed assistenza, aventi ad oggetto l'accertamento degli obblighi del primo di accantonare presso la seconda il trattamento economico dovuto ai lavoratori edili per ferie, festività e gratifica natalizia, sono devolute alla competenza funzionale del giudice del lavoro, anche se si registrano divergenze sulla collocazione delle controversie medesime tra quelle di cui all'art. 409 cpc (Cass.,
11.1.88, n. 77; Cass. 11.2.87, n. 1442) ovvero tra quelle di cui all'art. 442, 2° co., cpc (Cass., 10.2.87,
n. 1459).
I CC.CC.NN.LL. per le imprese edili ed affini che si sono succeduti nel tempo hanno previsto l'istituzione, in ciascuna circoscrizione territoriale, delle casse edili quali strumento per l'attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle contrapposte organizzazioni di categoria.
Tra i vari compiti attribuiti dalla disciplina collettiva alle casse vi è quello di ricevere gli accantonamenti da parte delle imprese degli importi della percentuale prevista per il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie, per la gratifica natalizia.
Gli importi come sopra accantonati vengono corrisposti dalla cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo modalità stabilite da accordi locali. Per il servizio che espletano sono, poi, previste a favore delle casse edili quote di contribuzione gravanti per 5/6 sui datori di lavoro e per 1/6 sui lavoratori in una misura percentuale della retribuzione;
le quote di contribuzione a carico degli operai sono trattenute dai datori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla cassa edile.
Infine, gli enti in questione provvedono ad incassare le quote di adesione contrattuale alle organizzazioni nazionali e territoriali dovute dai lavoratori e dai datori di lavoro per poi riversare gli importi alle associazioni di appartenenza.
L'intero sistema di obblighi così delineato trova fonte in una volontà negoziale che indichi, in modo espresso o per comportamenti concludenti, adesione alla disciplina collettiva ed agli impegni posti dalla cassa edile.
L'art. 37, lett. b), del CCNL di settore così recita:
"Con l'iscrizione alla , i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente CP_1 contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della stessa, con l'impegno di osservare integralmente, CP_1
... , gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente ..., una dichiarazione CP_1 scritta ricognitiva dei predetti obblighi".
Alla lett. a) del medesimo articolo 37, al comma 5°, si legge:
“Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.”
E comunque l'obbligo di iscrizione alla , quale organismo paritetico istituito dalla CP_1 contrattazione collettiva , è ribadito attualmente da norme legislative che ne hanno stabilito il citato obbligo: Legge n° 55/1990 art. 18;D. Lgs. n° 163/2006 artt. 40 comma 4 e 118 comma 6(l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la ..."); D.Lgs. n° CP_1
81/2008 art. 90 ("il committente o il responsabile dei lavori... chiede... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e alle casse edili) – nuova normativa sul DURC ON LINE.
Tali disposizioni normative sottolineano l'intervenuta evoluzione dell' che , pur rimanendo CP_3 di derivazione privatistica , si vede oggi riconosciuta la qualità di “ esercente un servizio di pubblica utilità “ per la natura delle prestazioni erogate , soprattutto laddove le stesse vanno ad integrare trattamenti che sarebbero altrimenti normalmente corrisposti in misura inferiore rispetto alle retribuzioni correnti .
Depone in tal senso la sentenza della Cassazione Civile (sez. lavoro) n. 25888 del 28 ottobre 2008, che – richiamando a sua volta la sentenza n. 13300/2005 – dichiara fondato il verbale dei servizi ispettivi quale titolo ex art. 635, c. 2, c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo da parte della CP_1
nei confronti delle imprese inadempienti.
[...]
Tale convincimento è rafforzato dalla sentenza della Cassazione n. 39539 del 5 ottobre 2012 che, riconoscendo funzionari ed impiegati delle casse edili quali “incaricati di pubblico servizio”, estende anche a costoro la possibilità di condanna per il reato di peculato, in luogo della – più leggera – sanzione per l'appropriazione indebita.
