CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1515/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE GI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9717/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004591258000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004591258000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004591258000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170093504062000 BOLLO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170200357628000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200039275408000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 660/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 26.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09720259004591258 (notificata in data 11.3.2025) relativa a diverse cartelle di pagamento presupposte.
In particolare, il ricorso era limitato ai crediti portati dalle 3 cartelle di seguito indicate:
1) Cartella n. 09720170093504062000, tassa auto per l'anno 2014;
2) Cartella n. 09720170200357628000, tassa auto per l'anno 2015;
3) Cartella n. 09720200039275408000, tassa auto per l'anno 2017.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della richiesta per mancata notifica delle cartelle presupposte e per conseguente intervenuta prescrizione.
Chiedeva quindi di annullare l'atto, in pubblica udienza, con vittoria di spese (da distrarre in favore del difensore antistatario).
In data 26.6.2025 si costituiva telematicamente l'AdER, che contestava i contenuti del ricorso, affermando che le cartelle erano state tutte ritualmente notificate e che i termini di prescrizione erano stati tutti interrotti anche dalla notifica di atti successivi, in particolare una intimazione di pagamento del 2023 e un preavviso di fermo amministrativo del 2020. Allegava documentazione dalla quale si evinceva che in tutti i casi gli atti erano notificati con deposito in casa comunale per irreperibilità del destinatario.
Chiedeva di chiamare in causa l'ente impositore (Regione Lazio) per le questioni di sua diretta competenza,
e di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
In data 5.11.2025 si costituiva anche la Regione Lazio, chiamata in causa da AdER, che chiedeva di rigettare il ricorso, risultando corretta la procedura tributaria ed effettuate tutte le necessarie notifiche degli atti pregressi, come risultante dalla stampa di una serie di prospetti Rendiweb dell'AdER.
In data 5.1.2026 il ricorrente depositava una memoria con la quale contestava le difese di parte avverse e le notifiche prodotte, in quanto avvenute in luogo diverso da quello di residenza, come risultante dalla stessa documentazione depositata dall'AdER.
All'udienza del 23 gennaio 2026 il giudizio veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Appare con evidenza dalla stessa documentazione prodotta in atti (copia delle notifiche depositate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione convenuta e certificato di residenza storico depositato dal ricorrente) che gli atti prodromici all'intimazione oggi impugnata, e in particolare le tre cartelle di pagamento sopra indicate, sono state portate a notifica in un luogo diverso da quello di residenza del ricorrente.
Per le prime due (quelle relative a tassa auto per gli anni 2014 e 2015) le notifiche risultano tentate – senza successo per irreperibilità - in Formello, Indirizzo_1, ossia a un indirizzo che non risulta essere mai stato il domicilio del ricorrente.
Per quanto riguarda la terza cartella, un primo tentativo appare effettuato all'indirizzo di residenza, dove non risulta trovato;
un nuovo tentativo al medesimo indirizzo è compiuto quando già il contribuente si era iscritto all'AIRE, senza che l'amministrazione finanziaria abbia ritenuto di verificare il suo domicilio estero.
Questi elementi rendono illegittima la procedura di notifica delle cartelle presupposte, con illegittimità conseguente anche dell'intimazione di pagamento impugnata.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere accolto e l'intimazione annullata, con riferimento ai crediti tributari portati dalle tre cartelle sopra indicate.
Considerata la concreta soccombenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CAP e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, da distrarre in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CAP e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
GI LE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE GI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9717/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004591258000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004591258000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004591258000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170093504062000 BOLLO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170200357628000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200039275408000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 660/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 26.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09720259004591258 (notificata in data 11.3.2025) relativa a diverse cartelle di pagamento presupposte.
In particolare, il ricorso era limitato ai crediti portati dalle 3 cartelle di seguito indicate:
1) Cartella n. 09720170093504062000, tassa auto per l'anno 2014;
2) Cartella n. 09720170200357628000, tassa auto per l'anno 2015;
3) Cartella n. 09720200039275408000, tassa auto per l'anno 2017.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della richiesta per mancata notifica delle cartelle presupposte e per conseguente intervenuta prescrizione.
Chiedeva quindi di annullare l'atto, in pubblica udienza, con vittoria di spese (da distrarre in favore del difensore antistatario).
In data 26.6.2025 si costituiva telematicamente l'AdER, che contestava i contenuti del ricorso, affermando che le cartelle erano state tutte ritualmente notificate e che i termini di prescrizione erano stati tutti interrotti anche dalla notifica di atti successivi, in particolare una intimazione di pagamento del 2023 e un preavviso di fermo amministrativo del 2020. Allegava documentazione dalla quale si evinceva che in tutti i casi gli atti erano notificati con deposito in casa comunale per irreperibilità del destinatario.
Chiedeva di chiamare in causa l'ente impositore (Regione Lazio) per le questioni di sua diretta competenza,
e di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
In data 5.11.2025 si costituiva anche la Regione Lazio, chiamata in causa da AdER, che chiedeva di rigettare il ricorso, risultando corretta la procedura tributaria ed effettuate tutte le necessarie notifiche degli atti pregressi, come risultante dalla stampa di una serie di prospetti Rendiweb dell'AdER.
In data 5.1.2026 il ricorrente depositava una memoria con la quale contestava le difese di parte avverse e le notifiche prodotte, in quanto avvenute in luogo diverso da quello di residenza, come risultante dalla stessa documentazione depositata dall'AdER.
All'udienza del 23 gennaio 2026 il giudizio veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Appare con evidenza dalla stessa documentazione prodotta in atti (copia delle notifiche depositate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione convenuta e certificato di residenza storico depositato dal ricorrente) che gli atti prodromici all'intimazione oggi impugnata, e in particolare le tre cartelle di pagamento sopra indicate, sono state portate a notifica in un luogo diverso da quello di residenza del ricorrente.
Per le prime due (quelle relative a tassa auto per gli anni 2014 e 2015) le notifiche risultano tentate – senza successo per irreperibilità - in Formello, Indirizzo_1, ossia a un indirizzo che non risulta essere mai stato il domicilio del ricorrente.
Per quanto riguarda la terza cartella, un primo tentativo appare effettuato all'indirizzo di residenza, dove non risulta trovato;
un nuovo tentativo al medesimo indirizzo è compiuto quando già il contribuente si era iscritto all'AIRE, senza che l'amministrazione finanziaria abbia ritenuto di verificare il suo domicilio estero.
Questi elementi rendono illegittima la procedura di notifica delle cartelle presupposte, con illegittimità conseguente anche dell'intimazione di pagamento impugnata.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere accolto e l'intimazione annullata, con riferimento ai crediti tributari portati dalle tre cartelle sopra indicate.
Considerata la concreta soccombenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CAP e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, da distrarre in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CAP e rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
GI LE