Ordinanza cautelare 9 luglio 2024
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2024, proposto da Greni Food S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio Canavese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Yeuillaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Est Orco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Cresta e Mara Fosforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza Comune di San Giorgio Canavese (TO), prot. 10/2024 Reg. Ord., prot. 2081, del 8 aprile ’24, comunicata a mezzo pec in pari data, con cui si comunica alla ricorrente, attuale proprietaria dell’immobile, “di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza alla demolizione del tratto di recinzione descritta in parte narrativa: cordolo fuori terra in c.a., avente anche funzione di contenimento del piazzale di pertinenza dell’immobile (H circa 80/90 cm.) con soprastante ringhiera metallica (H circa 140 cm.) avvitata presente sul confine Ovest dell’immobile identificato a catasto al fg. 10 n. 5, edificata in assenza di titolo edilizio”;
- del verbale istruttorio Comune di San Giorgio Canavese (TO) del 12 marzo’24;
- del verbale di sopralluogo Comune di San Giorgio Canavese (TO) del 21 dicembre ’23;
- della comunicazione Comune di San Giorgio Canavese (TO), prot. 7913, del 11 dicembre ’23;
- della comunicazione di avvio del procedimento Comune di San Giorgio Canavese (TO), prot. 7536, del 28 novembre ’23;
- di tutti gli atti presupposti, nonché degli altri atti preparatori, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio Canavese e del Consorzio Est Orco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa MA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 6.06.2024 la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza con la quale il Comune resistente le ha intimato di demolire (entro il termine di 90 giorni) il tratto di recinzione presente sul confine ovest dell’immobile, consistente in un cordolo fuori terra in c.a., avente anche funzione di contenimento del piazzale di pertinenza dell’immobile, alto circa 80/90 cm, con sovrastante ringhiera metallica di altezza pari a circa 140 cm, perché sprovvista di titolo autorizzativo.
2. In fatto, il Comune – ricevuto un esposto segnalante presunti abusi edilizi presso la proprietà della ricorrente da parte del Consorzio “Est Orco” – ha notificato alla proprietaria Greni Food S.r.l. l’avvio del procedimento di accertamento di irregolarità edilizie, contenente la fissazione della data di sopralluogo presso l’immobile.
2.1. Dal raffronto fra lo stato di fatto dell’immobile (come accertato nel corso del sopralluogo, cfr verbale di cui al doc. 9 del Comune resistente) e gli atti presenti nell’archivio comunale, il Comune ha accertato la mancanza di titolo autorizzativo della recinzione sul lato ovest, come contestata alla ricorrente, avente anche funzione di contenimento del riporto di terreno che ha interessato il livello del piazzale (parimenti sprovvisto di titolo autorizzativo).
Sicché l’Ente locale ha adottato l’ordinanza gravata, che ha ordinato la demolizione delle opere non autorizzate.
3. I motivi di diritto sollevati dalla Greni Food S.r.l. a sostegno del ricorso introduttivo del presente giudizio sono così rubricati:
1. “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 2, nonché dell’articolo 18, comma 2, legge 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. con riferimento ai principi di buon andamento, eccesso di potere per travisamento delle circostanze, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta ”;
2. “ Violazione e falsa applicazione art. 9 bis, del d.P.R. 380/01 ”;
3. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, legge 241/1990, eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto ”;
4. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 ”.
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Giorgio Canavese e il Consorzio Est Orco. Quest’ultimo ha eccepito, innanzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo lo stesso controinteressato rispetto al provvedimento gravato.
Il Comune di San Giorgio Canavese ha eccepito il difetto di interesse della ricorrente a conservare un manufatto comunque ammalorato e, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso.
4.1. Con memoria depositata in giudizio il 6.07.2024 la ricorrente ha contestato l’illegittimità, inesistenza e/o nullità della procura a fondamento dell’atto di costituzione del 18 giugno 2024 del Comune resistente, in quanto sottoscritta dal sindaco Andrea Zanusso allo spirare del quinquennio di cui all’art. 51, 1°comma, T.u.e.l e alla chiusura delle consultazioni elettorali, con autentica del difensore persino successiva alla proclamazione del nuovo sindaco eletto.
4.2. La ricorrente ha anche osservato come, secondo lo statuto del Consorzio Est Orco, tutti i poteri si concentrino in capo al Consiglio di amministrazione, il Presidente potendo agire solo previa delibera di quest’organo.
4.3. Con successiva memoria di costituzione, depositata l’8.07.2024, il Comune, in persona del nuovo sindaco Marco Baudino (proclamato in data 11.06.2024), si è nuovamente costituito in giudizio, in rinnovazione (ai sensi dell’art. 182 c.p.c.) della precedente memoria di costituzione.
5. Con ordinanza cautelare n. 254/2024 questo T.A.R. ha concesso la sospensione del provvedimento gravato, ritenendo, dopo un sommario esame proprio della predetta tutela, che la concessione edilizia in variante n. 23/1979 potesse costituire un possibile titolo edilizio abilitante alla realizzazione della recinzione contestata come abusiva.
6. All’udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio estromette dal presente giudizio il Consorzio “Est Orco”, riconoscendone il difetto di legittimazione passiva.
Il Consorzio “Est Orco” non riveste, infatti, la qualità di controinteressato, non avendo un interesse diretto e contrario (rispetto a quello della ricorrente) alla difesa del provvedimento impugnato, che concerne esclusivamente l’abusività della recinzione sul confine ovest della proprietà della ricorrente.
Il Consorzio ha sì presentato l’esposto al Comune, dal quale è originato l’accertamento presso la proprietà della ricorrente; tuttavia, siffatto atto di impulso è un mero antecedente fattuale, indipendente rispetto all’avvio del procedimento di accertamento da parte del Comune, poi sfociato nell’ordinanza di demolizione notificata alla proprietaria. L’esposto presentato dal Consorzio, peraltro, aveva a oggetto tutt’altra opera rispetto a quella contestata come abusiva nell’ordinanza gravata.
2. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene destituito di fondamento quanto contestato dalla ricorrente in ordine alla nullità/irregolarità della procura alle liti conferita dal Comune al proprio difensore, come da relativa memoria di costituzione.
In disparte la rinnovazione effettuata per iniziativa del nuovo sindaco con memoria di costituzione dell’8.07.2024, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., che ha effetto sanante ex tunc, per principio consolidato i poteri degli organi elettorali, incluso il sindaco uscente, sono prorogati di diritto sino all’insediamento dei nuovi organi (anche se decorso il quinquennio di cui all’art. 51 del T.u.e.l). Ciò al fine di assicurare la continuità nella gestione amministrativa degli enti pubblici locali.
La procura rilasciata dal sindaco uscente, sig. Andrea Zanusso, alla data di chiusura dei comizi elettorali, prima della proclamazione del nuovo eletto, era pertanto valida, con conseguente correttezza della verifica di autenticità che di questa aveva effettuato il difensore.
2.1. L’estromissione del Consorzio “Est Orco” dal presente giudizio rende invece superfluo l’esame dell’eccezione di parte ricorrente in merito alla regolarità della procura dallo stesso conferita al proprio difensore.
3 Sempre in via preliminare deve essere respinta l’eccezione comunale diretta a contestare l’interesse della ricorrente al gravame.
Ciò in quanto, anche se le condizioni ammalorate in cui verserebbe la recinzione non supportano l’interesse di fatto al suo mantenimento, il riconoscimento della legittimità dell’opera riveste interesse per la proprietaria, in quanto ne consentirebbe il mantenimento/rifacimento; di contro, riconoscere il carattere abusivo della recinzione implicherebbe l’obbligo di demolire l’opera, in ottemperanza al provvedimento gravato, con conseguenze anche sul piano sanzionatorio in caso di inadempimento.
Siffatta considerazione conferma l’interesse al ricorso della Greni Food.
4. Nel merito, la società istante, con il primo motivo, accusa il Comune di non aver mantenuto un imparziale distacco rispetto agli interessi antagonisti del Consorzio “Est Orco”, avendo l’Ente richiesto alla ricorrente, in sede di avvio del procedimento, l’esibizione dei titoli edilizi legittimanti l’opera.
Inoltre, secondo la ricorrente, se il Comune avesse correttamente effettuato l’accertamento avrebbe potuto avvedersi dei titoli legittimanti le opere contestate, in particolare: i) la concessione edilizia n. 31/1977 che dimostra che il sedime che circonda il capannone è tutto allo stesso livello; ii) la variante n. 23/1979 che autorizza la recinzione dell’intero compendio immobiliare, con prevalenza di contenuto del titolo rispetto alla tavola progettuale; iii) il permesso di costruire del 2005 avente a oggetto il rifacimento della recinzione. Infine il Comune trascurerebbe di considerare che la ricorrente ha acquistato l’immobile da una procedura esecutiva, contestando opere costruite ormai da molti anni.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
L’attività di repressione degli abusi edilizi è un’attività amministrativa a carattere doveroso e vincolato.