Tanto meno questa ricostruzione viene smentita dalle sentenze di legittimità che negano la legittimazione del lavoratore ad agire direttamente verso la per la “tutela automatica”, in CP_1 quanto fondate:
1.sulle norme disciplinanti l'istituto della delegazione di pagamento (artt. 1269, 1270 e 1272 c.c.), ed illuminante è la lettura dell'ordinanza n. 5073 del 5 marzo 2018, nonché delle sentenze nn. 670 del
12 gennaio 2018 e 7050 del 28 marzo 2011, tutte della Cassazione;
2.sulla mancanza di uno specifico obbligo della ad insinuarsi nel passivo delle imprese CP_1 inadempienti fallite (Cass. nn. 1604 del 28 gennaio 2015 e 6869 del 7 maggio 2012);
3.sulla natura non privilegiata del credito delle Casse Edili verso le imprese inadempienti, non avendo questo natura contributiva (Cass., ord. n. 23520 del 9 ottobre 2017).
In questa prospettiva va ridimensionata la portata delle già citata ordinanza n. 9962/2018 e della sentenza n. 7050/2011, in quanto le stesse non decidono in ordine all'esistenza o meno di un obbligo di versamento degli accantonamenti alla cassa edile – e quale ne sia la natura – bensì sulla possibilità per le imprese destinatarie di un decreto ingiuntivo da parte di questa per gli accantonamenti non versati, di opporvi validamente l'intervenuto pagamento dei corrispondenti trattamenti direttamente al lavoratore (secondo gli artt. 1269 e ss. del codice civile).
Ed a voler procedere ad una ricostruzione normativa dell'istituto, non si può fare a meno di osservare come il citato obbligo trovi fondamento in tutte quelle norme che obbligano l'impresa esercente attività edile al rispetto integrale dei relativi CCNL, anche condizionandone il pagamento delle spettanze – in caso di appalto – all'emissione del Durc da parte delle stesse casse edili. Si vedano all'uopo gli articoli 10 della L. n. 30/2003, 86 del D.Lgs. n. 276/2003, 29 del D.L. n.
244/1995 e 30, 80 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (38 nel vecchio T.U. sui pubblici appalti), nonché la sentenza della Cassazione Civile a SS.UU. n. 4092 del 16 febbraio 2017 .
In una prospettiva più generale , la finalità perseguita dall' , che è quella della tutela del lavoro CP_3 regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza , con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza , induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce . ( v. Corte Costituzionale sent n. 51/2015 ; sent n. 59/2013 ).
In conclusione deve essere chiaro che , una volta che l'impresa ha compilato la modulistica della cassa edile e si è impegnata ad osservare il CCNL a cui la stessa vincola il datore di lavoro , non ci sono più spazi per contestare .
L'adesione alla , che nasce per effetto dell'accoglimento della relativa domanda della ditta CP_1
(circostanza, è opportuno aggiungere, che fa sorgere l'obbligo di versamento da parte di questa degli accantonamenti solo a seguito di presentazione delle liste mensili degli operai con i dati prescritti nel regolamento), implica, una volta che sia sorto l'obbligo di accantonamento (ciò che avviene appunto per effetto della presentazione della denuncia mensile), una delegazione di pagamento vincolante per la ditta stessa, nel senso che questa non può più liberarsi da tale debito eseguendo la corresponsione diretta al lavoratore degli importi dovuti in base al CCNL. Il datore ha assunto, con l'adesione alla e l'applicazione del CCNL, del quale fa parte la regolamentazione relativa alla CP_1 CP_1 stessa, un insieme di obblighi funzionali alla realizzazione delle finalità proprie dell'istituto, che, per quanto qui interessa, concernono la regolare redazione e l'invio all'Ente paritetico di fonte collettiva delle denunce nominative mensili dei lavoratori occupati con i dati necessari al calcolo delle somme loro dovute. Si tratta di atti, bensì, preparatori dell'esecuzione della prestazione da parte della CP_1
, come tali estranei ancora all'adempimento, ma all'esecuzione dei quali il datore si è obbligato
[...] nei confronti della in guisa da rendere esigibile da essa il conseguente conferimento della CP_1 provvista per l'adempimento di un mandato ormai divenuto irrevocabile per volontà implicita ma inequivoca delle parti stesse.
Alla stregua della disciplina citata, non vi è alcun dubbio che, ove sia accertata l'adesione del datore di lavoro alla contrattazione collettiva del settore ed alla , quest'ultima abbia titolo per CP_1 ottenere, in proprio, il pagamento delle quote di contribuzione e, quale mandataria dei lavoratori
(Cass., 11.2.87, n. 1442; Cass., 28.4.81, n. 2559; Pret. Pistoia-Monsummano T., 11.7.90; Trib. Pistoia,
26.10.89), il versamento degli accantonamenti. In ordine alla legittimazione ad agire occorre evidenziare che la – come precisato dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità – è ente di fatto dotato di autonomia ed idoneo ad essere titolare di rapporti giuridici suoi propri , distinti dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro ( datori di lavoro e lavoratori) ai quali sono destinati i servizi e le prestazioni .
