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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA UA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 15-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3851 dell'anno 2021
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, CF in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Boccagna, e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Opponente
E
(CF ), elett.te dom.to presso lo studio del Prof. CP_1 C.F._1
Avv. Severino Nappi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato apposta in calce alla memoria di costituzione, ancorché rinunciatario al mandato.
Opposto
NONCHÉ
Avv. Raffaele Ferrara, C.F. “quale attributario delle spese C.F._2 liquidate col Decreto Ingiuntivo n. 286/2021 nel procedimento iscritto a R.G. n.
2703/2021”
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da opposizione a decreto ingiuntivo.
Per l'opposto: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24.06.2021 la
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 286/2021, Parte_1 emesso da questo Tribunale – Sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio RG 2703/21, pubblicato in data 11 maggio 2021, e notificato il 14.05.2021 per il pagamento di retribuzioni di Marzo 2021 ed Aprile 2021, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Deduceva l'opponente: la parziale infondatezza e inammissibilità del decreto ingiuntivo per essere stato il effettivamente reintegrato nel posto di lavoro dalla CP_1
, effettiva datrice di lavoro, rilevando l'estraneità della Controparte_2 domanda di pagamento nei confronti della e l'insussistenza di Parte_1 qualsivoglia titolo per agire nei confronti di una società diversa dalla datrice di lavoro per il periodo successivo al 05/03/2021; in via gradata, contestava comunque l'importo delle somme di cui al decreto ingiuntivo, atteso che al lavoratore erano dovuti gli importi di cui agli eventuali cedolini paga emessi dalla datrice di lavoro e non la retribuzione globale di fatto;
che la somma complessiva eventualmente dovuta avrebbe dovuto essere corrisposta al netto delle trattenute fiscali e contributive. Rappresentava, infine,
l'inammissibilità della richiesta di condanna ex art. 642 c.p.c.
Concludeva, in accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio il eccependo l'infondatezza dell'atto CP_1 di opposizione, rilevando che non era mai stato ottemperato sostanzialmente l'ordine di reintegra e che pertanto le società co-obbligate solidali non potevano ritenersi liberate dall'obbligo di reintegra e di pagamento delle retribuzioni in proprio favore, ed anzi non solo per il periodo antecedente al 5 Marzo 2021 ma anche per il periodo successivo e fino all'adempimento della predetta obbligazione, vista la l'unicità della figura datoriale accertata con ordinanza n. 889/2021. Rilevava, nel merito, che avverso l'ordinanza n.
8892/2021 che aveva deciso la fase sommaria dell'impugnativa di licenziamento, erano state proposte n. 4 opposizioni, riunite, e decise con sentenza di accoglimento n.
380/2023, resa il 22-02-2023 da questo Tribunale – Sez. Lavoro;
che avverso la citata sentenza l'esponente aveva proposto reclamo innanzi la Corte di Appello, con giudizio rubricato al n. RG n. 658/2023.
Tanto premesso, così concludeva: “sospendere il giudizio di opposizione de quo in attesa della definizione del citato giudizio di reclamo avente R.G. n. 658/2023, ovvero in subordine dichiarare la cessata materia del contendere per i fatti esposti in narrativa.
2 In ogni caso si chiede il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
L'Avv. Raffaele Ferrara, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Nell'ottica della definizione dei giudizi con anzianità ultratriennale di iscrizione a ruolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, veniva disposto con provvedimento dell'8.10.2025 lo scardinamento dal ruolo del precedente magistrato titolare del procedimento per intervenuto trasferimento ad altro ufficio, con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione;
all'udienza odierna, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'avv. “quale Controparte_3 attributario delle spese liquidate col Decreto Ingiuntivo n. 286/2021”, nei cui confronti
è stato regolarmente notificato a mezzo pec in data 03.08.2022 il ricorso introduttivo e che non si è costituito in giudizio.
Nel merito, l'opposizione è fondata, per le ragioni che seguono.
La chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
286/2021 con cui è stato ingiunto ad essa, in solido con Controparte_2
, la la il pagamento della “somma lorda
[...] Controparte_4 CP_5 complessiva pari ad €. 3.403,90 a titolo di retribuzioni mensili di marzo ed aprile 2021, oltre rivalutazione ed interessi come per legge” in favore di . CP_1
Il decreto ingiuntivo si collega al giudizio sull'impugnativa di licenziamento
(intervenuto nell'anno 2019) da parte del – dipendente della - CP_1 Controparte_2 avverso le società e Controparte_2 Controparte_4 CP_5 Parte_1
recante n. 7367/2019 R.G., conclusosi con ordinanza 8892 del 05.03.2021 di
[...] accoglimento della domanda (cfr. ord. in atti), ed avverso la quale le società proponevano quattro distinte opposizioni ex art. 1 comma 51 L. 92/12.
I giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 380/2023, resa in data 22.02.2023 da questo Tribunale, che accoglieva il ricorso e, per l'effetto, accerta la legittimità del licenziamento irrogato a . CP_1
Avverso la citata sentenza il proponeva reclamo alla Corte d'Appello , con CP_1 giudizio rubricato al n. RG 658/2023; ebbene è stato documentato in corso di causa che il giudizio è stato deciso con sentenza n. 2685/2023 del 28.06.2023, con la quale la Corte rigettava il reclamo proposto dal - confermandosi dunque la statuizione del CP_1
Giudice del Lavoro in ordine alla legittimità del licenziamento - e condannato lo stesso
3 al pagamento delle spese di lite.
Con la medesima pronuncia la Corte d'Appello ha statuito in ordine al reclamato centro unico di imputazione datoriale, affermato dall'ordinanza n. 8892/2021
e non esaminato nella sentenza n. 380/2023.
Al riguardo il Collegio ha ritenuto che “anche in presenza di un collegamento economico funzionale tra imprese, questo non comporta il venir meno della autonomia delle singole società, dotate di distinta soggettività giuridica, e non è sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una delle suddette società si estendano necessariamente alle altre società collegate”, salvo una interposizione fittizia di manodopera, il cui onere della prova gravava sullo stesso lavoratore (“che deve allegare e provare quegli elementi che consentano di superare il dato formale della differenziazione tra il datore di lavoro e le società collegate con questo”). Tale onere, nel caso di specie, non risultava essere stato assolto, come precisato dalla Corte.
Infatti, la Corte ha affermato che “…il magazzino era nettamente diviso a seconda dei marchi automobilistici, ognuno riferibile ad una singola società e dotato di proprio magazziniere, e che il era addetto esclusivamente alle dipendenze della CP_1 CP_2 quale magazziniere;
che il reclamante non ha ricevuto ordini da altra società diversa, eccetto che da parte del suo superiore gerarchico, sig. , dipendente della Persona_1
”. CP_6
In definitiva, la Corte ha ritenuto che “vi fosse una netta distinzione delle attività delle singole società e, soprattutto, che il prestasse la propria attività lavorativa CP_1 esclusivamente per conto ed alle dipendenze della ”. CP_2
Dunque, sconfessata l'esistenza di un centro unico di imputazione datoriale, ne deriva che, in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo emesso in solido nei confronti della deve essere revocato, risultando la società Parte_1 estranea al sotteso rapporto di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 286/2021;
4 • Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
€.1.030,00, oltre iva e cpa come per legge, spese forfettarie e contributo unificato, con attribuzione all'Avv. Raffele Boccagna dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 15-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA UA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 15-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3851 dell'anno 2021
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, CF in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Boccagna, e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Opponente
E
(CF ), elett.te dom.to presso lo studio del Prof. CP_1 C.F._1
Avv. Severino Nappi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato apposta in calce alla memoria di costituzione, ancorché rinunciatario al mandato.
Opposto
NONCHÉ
Avv. Raffaele Ferrara, C.F. “quale attributario delle spese C.F._2 liquidate col Decreto Ingiuntivo n. 286/2021 nel procedimento iscritto a R.G. n.
2703/2021”
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da opposizione a decreto ingiuntivo.
Per l'opposto: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24.06.2021 la
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 286/2021, Parte_1 emesso da questo Tribunale – Sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio RG 2703/21, pubblicato in data 11 maggio 2021, e notificato il 14.05.2021 per il pagamento di retribuzioni di Marzo 2021 ed Aprile 2021, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Deduceva l'opponente: la parziale infondatezza e inammissibilità del decreto ingiuntivo per essere stato il effettivamente reintegrato nel posto di lavoro dalla CP_1
, effettiva datrice di lavoro, rilevando l'estraneità della Controparte_2 domanda di pagamento nei confronti della e l'insussistenza di Parte_1 qualsivoglia titolo per agire nei confronti di una società diversa dalla datrice di lavoro per il periodo successivo al 05/03/2021; in via gradata, contestava comunque l'importo delle somme di cui al decreto ingiuntivo, atteso che al lavoratore erano dovuti gli importi di cui agli eventuali cedolini paga emessi dalla datrice di lavoro e non la retribuzione globale di fatto;
che la somma complessiva eventualmente dovuta avrebbe dovuto essere corrisposta al netto delle trattenute fiscali e contributive. Rappresentava, infine,
l'inammissibilità della richiesta di condanna ex art. 642 c.p.c.
Concludeva, in accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio il eccependo l'infondatezza dell'atto CP_1 di opposizione, rilevando che non era mai stato ottemperato sostanzialmente l'ordine di reintegra e che pertanto le società co-obbligate solidali non potevano ritenersi liberate dall'obbligo di reintegra e di pagamento delle retribuzioni in proprio favore, ed anzi non solo per il periodo antecedente al 5 Marzo 2021 ma anche per il periodo successivo e fino all'adempimento della predetta obbligazione, vista la l'unicità della figura datoriale accertata con ordinanza n. 889/2021. Rilevava, nel merito, che avverso l'ordinanza n.
