CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 02/02/2024, n. 4646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4646 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BD EM EL HA HA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4646 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 22 giugno 2023 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da Mohamed Abdel Monem el Mahal, in parziale riforma della pronuncia in data 27 gennaio 2022 del Tribunale di Monza, ha qualificato sub specie degli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. peri. il fatto contestato all'imputato ex art. 648 cod. pen. e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la prima decisione. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato il difetto della condizione di procedibilità, constando che la persona offesa abbia sporto soltanto denuncia. 3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. La Corte territoriale ha attribuito all'imputato la responsabilità per il furto dell'autoveicolo meglio specificato in imputazione, aggravato - oltre che ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (in ragione della forzatura della serratura e della sostituzione della centralina e del motorino di avviamento della vettura) - ai sensi dell'art. 625, comma i, n. 7, cod. pen. perché commesso cosa esposta alla pubblica fede (in particolare poiché l'automezzo era parcheggiato sulla pubblica via). E deve tenersi conto del regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 624, comma 3, cod. pen., a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»); e deve rilevarsi il difet:to della querela, che in effetti non consta in atti;
con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita in difetto di querela. Così deciso il 18/01/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4646 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 22 giugno 2023 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da Mohamed Abdel Monem el Mahal, in parziale riforma della pronuncia in data 27 gennaio 2022 del Tribunale di Monza, ha qualificato sub specie degli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. peri. il fatto contestato all'imputato ex art. 648 cod. pen. e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la prima decisione. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato il difetto della condizione di procedibilità, constando che la persona offesa abbia sporto soltanto denuncia. 3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. La Corte territoriale ha attribuito all'imputato la responsabilità per il furto dell'autoveicolo meglio specificato in imputazione, aggravato - oltre che ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (in ragione della forzatura della serratura e della sostituzione della centralina e del motorino di avviamento della vettura) - ai sensi dell'art. 625, comma i, n. 7, cod. pen. perché commesso cosa esposta alla pubblica fede (in particolare poiché l'automezzo era parcheggiato sulla pubblica via). E deve tenersi conto del regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 624, comma 3, cod. pen., a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»); e deve rilevarsi il difet:to della querela, che in effetti non consta in atti;
con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita in difetto di querela. Così deciso il 18/01/2024.