Né dubbi sulla legittimazione della ad agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento CP_1 delle somme che questi aveva l'obbligo di versare possono sorgere alla luce della sentenza n.
5741/2001 della Suprema Corte di Cassazione. Ci corre l'obbligo di evidenziare, infatti , che la sentenza in questione è stata massimata in maniera non esattamente conforme al contenuto della suddetta decisione. In tale sentenza, infatti , la Corte riconosceva unicamente allo stesso lavoratore la legittimazione ad agire direttamente contro il proprio debitore - datore di lavoro - per ottenere il pagamento della quota di retribuzione non corrispostagli, non escludendo , comunque, il diritto alla riscossione anche in capo alla CP_1
Tanto chiarito , possiamo senz'altro affermare la vincolatività , nel caso di specie, nei confronti dell'opponente della contrattazione collettiva di settore e della regolamentazione del sistema contributivo della con l'obbligo per il datore di adempiere agli obblighi assunti versando CP_1 accantonamenti e contributi direttamente alla . CP_1
Nel caso di specie, infatti, non può farsi a meno di evidenziare che il diritto azionato trova ampia conferma , sul piano probatorio, nei modelli di denuncia inoltrati alla proprio dall'opponente. CP_1
Per quanto riguarda poi la prova scritta fornita a sostegno del credito azionato , in fase monitoria è stato prodotto l'estratto conto con il relativo attestato di conformità dei dati in esso riportati che costituisce , ai sensi dell'art. 635 , comma 2, c.p.c. , idonea prova scritta ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ( Cass. Sez. Lav. n.25888/2008) . La circostanza che siano ormai pacificamente riconosciute le funzioni di mutualità ed assistenza consente alla di fruire del meccanismo CP_1 processuale per il quale l'attestazione del credito da parte dell'Ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 635 cpc (cfr. Cass. n. 25888/2008).
Sempre con riguardo al “quantum debeatur” si evidenzia che l'aliquota dei contributi applicata dalla corrisponde tanto alle tabelle contributive allegate in atti , quanto a quella emergente dalle CP_1 citate denunce mensili inviate dalla società opponente per il periodo decorrente dal febbraio 2024 – dicembre 2024. Per quanto concerne gli interessi di mora, gli stessi risultano dovuti ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento, che l'impresa opponente è tenuta ad osservare per quanto detto in precedenza. Lo stesso Statuto della all'art. 18 prevede che fra le entrate ci siano gli CP_1 interessi di mora per ritardati versamenti dei contributi dovuti. L'art. 4 del Regolamento non definisce direttamente il tasso degli interessi di mora, ma stabilisce che in caso di tardivo versamento sono dovuti alla gli interessi di mora. Il loro calcolo si basa sul tasso stabilito dalla delibera n. CP_1
4/2005 del Comitato della Bilateralità art. 6, che applica il 50% del tasso di interesse legale applicato dall' per ritardato versamento dei contributi. CP_4
Ovviamente, i conteggi muniti di attestazione di conformità prodotti a sostegno del ricorso per ingiunzione riassumono analiticamente i dati delle denunce nominative mensili dei lavoratori occupati relative al credito oggetto del giudizio monitorio, inoltrate dal medesimo opponente tramite la piattaforma di denuncia telematica GEDI e con le quali dichiara che i dati esposti sono conformi a verità ed alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola . A ciò si aggiunga che nel presente giudizio vengono prodotte anche le denunce trasmesse telematicamente dall'impresa opposta , contenenti la quantificazione del debito ascrivibile all'opponente , corrispondente alla somma ingiunta per accantonamento e contributi , le quali costituiscono , oltre che prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo , vero e proprio riconoscimento del debito . Le denunce in parola
, trasmesse alla ai sensi dell'art. 1 del Regolamento , tra l'altro , non sono state affatto CP_1 disconosciute o impugnate dall'opponente . "Si ricorda che nel rito del lavoro, il convenuto ha
l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la eventuale contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile." (Tribunale Catania sez. lav., 27/04/2016, n. 1811, Cass. Sez.
Lav., Sentenza n. 4051 del 18/02/2011 ).
L'opposizione va pertanto interamente rigettata .
Le spese del giudizio, liquidate nei minimi , attesa la serialità delle questioni trattate , e per le sole fasi di studio della controversia e redazione dell'atto introduttivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1.rigetta l'opposizione ;
2.condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta , delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 854,00 , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo.
Salerno 4 dicembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2277/25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Capaccio Paestum (SA) alla Via della Repubblica n.176, Parte_2 rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricorso in opposizione , dall'Avv. Gaetano Di
Sirio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Piazza Renato Casalbore n.32
Opponente
E
, in persona del Presidente, Controparte_1 legale rapp.te p.t., dott.ssa (C.F. , con sede in Salerno al C.so Garibaldi Controparte_2 P.IVA_2
n. 132, rapp.ta e difesa dall'avv. Carmen Morrone, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, entrambe elett.te dom.te presso lo studio dell'avv. Agostino Bellucci in Salerno alla via
Volpe n. 22
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti . L'opponente , in particolare , insiste per la nomina di un consulente tecnico contabile
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 7.4.2025 la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 200/25 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data
28.2.2025 e notificato il 3.3.2025, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore della
[...]
Controparte_1
della somma di € 25.554,83, oltre alle spese e competenze della procedura. Il provvedimento monitorio si fondava sull'affermazione che la società opponente aveva eseguito lavori edili nel periodo da febbraio 2024 - dicembre 2024 non ottemperando agli obblighi di cui all'art. 19, 1° comma, del D.P.R. 1063/1962, all'art. 36 L. 300/1970, all'art. 18, 7° comma del D.M. 145/2000, all'art. 34 del CCNL del 14.07.1959, reso valido erga omnes con D.P.R. 1032/1960, nonché a quelli previsti dal vigente CCNL “imprese edili ed affini” e dallo Statuto e Regolamento della
[...]
, obblighi che le imponevano di accantonare Controparte_1 presso quest'ultima, in favore degli operai dipendenti del cantiere, le quote relative a ferie, festività, gratifica natalizia, infortunio, malattia ed, infine, il contributo previsto dalla disciplina della vigente contrattazione collettiva.
L'opponente eccepiva che le somme richieste dalla Controparte_1
non erano dovute, in quanto la giurisprudenza civile di legittimità aveva escluso
[...] che la fosse assimilabile ad un ente previdenziale;
eccepiva poi la nullità del decreto ingiuntivo CP_1 opposto in forza della circolare n. 55/E del 04/03/1999, resa dal Ministero delle Finanze, che precisava che i contributi ed i versamenti alle Casse Edili discendevano dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti e pertanto detti contributi non erano obbligatori per legge;
evidenziava , inoltre , che non era sorto alcun credito in capo alla perché questa non CP_1 aveva effettuato alcun versamento a vantaggio degli operai;
contestava infine la mancanza di prova scritta a sostegno del credito azionato in fase monitoria, i conteggi effettuati dalla opposta per la quantificazione delle somme richieste, la documentazione posta a base del ricorso, nonché il calcolo degli interessi;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito : “In accoglimento della presente opposizione, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo perché improcedibile, inammissibile, infondato, ingiusto, illegittimo, nullo ed inefficace, revocare l'opposto decreto ingiuntivo N.200/25 (R.G. N.1074\2025), emesso dal Tribunale di Salerno, e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte dell'opponente in favore della opposta, per i motivi suesposti;
2. In via subordinata, in caso di accoglimento parziale della opposizione, revocare l'opposto decreto ingiuntivo N.200/25 (R.G. N.1074\2025), emesso dal Tribunale di Salerno, e determinare le minor somme dovute in favore della opposta;
3. Vittoria di spese e compensi di causa.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, ribadendo la legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio;
concludeva quindi chiedendo al giudice adito di rigettare l'opposizione formulata dalla controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate in atti il Giudice , ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
********
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento .
In punto di competenza è ormai pacifico che le controversie tra datore di lavoro e cassa edile di mutualità ed assistenza, aventi ad oggetto l'accertamento degli obblighi del primo di accantonare presso la seconda il trattamento economico dovuto ai lavoratori edili per ferie, festività e gratifica natalizia, sono devolute alla competenza funzionale del giudice del lavoro, anche se si registrano divergenze sulla collocazione delle controversie medesime tra quelle di cui all'art. 409 cpc (Cass.,
11.1.88, n. 77; Cass. 11.2.87, n. 1442) ovvero tra quelle di cui all'art. 442, 2° co., cpc (Cass., 10.2.87,
n. 1459).