L’Ente comunale, titolare del potere di vigilanza edilizia, accertato che un’opera è stata realizzata in assenza del prescritto titolo autorizzativo è tenuto a ordinarne la demolizione (cfr ex multis (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2017). L’interesse pubblico al ripristino della legalità violata è stato ritenuto preminente già dal legislatore, che ha sottratto l’attività repressiva degli abusi edilizi alla sfera dei poteri discrezionali dell’amministrazione. Nella materia de quo non vengono pertanto in rilievo né gli interessi dei privati né il comportamento dell’autorità comunale: nel caso di specie, il Comune si è limitato a richiedere alla ricorrente di indicare i titoli legittimanti la recinzione senza far conseguire alla richiesta in questione alcun effetto sfavorevole o alcuna sanzione. Talché la richiesta avanzata è stata meramente interlocutoria e non ha intaccato l’istruttoria eseguita d’ufficio dal Comune.
Proprio nell’ambito dell’istruttoria compiuta, il Comune ha vagliato i diversi titoli abilitativi delle opere realizzate presso la proprietà Greni Food, non rinvenendo l’autorizzazione al tratto di recinzione contestato né all’innalzamento del livello del piazzale, di cui la recinzione costituisce il contenimento.
Invero, i titoli invocati dalla ricorrente a legittimazione dell’opera confermano la contestazione comunale. In particolare:
- la concessione edilizia n. 31/1977 (doc. 21 parte ricorrente) autorizza la costruzione dell’edificio industriale con annessa palazzina uffici, senza nulla disporre in ordine agli illeciti contestati nell’ordinanza gravata (si veda la relazione ad essa allegata, costituente il documento n. 15);
- la concessione edilizia n. 26/1978 (doc. 22 parte ricorrente) non è conferente con il contenuto del provvedimento gravato, riferendosi esclusivamente al progetto di una cabina elettrica;
- la variante n. 23/1979 (doc. 23 parte ricorrente) concerne la recinzione della proprietà, tuttavia l’elaborato grafico - riprodotto nel ricorso della ricorrente (cfr pag. 5) – delimita l’autorizzazione al lato concernente la strada provinciale;
- il permesso di costruire n. 10/2005 relativo al rifacimento della recinzione, indica il lato ovest come “recinzione esistente da non modificare”: l’esistenza della recinzione non equivale ad affermarne la legittimità; il suddetto titolo riguarda gli altri lati, ovvero i lati nord, sud ed est (documento n. 11 depositato in giudizio dal Comune).
In relazione al quadro dei titoli surriferito, questo Collegio non può che concordare con le conclusioni cui è pervenuto il Comune in merito all’assenza di un titolo autorizzativo della recinzione della proprietà sul lato ovest (così come contestato con il gravato provvedimento).
Infine, la procedura di acquisto che ha interessato l’immobile non rileva ai fini dell’attenuazione e/o giustificazione degli illeciti edilizi accertati. L’atto di compravendita è infatti valido anche se l’acquisto ha ad oggetto beni immobili difformi dal titolo abilitativo (cfr Cassazione civile, SS.UU. 8230/2019). Né la procedura di vendita seguita può influire sullo stato legittimo del bene. L’attuale titolare del bene è comunque tenuto ad eliminare l’abuso edilizio, fatta salva l’azione risarcitoria nei confronti del venditore (art. 134 del d.p.r. n. 380/2001).
5. L’esponente, con il secondo mezzo, lamenta la non corretta applicazione dell’art. 9 bis del d.P.R. n. 380/2001 (principio della ragionevole integrazione dei titoli edilizi), specie nella versione successiva alle modifiche apportate con il D.L. n. 69/2024, c.d. “Salva casa”; ciò in ragione della stratificazione dei titoli edilizi riguardanti il compendio immobiliare della Greni Food S.r.l..
Il rilievo non può trovare accoglimento.
L’art. 9 bis del d.P.R. n. 380/2001 concerne lo stato legittimo dell’immobile, che è quello corrispondente ai contenuti dei titoli abilitativi a questo sottesi, come succedutisi nelle diverse vicende trasformative che hanno interessato il bene.
Orbene, nella vicenda in esame la recinzione a valere sul lato ovest della proprietà della ricorrente è carente di qualsivoglia titolo autorizzativo. Tanto basta per affermarne l’abusività, in disparte i diversi titoli che hanno riguardato l’immobile di proprietà della ricorrente.
