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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 30/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1514/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1514/2020 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
NAZZAROLI FALIERO e dall'avv. GENTINA ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verbania, via XXV Aprile n. 50
PARTE ATTRICE contro
GLI AVENTI Controparte_1
C.F./P.I. ),
[...] P.IVA_1 L'EL (C.F. ), Parte_3 C.F._3 L'EL RI (C.F. , CodiceFiscale_4 L'EL (C.F. ), Pt_4 C.F._5
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“IN VIA PRINCIPALE:
− accertare e dichiarare, rigettando ogni avversaria eccezione deduzione, che il signor
[...]
ha acquistato per usucapione, ex articolo 1158 del codice civile, le quote di proprietà dei Parte_1 beni immobili ubicati a Stresa nella Strada Statale del Sempione, e precisamente la quota di proprietà pari a 5/16 della darsena e di una porzione di spiaggia, entrambe identificate nel N.C.T. al foglio 22, rispettivamente alle particelle 498 e 289, oltre alla quota di 45/216 di altra porzione di spiaggia, identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290, ancora intestati alla società Controparte_1
ormai cessata e, per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei
[...] Controparte_1 pagina 1 di 7 registri Immobiliari di Verbania di provvedere alla relativa trascrizione, ed all'Agenza delle Entrate di eseguire le necessarie volture, con esonero da ogni responsabilità;
− accertare e dichiarare, rigettando ogni avversaria eccezione deduzione, che la signora
[...]
ha acquistato per usucapione, ex articolo 1158 del codice civile, le quote di proprietà Parte_2 dei beni immobili ubicati a Stresa nella Strada Statale del Sempione, e precisamente la quota di proprietà pari a 3/16 della darsena e di una porzione di spiaggia, entrambe identificate nel N.C.T. al foglio 22, rispettivamente alle particelle 498 e 289, oltre alla quota di 27/216 di altra porzione di spiaggia, identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290, ancora intestati alla società
[...]
ormai cessata e, per l'effetto, ordinare alla Conservatoria Controparte_1 dei registri Immobiliari di Verbania di provvedere alla relativa trascrizione, ed all'Agenza delle
Entrate di eseguire le necessarie volture, con esonero da ogni responsabilità;
IN OGNI CASO:
- con vittoria degli esborsi e del compenso di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio gli aventi causa di Controparte_1 affinché fosse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della quota di proprietà pari a 5/16 della darsena e di una porzione di spiaggia, entrambe identificate nel N.C.T. al foglio 22, rispettivamente alle particelle 498 e 289, oltre alla quota di 45/216 di altra porzione di spiaggia, identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290, ancora intestati alla società Controparte_1
ormai cessata. In particolare hanno esposto:
[...]
- che gli attori erano proprietari di un'abitazione a Stresa, nella strada Statale del Sempione, dove trascorrevano periodi di villeggiatura;
- che dal 1995 avevano utilizzato la darsena identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 498 e una porzione di spiaggia identificate nel N.C.T. al foglio 22, particella 289;
- che tali beni erano di proprietà di per la quota di 5/16, di Parte_1 Controparte_2
per la quota di 3/16 e della società per
[...] Controparte_1 Controparte_1
la quota di 8/16;
- che dal 1995 gli stessi avevano fruito anche di altra porzione di spiaggia identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290, la quale era di proprietà di per la quota di 45/216, Parte_1
pagina 2 di 7 di hanno per la quota di 27/216 e della società Controparte_2 Controparte_1
per la quota di 72/216;
[...]
- che quest'ultima società era fallita nell'ambito di una procedura conclusati nel 2012;
- che nel corso degli anni anni gli attori avevano goduto in maniera piena ed esclusiva dell'immobile e avevano provveduto alle manutenzioni necessarie.
A seguito della notifica per pubblici proclami, sono intervenuti nel giudizio , Controparte_3
, e chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e, in subordine, che fosse accertato in favore degli stessi il diritto all'uso degli immobili oggetto di causa o, eventualmente, la loro usucapione. In particolare hanno esposto:
- che gli stessi erano proprietari di immobile (appartamento) sito in Stresa presso IL AN (ex IL
Bernocchi) dalla quale si accedeva sia da via San CH sia dalla Strada Nazionale del Sempione;
- che IL AN era, infatti, stata acquistata dalla Controparte_1 Controparte_1
(società poi fallita), la quale la ristrutturò iniziando a vendere i relativi appartamenti e che la stessa acquistò, col medesimo atto, anche alcune porzioni (spiaggia e parte di darsena) dall'altra parte della strada nazionale del Sempione rispetto ad uno degli accessi di IL AN;
- che, in particolare, aveva acquistato la proprietà di 8/16 dei mappali 289 e Controparte_1
498 del foglio 22 del catasto terreni del Comune di Stresa e la quota di 72/216, confinante coi mappali sopra indicati, di altra porzione di immobile, adibita a darsena, identificato sempre al foglio 22 mappale
290;
- che, al contrario di quanto affermano gli attori, i convenuti possedevano e utilizzavano la spiaggia e parte della superiore della darsena, ovvero i mappali oggetto di usucapione, da quando avevano acquistato gli appartamenti di IL AN, il cui loro originario dante causa era proprio la Immobiliare
IL AN S.n.c. poi fallita;
- che tutti i convenuti, nella loro qualità di proprietari degli appartamenti, possedevano le chiavi di accesso alla spiaggia e quindi ai mappali oggetto di usucapione, le quali erano anche in comune con i proprietari -condomini di altra IL a lago, trasformata sempre dal signor in appartamenti CP_1
(IL Amalia), i quali dal medesimo cancello accedevano alla spiaggia sul mappale 12 adiacente a quella oggetto di usucapione;
pagina 3 di 7 - che le stesse spiagge e porzione di darsena erano quindi anche possedute dai convenuti e dai loro danti causa da oltre 20 anni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 24.2.2021 il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società convenuta, fissando nuova udienza di comparizione delle parti in data 15.9.2021.
Si è, quindi, costituita in giudizio dichiarando di non opposti alla domanda Controparte_7
d'acquisto per usucapione formulata dagli attori e di non aver mai avuto il possesso dei beni in vertenza.
Essendo intervenuto il decesso di uno dei soci di , nella pendenza CP_1 Controparte_1
del termine per la notifica, con ordinanza del 24.1.2022, il Giudice aveva concesso alla parte attrice termine per la rinotifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi di L'LL
, i quali sono rimasti contumaci. CP_1
All'udienza del 27.11.2022 sono stati concessi alle parti i termini per le memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. ed è stata fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 10.5.2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testi all'udienza del
18.12.2023 e di un teste all'udienza del 15.7.2024.
Alla predetta udienza il procuratore di parte attrice ha accettato la rinuncia agli atti formulata da
[...]
e la rinuncia agli atti presentata , CP_7 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ed è, pertanto, stata dichiarata l'estinzione dei relativi rapporti
[...] Controparte_6
processuali.
Con ordinanza del 10.3.2025, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi mediante trattazione scritta, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In termini generali, giova premettere che, in base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, ma anche dell'animus possidendi.
pagina 4 di 7 Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, che si sia voluto in concreto usucapire.
Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158
c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Inoltre, in tema di beni comuni, il comproprietario possessore esercita il potere di fatto sulla cosa comune animo proprio ed a titolo di comproprietà, sicché, ai fini dell'usucapione, egli deve estendere il possesso in termini di esclusività, usufruendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Nella specie, si è costituita in giudizio nella qualità di ex socia della cessata Controparte_7
e ha dichiarato negli scritti difensivi di non aver mai posseduto i beni Controparte_1
oggetto di causa, non opponendosi al loro acquisto mediante usucapione da parte degli attori.
All'udienza del 16.7.2024 la stessa ha, altresì, rinunciato agli atti del giudizio, con conseguente accettazione degli attori.
Alla medesima udienza è stata formalizzata l'accettazione della rinuncia agli atti , Controparte_3
, e Con l'atto di rinuncia Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
e hanno riconosciuto il possesso degli attori sugli immobili oggetto di causa a Controparte_4 decorrere dalla data dell'8.1.2006 in cui avevano acquistato un immobile presso la cosiddetta IL
Bernocchi. Parimenti e hanno riconosciuto il possesso degli Controparte_5 Controparte_6
attori dalla data del 21.6.2013.
pagina 5 di 7 Dall'istruttoria espletata risulta, inoltre, dimostrato che gli attori hanno avuto per oltre vent'anni il possesso esclusivo degli immobili oggetto di causa. Il teste ha, infatti, dichiarato Testimone_1
“la particella 498 è la rimessa delle barche, dove zio CH aveva il motoscafo;
mio zio, dalla rimessa, con un carrellino, portava la barca in acqua;
la usava solo lui” e ha aggiunto “mi sembra che il garage fosse chiuso a chiave e che le chiavi le avesse solo la famiglia di mio zio”.