I CC.CC.NN.LL. per le imprese edili ed affini che si sono succeduti nel tempo hanno previsto l'istituzione, in ciascuna circoscrizione territoriale, delle casse edili quali strumento per l'attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle contrapposte organizzazioni di categoria.
Tra i vari compiti attribuiti dalla disciplina collettiva alle casse vi è quello di ricevere gli accantonamenti da parte delle imprese degli importi della percentuale prevista per il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie, per la gratifica natalizia.
Gli importi come sopra accantonati vengono corrisposti dalla cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo modalità stabilite da accordi locali. Per il servizio che espletano sono, poi, previste a favore delle casse edili quote di contribuzione gravanti per 5/6 sui datori di lavoro e per 1/6 sui lavoratori in una misura percentuale della retribuzione;
le quote di contribuzione a carico degli operai sono trattenute dai datori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla cassa edile.
Infine, gli enti in questione provvedono ad incassare le quote di adesione contrattuale alle organizzazioni nazionali e territoriali dovute dai lavoratori e dai datori di lavoro per poi riversare gli importi alle associazioni di appartenenza.
L'intero sistema di obblighi così delineato trova fonte in una volontà negoziale che indichi, in modo espresso o per comportamenti concludenti, adesione alla disciplina collettiva ed agli impegni posti dalla cassa edile.
L'art. 37, lett. b), del CCNL di settore così recita:
"Con l'iscrizione alla , i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente CP_1 contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della stessa, con l'impegno di osservare integralmente, CP_1
... , gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente ..., una dichiarazione CP_1 scritta ricognitiva dei predetti obblighi".
Alla lett. a) del medesimo articolo 37, al comma 5°, si legge:
“Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.”
E comunque l'obbligo di iscrizione alla , quale organismo paritetico istituito dalla CP_1 contrattazione collettiva , è ribadito attualmente da norme legislative che ne hanno stabilito il citato obbligo: Legge n° 55/1990 art. 18;D. Lgs. n° 163/2006 artt. 40 comma 4 e 118 comma 6(l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la ..."); D.Lgs. n° CP_1
81/2008 art. 90 ("il committente o il responsabile dei lavori... chiede... gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e alle casse edili) – nuova normativa sul DURC ON LINE.
Tali disposizioni normative sottolineano l'intervenuta evoluzione dell' che , pur rimanendo CP_3 di derivazione privatistica , si vede oggi riconosciuta la qualità di “ esercente un servizio di pubblica utilità “ per la natura delle prestazioni erogate , soprattutto laddove le stesse vanno ad integrare trattamenti che sarebbero altrimenti normalmente corrisposti in misura inferiore rispetto alle retribuzioni correnti .
Depone in tal senso la sentenza della Cassazione Civile (sez. lavoro) n. 25888 del 28 ottobre 2008, che – richiamando a sua volta la sentenza n. 13300/2005 – dichiara fondato il verbale dei servizi ispettivi quale titolo ex art. 635, c. 2, c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo da parte della CP_1
nei confronti delle imprese inadempienti.
[...]
Tale convincimento è rafforzato dalla sentenza della Cassazione n. 39539 del 5 ottobre 2012 che, riconoscendo funzionari ed impiegati delle casse edili quali “incaricati di pubblico servizio”, estende anche a costoro la possibilità di condanna per il reato di peculato, in luogo della – più leggera – sanzione per l'appropriazione indebita.
Tanto meno questa ricostruzione viene smentita dalle sentenze di legittimità che negano la legittimazione del lavoratore ad agire direttamente verso la per la “tutela automatica”, in CP_1 quanto fondate:
1.sulle norme disciplinanti l'istituto della delegazione di pagamento (artt. 1269, 1270 e 1272 c.c.), ed illuminante è la lettura dell'ordinanza n. 5073 del 5 marzo 2018, nonché delle sentenze nn. 670 del
12 gennaio 2018 e 7050 del 28 marzo 2011, tutte della Cassazione;
2.sulla mancanza di uno specifico obbligo della ad insinuarsi nel passivo delle imprese CP_1 inadempienti fallite (Cass. nn. 1604 del 28 gennaio 2015 e 6869 del 7 maggio 2012);
3.sulla natura non privilegiata del credito delle Casse Edili verso le imprese inadempienti, non avendo questo natura contributiva (Cass., ord. n. 23520 del 9 ottobre 2017).
