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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/12/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 594 /2023 promossa da:
, cf rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente tra di loro Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andrea Vescovi e dall'Avvocato Edoardo Maglio del foro di Perugia elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia Via Caporali 23, come da delega a margine dell'atto di appello (pec:
. Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
, codice fiscale, partita I.V.A. n. , rappresentata, in forza di procura Controparte_1 P.IVA_1
del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. Persona_1
57298/racc. 29003 da oggi a seguito di atto di CP_2 Parte_2
fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. in Milano Rep. 75095 – Persona_2
Racc.- 15653 in persona del suo procuratore speciale Dott. , giusta procura del Persona_3
17.09.2018, autenticata dal Notaio Dott.ssa di San Donato Milanese, Rep. 268 Racc. Persona_4
201, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Mannocchi (indirizzo di posta elettronica certificata:
pagina 1 di 7 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_3
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 come da procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza Tribunale di Spoleto n. 619/2023 pubblicata il 04.08.2023 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante impugna la sentenza in oggetto indicata, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 804/2021 con il quale il Tribunale di Spoleto ingiungeva a di pagare la somma Parte_1
di € 517.200 in qualità di garante a prima richiesta della società DeFi Prepo srl, fallita il 19.06.2014, in favore di . Controparte_3
Le doglianze riguardano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di liberazione del fideiussore per ritardo nella azione giudiziale contro il debitore principale (con relativa eccezione di nullità della fideiussione, nelle clausole 2, 6, 8 in quanto adottate in violazione della normativa antitrust), in quanto il primo Giudice pur avendo riconosciuto la tardività della insinuazione al fallimento da parte della appellata (che farebbe pertanto venir meno l'obbligo del fideiussore), ha poi affermato che in presenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 30.10.2014 diretta al
, avente l'efficacia dell'atto pubblico in assenza di querela di falso, vi sarebbe prova della Pt_1
ricezione della comunicazione interruttiva del termine semestrale da parte dell'appellante. Ritiene
l'appellante che la cartolina di ricevimento non abbia alcuna efficacia privilegiata perché non collegata a notifiche ma costituente mera comunicazione privata, sicché la cartolina e l'attività dell'agente postale sono prive di alcun rilievo pubblico. In assenza di prova di ricezione della comunicazione da parte del debitore, l'appellante richiama pure il certificato di residenza storico di allegato Parte_1
in atti, che dimostra come lo stesso risiedesse dal 2013 in altro indirizzo e altra città ed eccepisce altresì che manca la prova che tale cartolina sia riferibile alla comunicazione del 30.10.2014. Ritiene quindi che ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore sia decaduto dal diritto di escutere la fideiussione per non pagina 2 di 7 aver agito contro l'obbligato principale ed il fideiussore entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, avendo altresì eccepito l'invalidità dell'art. 5 del contratto di fideiussione che esonerava la NC dal rispetto di detto termine e che riproduce la “clausola di sopravvivenza” di cui all'art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002, dichiarato nullo con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 la NC D'Italia.
Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha ritenuto provato il credito in assenza di documentazione avente valore probatorio: il Giudice afferma che la documentazione prodotta (estratti conto successivi al 01.01.2007) unitamente alla documentazione
“rigenerazione archivio conti” degli anni 2005 e 2006 permetta di dare prova del credito asserito, ma la documentazione rigenerazione archivio conti non ha alcuna valenza probatoria essendo di provenienza esclusiva del creditore. Questi, ad avviso dell'appellante, doveva provare il credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili e degli scalari trimestrali dalla nascita del rapporto stesso fino al saldo finale, non essendo sufficiente all'uopo neanche la certificazione ex art. 50
TUB, ideona prova solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la richiesta stragiudiziale di pagamento del 30.10.2014 - con la quale la NC ha assolto l'onere ex art.1957 c.c. impedendo ogni decadenza - risulta
“regolarmente consegnata all'appellante, in quanto la società opposta in primo grado ha prodotto in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata in questione, espressamente intestato al sig. Parte_1
, regolarmente sottoscritto per ricezione in data 06.11.2014. Il Giudice ha infatti ritenuto che “se
[...]
mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnatoe la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata… A ciò si aggiunga peraltro che in ogni caso la produzione in atti dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata di messa in mora, chiaramente intestato all'opponente e sottoscritto per ricezione, è idonea ad integrare una presunzione di recepimento e di conoscenza dell'atto”.
La motivazione così svolta non è condivisibile.
pagina 3 di 7 Deve premettersi che per costante giurisprudenza della Suprema Corte la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., in quanto spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (cfr., ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024). Nel contratto di fidejussione le parti hanno inserito una apposita clausola di deroga all'art. 1957 c.c., lasciando intendere la sussistenza del rapporto di sussidiarietà della garanzia prestata.
Il Giudice di primo grado ha riconosciuto la tardiva attivazione nei confronti del fallimento, ma ha affermato che il creditore avrebbe evitato le conseguenze decadenziali proprie dell'art.1957 c.c.. inviando missiva di formale messa in mora in data 30.10.2014, consegnata il 06.11.2014 e quindi entro il termine semestrale dalla scadenza del debito. L'appellante ha contestato l'idoneità di tale missiva sotto plurimi motivi, sopra riportati.
In effetti, si osserva che l'avviso di ricevimento allegato in atti è incompleto, perché manca l'indicazione della data e dell'ufficio di spedizione e il timbro. Inoltre, non essendo stata prodotta la ricevuta di accettazione della raccomandata, ove in calce viene indicato il numero di raccomandata spedito, non è possibile collegare il documento inviato alla cartolina di avviso di ricevimento.
Pertanto, manca la prova che effettivamente la richiesta di pagamento sia stata inviata al fidejussore entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione.
Tuttavia, si osserva che il contratto di fidejussione prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c.
La clausola in questione è stata tacciata di nullità, in via di eccezione, dal fidejussore.
Tuttavia il contratto di fidejussione risale al 2011.
Un contratto stipulato nel 2011 si colloca in un periodo successivo di vari anni rispetto a quello
(ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell'istruttoria condotta dalla NC d'Italia e sfociata nel provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 e pertanto non rientra nel perimetro degli accertamenti della
NC d'Italia: il valore di prova privilegiata dell'intesa antitrust si affievolisce, sino ad esaurirsi, e l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust va inquadrata, quanto all'onere probatorio, fra le cause c.d. “stand alone”.
L'attore, dunque, era onerato dell'allegazione e della prova della persistenza e attualità, all'epoca delle garanzie contestate, dell'intesa anticoncorrenziale inerente all'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole ABI da parte degli istituti di credito ed in particolare di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (ivi inclusa l'esistenza, all'epoca della pagina 4 di 7 conclusione del contratto, dell'accordo fra gli istituti di credito per escludere/restringere la concorrenza nel settore delle fideiussioni omnibus). L'appellante ha reiterato, in appello, istanza ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione da parte di Istituti di credito rappresentativi dell'intero territorio nazionale dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nel febbraio 2011, ma tale richiesta appare irrilevante in quanto è necessario offrire la dimostrazione che, anche dopo il periodo preso in considerazione nel provvedimento della NC d'Italia, sia perdurata l'intesa restrittiva tra istituti bancari che ne ha formato oggetto ovvero che ne sia intervenuta una nuova.
Non è dunque sufficiente dimostrare che, anche successivamente al provvedimento di NC d'Italia
(2005), i contratti fideiussori riproducano le medesime clausole oggetto del provvedimento reso, così come non è neppure rilevante accertare se tali clausole siano state abitualmente inserite nei moduli di fideiussione nel periodo successivo all'accertamento della NC d'Italia. L'unica circostanza rilevante da accertare è l'esistenza effettiva, alla data in cui il contratto di fideiussione è stato stipulato, di un accordo tra le banche volto a limitare la concorrenza. Poiché tale prova non è stata offerta, deve escludersi la nullità della clausola in questione e, dunque, l'eccezione di decadenza dalla garanzia deve essere rigettata.
In merito al secondo motivo di appello, il giudice di primo grado ha affermato che “In ordine al periodo 2005-2006 ha prodotto in atti una serie di documenti di “rigenerazione archivio conti” dai quali risulta analiticamente rappresentato e ricostruito il rapporto del conto corrente in questione fino al saldo risultante all'inizio del periodo attestato con gli estratti conto prodotti in atti” e ha citato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche aliunde” (Cass.Civ.n.22290 del
25.07.2023) ed ha aggiunto che l'efficacia probatoria complessiva della documentazione prodotta dalla NC può essere valutata anche alla luce del contenuto solo generico dell'avversa opposizione nella quale non risulta evidenziata alcuna contestazione specifica ed analitica dell'andamento del rapporto né risulta comprovata o anche solo meramente allegata alcuna diversa ricostruzione nei rapporti dare-avere.
Da tali documenti il Tribunale ha ritenuto di poter rinvenire indicazioni sufficientemente chiare in ordine al formarsi del saldo attestato all'inizio del periodo per il quale risultano poi prodotti gli pagina 5 di 7 estratti conto, indicazioni a fronte delle quali non risultano nemmeno anche solo dedotte risultanze mancanti (ad esempio una posta attiva non contabilizzata), diverse e/o comunque alternative. Tali argomenti debbono essere confermati, anche perché l'appellante si è limitato a contestare che “la documentazione rigenerazione archivio conti non ha alcuna valenza probatoria nel caso de quo ove l'unica documentazione che possa avere valore è costituita dagli estratti conto, ovvero da altri documenti ma certo non documentazione di provenienza esclusiva della parte” e che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ricade sull'opposta l'onere di provare come si sia configurato il proprio credito ovvero il saldo finale e ciò mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili e degli scalari trimestrali sin dalla nascita del rapporto stesso.
Nulla ha tuttavia dedotto l'appellante in ordine ai meccanismi ulteriori dai quali il Giudice ha ritenuto comprovato il credito, che consistono, da un lato, nella produzione di estratti conto rigenerati che pur non costituendo gli estratti conto originali emessi nel periodo, contengono ricostruzioni ex post a partire da dati quali movimenti contabili interni, archivi informatici, saldi progressivi e che l'opponente non ha in alcun modo contestato o censurato. Sicché anche se tali documenti sono di provenienza dalla NC (ma come pure lo sono gli estratti di conto corrente) e non sono quelli comunicati al cliente per i quali possa parlarsi di approvazione tacita ex art. 1832 c.c.., essi si fondano su dati interni contenenti ricostruzioni contabili, costituiscono un quid pluris rispetto alla certificazione ex art. 50 TUB per cui, in assenza di specifiche contestazioni argomentate in appello, si ritengono sufficienti a comprovare il credito formatosi nel primo biennio del rapporto.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 7.120,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 6 di 7 Perugia, 14/12/2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 594 /2023 promossa da:
, cf rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente tra di loro Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andrea Vescovi e dall'Avvocato Edoardo Maglio del foro di Perugia elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia Via Caporali 23, come da delega a margine dell'atto di appello (pec:
. Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
, codice fiscale, partita I.V.A. n. , rappresentata, in forza di procura Controparte_1 P.IVA_1
del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. Persona_1
57298/racc. 29003 da oggi a seguito di atto di CP_2 Parte_2
fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. in Milano Rep. 75095 – Persona_2
Racc.- 15653 in persona del suo procuratore speciale Dott. , giusta procura del Persona_3
17.09.2018, autenticata dal Notaio Dott.ssa di San Donato Milanese, Rep. 268 Racc. Persona_4
201, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Mannocchi (indirizzo di posta elettronica certificata:
pagina 1 di 7 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_3
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 come da procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza Tribunale di Spoleto n. 619/2023 pubblicata il 04.08.2023 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante impugna la sentenza in oggetto indicata, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 804/2021 con il quale il Tribunale di Spoleto ingiungeva a di pagare la somma Parte_1
di € 517.200 in qualità di garante a prima richiesta della società DeFi Prepo srl, fallita il 19.06.2014, in favore di . Controparte_3
Le doglianze riguardano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di liberazione del fideiussore per ritardo nella azione giudiziale contro il debitore principale (con relativa eccezione di nullità della fideiussione, nelle clausole 2, 6, 8 in quanto adottate in violazione della normativa antitrust), in quanto il primo Giudice pur avendo riconosciuto la tardività della insinuazione al fallimento da parte della appellata (che farebbe pertanto venir meno l'obbligo del fideiussore), ha poi affermato che in presenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 30.10.2014 diretta al
, avente l'efficacia dell'atto pubblico in assenza di querela di falso, vi sarebbe prova della Pt_1
ricezione della comunicazione interruttiva del termine semestrale da parte dell'appellante. Ritiene
l'appellante che la cartolina di ricevimento non abbia alcuna efficacia privilegiata perché non collegata a notifiche ma costituente mera comunicazione privata, sicché la cartolina e l'attività dell'agente postale sono prive di alcun rilievo pubblico. In assenza di prova di ricezione della comunicazione da parte del debitore, l'appellante richiama pure il certificato di residenza storico di allegato Parte_1
in atti, che dimostra come lo stesso risiedesse dal 2013 in altro indirizzo e altra città ed eccepisce altresì che manca la prova che tale cartolina sia riferibile alla comunicazione del 30.10.2014. Ritiene quindi che ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore sia decaduto dal diritto di escutere la fideiussione per non pagina 2 di 7 aver agito contro l'obbligato principale ed il fideiussore entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, avendo altresì eccepito l'invalidità dell'art. 5 del contratto di fideiussione che esonerava la NC dal rispetto di detto termine e che riproduce la “clausola di sopravvivenza” di cui all'art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002, dichiarato nullo con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 la NC D'Italia.
Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha ritenuto provato il credito in assenza di documentazione avente valore probatorio: il Giudice afferma che la documentazione prodotta (estratti conto successivi al 01.01.2007) unitamente alla documentazione
“rigenerazione archivio conti” degli anni 2005 e 2006 permetta di dare prova del credito asserito, ma la documentazione rigenerazione archivio conti non ha alcuna valenza probatoria essendo di provenienza esclusiva del creditore. Questi, ad avviso dell'appellante, doveva provare il credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili e degli scalari trimestrali dalla nascita del rapporto stesso fino al saldo finale, non essendo sufficiente all'uopo neanche la certificazione ex art. 50
TUB, ideona prova solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che la richiesta stragiudiziale di pagamento del 30.10.2014 - con la quale la NC ha assolto l'onere ex art.1957 c.c. impedendo ogni decadenza - risulta
“regolarmente consegnata all'appellante, in quanto la società opposta in primo grado ha prodotto in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata in questione, espressamente intestato al sig. Parte_1
, regolarmente sottoscritto per ricezione in data 06.11.2014. Il Giudice ha infatti ritenuto che “se
[...]
mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnatoe la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata… A ciò si aggiunga peraltro che in ogni caso la produzione in atti dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata di messa in mora, chiaramente intestato all'opponente e sottoscritto per ricezione, è idonea ad integrare una presunzione di recepimento e di conoscenza dell'atto”.
La motivazione così svolta non è condivisibile.
pagina 3 di 7 Deve premettersi che per costante giurisprudenza della Suprema Corte la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., in quanto spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (cfr., ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024). Nel contratto di fidejussione le parti hanno inserito una apposita clausola di deroga all'art. 1957 c.c., lasciando intendere la sussistenza del rapporto di sussidiarietà della garanzia prestata.
Il Giudice di primo grado ha riconosciuto la tardiva attivazione nei confronti del fallimento, ma ha affermato che il creditore avrebbe evitato le conseguenze decadenziali proprie dell'art.1957 c.c.. inviando missiva di formale messa in mora in data 30.10.2014, consegnata il 06.11.2014 e quindi entro il termine semestrale dalla scadenza del debito. L'appellante ha contestato l'idoneità di tale missiva sotto plurimi motivi, sopra riportati.
In effetti, si osserva che l'avviso di ricevimento allegato in atti è incompleto, perché manca l'indicazione della data e dell'ufficio di spedizione e il timbro. Inoltre, non essendo stata prodotta la ricevuta di accettazione della raccomandata, ove in calce viene indicato il numero di raccomandata spedito, non è possibile collegare il documento inviato alla cartolina di avviso di ricevimento.
Pertanto, manca la prova che effettivamente la richiesta di pagamento sia stata inviata al fidejussore entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione.
Tuttavia, si osserva che il contratto di fidejussione prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c.
La clausola in questione è stata tacciata di nullità, in via di eccezione, dal fidejussore.
Tuttavia il contratto di fidejussione risale al 2011.
Un contratto stipulato nel 2011 si colloca in un periodo successivo di vari anni rispetto a quello
(ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell'istruttoria condotta dalla NC d'Italia e sfociata nel provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 e pertanto non rientra nel perimetro degli accertamenti della
NC d'Italia: il valore di prova privilegiata dell'intesa antitrust si affievolisce, sino ad esaurirsi, e l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust va inquadrata, quanto all'onere probatorio, fra le cause c.d. “stand alone”.
L'attore, dunque, era onerato dell'allegazione e della prova della persistenza e attualità, all'epoca delle garanzie contestate, dell'intesa anticoncorrenziale inerente all'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole ABI da parte degli istituti di credito ed in particolare di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (ivi inclusa l'esistenza, all'epoca della pagina 4 di 7 conclusione del contratto, dell'accordo fra gli istituti di credito per escludere/restringere la concorrenza nel settore delle fideiussioni omnibus). L'appellante ha reiterato, in appello, istanza ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione da parte di Istituti di credito rappresentativi dell'intero territorio nazionale dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nel febbraio 2011, ma tale richiesta appare irrilevante in quanto è necessario offrire la dimostrazione che, anche dopo il periodo preso in considerazione nel provvedimento della NC d'Italia, sia perdurata l'intesa restrittiva tra istituti bancari che ne ha formato oggetto ovvero che ne sia intervenuta una nuova.
Non è dunque sufficiente dimostrare che, anche successivamente al provvedimento di NC d'Italia
(2005), i contratti fideiussori riproducano le medesime clausole oggetto del provvedimento reso, così come non è neppure rilevante accertare se tali clausole siano state abitualmente inserite nei moduli di fideiussione nel periodo successivo all'accertamento della NC d'Italia. L'unica circostanza rilevante da accertare è l'esistenza effettiva, alla data in cui il contratto di fideiussione è stato stipulato, di un accordo tra le banche volto a limitare la concorrenza. Poiché tale prova non è stata offerta, deve escludersi la nullità della clausola in questione e, dunque, l'eccezione di decadenza dalla garanzia deve essere rigettata.
In merito al secondo motivo di appello, il giudice di primo grado ha affermato che “In ordine al periodo 2005-2006 ha prodotto in atti una serie di documenti di “rigenerazione archivio conti” dai quali risulta analiticamente rappresentato e ricostruito il rapporto del conto corrente in questione fino al saldo risultante all'inizio del periodo attestato con gli estratti conto prodotti in atti” e ha citato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche aliunde” (Cass.Civ.n.22290 del
25.07.2023) ed ha aggiunto che l'efficacia probatoria complessiva della documentazione prodotta dalla NC può essere valutata anche alla luce del contenuto solo generico dell'avversa opposizione nella quale non risulta evidenziata alcuna contestazione specifica ed analitica dell'andamento del rapporto né risulta comprovata o anche solo meramente allegata alcuna diversa ricostruzione nei rapporti dare-avere.
Da tali documenti il Tribunale ha ritenuto di poter rinvenire indicazioni sufficientemente chiare in ordine al formarsi del saldo attestato all'inizio del periodo per il quale risultano poi prodotti gli pagina 5 di 7 estratti conto, indicazioni a fronte delle quali non risultano nemmeno anche solo dedotte risultanze mancanti (ad esempio una posta attiva non contabilizzata), diverse e/o comunque alternative. Tali argomenti debbono essere confermati, anche perché l'appellante si è limitato a contestare che “la documentazione rigenerazione archivio conti non ha alcuna valenza probatoria nel caso de quo ove l'unica documentazione che possa avere valore è costituita dagli estratti conto, ovvero da altri documenti ma certo non documentazione di provenienza esclusiva della parte” e che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ricade sull'opposta l'onere di provare come si sia configurato il proprio credito ovvero il saldo finale e ciò mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili e degli scalari trimestrali sin dalla nascita del rapporto stesso.
Nulla ha tuttavia dedotto l'appellante in ordine ai meccanismi ulteriori dai quali il Giudice ha ritenuto comprovato il credito, che consistono, da un lato, nella produzione di estratti conto rigenerati che pur non costituendo gli estratti conto originali emessi nel periodo, contengono ricostruzioni ex post a partire da dati quali movimenti contabili interni, archivi informatici, saldi progressivi e che l'opponente non ha in alcun modo contestato o censurato. Sicché anche se tali documenti sono di provenienza dalla NC (ma come pure lo sono gli estratti di conto corrente) e non sono quelli comunicati al cliente per i quali possa parlarsi di approvazione tacita ex art. 1832 c.c.., essi si fondano su dati interni contenenti ricostruzioni contabili, costituiscono un quid pluris rispetto alla certificazione ex art. 50 TUB per cui, in assenza di specifiche contestazioni argomentate in appello, si ritengono sufficienti a comprovare il credito formatosi nel primo biennio del rapporto.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in euro 7.120,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 6 di 7 Perugia, 14/12/2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7