8892/2021 che aveva deciso la fase sommaria dell'impugnativa di licenziamento, erano state proposte n. 4 opposizioni, riunite, e decise con sentenza di accoglimento n.
380/2023, resa il 22-02-2023 da questo Tribunale – Sez. Lavoro;
che avverso la citata sentenza l'esponente aveva proposto reclamo innanzi la Corte di Appello, con giudizio rubricato al n. RG n. 658/2023.
Tanto premesso, così concludeva: “sospendere il giudizio di opposizione de quo in attesa della definizione del citato giudizio di reclamo avente R.G. n. 658/2023, ovvero in subordine dichiarare la cessata materia del contendere per i fatti esposti in narrativa.
2 In ogni caso si chiede il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
L'Avv. Raffaele Ferrara, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.
Nell'ottica della definizione dei giudizi con anzianità ultratriennale di iscrizione a ruolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, veniva disposto con provvedimento dell'8.10.2025 lo scardinamento dal ruolo del precedente magistrato titolare del procedimento per intervenuto trasferimento ad altro ufficio, con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione;
all'udienza odierna, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'avv. “quale Controparte_3 attributario delle spese liquidate col Decreto Ingiuntivo n. 286/2021”, nei cui confronti
è stato regolarmente notificato a mezzo pec in data 03.08.2022 il ricorso introduttivo e che non si è costituito in giudizio.
Nel merito, l'opposizione è fondata, per le ragioni che seguono.
La chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
286/2021 con cui è stato ingiunto ad essa, in solido con Controparte_2
, la la il pagamento della “somma lorda
[...] Controparte_4 CP_5 complessiva pari ad €. 3.403,90 a titolo di retribuzioni mensili di marzo ed aprile 2021, oltre rivalutazione ed interessi come per legge” in favore di . CP_1
Il decreto ingiuntivo si collega al giudizio sull'impugnativa di licenziamento
(intervenuto nell'anno 2019) da parte del – dipendente della - CP_1 Controparte_2 avverso le società e Controparte_2 Controparte_4 CP_5 Parte_1
recante n. 7367/2019 R.G., conclusosi con ordinanza 8892 del 05.03.2021 di
[...] accoglimento della domanda (cfr. ord. in atti), ed avverso la quale le società proponevano quattro distinte opposizioni ex art. 1 comma 51 L. 92/12.
I giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 380/2023, resa in data 22.02.2023 da questo Tribunale, che accoglieva il ricorso e, per l'effetto, accerta la legittimità del licenziamento irrogato a . CP_1
Avverso la citata sentenza il proponeva reclamo alla Corte d'Appello , con CP_1 giudizio rubricato al n. RG 658/2023; ebbene è stato documentato in corso di causa che il giudizio è stato deciso con sentenza n. 2685/2023 del 28.06.2023, con la quale la Corte rigettava il reclamo proposto dal - confermandosi dunque la statuizione del CP_1
Giudice del Lavoro in ordine alla legittimità del licenziamento - e condannato lo stesso
3 al pagamento delle spese di lite.
Con la medesima pronuncia la Corte d'Appello ha statuito in ordine al reclamato centro unico di imputazione datoriale, affermato dall'ordinanza n. 8892/2021
e non esaminato nella sentenza n. 380/2023.
Al riguardo il Collegio ha ritenuto che “anche in presenza di un collegamento economico funzionale tra imprese, questo non comporta il venir meno della autonomia delle singole società, dotate di distinta soggettività giuridica, e non è sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una delle suddette società si estendano necessariamente alle altre società collegate”, salvo una interposizione fittizia di manodopera, il cui onere della prova gravava sullo stesso lavoratore (“che deve allegare e provare quegli elementi che consentano di superare il dato formale della differenziazione tra il datore di lavoro e le società collegate con questo”). Tale onere, nel caso di specie, non risultava essere stato assolto, come precisato dalla Corte.
Infatti, la Corte ha affermato che “…il magazzino era nettamente diviso a seconda dei marchi automobilistici, ognuno riferibile ad una singola società e dotato di proprio magazziniere, e che il era addetto esclusivamente alle dipendenze della CP_1 CP_2 quale magazziniere;
che il reclamante non ha ricevuto ordini da altra società diversa, eccetto che da parte del suo superiore gerarchico, sig. , dipendente della Persona_1
”. CP_6
In definitiva, la Corte ha ritenuto che “vi fosse una netta distinzione delle attività delle singole società e, soprattutto, che il prestasse la propria attività lavorativa CP_1 esclusivamente per conto ed alle dipendenze della ”. CP_2
Dunque, sconfessata l'esistenza di un centro unico di imputazione datoriale, ne deriva che, in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo emesso in solido nei confronti della deve essere revocato, risultando la società Parte_1 estranea al sotteso rapporto di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 286/2021;
4 • Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
€.1.030,00, oltre iva e cpa come per legge, spese forfettarie e contributo unificato, con attribuzione all'Avv. Raffele Boccagna dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 15-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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