In questa prospettiva va ridimensionata la portata delle già citata ordinanza n. 9962/2018 e della sentenza n. 7050/2011, in quanto le stesse non decidono in ordine all'esistenza o meno di un obbligo di versamento degli accantonamenti alla cassa edile – e quale ne sia la natura – bensì sulla possibilità per le imprese destinatarie di un decreto ingiuntivo da parte di questa per gli accantonamenti non versati, di opporvi validamente l'intervenuto pagamento dei corrispondenti trattamenti direttamente al lavoratore (secondo gli artt. 1269 e ss. del codice civile).
Ed a voler procedere ad una ricostruzione normativa dell'istituto, non si può fare a meno di osservare come il citato obbligo trovi fondamento in tutte quelle norme che obbligano l'impresa esercente attività edile al rispetto integrale dei relativi CCNL, anche condizionandone il pagamento delle spettanze – in caso di appalto – all'emissione del Durc da parte delle stesse casse edili. Si vedano all'uopo gli articoli 10 della L. n. 30/2003, 86 del D.Lgs. n. 276/2003, 29 del D.L. n.
244/1995 e 30, 80 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (38 nel vecchio T.U. sui pubblici appalti), nonché la sentenza della Cassazione Civile a SS.UU. n. 4092 del 16 febbraio 2017 .
In una prospettiva più generale , la finalità perseguita dall' , che è quella della tutela del lavoro CP_3 regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza , con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza , induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce . ( v. Corte Costituzionale sent n. 51/2015 ; sent n. 59/2013 ).
In conclusione deve essere chiaro che , una volta che l'impresa ha compilato la modulistica della cassa edile e si è impegnata ad osservare il CCNL a cui la stessa vincola il datore di lavoro , non ci sono più spazi per contestare .
L'adesione alla , che nasce per effetto dell'accoglimento della relativa domanda della ditta CP_1
(circostanza, è opportuno aggiungere, che fa sorgere l'obbligo di versamento da parte di questa degli accantonamenti solo a seguito di presentazione delle liste mensili degli operai con i dati prescritti nel regolamento), implica, una volta che sia sorto l'obbligo di accantonamento (ciò che avviene appunto per effetto della presentazione della denuncia mensile), una delegazione di pagamento vincolante per la ditta stessa, nel senso che questa non può più liberarsi da tale debito eseguendo la corresponsione diretta al lavoratore degli importi dovuti in base al CCNL. Il datore ha assunto, con l'adesione alla e l'applicazione del CCNL, del quale fa parte la regolamentazione relativa alla CP_1 CP_1 stessa, un insieme di obblighi funzionali alla realizzazione delle finalità proprie dell'istituto, che, per quanto qui interessa, concernono la regolare redazione e l'invio all'Ente paritetico di fonte collettiva delle denunce nominative mensili dei lavoratori occupati con i dati necessari al calcolo delle somme loro dovute. Si tratta di atti, bensì, preparatori dell'esecuzione della prestazione da parte della CP_1
, come tali estranei ancora all'adempimento, ma all'esecuzione dei quali il datore si è obbligato
[...] nei confronti della in guisa da rendere esigibile da essa il conseguente conferimento della CP_1 provvista per l'adempimento di un mandato ormai divenuto irrevocabile per volontà implicita ma inequivoca delle parti stesse.
Alla stregua della disciplina citata, non vi è alcun dubbio che, ove sia accertata l'adesione del datore di lavoro alla contrattazione collettiva del settore ed alla , quest'ultima abbia titolo per CP_1 ottenere, in proprio, il pagamento delle quote di contribuzione e, quale mandataria dei lavoratori
(Cass., 11.2.87, n. 1442; Cass., 28.4.81, n. 2559; Pret. Pistoia-Monsummano T., 11.7.90; Trib. Pistoia,
26.10.89), il versamento degli accantonamenti. In ordine alla legittimazione ad agire occorre evidenziare che la – come precisato dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità – è ente di fatto dotato di autonomia ed idoneo ad essere titolare di rapporti giuridici suoi propri , distinti dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro ( datori di lavoro e lavoratori) ai quali sono destinati i servizi e le prestazioni .