La carenza del titolo abilitativo della recinzione non può, del resto, essere giustificata invocando il complesso dei titoli, aventi diverso ambito oggettivo.
In merito all’applicazione d.l. n. 69/2024, c.d. salva casa, si constata come questo sia entrato in vigore il 30.05.2024, mentre il provvedimento gravato è dell’8.04.2024. In diritto amministrativo vige il principio del tempus regit actum, secondo il quale ogni provvedimento è regolato dal quadro normativo vigente al momento della sua adozione; da ciò consegue che anche nel giudizio amministrativo la valutazione di legittimità del provvedimento impugnato può essere effettuata esclusivamente sulla base del quadro normativo vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato. Il giudizio amministrativo non può certo essere la sede per un’applicazione retroattiva di norme entrate in vigore nelle more del giudizio (cfr T.A.R Piemonte, sez. II, 628/2025).
6. Con la terza censura la società istante si duole della violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 atteso l’invio della comunicazione di avvio del procedimento dell’11.12.2023, che preannunciava il sopralluogo presso l’immobile di proprietà della ricorrente, alla sola Greni Food S.r.l. e non anche al Consorzio Est Orco, che ha la responsabilità della cattiva custodia dell’opera irrigua.
Il motivo è infondato.
L’art. 7 della legge n. 241/1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento dispone che la stessa sia comunicata “ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”.
La ricorrente sostiene che, in caso di adempimento dell’impugnato ordine di demolizione, lo stesso finirebbe per incidere sulla sua posizione servente rispetto al Consorzio d’irrigazione Est Orco.
Tuttavia, il Consorzio irriguo non è destinatario dell’ordinanza gravata, avendo questa a oggetto un’opera abusiva di proprietà della ricorrente.
Secondo l’art. 31, 2° comma, del d.P.R. n. 380/2001 l’ingiunzione a demolire o rimuovere l’opera abusiva è indirizzata al proprietario del bene e (se diverso) al responsabile dell’abuso.
Nel caso degli illeciti edilizi, il soggetto passivo dell’ordine di demolizione viene identificato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta dell’opera.
La giurisprudenza ha affermato che “ affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità ” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3789; sez. IV, 19 ottobre 2017 n. 4837; id 19 aprile 2018, n. 2364).
Nel caso di specie è fuori dubbio che l’unico soggetto in grado di demolire la recinzione realizzata in assenza di titolo autorizzativo sia l’attuale proprietaria del bene immobile, ovvero la ricorrente.
Sicché – del tutto correttamente - la comunicazione di avvio del procedimento repressivo degli abusi edilizi è stata inviata esclusivamente alla stessa, non essendo il Consorzio irriguo né destinatario dell’ordine di demolizione, né responsabile dell’abuso, né soggetto che per legge è tenuto a intervenire nel procedimento di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Peraltro, l’ottemperanza all’ingiunzione di demolizione del tratto di recinzione sprovvisto di autorizzazione non inciderebbe sui rapporti fra le parti private, relativi all’asserita responsabilità del Consorzio irriguo per la cattiva custodia del tubo di canalizzazione (cfr pag. 13 del ricorso), che è sottostante la recinzione.
7. Il quarto motivo di censura – con cui si deduce ancora la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio d’irrigazione e la mancata motivazione dell’ordinanza gravata rispetto ai profili di diritto di cui ai precedenti motivi di ricorso – è infondato per le medesime ragioni che depongono per il rigetto delle precedenti censure, delle quali costituisce una sostanziale riproposizione.
Del pari infondata è la censura inerente all’assenza di un interesse pubblico del Comune a intromettersi in una controversia fra privati.
L'interesse pubblico urbanistico-edilizio coincide con il ripristino dell'equilibrio urbanistico violato talché la repressione degli abusi edilizi costituisce un’attività doverosa e vincolata per l’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2017); nel caso di specie, il Comune, accertata l’assenza di un titolo autorizzativo della recinzione, non poteva far altro che ordinarne la demolizione, in disparte ogni controversia di carattere privatistico esistente fra le parti.
8. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. Le spese fra la ricorrente e il Comune resistente sono ripartite seguendo il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sono invece compensate le spese fra la ricorrente e il Consorzio “Est Orco”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- estromette dal giudizio il Consorzio Est Orco per difetto di legittimazione passiva;
- rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di causa a favore del Comune resistente, liquidandole in Euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori, come per legge.
Spese compensate con il Consorzio “Est Orco”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU BE, Presidente
Marco Costa, Referendario
MA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AR | LU BE |
IL SEGRETARIO