Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1515
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità della notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle presupposte siano state effettuate in un luogo diverso dalla residenza del ricorrente, rendendo illegittima la procedura di notifica e, di conseguenza, anche l'intimazione di pagamento impugnata.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sull'illegittimità della notifica delle cartelle presupposte, il che implica l'accoglimento della domanda di annullamento dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1515
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1515
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo