Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/12/2025, n. 711
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccezione di liberazione del fideiussore per ritardo nell'azione giudiziale contro il debitore principale

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'invio di una raccomandata di messa in mora entro il termine semestrale avesse interrotto la decadenza. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ritenuto che la prova della ricezione di tale raccomandata da parte del fideiussore fosse insufficiente.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust

    La Corte d'Appello ha ritenuto che il contratto di fideiussione risale al 2011, un periodo successivo a quello oggetto dell'istruttoria dell'AGCM (2002-2005). Pertanto, l'appellante era onerato di provare la persistenza e attualità dell'intesa anticoncorrenziale all'epoca della stipula del contratto, prova che non è stata fornita.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del credito

    La Corte d'Appello ha confermato la decisione del primo giudice, ritenendo che la documentazione prodotta, seppur non integrale, fosse sufficiente a ricostruire il credito, anche in assenza di contestazioni specifiche e analitiche da parte dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/12/2025, n. 711
    Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
    Numero : 711
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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