In merito al mappale 289 ha affermato “La particella 289 è la spiaggia;
era parzialmente attrezzata,
c'era un piattaforma in cemento, che veniva utilizzata per mettere le sdraio;
c'erano anche dei manufatti in muratura che facevano da panca;
questa spiaggia era occupata solo dalla famiglia mio zio;
la nostra era di fianco”. In merito ai lavori ha precisato “ come capofamiglia dopo la morte Pt_1 del papà, si occupava della manutenzione e della pulizia della spiaggia”.
Il teste ha, invece, riferito di conoscere dagli anni Ottanta gli attori e di essersi recato Testimone_2 più volte con loro nella spiaggia in questione (cfr. “Ci conosciamo con dal 1978 invece con Tes_1
dagli anni '80. Mi sono recato più volte in questi luoghi e spesso andavamo giù in spiaggia Pt_2 sono sia con e con ). Pt_2 Parte_1
Tali elementi esposti consentono di ritenere integrata la ricorrenza dei presupposti dettati dalla legge per il maturarsi dell'usucapione ordinaria in favore degli attori, sicché la relativa domanda deve essere accolta.
Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la rinuncia agli atti dei convenuti costituiti e dell'assenza di opposizione da parte di quelli rimasti contumaci.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 dichiara l'intervenuta usucapione:
- in favore di delle quote di proprietà dei beni immobili ubicati a Stresa nella Parte_1
Strada Statale del Sempione pari a 5/16 della darsena e di una porzione di spiaggia, entrambe pagina 6 di 7 identificate nel N.C.T. al foglio 22, rispettivamente alle particelle 498 e 289, oltre alla quota di 45/216 di altra porzione di spiaggia, identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290;
- in favore di delle quote di proprietà dei beni immobili ubicati a Stresa nella Parte_2
Strada Statale del Sempione pari a 3/16 della darsena e di una porzione di spiaggia, entrambe identificate nel N.C.T. al foglio 22, rispettivamente alle particelle 498 e 289, oltre alla quota di 27/216 di altra porzione di spiaggia, identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente.
Verbania, 26.6.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1514/2020 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
NAZZAROLI FALIERO e dall'avv. GENTINA ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verbania, via XXV Aprile n. 50
PARTE ATTRICE contro
GLI AVENTI Controparte_1
C.F./P.I. ),
[...] P.IVA_1 L'EL (C.F. ), Parte_3 C.F._3 L'EL RI (C.F. , CodiceFiscale_4 L'EL (C.F. ), Pt_4 C.F._5
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“IN VIA PRINCIPALE:
− accertare e dichiarare, rigettando ogni avversaria eccezione deduzione, che il signor
[...]
ha acquistato per usucapione, ex articolo 1158 del codice civile, le quote di proprietà dei Parte_1 beni immobili ubicati a Stresa nella Strada Statale del Sempione, e precisamente la quota di proprietà pari a 5/16 della darsena e di una porzione di spiaggia, entrambe identificate nel N.C.T. al foglio 22, rispettivamente alle particelle 498 e 289, oltre alla quota di 45/216 di altra porzione di spiaggia, identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290, ancora intestati alla società Controparte_1
ormai cessata e, per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei
[...] Controparte_1 pagina 1 di 7 registri Immobiliari di Verbania di provvedere alla relativa trascrizione, ed all'Agenza delle Entrate di eseguire le necessarie volture, con esonero da ogni responsabilità;
− accertare e dichiarare, rigettando ogni avversaria eccezione deduzione, che la signora
[...]
ha acquistato per usucapione, ex articolo 1158 del codice civile, le quote di proprietà Parte_2 dei beni immobili ubicati a Stresa nella Strada Statale del Sempione, e precisamente la quota di proprietà pari a 3/16 della darsena e di una porzione di spiaggia, entrambe identificate nel N.C.T. al foglio 22, rispettivamente alle particelle 498 e 289, oltre alla quota di 27/216 di altra porzione di spiaggia, identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290, ancora intestati alla società
[...]
ormai cessata e, per l'effetto, ordinare alla Conservatoria Controparte_1 dei registri Immobiliari di Verbania di provvedere alla relativa trascrizione, ed all'Agenza delle
Entrate di eseguire le necessarie volture, con esonero da ogni responsabilità;
IN OGNI CASO:
- con vittoria degli esborsi e del compenso di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio gli aventi causa di Controparte_1 affinché fosse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della quota di proprietà pari a 5/16 della darsena e di una porzione di spiaggia, entrambe identificate nel N.C.T. al foglio 22, rispettivamente alle particelle 498 e 289, oltre alla quota di 45/216 di altra porzione di spiaggia, identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290, ancora intestati alla società Controparte_1
ormai cessata. In particolare hanno esposto:
[...]
- che gli attori erano proprietari di un'abitazione a Stresa, nella strada Statale del Sempione, dove trascorrevano periodi di villeggiatura;
- che dal 1995 avevano utilizzato la darsena identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 498 e una porzione di spiaggia identificate nel N.C.T. al foglio 22, particella 289;
- che tali beni erano di proprietà di per la quota di 5/16, di Parte_1 Controparte_2
per la quota di 3/16 e della società per
[...] Controparte_1 Controparte_1
la quota di 8/16;
- che dal 1995 gli stessi avevano fruito anche di altra porzione di spiaggia identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290, la quale era di proprietà di per la quota di 45/216, Parte_1
pagina 2 di 7 di hanno per la quota di 27/216 e della società Controparte_2 Controparte_1
per la quota di 72/216;
[...]
- che quest'ultima società era fallita nell'ambito di una procedura conclusati nel 2012;
- che nel corso degli anni anni gli attori avevano goduto in maniera piena ed esclusiva dell'immobile e avevano provveduto alle manutenzioni necessarie.
A seguito della notifica per pubblici proclami, sono intervenuti nel giudizio , Controparte_3
, e chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e, in subordine, che fosse accertato in favore degli stessi il diritto all'uso degli immobili oggetto di causa o, eventualmente, la loro usucapione. In particolare hanno esposto:
- che gli stessi erano proprietari di immobile (appartamento) sito in Stresa presso IL AN (ex IL
Bernocchi) dalla quale si accedeva sia da via San CH sia dalla Strada Nazionale del Sempione;
- che IL AN era, infatti, stata acquistata dalla Controparte_1 Controparte_1
(società poi fallita), la quale la ristrutturò iniziando a vendere i relativi appartamenti e che la stessa acquistò, col medesimo atto, anche alcune porzioni (spiaggia e parte di darsena) dall'altra parte della strada nazionale del Sempione rispetto ad uno degli accessi di IL AN;
- che, in particolare, aveva acquistato la proprietà di 8/16 dei mappali 289 e Controparte_1
498 del foglio 22 del catasto terreni del Comune di Stresa e la quota di 72/216, confinante coi mappali sopra indicati, di altra porzione di immobile, adibita a darsena, identificato sempre al foglio 22 mappale
290;
- che, al contrario di quanto affermano gli attori, i convenuti possedevano e utilizzavano la spiaggia e parte della superiore della darsena, ovvero i mappali oggetto di usucapione, da quando avevano acquistato gli appartamenti di IL AN, il cui loro originario dante causa era proprio la Immobiliare
IL AN S.n.c. poi fallita;
- che tutti i convenuti, nella loro qualità di proprietari degli appartamenti, possedevano le chiavi di accesso alla spiaggia e quindi ai mappali oggetto di usucapione, le quali erano anche in comune con i proprietari -condomini di altra IL a lago, trasformata sempre dal signor in appartamenti CP_1
(IL Amalia), i quali dal medesimo cancello accedevano alla spiaggia sul mappale 12 adiacente a quella oggetto di usucapione;
pagina 3 di 7 - che le stesse spiagge e porzione di darsena erano quindi anche possedute dai convenuti e dai loro danti causa da oltre 20 anni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 24.2.2021 il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società convenuta, fissando nuova udienza di comparizione delle parti in data 15.9.2021.
Si è, quindi, costituita in giudizio dichiarando di non opposti alla domanda Controparte_7
d'acquisto per usucapione formulata dagli attori e di non aver mai avuto il possesso dei beni in vertenza.
Essendo intervenuto il decesso di uno dei soci di , nella pendenza CP_1 Controparte_1
del termine per la notifica, con ordinanza del 24.1.2022, il Giudice aveva concesso alla parte attrice termine per la rinotifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi di L'LL
, i quali sono rimasti contumaci. CP_1
All'udienza del 27.11.2022 sono stati concessi alle parti i termini per le memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. ed è stata fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 10.5.2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testi all'udienza del
18.12.2023 e di un teste all'udienza del 15.7.2024.
Alla predetta udienza il procuratore di parte attrice ha accettato la rinuncia agli atti formulata da
[...]
e la rinuncia agli atti presentata , CP_7 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ed è, pertanto, stata dichiarata l'estinzione dei relativi rapporti
[...] Controparte_6
processuali.
Con ordinanza del 10.3.2025, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi mediante trattazione scritta, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In termini generali, giova premettere che, in base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, ma anche dell'animus possidendi.
pagina 4 di 7 Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, che si sia voluto in concreto usucapire.
Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158
c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Inoltre, in tema di beni comuni, il comproprietario possessore esercita il potere di fatto sulla cosa comune animo proprio ed a titolo di comproprietà, sicché, ai fini dell'usucapione, egli deve estendere il possesso in termini di esclusività, usufruendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Nella specie, si è costituita in giudizio nella qualità di ex socia della cessata Controparte_7
e ha dichiarato negli scritti difensivi di non aver mai posseduto i beni Controparte_1
oggetto di causa, non opponendosi al loro acquisto mediante usucapione da parte degli attori.
All'udienza del 16.7.2024 la stessa ha, altresì, rinunciato agli atti del giudizio, con conseguente accettazione degli attori.
Alla medesima udienza è stata formalizzata l'accettazione della rinuncia agli atti , Controparte_3
, e Con l'atto di rinuncia Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
e hanno riconosciuto il possesso degli attori sugli immobili oggetto di causa a Controparte_4 decorrere dalla data dell'8.1.2006 in cui avevano acquistato un immobile presso la cosiddetta IL
Bernocchi. Parimenti e hanno riconosciuto il possesso degli Controparte_5 Controparte_6
attori dalla data del 21.6.2013.
pagina 5 di 7 Dall'istruttoria espletata risulta, inoltre, dimostrato che gli attori hanno avuto per oltre vent'anni il possesso esclusivo degli immobili oggetto di causa. Il teste ha, infatti, dichiarato Testimone_1
“la particella 498 è la rimessa delle barche, dove zio CH aveva il motoscafo;
mio zio, dalla rimessa, con un carrellino, portava la barca in acqua;
la usava solo lui” e ha aggiunto “mi sembra che il garage fosse chiuso a chiave e che le chiavi le avesse solo la famiglia di mio zio”.
In merito al mappale 289 ha affermato “La particella 289 è la spiaggia;
era parzialmente attrezzata,
c'era un piattaforma in cemento, che veniva utilizzata per mettere le sdraio;
c'erano anche dei manufatti in muratura che facevano da panca;
questa spiaggia era occupata solo dalla famiglia mio zio;
la nostra era di fianco”. In merito ai lavori ha precisato “ come capofamiglia dopo la morte Pt_1 del papà, si occupava della manutenzione e della pulizia della spiaggia”.
Il teste ha, invece, riferito di conoscere dagli anni Ottanta gli attori e di essersi recato Testimone_2 più volte con loro nella spiaggia in questione (cfr. “Ci conosciamo con dal 1978 invece con Tes_1
dagli anni '80. Mi sono recato più volte in questi luoghi e spesso andavamo giù in spiaggia Pt_2 sono sia con e con ). Pt_2 Parte_1
Tali elementi esposti consentono di ritenere integrata la ricorrenza dei presupposti dettati dalla legge per il maturarsi dell'usucapione ordinaria in favore degli attori, sicché la relativa domanda deve essere accolta.
Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la rinuncia agli atti dei convenuti costituiti e dell'assenza di opposizione da parte di quelli rimasti contumaci.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 dichiara l'intervenuta usucapione:
- in favore di delle quote di proprietà dei beni immobili ubicati a Stresa nella Parte_1
Strada Statale del Sempione pari a 5/16 della darsena e di una porzione di spiaggia, entrambe pagina 6 di 7 identificate nel N.C.T. al foglio 22, rispettivamente alle particelle 498 e 289, oltre alla quota di 45/216 di altra porzione di spiaggia, identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290;
- in favore di delle quote di proprietà dei beni immobili ubicati a Stresa nella Parte_2
Strada Statale del Sempione pari a 3/16 della darsena e di una porzione di spiaggia, entrambe identificate nel N.C.T. al foglio 22, rispettivamente alle particelle 498 e 289, oltre alla quota di 27/216 di altra porzione di spiaggia, identificata nel N.C.T. al foglio 22, particella 290;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente.
Verbania, 26.6.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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