Né dubbi sulla legittimazione della ad agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento CP_1 delle somme che questi aveva l'obbligo di versare possono sorgere alla luce della sentenza n.
5741/2001 della Suprema Corte di Cassazione. Ci corre l'obbligo di evidenziare, infatti , che la sentenza in questione è stata massimata in maniera non esattamente conforme al contenuto della suddetta decisione. In tale sentenza, infatti , la Corte riconosceva unicamente allo stesso lavoratore la legittimazione ad agire direttamente contro il proprio debitore - datore di lavoro - per ottenere il pagamento della quota di retribuzione non corrispostagli, non escludendo , comunque, il diritto alla riscossione anche in capo alla CP_1
Tanto chiarito , possiamo senz'altro affermare la vincolatività , nel caso di specie, nei confronti dell'opponente della contrattazione collettiva di settore e della regolamentazione del sistema contributivo della con l'obbligo per il datore di adempiere agli obblighi assunti versando CP_1 accantonamenti e contributi direttamente alla . CP_1
Nel caso di specie, infatti, non può farsi a meno di evidenziare che il diritto azionato trova ampia conferma , sul piano probatorio, nei modelli di denuncia inoltrati alla proprio dall'opponente. CP_1
Per quanto riguarda poi la prova scritta fornita a sostegno del credito azionato , in fase monitoria è stato prodotto l'estratto conto con il relativo attestato di conformità dei dati in esso riportati che costituisce , ai sensi dell'art. 635 , comma 2, c.p.c. , idonea prova scritta ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ( Cass. Sez. Lav. n.25888/2008) . La circostanza che siano ormai pacificamente riconosciute le funzioni di mutualità ed assistenza consente alla di fruire del meccanismo CP_1 processuale per il quale l'attestazione del credito da parte dell'Ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 635 cpc (cfr. Cass. n. 25888/2008).
Sempre con riguardo al “quantum debeatur” si evidenzia che l'aliquota dei contributi applicata dalla corrisponde tanto alle tabelle contributive allegate in atti , quanto a quella emergente dalle CP_1 citate denunce mensili inviate dalla società opponente per il periodo decorrente dal febbraio 2024 – dicembre 2024. Per quanto concerne gli interessi di mora, gli stessi risultano dovuti ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento, che l'impresa opponente è tenuta ad osservare per quanto detto in precedenza. Lo stesso Statuto della all'art. 18 prevede che fra le entrate ci siano gli CP_1 interessi di mora per ritardati versamenti dei contributi dovuti. L'art. 4 del Regolamento non definisce direttamente il tasso degli interessi di mora, ma stabilisce che in caso di tardivo versamento sono dovuti alla gli interessi di mora. Il loro calcolo si basa sul tasso stabilito dalla delibera n. CP_1
4/2005 del Comitato della Bilateralità art. 6, che applica il 50% del tasso di interesse legale applicato dall' per ritardato versamento dei contributi. CP_4
Ovviamente, i conteggi muniti di attestazione di conformità prodotti a sostegno del ricorso per ingiunzione riassumono analiticamente i dati delle denunce nominative mensili dei lavoratori occupati relative al credito oggetto del giudizio monitorio, inoltrate dal medesimo opponente tramite la piattaforma di denuncia telematica GEDI e con le quali dichiara che i dati esposti sono conformi a verità ed alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola . A ciò si aggiunga che nel presente giudizio vengono prodotte anche le denunce trasmesse telematicamente dall'impresa opposta , contenenti la quantificazione del debito ascrivibile all'opponente , corrispondente alla somma ingiunta per accantonamento e contributi , le quali costituiscono , oltre che prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo , vero e proprio riconoscimento del debito . Le denunce in parola
, trasmesse alla ai sensi dell'art. 1 del Regolamento , tra l'altro , non sono state affatto CP_1 disconosciute o impugnate dall'opponente . "Si ricorda che nel rito del lavoro, il convenuto ha
l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la eventuale contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile." (Tribunale Catania sez. lav., 27/04/2016, n. 1811, Cass. Sez.
Lav., Sentenza n. 4051 del 18/02/2011 ).
L'opposizione va pertanto interamente rigettata .
Le spese del giudizio, liquidate nei minimi , attesa la serialità delle questioni trattate , e per le sole fasi di studio della controversia e redazione dell'atto introduttivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1.rigetta l'opposizione ;
2.condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta , delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 854,00 , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo.
Salerno 4 dicembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio